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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16073/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Abbate, rappresentante e difensore
e
nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Paola Polizzi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
7/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3177/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta congiunte, depositate in sostituzione dell'udienza del
12/3/2025, e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (21/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3177/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 21/2/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in Persona_1 armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio, l'abitazione della madre, sita in Borgetto, alla via Guido Mancuso n. 7;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente. Parte_1
Inoltre, il figlio resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi. Durante il periodo estivo il figlio trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, senza sospensione del regime ordinario, di regola coincidente con il mese di agosto.
2 Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) la casa coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra rimane CP_1 assegnata alla stessa;
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e, dunque, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il sig. verserà mensilmente al figlio la somma di € Parte_1 Persona_1
200,00 ( euro duecento/00) quale contributo al suo mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese;
11) l'assegno unico versato dall' di importo pari ad € 200,00 verrà incassato integralmente CP_2 ed esclusivamente dalla sig.ra in ragione del domicilio prevalente del piccolo CP_1
; Persona_1
12) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
13) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a Persona_1 comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Borgetto (Pa) il 3/9/2011 da , nato a [...] il Parte_1
7/11/1982 e nata a [...] il [...], alle condizioni concordate CP_1
dalle parti e riportate in parte motiva;
3 b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Borgetto al n. 8, parte I, dell'anno 2011);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16073/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Abbate, rappresentante e difensore
e
nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Paola Polizzi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
7/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3177/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta congiunte, depositate in sostituzione dell'udienza del
12/3/2025, e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (21/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3177/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 21/2/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in Persona_1 armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio, l'abitazione della madre, sita in Borgetto, alla via Guido Mancuso n. 7;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente. Parte_1
Inoltre, il figlio resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi. Durante il periodo estivo il figlio trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, senza sospensione del regime ordinario, di regola coincidente con il mese di agosto.
2 Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) la casa coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra rimane CP_1 assegnata alla stessa;
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e, dunque, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il sig. verserà mensilmente al figlio la somma di € Parte_1 Persona_1
200,00 ( euro duecento/00) quale contributo al suo mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese;
11) l'assegno unico versato dall' di importo pari ad € 200,00 verrà incassato integralmente CP_2 ed esclusivamente dalla sig.ra in ragione del domicilio prevalente del piccolo CP_1
; Persona_1
12) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
13) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a Persona_1 comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Borgetto (Pa) il 3/9/2011 da , nato a [...] il Parte_1
7/11/1982 e nata a [...] il [...], alle condizioni concordate CP_1
dalle parti e riportate in parte motiva;
3 b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Borgetto al n. 8, parte I, dell'anno 2011);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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