Decreto presidenziale 14 marzo 2025
Decreto presidenziale 28 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2023, proposto da RE IA, FR IA e VA CC, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Vaccaro e Ottavio Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordine di demolizione adottato dall’Amministrazione intimata, nonché del provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria n. 58942 in data 14 luglio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. MA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 marzo 2023 e depositato il successivo 30 marzo, i sig.ri CC VA, IA RE e IA FR impugnavano: a) il provvedimento del Comune di Ragusa n. 30 in data 18 gennaio 2023, con cui è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, dell’intero edificio sito in contrada Randello, identificato al foglio 180, particella 1129 e subalterni indicati nell’ordinanza, compresi i subalterni 10, 11 e 12 di proprietà indivisa dei ricorrenti, b) il preavviso di rigetto n. 55436 del 17 luglio 2014; c) il provvedimento di diniego sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 58942 in data 14 luglio 2015, relativo alla domanda di condono presentata dal dante causa degli interessati in data 1 luglio 1986, n. 3146/86.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue.
I ricorrenti sono proprietari di tre appartamenti pervenuti per successione dal sig. IA OS, deceduto nel 2005.
Il dante causa aveva realizzato un edificio a tre piani nel 1983 senza concessione edilizia e aveva presentato istanza di sanatoria ex L. 47/1985 in data 1 luglio 1986, pagando l'oblazione.
L'ordinanza di demolizione si fonda sul presupposto che l'immobile sia ubicato entro i 150 metri dalla battigia, in violazione dell'art. 15 L.r. n. 78/76.
I ricorrenti deducevano i seguenti motivi:
1) Violazione ed errata interpretazione dell’art. 15 L.R. 78/1976, difetto di istruttoria, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, carenza di motivazione, poiché il Comune non avrebbe svolto adeguate misurazioni e non avrebbe considerato il fenomeno dell'erosione costiera, dovendo la verifica essere effettuata al momento della costruzione;
2) Illegittimità manifesta dell’ingiunzione di demolizione per omessa valutazione dello stato dei luoghi e per ingiustificata sproporzione, data l'impossibilità di demolizione parziale e la mancata valutazione di sanzioni alternative, nonché l'omessa acquisizione del parere della Soprintendenza.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ragusa con memoria depositata il 26 ottobre 2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (preavviso di rigetto prot. n. 55436 del 17/07/2014, doc. 5; diniego di sanatoria prot. n. 58942 del 14 luglio 2015, doc. 6) e, nel merito, l'infondatezza delle censure. In particolare, la difesa del Comune sosteneva quanto segue: - i ricorrenti non hanno fornito prova dell’arretramento della linea di costa e incombe sul privato l’onere di dimostrare che all’epoca della costruzione l’immobile non ricadesse nella fascia di inedificabilità; - la mera allegazione di fenomeni erosivi è insufficiente per infirmare le risultanze delle cartografie ufficiali; - il provvedimento adottato era vincolato e non sussiste alcun affidamento tutelabile alla conservazione di opere abusive, specie in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta; - la circostanza che l’area sia urbanizzata non integra una deroga al vincolo; - quanto al presunto obbligo di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per la demolizione, in presenza del vincolo dei 150 metri non vi è spazio per alcuna autorizzazione paesaggistica, trattandosi di divieto assoluto e di valutazione di compatibilità rientrante nella competenza del Comune.
Con istanza del 13 marzo 2025, i ricorrenti chiedevano il rinvio dell'udienza per connessione con altro ricorso (R.G. 642/2023) e per l'interruzione di quest'ultimo a causa del decesso di una delle parti; il Tribunale disponeva il rinvio e fissava nuova udienza pubblica per il 12 febbraio 2026.
Con memoria depositata in data 12 gennaio 2026 i ricorrenti, nel ribadire le proprie difese, hanno osservato, in particolare, che l’ordinanza di demolizione è un atto autonomamente impugnabile e non può operare la decadenza in relazione ad atti per i quali non vi sia stata conoscenza legale, posto che il preavviso e il diniego sono stati notificati al solo dante causa, deceduto nel 2005.
Il Comune di Ragusa depositava memoria di replica in data 19 gennaio 2026, insistendo sull'eccezione di inammissibilità, poiché il preavviso di rigetto (doc. 5) risultava notificato alla sig.ra CC VA e la sig.ra IA RE aveva dimostrato conoscenza degli atti presupposti tramite altre istanze e comunicazioni (doc. 7 e doc. 8), rendendo tardiva l'impugnazione.
All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio.
Il ricorso ha per oggetto l’esame della legittimità dell'ordinanza di demolizione n. 30 del 18 gennaio 2023, con cui il Comune di Ragusa ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari pro quota , la demolizione di un edificio realizzato abusivamente in Contrada Randello, nonché avverso gli atti presupposti, ovvero il preavviso di rigetto del 2014 e il diniego di sanatoria del 2015.
2. Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa/tardiva impugnazione degli atti presupposti.
Va esaminata l'eccezione del Comune di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del diniego di sanatoria prot. n. 58942 del 14 luglio 2015, atto presupposto rispetto all'ordinanza di demolizione.
Il Collegio osserva che, secondo principi consolidati, se è vero che gli aventi causa subentrano nella posizione giuridica del dante causa, inclusi gli oneri e gli obblighi derivanti da una domanda di condono, è altrettanto vero che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, il provvedimento lesivo deve essere portato a loro legale conoscenza, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
Nel caso di specie:
- risulta in atti che il preavviso di rigetto del 2014 è stato notificato a mani della sig.ra CC VA, odierna ricorrente, in qualità di erede (vedi nota comunale del 17.07.2014 prot. 55436 - documento 5);
- la sig.ra IA RE, anch'essa ricorrente, ha ricevuto notifica in data 26 giugno 2017 della nota prot. 71467/XI (doc. 7 memoria Comune) con cui si rigettava una sua istanza di agibilità provvisoria, atto che richiamava espressamente i provvedimenti presupposti;
- la stessa sig.ra IA RE, tramite il suo legale, in una successiva istanza del 22 ottobre 2020 (doc. 8 memoria Comune), ha dimostrato piena conoscenza del preavviso di rigetto e del diniego di agibilità.
Ciò posto, con specifico riferimento al ricorrente che non risulta avere ricevuto la notificazione del diniego di sanatoria, IA FR, deve ritenersi che egli abbia avuto “piena conoscenza” del diniego medesimo, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., solo a seguito della notifica dell'ordinanza di demolizione, che lo menzionava espressamente quale atto presupposto; avendo impugnato congiuntamente entrambi gli atti, il ricorso avverso il diniego di sanatoria deve ritenersi ammissibile nei suoi confronti.
Ad analoga conclusione può predicarsi anche per la ricorrente che risulta avere avuto conoscenza (per notifica) del solo preavviso di rigetto del 2014, CC VA, atteso che la conoscenza del preavviso non equivale, di per sé, a legale conoscenza del successivo diniego conclusivo, laddove quest’ultimo non risulti ritualmente notificato; pertanto, anche per tale ricorrente, il termine per impugnare il diniego decorre dalla piena conoscenza dello stesso, nella specie correlata alla notifica dell’ordinanza di demolizione che lo richiama espressamente come presupposto.
Diversamente, nei confronti della ricorrente per la quale il Comune ha allegato e documentato elementi univoci di conoscenza anteriore del diniego, IA RE, l’impugnazione del diniego deve ritenersi tardiva e, per l’effetto, inammissibile limitatamente alla sua posizione soggettiva.
Ne consegue che:
- l’eccezione di inammissibilità per tardiva impugnazione del diniego di sanatoria è accolta nei soli confronti di IA RE;
la medesima eccezione è respinta nei confronti di IA FR e di CC VA, per i quali l’impugnazione congiunta con l’ordinanza di demolizione deve ritenersi tempestiva in ragione della piena conoscenza acquisita con la notifica dell’atto repressivo che reca espresso richiamo al diniego come atto presupposto.
3. Sulla violazione dell'art. 15 L.R. n. 78/1976 e il difetto di istruttoria.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 15 L.R. n. 78/1976 e per difetto di istruttoria, asserendo che il Comune non avrebbe adeguatamente accertato la distanza dell'immobile dalla battigia al momento della sua costruzione (1983), limitandosi ad affermazioni assertive e non considerando il fenomeno dell'erosione costiera.
La censura è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla difesa comunale, in materia di abusi edilizi l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per la sanatoria, inclusa la conformità alle norme vigenti all'epoca della realizzazione dell'opera, grava sul privato che richiede il condono (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 17/2019, citata dal Comune nella memoria depositata in data 26 ottobre 2025, secondo cui “costituisce preciso onere del privato che ha commesso l’abuso edilizio provare, in sede di istanza di sanatoria, così come in sede di impugnazione giurisdizionale, che all’epoca della costruzione il fabbricato non ricadeva entro la fascia di inedificabilità (Cons. St., IV, 2 febbraio 2011, n. 752; V, 6 febbraio 1999, n. 124; 24 ottobre 1996, n. 1275)” ; vedi anche T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 4/10/2006, n. 2017 secondo cui: “Posto che l'art. 15 lett. a), l. rg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, in combinato disposto con l'art. 23 comma 10, l. rg. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, esclude la possibilità della sanatoria per gli abusi edilizi nella fascia di 150 metri dalla battigia commessi dopo il 31 dicembre 1976, è onere di chi richiede la sanatoria fornire la prova, certa ed inoppugnabile, che al momento dell'abuso la distanza dalla battigia fosse di oltre 150 metri”) .
I ricorrenti si sono limitati ad una generica allegazione circa il fenomeno erosivo, senza fornire alcun principio di prova (come perizie tecniche o aerofotogrammetrie d'epoca) idoneo a dimostrare che nel 1983 l'immobile rispettasse la fascia di inedificabilità di 150 metri; in assenza di tale prova, la valutazione dell'amministrazione, basata sulle cartografie ufficiali, non può ritenersi viziata da difetto di istruttoria.
4. Sull'illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (nonché l'omessa acquisizione del parere della Soprintendenza; censura che verrà affrontato in maniera specifica al punto 6 del presente provvedimento giurisdizionale).
La censura non è suscettibile di positiva valutazione.
L'ordine di demolizione di un'opera abusiva, specialmente se realizzata in un'area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta come quella in esame, costituisce un atto vincolato e doveroso per l'amministrazione.
Non residua, pertanto, in capo all'ente alcun margine di discrezionalità circa la sanzione da irrogare, né è richiesto un onere di motivazione rafforzato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione, essendo questo in re ipsa nel ripristino della legalità violata.
Come è noto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non genera alcun legittimo affidamento in capo al privato, stante la natura permanente dell'illecito edilizio.
In particolare, questa Sezione ha più volte affermato che “ (…) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell'interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019)” .
5. Sull’impossibilità di una demolizione parziale.
Con riferimento all'asserita impossibilità tecnica della demolizione parziale, il Collegio rileva che trattasi di una questione che attiene alla fase esecutiva del provvedimento e non ne inficia la legittimità.
Deve osservarsi al riguardo che l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa è una facoltà che l'amministrazione può valutare solo in fase esecutiva e solo qualora la demolizione rechi pregiudizio a parti conformi dell'edificio (art. 34 D.P.R. 380/2001), circostanza non applicabile a un intero edificio abusivo (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 2/09/2024, n. 1178 secondo cui “Per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, le disposizioni dell' articolo 34 d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione”; cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. III, 22/05/2024, n. 3318 ha avuto modo di precisare che “ La valutazione circa la possibilità di dar corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra demolizione d'ufficio ed irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione. La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria - prevista e disciplinata con riferimento alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio dall'articolo 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 - viene infatti valutata in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto alla diffida a demolire, ossia quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione in danno delle opere edili costruite. Conseguentemente, l'esito negativo di tale valutazione tecnica non può mai costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma al più della fase di esecuzione in danno” ).
6. Sulla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza.
Infine, è priva di pregio la doglianza relativa alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, in quanto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, che non ammette alcuna deroga o valutazione di compatibilità paesaggistica, non vi è spazio per l'intervento consultivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; in altri termini se nessun intervento può essere realizzato, nessuna autorizzazione può essere richiesta, rendendo il parere della Soprintendenza superfluo ai fini dell'ordine di ripristino (cfr. Sentenze TAR Catania sentenze n. n. 2576/2023, n. 2599/2023, secondo cui “Privo di pregio è anche il denunciato vizio di omessa acquisizione del parere della Soprintendenza, in quanto in via generale l’acquisizione di un parere da parte dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo riguarda l’ipotesi, ben diversa da quella esaminata, in cui venga in considerazione un vincolo paesaggistico e non anche un vincolo di inedificabilità assoluta come quello in questione, poiché se nessun intervento può essere realizzato, non può chiedersi alcuna autorizzazione alla Soprintendenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 ottobre 2021, n. 2845, C.G.A. 21 settembre 2010, n. 1220)” ).
7. Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso avverso il diniego di sanatoria prot. n. 58942 del 14 luglio 2015 limitamente alla posizione della ricorrente IA RE, per tardività dell’impugnazione;
- respinge nel merito il ricorso per quanto ammissibile;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ragusa, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
MA AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AM | AN ZI |
IL SEGRETARIO