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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Milano Sezione XIV civile Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
34252/2020 promossa da
, residente in [...]
6, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
RI BO
-attrice-
contro quale mandataria di Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv.ti Umberto La Commara e Stefania Lupini
-convenuta-
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra in qualità Parte_1 di garante del Sig. in forza di due fideiussioni Parte_2 prestate a favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., rispettivamente il 1° ottobre 2014 per l'importo di €120.000 (fideiussione omnibus) e il 6 luglio 2016 per l'importo di €8.000 (fideiussione specifica), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9598/2020 - n. 17343/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2020, con il quale veniva ingiunto all'odierna attrice di pagare alla la somma di Euro CP_3
65.303,67, oltre interessi legali dal 18 marzo 2020 all'effettivo saldo, nonché le spese della procedura monitoria. Con l'atto di citazione l'attrice formulò le seguenti domande: “In via preliminare: - accertata la legittimità della dispiegata opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa ed accertata altresì l'inesistenza, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda monitoria esperita, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione è giustificata in fatto e diritto ed è fondata su prova scritta. In via principale - accertata e dichiarata la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato con
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. dalla signora in Parte_1 data 1 ottobre 2014, con massimale elevato in data 9 febbraio 2015, nonché la nullità del contratto di fideiussione specifica stipulato sempre fra il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e la signora Parte_1 in data 6 luglio 2016, entrambi in favore della ditta individuale XI di
Romano e dunque l'inesistenza dell'asserito credito Parte_2 vantato da controparte, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora
al Banco di Desio e della Brianza S.p.A e, per l'effetto, Parte_1 revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 9598/2020 - n. 17343/2020 R.G., emesso in data
10 giugno 2020 dal Tribunale di Milano, pubblicato il successivo 11 luglio
2020 e notificato alla signora il 23 luglio 2020; - in subordine, Parte_1 accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, il minor importo dovuto dalla signora al Banco di Desio e della Brianza Parte_1
S.p.A., revocando e dichiarando privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 9598/2020 - n. 17343/2020 R.G., emesso in data
2 10 giugno 2020 dal Tribunale di Milano, pubblicato il successivo 11 luglio
2020 e notificato alla signora il 23 luglio 2020”. Parte_1
In data 22 aprile 2021 si costituì il Banco di Desio e della Brianza, oggi sostituito dalla cessionaria del credito , chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 10 maggio 2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza del 22 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta su richiesta delle parti.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione dell'attrice non merita accoglimento per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – L'opponente ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità integrale o, in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni prestate in data 1° ottobre 2014 e 6 luglio 2016 rispettivamente sino alla concorrenza dell'importo di €120.000 e di €8.000, quest'ultima a garanzia di un mutuo chirografario n. 06/304/101199 assistito dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. A) della L. 662/1996.
L'azione di nullità dell'opponente è basata sull'argomento che il testo delle due fideiussioni riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6
(clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configura alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
3 a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
L'attrice invoca a proprio favore l'orientamento della prevalente giurisprudenza, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 41994/2021), in base al quale i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza contrarie alla legislazione antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto “a monte” e sono perciò inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce quest'ultimo.
Al riguardo la convenuta si è difesa deducendo che il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ha ad oggetto esclusivamente la tipologia contrattuale delle fideiussioni omnibus, là dove una delle due fideiussioni sottoscritte dall'attrice è, invece, una fideiussione specifica con la conseguente impossibilità di estendere a quest'ultima l'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia al caso in esame.
La convenuta ha inoltre osservato che l'eventuale nullità delle clausole censurate dalla Banca d'Italia ha natura parziale e non può travolgere l'intero atto negoziale.
L'opposta ha infine dedotto che anche là dove venisse dichiarata la nullità della clausola di deroga alla previsione dell'art. 1957 cod. civ. contenuta nelle due fideiussioni prestate dall'attrice, quest'ultima non potrebbe essere liberata dalle obbligazioni fideiussorie giacché, per un verso, il debitore principale Sig. è stato dichiarato fallito dal Parte_2
Tribunale di Milano con Sentenza n. 941 del 27/ novembre 2019 e, per altro verso, la Banca aveva insinuato il proprio credito al passivo del fallimento con PEC del 7 gennaio 2020 (doc. 1 parte opposta) “quindi a distanza di soli 41 giorni dalla dichiarazione di Fallimento”, nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cod. civ..
*
3. – Così ricostruite in sintesi le difese delle parti, occorre osservare che le due fideiussioni, omnibus e specifica, prestate dall'attrice contengono in
4 effetti previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI del
2002. Come noto, con provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 la Banca
d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002:
• “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”;
• e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990 2, comma 2, lett. a)”.
Senonché, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, “non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. 26847/2024 e Cass. 21841/2024).
Nel caso in esame l'opponente non ha però fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un'intesa tra banche restrittiva della libertà di concorrenza sul mercato italiano riguardante le condizioni contrattuali delle fideiussioni specifiche. L'azione di nullità relativa alla fideiussione del 6 luglio 2016 deve essere perciò senz'altro disattesa per difetto di prova del presupposto essenziale della nullità disciplinata dagli artt. 2 e 33 della l.
287/90, costituito, appunto, dall'esistenza di un'intesa anticompetitiva.
Quanto alla fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra in favore Parte_1 del Banco di Desio il 1° ottobre 2014, osserva il Tribunale che, una volta rilevata la presenza di clausole corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 del modello standard predisposto dall'ABI, trova applicazione nel caso in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 41994/2021) in base al quale "i contratti di fideiussione a valle di intese [….] contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
5 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, giacché tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la
Corte di Cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma
1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro
6 eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-
13).
Al riguardo parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, non ha però dimostrato che la parte del contratto in ipotesi colpita da nullità sia inscindibilmente correlata con la porzione residua e che, per conseguenza, il negozio fideiussorio non sarebbe stato concluso in sua assenza.
Ne consegue che va senz'altro disattesa la domanda principale di nullità integrale della fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra il 1° Parte_1 ottobre 2014.
*
4. – Accertata l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione, occorre verificare se, nella vicenda portata all'attenzione del
Tribunale, le singole clausole di cui l'attrice invoca la nullità, corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, vengano effettivamente in rilievo e trovino concreta applicazione nella fattispecie in esame e, quindi, se l'istituto di credito, beneficiario della garanzia, ne abbia tratto (o possa trarne) qualche vantaggio: “solo in questo caso, infatti, sussiste per il fideiussore un interesse concreto a promuovere un giudizio per ottenere la dichiarazione dell'invalidità delle clausole in questione” (ex multis, di recente App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
E' noto, infatti, che chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l'onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l'effetto utile che l'attore si ripropone di ottenere dall'accoglimento della domanda formulata. L'interesse ad agire ex art. 7 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest'ottica, giurisprudenza consolidata (cfr., ad es., Cass. n. 2447/2014;
Cass. n. 1619/2000; Cass. S.U. n. 264/1996) afferma che l'azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva in-certezza che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore – o, viceversa, l'insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime infatti l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014 cit.). E sempre in questa prospettiva è stato altresì chiarito che l'esigenza per l'attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell'art. 100 c.p.c., rende l'azione stessa improponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 5420/2002 e Cass. n.
15603/2007).
Afferma in proposito l'attrice che qualora si volesse ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di nullità delle singole clausole ex art.1419 cod. civ.
– in particolare dell'art. 6: “I diritti derivanti al Banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato” –, la sarebbe CP_3
8 decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non avendo provveduto a proporre le sue istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Senonché risulta dal doc. 1 prodotto dalla convenuta che il debitore principale Sig. fu dichiarato fallito dal Tribunale di Milano il 27 Pt_2 novembre 2019 e che la Banca presentò istanza di insinuazione del proprio credito al passivo del fallimento il 7 gennaio 2020 nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cod. civ..
Ne deriva che l'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria per decorso del termine indicato dalla disposizione citata, è manifestamente infondata.
L'accertamento che nella fattispecie in esame il creditore garantito non si è avvalso della deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. (che prevede la decadenza del creditore dal diritto ad escutere la garanzia nei confronti del fideiussore per mancata proposizione da parte di quello delle sue istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita), priva il fideiussore dell'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione della nullità della clausola n. 6 della fideiussione (che prevedeva per l'appunto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.) con riguardo all'asserita violazione dell'art. 2 della L. n.
287 del 1990 (App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
Ne discende in conclusione che l'attrice è priva di un interesse concreto ed attuale all'accertamento della nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione omnibus del 1° ottobre 2014 - così come delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza contenute negli artt. 2 e 9 in relazione alle quali l'attrice peraltro non ha svolto alcuna allegazione-, atteso che l'eventuale invalidità parziale della fideiussione non comporterebbe in ogni caso, la liberazione dell'attrice dalle obbligazioni sulla stessa gravante (così da ultimo, anche
Trib. Milano, 10 aprile 2025, Trib. Milano, 5 giugno 2025 e Trib. Milano,
20 giugno 2025).
*
9 5. – Sotto altro aspetto l'attrice deduce la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie sulla base della previsione contenuta nell'art. 1956 c.c. con l'argomento che la Banca, dopo erogato al debitore principale il mutuo n.
06/304/101199 del 6 luglio 2016 dell'importo di €40.000,00 e senza attendere la sua estinzione, aveva erogato un secondo mutuo (n. 164013) il successivo 13 agosto 2018 per la somma di €80.000,00.
Deduce l'opponente che la Banca “era tenuta a comunicare al garante l'avvenuto mutamento in pejus della consistenza patrimoniale generica del debitore, a pena delle conseguenze previste dall'art. 1956 c.c., ovvero della liberazione del fideiussore dalla garanzia prestata su obbligazioni future prive di autorizzazioni speciali, in un contesto di mutamento della condizione patrimoniale del debitore.
Senonché, la liberazione del fideiussore governata dall'art. 1956 c.c., non presuppone un generico “incremento del debito” o un generico
“peggioramento delle condizioni patrimoniali” del debitore principale, ma richiede più specificamente che il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia concesso un determinato credito avendo conoscenza, nel momento in cui avviene l'erogazione, che le condizioni patrimoniali del debitore “erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Ne discende che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente” (Cass. 36485/2022). E però sul punto l'attrice non solo non ha allegato e provato che, al momento della concessione del credito, la CP_3 conosceva la situazione di difficoltà del debitore principale, ma non ha neppure dedotto a partire da quale momento la situazione del debitore principale era divenuta a tal punto compromessa da rendere notevolmente più difficile la realizzazione del credito.
A fronte della grave lacunosità dell'attività assertiva e probatoria dell'attrice l'eccezione proposta non può che essere disattesa. Non è
10 decisiva, infine, allo scopo di conseguire la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie, l'affermazione secondo cui la Sig.ra non è mai stata Parte_1 informata dalla convenuta dell'evoluzione negativa della situazione del debitore principale, giacché l'art. 5 della fideiussione escludeva espressamente qualsiasi obbligo di rendiconto e imponeva al garante, peraltro legato al debitore principale da un rapporto di coniugio, “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e […] di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il Banco”.
*
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria, sono poste a carico dell'attrice quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande della Sig.ra Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del creditore
[...]
rappresentata dalla Controparte_2 mandataria di che si liquidano in €8.000, oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
11
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
34252/2020 promossa da
, residente in [...]
6, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
RI BO
-attrice-
contro quale mandataria di Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv.ti Umberto La Commara e Stefania Lupini
-convenuta-
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra in qualità Parte_1 di garante del Sig. in forza di due fideiussioni Parte_2 prestate a favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., rispettivamente il 1° ottobre 2014 per l'importo di €120.000 (fideiussione omnibus) e il 6 luglio 2016 per l'importo di €8.000 (fideiussione specifica), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9598/2020 - n. 17343/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2020, con il quale veniva ingiunto all'odierna attrice di pagare alla la somma di Euro CP_3
65.303,67, oltre interessi legali dal 18 marzo 2020 all'effettivo saldo, nonché le spese della procedura monitoria. Con l'atto di citazione l'attrice formulò le seguenti domande: “In via preliminare: - accertata la legittimità della dispiegata opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa ed accertata altresì l'inesistenza, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda monitoria esperita, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione è giustificata in fatto e diritto ed è fondata su prova scritta. In via principale - accertata e dichiarata la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato con
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. dalla signora in Parte_1 data 1 ottobre 2014, con massimale elevato in data 9 febbraio 2015, nonché la nullità del contratto di fideiussione specifica stipulato sempre fra il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e la signora Parte_1 in data 6 luglio 2016, entrambi in favore della ditta individuale XI di
Romano e dunque l'inesistenza dell'asserito credito Parte_2 vantato da controparte, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora
al Banco di Desio e della Brianza S.p.A e, per l'effetto, Parte_1 revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 9598/2020 - n. 17343/2020 R.G., emesso in data
10 giugno 2020 dal Tribunale di Milano, pubblicato il successivo 11 luglio
2020 e notificato alla signora il 23 luglio 2020; - in subordine, Parte_1 accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, il minor importo dovuto dalla signora al Banco di Desio e della Brianza Parte_1
S.p.A., revocando e dichiarando privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 9598/2020 - n. 17343/2020 R.G., emesso in data
2 10 giugno 2020 dal Tribunale di Milano, pubblicato il successivo 11 luglio
2020 e notificato alla signora il 23 luglio 2020”. Parte_1
In data 22 aprile 2021 si costituì il Banco di Desio e della Brianza, oggi sostituito dalla cessionaria del credito , chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 10 maggio 2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza del 22 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta su richiesta delle parti.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione dell'attrice non merita accoglimento per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – L'opponente ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità integrale o, in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni prestate in data 1° ottobre 2014 e 6 luglio 2016 rispettivamente sino alla concorrenza dell'importo di €120.000 e di €8.000, quest'ultima a garanzia di un mutuo chirografario n. 06/304/101199 assistito dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. A) della L. 662/1996.
L'azione di nullità dell'opponente è basata sull'argomento che il testo delle due fideiussioni riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6
(clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configura alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
3 a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
L'attrice invoca a proprio favore l'orientamento della prevalente giurisprudenza, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 41994/2021), in base al quale i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza contrarie alla legislazione antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto “a monte” e sono perciò inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce quest'ultimo.
Al riguardo la convenuta si è difesa deducendo che il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ha ad oggetto esclusivamente la tipologia contrattuale delle fideiussioni omnibus, là dove una delle due fideiussioni sottoscritte dall'attrice è, invece, una fideiussione specifica con la conseguente impossibilità di estendere a quest'ultima l'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia al caso in esame.
La convenuta ha inoltre osservato che l'eventuale nullità delle clausole censurate dalla Banca d'Italia ha natura parziale e non può travolgere l'intero atto negoziale.
L'opposta ha infine dedotto che anche là dove venisse dichiarata la nullità della clausola di deroga alla previsione dell'art. 1957 cod. civ. contenuta nelle due fideiussioni prestate dall'attrice, quest'ultima non potrebbe essere liberata dalle obbligazioni fideiussorie giacché, per un verso, il debitore principale Sig. è stato dichiarato fallito dal Parte_2
Tribunale di Milano con Sentenza n. 941 del 27/ novembre 2019 e, per altro verso, la Banca aveva insinuato il proprio credito al passivo del fallimento con PEC del 7 gennaio 2020 (doc. 1 parte opposta) “quindi a distanza di soli 41 giorni dalla dichiarazione di Fallimento”, nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cod. civ..
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3. – Così ricostruite in sintesi le difese delle parti, occorre osservare che le due fideiussioni, omnibus e specifica, prestate dall'attrice contengono in
4 effetti previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI del
2002. Come noto, con provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 la Banca
d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002:
• “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”;
• e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990 2, comma 2, lett. a)”.
Senonché, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, “non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. 26847/2024 e Cass. 21841/2024).
Nel caso in esame l'opponente non ha però fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un'intesa tra banche restrittiva della libertà di concorrenza sul mercato italiano riguardante le condizioni contrattuali delle fideiussioni specifiche. L'azione di nullità relativa alla fideiussione del 6 luglio 2016 deve essere perciò senz'altro disattesa per difetto di prova del presupposto essenziale della nullità disciplinata dagli artt. 2 e 33 della l.
287/90, costituito, appunto, dall'esistenza di un'intesa anticompetitiva.
Quanto alla fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra in favore Parte_1 del Banco di Desio il 1° ottobre 2014, osserva il Tribunale che, una volta rilevata la presenza di clausole corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 del modello standard predisposto dall'ABI, trova applicazione nel caso in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 41994/2021) in base al quale "i contratti di fideiussione a valle di intese [….] contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
5 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, giacché tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la
Corte di Cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma
1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro
6 eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-
13).
Al riguardo parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, non ha però dimostrato che la parte del contratto in ipotesi colpita da nullità sia inscindibilmente correlata con la porzione residua e che, per conseguenza, il negozio fideiussorio non sarebbe stato concluso in sua assenza.
Ne consegue che va senz'altro disattesa la domanda principale di nullità integrale della fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra il 1° Parte_1 ottobre 2014.
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4. – Accertata l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione, occorre verificare se, nella vicenda portata all'attenzione del
Tribunale, le singole clausole di cui l'attrice invoca la nullità, corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, vengano effettivamente in rilievo e trovino concreta applicazione nella fattispecie in esame e, quindi, se l'istituto di credito, beneficiario della garanzia, ne abbia tratto (o possa trarne) qualche vantaggio: “solo in questo caso, infatti, sussiste per il fideiussore un interesse concreto a promuovere un giudizio per ottenere la dichiarazione dell'invalidità delle clausole in questione” (ex multis, di recente App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
E' noto, infatti, che chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l'onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l'effetto utile che l'attore si ripropone di ottenere dall'accoglimento della domanda formulata. L'interesse ad agire ex art. 7 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest'ottica, giurisprudenza consolidata (cfr., ad es., Cass. n. 2447/2014;
Cass. n. 1619/2000; Cass. S.U. n. 264/1996) afferma che l'azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva in-certezza che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore – o, viceversa, l'insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime infatti l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014 cit.). E sempre in questa prospettiva è stato altresì chiarito che l'esigenza per l'attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell'art. 100 c.p.c., rende l'azione stessa improponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 5420/2002 e Cass. n.
15603/2007).
Afferma in proposito l'attrice che qualora si volesse ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di nullità delle singole clausole ex art.1419 cod. civ.
– in particolare dell'art. 6: “I diritti derivanti al Banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato” –, la sarebbe CP_3
8 decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non avendo provveduto a proporre le sue istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Senonché risulta dal doc. 1 prodotto dalla convenuta che il debitore principale Sig. fu dichiarato fallito dal Tribunale di Milano il 27 Pt_2 novembre 2019 e che la Banca presentò istanza di insinuazione del proprio credito al passivo del fallimento il 7 gennaio 2020 nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cod. civ..
Ne deriva che l'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria per decorso del termine indicato dalla disposizione citata, è manifestamente infondata.
L'accertamento che nella fattispecie in esame il creditore garantito non si è avvalso della deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. (che prevede la decadenza del creditore dal diritto ad escutere la garanzia nei confronti del fideiussore per mancata proposizione da parte di quello delle sue istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita), priva il fideiussore dell'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione della nullità della clausola n. 6 della fideiussione (che prevedeva per l'appunto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.) con riguardo all'asserita violazione dell'art. 2 della L. n.
287 del 1990 (App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
Ne discende in conclusione che l'attrice è priva di un interesse concreto ed attuale all'accertamento della nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione omnibus del 1° ottobre 2014 - così come delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza contenute negli artt. 2 e 9 in relazione alle quali l'attrice peraltro non ha svolto alcuna allegazione-, atteso che l'eventuale invalidità parziale della fideiussione non comporterebbe in ogni caso, la liberazione dell'attrice dalle obbligazioni sulla stessa gravante (così da ultimo, anche
Trib. Milano, 10 aprile 2025, Trib. Milano, 5 giugno 2025 e Trib. Milano,
20 giugno 2025).
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9 5. – Sotto altro aspetto l'attrice deduce la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie sulla base della previsione contenuta nell'art. 1956 c.c. con l'argomento che la Banca, dopo erogato al debitore principale il mutuo n.
06/304/101199 del 6 luglio 2016 dell'importo di €40.000,00 e senza attendere la sua estinzione, aveva erogato un secondo mutuo (n. 164013) il successivo 13 agosto 2018 per la somma di €80.000,00.
Deduce l'opponente che la Banca “era tenuta a comunicare al garante l'avvenuto mutamento in pejus della consistenza patrimoniale generica del debitore, a pena delle conseguenze previste dall'art. 1956 c.c., ovvero della liberazione del fideiussore dalla garanzia prestata su obbligazioni future prive di autorizzazioni speciali, in un contesto di mutamento della condizione patrimoniale del debitore.
Senonché, la liberazione del fideiussore governata dall'art. 1956 c.c., non presuppone un generico “incremento del debito” o un generico
“peggioramento delle condizioni patrimoniali” del debitore principale, ma richiede più specificamente che il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia concesso un determinato credito avendo conoscenza, nel momento in cui avviene l'erogazione, che le condizioni patrimoniali del debitore “erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Ne discende che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente” (Cass. 36485/2022). E però sul punto l'attrice non solo non ha allegato e provato che, al momento della concessione del credito, la CP_3 conosceva la situazione di difficoltà del debitore principale, ma non ha neppure dedotto a partire da quale momento la situazione del debitore principale era divenuta a tal punto compromessa da rendere notevolmente più difficile la realizzazione del credito.
A fronte della grave lacunosità dell'attività assertiva e probatoria dell'attrice l'eccezione proposta non può che essere disattesa. Non è
10 decisiva, infine, allo scopo di conseguire la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie, l'affermazione secondo cui la Sig.ra non è mai stata Parte_1 informata dalla convenuta dell'evoluzione negativa della situazione del debitore principale, giacché l'art. 5 della fideiussione escludeva espressamente qualsiasi obbligo di rendiconto e imponeva al garante, peraltro legato al debitore principale da un rapporto di coniugio, “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e […] di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il Banco”.
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria, sono poste a carico dell'attrice quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande della Sig.ra Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del creditore
[...]
rappresentata dalla Controparte_2 mandataria di che si liquidano in €8.000, oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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