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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente e Relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 521/2024 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Francesca De Luca, presso la quale è Parte_1 domiciliata all'indirizzo telematico del difensore;
e difeso dall'avv. Paolo Donato, presso il quale è Controparte_1 domiciliato all'indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Parti private: “(…) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti
pagina 1 di 3 dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente a richieste in ordine al loro mantenimento;
4. le spese e competenze legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14.06.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2024, i coniugi e Controparte_1 Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale nonché di
[...]
scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Lucca il 5 agosto 2006, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Le parti hanno allegato che: (1) hanno contratto matrimonio civile in Lucca in data
5.08.2006 optando per il regime della separazione dei beni;
(2) dall'unione delle parti non sono nati figli;
(3) che in data 19.12.2024 hanno depositato istanza volta a richiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio essendo decorsi i termini di legge
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa n. 62/2024 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Stante l'accordo delle parti le spese di giudizio si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Controparte_1
, sposati a Lucca il 5 agosto 2006; con atto trascritto nel registro Parte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 112, parte I, anno 2006 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente e Relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 521/2024 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Francesca De Luca, presso la quale è Parte_1 domiciliata all'indirizzo telematico del difensore;
e difeso dall'avv. Paolo Donato, presso il quale è Controparte_1 domiciliato all'indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Parti private: “(…) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti
pagina 1 di 3 dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente a richieste in ordine al loro mantenimento;
4. le spese e competenze legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14.06.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2024, i coniugi e Controparte_1 Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale nonché di
[...]
scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Lucca il 5 agosto 2006, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Le parti hanno allegato che: (1) hanno contratto matrimonio civile in Lucca in data
5.08.2006 optando per il regime della separazione dei beni;
(2) dall'unione delle parti non sono nati figli;
(3) che in data 19.12.2024 hanno depositato istanza volta a richiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio essendo decorsi i termini di legge
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa n. 62/2024 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Stante l'accordo delle parti le spese di giudizio si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Controparte_1
, sposati a Lucca il 5 agosto 2006; con atto trascritto nel registro Parte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 112, parte I, anno 2006 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3