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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/07/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12-1/2025 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di AT, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. 12-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Maniaci
- RICORRENTE -
nei confronti di
P.iva: ), con sede in CA LE (ME) Fraz. Rocca – Via CP_1 P.IVA_1
Nazionale 163, in persona dell'amministratrice unica e rappresentante legale pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE -
*****
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se CP_3
regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio, né è comparsa in udienza.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
Parte ricorrente ha allegato e provato di vantare dei crediti, nei confronti della società resistente.
In particolare, ha dato prova dell'esistenza di un credito dell'importo di € 33.810,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese, allegando il Decreto Ingiuntivo n.
73/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di AT, notificato in data
02.09.2024, non opposto nei termini e dichiarato definitivamente esecutivo in data
28.10.2024 (v. all.ti 1c – 1d).
Parte ricorrente ha, altresì, allegato l'atto di precetto notificato in data 30.10.2024 (v. all.ti 2 - 2a - 2b) ed ha provato di aver esperito preventivamente le ricerche ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (v. all.ti 3 – 4 – 4 bis): di aver tentato l'esecuzione attraverso la procedura di pignoramento mobiliare presso terzi, rivelatasi infruttuosa, a seguito delle dichiarazioni negative, pervenute dai terzi pignorati (v. all.ti 5. 6, 7, 8, 9).
I documenti prodotti vanno ritenuti esaustivi ai fini dell'accertamento del credito vantato dal ricorrente, il quale non è riuscito a recuperare il proprio credito nemmeno a seguito del tentativo di pignoramento.
La domanda è procedibile.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria alla quale era onerata ai sensi dell'art. 121 CCII.
2 L'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese risulta riferito all'esercizio
2020, mentre non risulta che la debitrice abbia depositato i bilanci nelle successive annualità fino ad oggi (cfr. certificato camerale).
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
Parte ricorrente ha allegato e provato di aver tentato l'azione esecutiva, dapprima notificando l'atto di precetto e, successivamente, effettuando le ricerche telematiche, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.
La dichiarazione negativa dell'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
e le ulteriori dichiarazioni negative pervenute dagli altri terzi pignorati, assurgono ad indice sintomatico dell'insussistenza di risorse idonee a far fronte al puntuale adempimento delle obbligazioni contratte.
Inoltre, è provato che la società resistente ha stipulato atti di compravendita intesi a dismettere il proprio patrimonio immobiliare (v. all.to 4 bis).
Dalle visure catastali in atti, inoltre, non è emersa la titolarità di diritti immobiliari e mobiliari da poter porre a garanzia del debito (v. all.ti 10 -11).
Oltre al debito nei confronti di parte ricorrente, la società resistente risulta debitrice per l'importo di Euro 299.713,80 a titolo di tributi ed accessori (cfr. elenco cartelle/avvisi trasmesso dall ). Controparte_4
Risulta pendente a suo carico anche una procedura esecutiva mobiliare ( come da attestazione di cancelleria).
Le risultanze dell'istruttoria svolta non consentono di ricavare elementi di segno positivo da cui evincere che la società debitrice possa disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Anche il mancato adempimento del deposito dei bilanci è sicuramente indice sintomatico di una gestione deficitaria e priva di trasparenza che rivela, inevitabilmente, l'intento di non far circolare all'esterno le informazioni finanziarie inerenti la società.
3 La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non risultando in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
P.iva: ), con sede in CA LE (ME) Fraz. Rocca – Via CP_1 P.IVA_1
Nazionale 163, in persona del rappresentante legale pro tempore
NOMINA
la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale e l'elenco dei professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità a questo Tribunale a ricoprire l'incarico;
NOMINA
Curatore l'Avv. FRANCESCO CUCINOTTA, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che- intervenuta l'accettazione- il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA
4 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 22.10.2025per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante,
l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help?
5 Join the meeting now Meeting ID: 334 845 765 153 3 Passcode: K2L4dZ22
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,583825016# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 583 825 016#
For organizers: Reset dial-in PIN ________________________________________________________________________________
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA
6 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
7 L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di AT, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di AT (inviando mail all'indirizzo
8 istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 4 luglio2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
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T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di AT, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. 12-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Maniaci
- RICORRENTE -
nei confronti di
P.iva: ), con sede in CA LE (ME) Fraz. Rocca – Via CP_1 P.IVA_1
Nazionale 163, in persona dell'amministratrice unica e rappresentante legale pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE -
*****
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se CP_3
regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio, né è comparsa in udienza.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
Parte ricorrente ha allegato e provato di vantare dei crediti, nei confronti della società resistente.
In particolare, ha dato prova dell'esistenza di un credito dell'importo di € 33.810,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese, allegando il Decreto Ingiuntivo n.
73/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di AT, notificato in data
02.09.2024, non opposto nei termini e dichiarato definitivamente esecutivo in data
28.10.2024 (v. all.ti 1c – 1d).
Parte ricorrente ha, altresì, allegato l'atto di precetto notificato in data 30.10.2024 (v. all.ti 2 - 2a - 2b) ed ha provato di aver esperito preventivamente le ricerche ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (v. all.ti 3 – 4 – 4 bis): di aver tentato l'esecuzione attraverso la procedura di pignoramento mobiliare presso terzi, rivelatasi infruttuosa, a seguito delle dichiarazioni negative, pervenute dai terzi pignorati (v. all.ti 5. 6, 7, 8, 9).
I documenti prodotti vanno ritenuti esaustivi ai fini dell'accertamento del credito vantato dal ricorrente, il quale non è riuscito a recuperare il proprio credito nemmeno a seguito del tentativo di pignoramento.
La domanda è procedibile.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria alla quale era onerata ai sensi dell'art. 121 CCII.
2 L'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese risulta riferito all'esercizio
2020, mentre non risulta che la debitrice abbia depositato i bilanci nelle successive annualità fino ad oggi (cfr. certificato camerale).
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
Parte ricorrente ha allegato e provato di aver tentato l'azione esecutiva, dapprima notificando l'atto di precetto e, successivamente, effettuando le ricerche telematiche, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.
La dichiarazione negativa dell'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
e le ulteriori dichiarazioni negative pervenute dagli altri terzi pignorati, assurgono ad indice sintomatico dell'insussistenza di risorse idonee a far fronte al puntuale adempimento delle obbligazioni contratte.
Inoltre, è provato che la società resistente ha stipulato atti di compravendita intesi a dismettere il proprio patrimonio immobiliare (v. all.to 4 bis).
Dalle visure catastali in atti, inoltre, non è emersa la titolarità di diritti immobiliari e mobiliari da poter porre a garanzia del debito (v. all.ti 10 -11).
Oltre al debito nei confronti di parte ricorrente, la società resistente risulta debitrice per l'importo di Euro 299.713,80 a titolo di tributi ed accessori (cfr. elenco cartelle/avvisi trasmesso dall ). Controparte_4
Risulta pendente a suo carico anche una procedura esecutiva mobiliare ( come da attestazione di cancelleria).
Le risultanze dell'istruttoria svolta non consentono di ricavare elementi di segno positivo da cui evincere che la società debitrice possa disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Anche il mancato adempimento del deposito dei bilanci è sicuramente indice sintomatico di una gestione deficitaria e priva di trasparenza che rivela, inevitabilmente, l'intento di non far circolare all'esterno le informazioni finanziarie inerenti la società.
3 La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non risultando in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
P.iva: ), con sede in CA LE (ME) Fraz. Rocca – Via CP_1 P.IVA_1
Nazionale 163, in persona del rappresentante legale pro tempore
NOMINA
la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale e l'elenco dei professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità a questo Tribunale a ricoprire l'incarico;
NOMINA
Curatore l'Avv. FRANCESCO CUCINOTTA, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che- intervenuta l'accettazione- il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA
4 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 22.10.2025per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante,
l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help?
5 Join the meeting now Meeting ID: 334 845 765 153 3 Passcode: K2L4dZ22
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,583825016# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 583 825 016#
For organizers: Reset dial-in PIN ________________________________________________________________________________
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA
6 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
7 L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di AT, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di AT (inviando mail all'indirizzo
8 istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 4 luglio2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
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