CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere rel./est.
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5657/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
e vertente
TRA
( , in persona del l.r.p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in OL Largo San Giovanni Maggiore n. 11, rappresentata e difesa dall'avv.to
Paolo Parlato ( ) – - CodiceFiscale_1 Email_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in OL alla Via Toledo n. 256 presso lo studio del predetto procuratore;
APPELLANTE
E
INFANTE , elettivamente domiciliato in OL alla Piazza Carità n. 32 CP_1
presso lo studio dell'avv.to Renato Magaldi ( – C.F._2 che lo rappresenta e difende come da Email_2
procura versata in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza repert. n. 14465/2022, resa dal Tribunale di
OL il 17-11-2022 nel proc. R.G. n. 19885/2020, notificata il 23-11-2022
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali depositate nei termini concessi ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione notificata il 22-9-2020 la (d'ora Parte_2 in avanti solo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di OL, l'avv.to Pt_1
Maurizio Infante, esponendo che:
- nel mese di maggio 2012, la società attrice aveva affidato al convenuto l'incarico di agire in giudizio con azione di ripetizione ex art. 79 L. 392/78 ai danni dei locatori Sig. , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
al fine di ottenere l'accertamento del pagamento di un canone
[...] mensile maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di locazione vigente inter partes (giusta atto del 21-5-2009 registrato al n. 18284 il 26 maggio
1999); il canone di locazione era stato pattuito in Lire 300,000 mensili mentre era stata corrisposta la somma di Lire 1.800.000 poi € 1000,00, per ogni mese dal maggio 1999 all'aprile 2007, ricevendo fattura di € 154,93;
- la circostanza dell'avvenuto pagamento di un canone maggiore aveva trovato peraltro riscontro nella dichiarazione resa dal Dott. del 16-2-2007 Per_1 nonché da assegni utilizzati a pagamento del suddetto canone;
- ai sensi dell'art. della legge 392/78 il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato - avvenuta il 27-2-2012 come attestato nella sentenza n. 13054/2015 resa dal Tribunale di OL - era consentito al conduttore ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla predetta legge;
- accettato l'incarico, il professionista aveva proceduto inizialmente ad introdurre il procedimento di mediazione in data 8 maggio 2012, per concluderlo con esito negativo in data 27 giugno 2012 stante l'assenza dei locatori;
- tuttavia, l'azione per la quale era stato conferito l'incarico professionale
(domanda di ripetizione ex art. 79 della legge 392/78), in favore dell'avv.to
Infante Maurizio, veniva proposta da quest'ultimo oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla consegna dell'immobile locato;
- ed infatti, con Sentenza n. 13054/2015, il Tribunale di OL aveva rigettato la domanda proposta dalla società attorea per il tramite dell'avv. Infante per intercorsa decadenza dal termine ex art. 79 della legge 392/78;
- evidente la responsabilità professionale in cui era incorso l'avv.to Maurizio
Infante per aver fatto colposamente decorrere il termine decadenziale ex art. 79 L. 392/78 provocando, di conseguenza, la perdita dell'importo oggetto della domanda di ripetizione – pari ad € 74.369,28 – corrispondente all'esatto importo corrisposto dalla conduttrice in eccedenza rispetto a quello contrattuale dal maggio 1999 (data di inizio del rapporto) all'aprile 2007;
La chiedeva, dunque, di: Pt_1
1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. Maurizio Infante nell'aver introdotto il giudizio di ripetizione ex art. 79 legge 392/78 nell'interesse della ai danni dei locatori signori Parte_2 Parte_3
, e oltre il termine decadenziale di
[...] Pt_4 Pt_5 Parte_6
sei mesi dalla consegna dell'immobile locato, malgrado avesse ricevuto l'incarico ed il mandato all'azione già dal maggio 2012 e quindi molto prima della scadenza del termine decadenziale, di guisa che il rigetto della domanda di ripetizione delle somme documentate versate in eccedenza rispetto al canone di locazione è imputabile a sua esclusiva colpa come emerge dalla lettura della Sentenza del
Tribunale di OL n. 13054/2015;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda poi rigettata per decadenza, in dipendenza della prova documentale fornita dalla attrice al convenuto;
3) Per l'effetto, condannare l'avv. Maurizio Infante al risarcimento dei danni per responsabilità professionale in favore della Parte_2 nella misura complessiva di € 74.369,28 oltre interessi legali dal maggio 2012 e fino al soddisfo;
4) Condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali;
5) In via istruttoria ammettere ogni mezzo di prova a seconda del comportamento processuale di controparte con la concessione dei termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Si costituiva in giudizio l'avv. Maurizio Infante, in data 17-12-2020, eccependo che l'attrice si era limitata ad allegare la condotta colposa del professionista senza, tuttavia, aver fornito alcuna prova della responsabilità professionale dell'avvocato, in particolare, della condotta colpevole e negligente, del danno lamentato e del nesso causale tra la condotta negligente e il pregiudizio sofferto, e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Nel contestare l'avversa tesi di parte attrice - secondo cui, laddove il professionista avesse tempestivamente introdotto il giudizio di ripetizione ex art. 79 della L.
392/1978, si sarebbe ottenuto l'accoglimento della domanda nel merito - richiamava il principio per cui occorre verificare se, in presenza di una diversa condotta ovvero qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta diligente/dovuta, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle sue ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso tra la condotta del professionista ed il risultato derivato.
Invocava a tal fine le risultanze processuali di altro giudizio tra le medesime parti ed indicava che le domande avanzate dalla nel giudizio Rg. 21327/2013 erano Pt_1 coperte da giudicato per effetto della sentenza del Tribunale di OL n. 7229/2011 resa nella causa recante R.G. n. 6660/2011. Nella suddetta pronuncia, precisava il convenuto, emessa all'esito di una convalida dello sfratto, veniva accertato che la aveva corrisposto l'importo di Lire 300.000 mensili fino al giugno 2010, e Pt_1
non quello maggiore, con la conseguenza che la domanda di ripetizione non sarebbe stata comunque accolta.
La causa era istruita mediante acquisizione documentale (assegni bancari, dichiarazione del e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la Per_1 quale, in rigetto integrale della domanda attorea, il Tribunale di OL, in composizione monocratica, così decideva:
“RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE; CONDANNA la Parte_2
al PAGAMENTO, in favore del convenuto Avv. Maurizio
[...]
Infante, delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in 7795,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Renato Magaldi che ha dichiarato di averne fatto anticipo”.
La decisione del Tribunale discendeva dall'aver ritenuto la pretesa risarcitoria non meritevole di accoglimento, non avendo la società “né provato né allegato la Pt_1 perdita di una determinata utilità né la concreta misura di tale perdita dal momento che non è stata data prova del fatto che il ricorso ex art. 79 L. 392/1978, laddove tempestivamente proposto, avrebbe condotto ad un accoglimento della domanda”.
Con citazione notificata il 28-3-2022 la società proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di OL, in composizione monocratica, n. 10237/2022, pubblicata il 17-11-2022 e notificata il 23-11-2022, che ha respinto la sua domanda.
Argomentando due motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dell'avv. Infante
Maurizio nella tardiva proposizione del giudizio incardinato per conto della Soc.
Sarnelli e definito con sentenza di improcedibilità del Parte_2
Tribunale di OL n. 13054/2015 e alternativamente accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. Maurizio Infante per la mancata integrale informazione alla appellante sulla infondatezza della domanda giudiziale in ogni caso proposta tardivamente;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare la prova documentale della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda se proposta tardivamente in virtù di quanto indicato in premessa sulla conferma del canone maggiore versato rispetto
a quello contrattuale come da dichiarazione a firma del dottor o in via Pt_7 alternativa per il riconoscimento del medesimo avv. Infante della infondatezza originaria della domanda poi proposta sulla quale nulla ha informato alla cliente;
3) Riformare di conseguenza integralmente la Sentenza del Tribunale di OL n.
10237/2022 del 17 novembre 2022 essendo errata in diritto oltre che in fatto;
4) In accoglimento dell'appello, condannare l'avv. Maurizio Infante al risarcimento dei danni in favore della appellante nella misura di euro 74.369,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maggio 2012 e fino al soddisfo o in quella diversa misura determinata anche equitativamente dalla Corte adita;
5) Condannare l'avv. Maurizio Infante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorate di rimborso spese generali ed accessori fiscali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa depositata il 27-3-2023 (per l'udienza del 19-4-2023 poi differita al 2-
5-2023) si costituiva l'avv. Maurizio Infante, che, nel respingere l'avverso gravame, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza
n. 10237/2022 del Tribunale di OL.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del primo grado, mutato il relatore in data 2/5/2024 (da Dott. Tartaglione Giuliano a Dott. Pasquale Cristiano), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza il
10-1-2025 per il deposito delle comparse conclusionali ed il 30-1-2025 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
2. Nel merito, esso è infondato e deve essere rigettato.
3. Con il primo motivo di gravame (sub lett. A) l'appellante censura la sentenza gravata in punto di mancato riconoscimento della oggettiva responsabilità professionale dell'avv.to Infante per la intervenuta e tardiva proposizione del giudizio restitutorio e sul giudizio prognostico.
4. Asserisce, in particolare, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il dato fattuale contenuto nella Sentenza del Tribunale di OL n. 13054/2015 (così nell'appello a pag. 6), attestante la responsabilità dell'avv.to Infante per aver introdotto il giudizio di ripetizione oltre i termini decadenziali sanciti dall'art 79 della legge 392/78. Aggiunge che l'omessa valutazione di tale errore nella condotta del professionista non sarebbe stata valutata ai fini del giudizio prognostico, anzi, il primo giudice avrebbe ritenuto che il professionista andasse esente da colpa motivando, per un verso, in punto di “carenza di prova di quanto asseritamente preteso a mezzo della azione tardiva proposta dall'attuale appellato”; per altro verso, invece, in punto di “preclusione all'accoglimento della domanda risarcitoria ex art 79 della legge 392/78 cui era anteposta una pregressa pronunzia intervenuta tra la attuale appellante - quale conduttrice - e i locatori, di cui alla Sentenza n.
7229/2011”.
5. Sostiene l'appellante, invece, di aver fornito la prova documentale del versamento di un importo maggiore a titolo di canone locatizio mediante la dichiarazione del Pt_7 del 16-2-2017. Non solo, ma rappresenta anche che la sentenza n. 7229/11 – la cui efficacia di giudicato è stata eccepita dal convenuto nella propria comparsa di costituzione – ha sì efficacia di giudicato ma solo in ordine all'accertato inadempimento del conduttore. In sostanza, una diversa lettura ed interpretazione degli elementi istruttori prodotti dall'attore avrebbe consentito al primo giudice di accedere al giudizio prognostico e, per l'effetto, ritenere la domanda risarcitoria fondata.
6. Il motivo è infondato.
7. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria, avanzata dalla società
motivando di non aver potuto effettuare il giudizio prognostico sulla scorta Pt_1
della carente allegazione e prova di parte attrice.
8. Nell'addivenire a tale decisione, il Tribunale, dopo aver premesso che era incontestata l'esistenza e l'efficacia di un contratto di prestazione d'opera intellettuale vigente inter partes, sulla scorta di Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, ha altresì affermato che spetta all'attore, una volta fornita la prova dell'inadempimento del professionista da negligente/inesatta esecuzione della prestazione, allegare e dimostrare la riconducibilità causale, immediata e diretta, del danno alla condotta colposa del professionista. Aderendo, quindi, all'orientamento indicato da Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548, poi confermato da Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355, il primo giudice ha affermato che, una volta soddisfatto tale onere, avrebbe potuto procedere ad un giudizio prognostico circa la
“verosimile fondatezza” del mancato risultato ottenuto sia in termini di evento di danno sia delle conseguenze dannose risarcibili direttamente collegate alla condotta colposa sulla base di quanto allegato e provato dall'attore.
9. Il Tribunale ha osservato come, nel caso di specie, non poteva essere valorizzato l'esame della prova documentale prodotta da parte attrice (n. 3 assegni) in quanto costituenti “meri appunti con indicazione dei nr. di 3 assegni e appunti sulla matrice riferiti all'anno 1999, nonché copia proposta della modifica del canone di locazione
a firma di ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione ex art. 79 Per_1
legge 392/78, nel caso in cui questa fosse stata promossa nei termini” – oltre a non fornire alcuna prova della riferibilità dell'assegno al pagamento della locazione - né poteva assumere valore rilevante la dichiarazione resa dal in quanto non Per_1 confortata da altri elementi. 10. Nemmeno vi era la prova del pagamento di un canone maggiore sulla base della sentenza del Tribunale di OL n. 7229/2011 che ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore con relativa condanna al rilascio per mancato pagamento dei canoni nella somma di £ 300.000 mensili.
11. In via ulteriore, non poteva essere ritenuta dirimente la sentenza n. 13054/2015 - che ha disposto il rigetto della domanda ex art. 34 L. 392/1978 per inadempimento della società conduttrice del pagamento dei canoni locazione - trovando accoglimento i principi dell'efficacia riflessa di un giudicato formatosi in altro giudizio.
12. Quindi, secondo il Tribunale, la posizione di parte attrice era carente in punto di allegazione e prova dei presupposti fondanti la domanda di ripetizione ovvero dell'avvenuto pagamento di un canone maggiore.
13. La decisione va condivisa e la motivazione confermata sia in punto di diritto che di esame ed interpretazione delle risultanze istruttorie.
14. Le censure della ricorrente contrastano con il principio – consolidato e nel cui solco si inscrive la decisione della Tribunale – secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013,
n. 2638). Spetta all'attore, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'avvocato per negligenza, dimostrare che la sua domanda giudiziale, ove correttamente formulata ovvero tempestivamente introdotta dall'avvocato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento. 15. Esse investono lo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, nonché
l'iter argomentativo posto a supporto della decisione, che si aggiunge alla autonoma ratio decidendi secondo la quale a sostegno della complessiva domanda risarcitoria (siccome rigettata in primo grado) sono mancate, da parte dell'attore, allegazioni e prove sul nesso causale tra inadempimento del professionista e danno patito dal cliente oltre a non aver fornito quest'ultimo i presupposti dell'avvenuto pagamento di un canone maggiore.
16. Nel caso di specie osserva la Corte che, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, l'accertamento della condotta negligente/colposa dell'avv.to Infante
Maurizio in punto di tardiva proposizione dell'azione di ripetizione non comporta, di per sé, l'automatico riconoscimento di una responsabilità professionale a carico del professionista né una diversa valutazione della documentazione in atti avrebbe consentito al primo giudice di accedere al giudizio prognostico.
17. Non trova dunque luogo la censura di parte appellante secondo cui il primo giudice non avrebbe correttamente valutato – al fine di accedere al giudizio probabilistico – la sentenza del Tribunale di OL n. 13054/2015 attestante il rigetto della domanda per intervenuta decadenza.
18. La censura si pone infatti in esplicito contrasto con il principio per cui l'esito negativo della lite non costituisce circostanza atta a ingenerare, in maniera automatica, la responsabilità del difensore per inadempimento alle obbligazioni su di esso gravanti.
19. La tesi avanzata dall'appellante nel giudizio di prime cure – ed in tale sede ribadita sebbene i principi ampliamente richiamati siano di segno contrario – secondo cui, laddove il professionista avesse tempestivamente introdotto il giudizio di ripetizione ex art. 79 della L. 392/1978, si sarebbe ottenuto l'accoglimento della domanda nel merito, non trova accoglimento anche volendo effettuare una diversa valutazione degli elementi istruttori posti a sostegno della domanda di parte attrice.
20. Invero, con riferimento alla censurata “carenza probatoria” indicata in sentenza, la dichiarazione del del 16-2-2017 non attesta alcun versamento di somme Per_1 eccedenti rispetto all'importo di £ 300.000. 21. Vero è che nella suddetta dichiarazione viene indicato “MODIFICA
DELL'ATTUALE CONTRATTO CON ANNUO DI EURO 9000,00 (EURO CP_2
750,00 MENSILI) E NUOVO IMPORTO DA CORRISPONDERE RISPETTO
ALL'ATTUALE AUMENTATO DI EURO 180,00/200,00 MENSILI” ma tale circostanza non è accompagnata da alcuna sottoscrizione delle parti in causa, non trova riscontro nella documentazione contabile e viene assorbita dal rilievo dirimente riconosciuto alla sentenza n. 7229/2011.
22. Ed infatti, con la suddetta sentenza n. 7229/2011 viene accertato che il canone corrisposto dalla per la locazione dell'immobile condotta era esattamente Pt_1 pari a £ 300.000 mensili.
23. Nella specie, il giudicato formatosi con la convalida di sfratto implica logicamente l'accertamento definitivo del conduttore nel pagamento dei canoni e, in particolare, che la misura del canone versato dalla è pari alla somma di £ 300.000 Pt_1
mensili. Pertanto, non trova luogo la censura di parte appellante secondo cui tale sentenza spiega efficacia di giudicato solo in relazione all'inadempimento del conduttore e che, in ogni caso, tale giudicato non precludeva la possibilità per il conduttore di procedere in via di ripetizione per non essere stata esaminata una domanda riconvenzionale del conduttore.
24. Nel momento in cui è stato accertato, sia pure in altro giudizio tra le medesime parti, che il conduttore ha corrisposto l'importo di £ 300.000 mensili - e non quello maggiore dedotto nel (contestato) giudizio recante NRG 21327/2013 – ciò ha determinato il venir meno del presupposto per dimostrare il probabile esito favorevole della domanda di ripetizione delle somme. Manca, in ogni caso, come accertato dal primo giudice, la prova del pregiudizio sofferto dalla società Pt_1
25. La circostanza è peraltro confermata dall'esame della documentazione in atti per cui gli assegni depositati (doc. 1 fascicolo parte appellante) concernenti tre matrici, dai quali non si evince, tuttavia alcuna riconducibilità al rapporto contrattuale tra le parti in causa. Stesso dicasi per la copia ricevuta di affitto per il mese di gennaio 1999 per l'importo di £ 1.800.000. 26. Dunque alcun vizio nell'impianto motivazione si registra in punto di omessa/mancata valutazione di prova documentale, atteso che l'appellante non ha dedotto di aver affrontato dei costi aggiuntivi in ordine al versamento del canone locatizio né provato che, laddove il professionista avesse tempestivamente proposto l'azione, la stessa sarebbe stata ragionevolmente accolta.
27. Sicché, anche volendo considerare come la prospettazione di parte attrice non fosse carente in punto di allegazione di una responsabilità professionale dell'avv. Infante Maurizio nell'espletamento dell'incarico difensivo, vale opportunamente confermare la valutazione del primo giudice in punto di carenza della dimostrazione del relativo danno e del nesso con la condotta negligente/colposa, sì da rendere impossibile procedere ad effettuare la valutazione prognostica, volta a stabilire, in termini probabilistici, se l'evento dannoso (mancato accoglimento della domanda giudiziale) non si sarebbe verificato ugualmente, pur nell'ipotesi di una tempestiva proposizione della domanda e, quindi, senza l'inerzia e le preclusioni processuali rilevate in giudizio.
28. La sentenza non merita alcuna riforma in parte qua.
29. Con il secondo motivo di gravame (sub lett. B) contesta l'appellante la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile la modifica della domanda per come articolata nella I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. per avere prospettato un nuovo e diverso profilo di responsabilità del convenuto.
30. Secondo l'appellante, la modifica della domanda - concernente la dedotta responsabilità professionale anche per non aver correttamente informato il cliente della totale impossibilità della vittoria - in seguito alle precisazioni del convenuto sulla base delle memorie ex art. 183 c.p.c. costituirebbe una ammissibile emendatio libelli, e non una mutatio, confortata anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza in tema (Sentenze della Corte di Cassazione n. 15/12310; 19/31078;
19/14369; 18/3254) per essere stata svolta nella prima memoria oltre che connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
31. Il motivo è infondato. 32. Il Tribunale ha osservato come la modifica della domanda di parte attrice, avanzata con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, fosse inammissibile in quanto diretta ad introdurre un nuovo e diverso profilo di responsabilità del convenuto, precisamente, per non aver sconsigliato di intraprendere un giudizio che non avrebbe avuto possibilità di successo.
33. Nessun errore inficia la motivazione della gravata sentenza.
34. Vero è che è stato più volte ribadito il principio per cui “nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto – nel qual caso la domanda deve esser proposta entro
l'udienza di trattazione – è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, “petitum” e “causa petendi”, sempre che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'articolo 183 cod. proc. civ.; tali allegazioni, qualora avvengano dopo la scadenza del termine ex articolo 183, comma 6, cod. proc. civ., sono tardive e, qualora formulate per la prima volta in appello, costituiscono un “novum” inammissibile, vietato dall'articolo 345, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. civ. ordinanza n.
28288/2023).
35. Nel caso de quo la valutazione indicata dal primo giudice va confermata.
36. La modificazione della domanda è avvenuta entro la prima memoria 183 c.p.c. ma concerne un thema “nuovo e diverso” rispetto al petitum/causa petendi dedotti sin dal proprio atto di citazione. La tesi avanzata dalla società circa una Pt_1
condotta inadempiente tenuta dal professionista – per non aver informato il cliente dell'esito infausto del relativo giudizio - manifesta la assenza di inerenza, rispetto alla vicenda sostanziale, di entrambe le domande proposte da controparte: l'una, in via principale, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità del professionista per inadempimento e relativa condanna al risarcimento dei danni;
l'altra, introdotta nella memoria ex articolo 183 c.p.c. (pag. 6 Ia memoria), diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per non aver sconsigliato di introdurre un giudizio che non avrebbe avuto possibilità di successo.
37. La domanda avanzata dalla società a seguito della intervenuta modifica Pt_1
introduce un nuovo thema nel momento in cui viene prospettato, e dedotto, un nuovo e diverso profilo di responsabilità del professionista (mancato obbligo di informazione) ovvero di colpa che non trova un riferimento nella medesima causa petendi e/o nel petitum azionato con la domanda di responsabilità per tardiva proposizione del giudizio di ripetizione. D'altra parte, la causa petendi della domanda di ripetizione risiede nell'aver colposamente introdotto il giudizio di ripetizione e non nell'assunta responsabilità per la mancata informazione relativa all'esito infausto del giudizio.
38. In ogni caso, anche ammesso che l'appellante abbia operato in primo grado una rituale modifica della domanda originaria, il motivo è efficacemente contrastato nel merito dal professionista appellato mercé la dirimente argomentazione che egli “non era né poteva essere a conoscenza dell'esistenza del giudizio recante NGC 6660/2011, essendone venuto al corrente solo a seguito delle difese della controparte. Ed ancora manca la prova del pregiudizio” – in effetti al più consistente negli esborsi affrontati dalla parte, profilo in ordine al quale nulla allega l'appellante, che tuttavia insiste per il riconoscimento della somma pretesa nel giudizio presupposto – “che questa specifica inadempienza avrebbe determinato e del nesso causale”. Del resto, anche l'appellante – che fa riferimento alle “memorie difensive redatte dalla stessa parte appellata” – non offre elementi di valutazione a riprova della consapevolezza che il giudicato fosse “ben noto” al professionista appellato sin dal deposito del ricorso introduttivo da lui proposto ai sensi dell'art. 79 della legge 392/78.
39. Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata deve essere confermata.
Le spese
Si ravvisano le prescritte ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di questo grado, tenuto conto della decisione scaturita principalmente all'esito della pur prescritta valutazione prognostica, non priva peraltro di aspetti di complessità, a fronte della comunque non tempestiva proposizione del giudizio presupposto da parte del professionista appellato.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- Compensa le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante
, per il pagamento, in solido, di un ulteriore Parte_2 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 4-2-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Pasquale Maria CRISTIANO Dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere rel./est.
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5657/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
e vertente
TRA
( , in persona del l.r.p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in OL Largo San Giovanni Maggiore n. 11, rappresentata e difesa dall'avv.to
Paolo Parlato ( ) – - CodiceFiscale_1 Email_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in OL alla Via Toledo n. 256 presso lo studio del predetto procuratore;
APPELLANTE
E
INFANTE , elettivamente domiciliato in OL alla Piazza Carità n. 32 CP_1
presso lo studio dell'avv.to Renato Magaldi ( – C.F._2 che lo rappresenta e difende come da Email_2
procura versata in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza repert. n. 14465/2022, resa dal Tribunale di
OL il 17-11-2022 nel proc. R.G. n. 19885/2020, notificata il 23-11-2022
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali depositate nei termini concessi ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione notificata il 22-9-2020 la (d'ora Parte_2 in avanti solo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di OL, l'avv.to Pt_1
Maurizio Infante, esponendo che:
- nel mese di maggio 2012, la società attrice aveva affidato al convenuto l'incarico di agire in giudizio con azione di ripetizione ex art. 79 L. 392/78 ai danni dei locatori Sig. , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
al fine di ottenere l'accertamento del pagamento di un canone
[...] mensile maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di locazione vigente inter partes (giusta atto del 21-5-2009 registrato al n. 18284 il 26 maggio
1999); il canone di locazione era stato pattuito in Lire 300,000 mensili mentre era stata corrisposta la somma di Lire 1.800.000 poi € 1000,00, per ogni mese dal maggio 1999 all'aprile 2007, ricevendo fattura di € 154,93;
- la circostanza dell'avvenuto pagamento di un canone maggiore aveva trovato peraltro riscontro nella dichiarazione resa dal Dott. del 16-2-2007 Per_1 nonché da assegni utilizzati a pagamento del suddetto canone;
- ai sensi dell'art. della legge 392/78 il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato - avvenuta il 27-2-2012 come attestato nella sentenza n. 13054/2015 resa dal Tribunale di OL - era consentito al conduttore ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla predetta legge;
- accettato l'incarico, il professionista aveva proceduto inizialmente ad introdurre il procedimento di mediazione in data 8 maggio 2012, per concluderlo con esito negativo in data 27 giugno 2012 stante l'assenza dei locatori;
- tuttavia, l'azione per la quale era stato conferito l'incarico professionale
(domanda di ripetizione ex art. 79 della legge 392/78), in favore dell'avv.to
Infante Maurizio, veniva proposta da quest'ultimo oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla consegna dell'immobile locato;
- ed infatti, con Sentenza n. 13054/2015, il Tribunale di OL aveva rigettato la domanda proposta dalla società attorea per il tramite dell'avv. Infante per intercorsa decadenza dal termine ex art. 79 della legge 392/78;
- evidente la responsabilità professionale in cui era incorso l'avv.to Maurizio
Infante per aver fatto colposamente decorrere il termine decadenziale ex art. 79 L. 392/78 provocando, di conseguenza, la perdita dell'importo oggetto della domanda di ripetizione – pari ad € 74.369,28 – corrispondente all'esatto importo corrisposto dalla conduttrice in eccedenza rispetto a quello contrattuale dal maggio 1999 (data di inizio del rapporto) all'aprile 2007;
La chiedeva, dunque, di: Pt_1
1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. Maurizio Infante nell'aver introdotto il giudizio di ripetizione ex art. 79 legge 392/78 nell'interesse della ai danni dei locatori signori Parte_2 Parte_3
, e oltre il termine decadenziale di
[...] Pt_4 Pt_5 Parte_6
sei mesi dalla consegna dell'immobile locato, malgrado avesse ricevuto l'incarico ed il mandato all'azione già dal maggio 2012 e quindi molto prima della scadenza del termine decadenziale, di guisa che il rigetto della domanda di ripetizione delle somme documentate versate in eccedenza rispetto al canone di locazione è imputabile a sua esclusiva colpa come emerge dalla lettura della Sentenza del
Tribunale di OL n. 13054/2015;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda poi rigettata per decadenza, in dipendenza della prova documentale fornita dalla attrice al convenuto;
3) Per l'effetto, condannare l'avv. Maurizio Infante al risarcimento dei danni per responsabilità professionale in favore della Parte_2 nella misura complessiva di € 74.369,28 oltre interessi legali dal maggio 2012 e fino al soddisfo;
4) Condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali;
5) In via istruttoria ammettere ogni mezzo di prova a seconda del comportamento processuale di controparte con la concessione dei termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Si costituiva in giudizio l'avv. Maurizio Infante, in data 17-12-2020, eccependo che l'attrice si era limitata ad allegare la condotta colposa del professionista senza, tuttavia, aver fornito alcuna prova della responsabilità professionale dell'avvocato, in particolare, della condotta colpevole e negligente, del danno lamentato e del nesso causale tra la condotta negligente e il pregiudizio sofferto, e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Nel contestare l'avversa tesi di parte attrice - secondo cui, laddove il professionista avesse tempestivamente introdotto il giudizio di ripetizione ex art. 79 della L.
392/1978, si sarebbe ottenuto l'accoglimento della domanda nel merito - richiamava il principio per cui occorre verificare se, in presenza di una diversa condotta ovvero qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta diligente/dovuta, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle sue ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso tra la condotta del professionista ed il risultato derivato.
Invocava a tal fine le risultanze processuali di altro giudizio tra le medesime parti ed indicava che le domande avanzate dalla nel giudizio Rg. 21327/2013 erano Pt_1 coperte da giudicato per effetto della sentenza del Tribunale di OL n. 7229/2011 resa nella causa recante R.G. n. 6660/2011. Nella suddetta pronuncia, precisava il convenuto, emessa all'esito di una convalida dello sfratto, veniva accertato che la aveva corrisposto l'importo di Lire 300.000 mensili fino al giugno 2010, e Pt_1
non quello maggiore, con la conseguenza che la domanda di ripetizione non sarebbe stata comunque accolta.
La causa era istruita mediante acquisizione documentale (assegni bancari, dichiarazione del e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la Per_1 quale, in rigetto integrale della domanda attorea, il Tribunale di OL, in composizione monocratica, così decideva:
“RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE; CONDANNA la Parte_2
al PAGAMENTO, in favore del convenuto Avv. Maurizio
[...]
Infante, delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in 7795,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Renato Magaldi che ha dichiarato di averne fatto anticipo”.
La decisione del Tribunale discendeva dall'aver ritenuto la pretesa risarcitoria non meritevole di accoglimento, non avendo la società “né provato né allegato la Pt_1 perdita di una determinata utilità né la concreta misura di tale perdita dal momento che non è stata data prova del fatto che il ricorso ex art. 79 L. 392/1978, laddove tempestivamente proposto, avrebbe condotto ad un accoglimento della domanda”.
Con citazione notificata il 28-3-2022 la società proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di OL, in composizione monocratica, n. 10237/2022, pubblicata il 17-11-2022 e notificata il 23-11-2022, che ha respinto la sua domanda.
Argomentando due motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dell'avv. Infante
Maurizio nella tardiva proposizione del giudizio incardinato per conto della Soc.
Sarnelli e definito con sentenza di improcedibilità del Parte_2
Tribunale di OL n. 13054/2015 e alternativamente accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. Maurizio Infante per la mancata integrale informazione alla appellante sulla infondatezza della domanda giudiziale in ogni caso proposta tardivamente;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare la prova documentale della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda se proposta tardivamente in virtù di quanto indicato in premessa sulla conferma del canone maggiore versato rispetto
a quello contrattuale come da dichiarazione a firma del dottor o in via Pt_7 alternativa per il riconoscimento del medesimo avv. Infante della infondatezza originaria della domanda poi proposta sulla quale nulla ha informato alla cliente;
3) Riformare di conseguenza integralmente la Sentenza del Tribunale di OL n.
10237/2022 del 17 novembre 2022 essendo errata in diritto oltre che in fatto;
4) In accoglimento dell'appello, condannare l'avv. Maurizio Infante al risarcimento dei danni in favore della appellante nella misura di euro 74.369,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maggio 2012 e fino al soddisfo o in quella diversa misura determinata anche equitativamente dalla Corte adita;
5) Condannare l'avv. Maurizio Infante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorate di rimborso spese generali ed accessori fiscali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa depositata il 27-3-2023 (per l'udienza del 19-4-2023 poi differita al 2-
5-2023) si costituiva l'avv. Maurizio Infante, che, nel respingere l'avverso gravame, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza
n. 10237/2022 del Tribunale di OL.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del primo grado, mutato il relatore in data 2/5/2024 (da Dott. Tartaglione Giuliano a Dott. Pasquale Cristiano), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza il
10-1-2025 per il deposito delle comparse conclusionali ed il 30-1-2025 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
2. Nel merito, esso è infondato e deve essere rigettato.
3. Con il primo motivo di gravame (sub lett. A) l'appellante censura la sentenza gravata in punto di mancato riconoscimento della oggettiva responsabilità professionale dell'avv.to Infante per la intervenuta e tardiva proposizione del giudizio restitutorio e sul giudizio prognostico.
4. Asserisce, in particolare, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il dato fattuale contenuto nella Sentenza del Tribunale di OL n. 13054/2015 (così nell'appello a pag. 6), attestante la responsabilità dell'avv.to Infante per aver introdotto il giudizio di ripetizione oltre i termini decadenziali sanciti dall'art 79 della legge 392/78. Aggiunge che l'omessa valutazione di tale errore nella condotta del professionista non sarebbe stata valutata ai fini del giudizio prognostico, anzi, il primo giudice avrebbe ritenuto che il professionista andasse esente da colpa motivando, per un verso, in punto di “carenza di prova di quanto asseritamente preteso a mezzo della azione tardiva proposta dall'attuale appellato”; per altro verso, invece, in punto di “preclusione all'accoglimento della domanda risarcitoria ex art 79 della legge 392/78 cui era anteposta una pregressa pronunzia intervenuta tra la attuale appellante - quale conduttrice - e i locatori, di cui alla Sentenza n.
7229/2011”.
5. Sostiene l'appellante, invece, di aver fornito la prova documentale del versamento di un importo maggiore a titolo di canone locatizio mediante la dichiarazione del Pt_7 del 16-2-2017. Non solo, ma rappresenta anche che la sentenza n. 7229/11 – la cui efficacia di giudicato è stata eccepita dal convenuto nella propria comparsa di costituzione – ha sì efficacia di giudicato ma solo in ordine all'accertato inadempimento del conduttore. In sostanza, una diversa lettura ed interpretazione degli elementi istruttori prodotti dall'attore avrebbe consentito al primo giudice di accedere al giudizio prognostico e, per l'effetto, ritenere la domanda risarcitoria fondata.
6. Il motivo è infondato.
7. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria, avanzata dalla società
motivando di non aver potuto effettuare il giudizio prognostico sulla scorta Pt_1
della carente allegazione e prova di parte attrice.
8. Nell'addivenire a tale decisione, il Tribunale, dopo aver premesso che era incontestata l'esistenza e l'efficacia di un contratto di prestazione d'opera intellettuale vigente inter partes, sulla scorta di Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, ha altresì affermato che spetta all'attore, una volta fornita la prova dell'inadempimento del professionista da negligente/inesatta esecuzione della prestazione, allegare e dimostrare la riconducibilità causale, immediata e diretta, del danno alla condotta colposa del professionista. Aderendo, quindi, all'orientamento indicato da Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548, poi confermato da Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355, il primo giudice ha affermato che, una volta soddisfatto tale onere, avrebbe potuto procedere ad un giudizio prognostico circa la
“verosimile fondatezza” del mancato risultato ottenuto sia in termini di evento di danno sia delle conseguenze dannose risarcibili direttamente collegate alla condotta colposa sulla base di quanto allegato e provato dall'attore.
9. Il Tribunale ha osservato come, nel caso di specie, non poteva essere valorizzato l'esame della prova documentale prodotta da parte attrice (n. 3 assegni) in quanto costituenti “meri appunti con indicazione dei nr. di 3 assegni e appunti sulla matrice riferiti all'anno 1999, nonché copia proposta della modifica del canone di locazione
a firma di ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione ex art. 79 Per_1
legge 392/78, nel caso in cui questa fosse stata promossa nei termini” – oltre a non fornire alcuna prova della riferibilità dell'assegno al pagamento della locazione - né poteva assumere valore rilevante la dichiarazione resa dal in quanto non Per_1 confortata da altri elementi. 10. Nemmeno vi era la prova del pagamento di un canone maggiore sulla base della sentenza del Tribunale di OL n. 7229/2011 che ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore con relativa condanna al rilascio per mancato pagamento dei canoni nella somma di £ 300.000 mensili.
11. In via ulteriore, non poteva essere ritenuta dirimente la sentenza n. 13054/2015 - che ha disposto il rigetto della domanda ex art. 34 L. 392/1978 per inadempimento della società conduttrice del pagamento dei canoni locazione - trovando accoglimento i principi dell'efficacia riflessa di un giudicato formatosi in altro giudizio.
12. Quindi, secondo il Tribunale, la posizione di parte attrice era carente in punto di allegazione e prova dei presupposti fondanti la domanda di ripetizione ovvero dell'avvenuto pagamento di un canone maggiore.
13. La decisione va condivisa e la motivazione confermata sia in punto di diritto che di esame ed interpretazione delle risultanze istruttorie.
14. Le censure della ricorrente contrastano con il principio – consolidato e nel cui solco si inscrive la decisione della Tribunale – secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013,
n. 2638). Spetta all'attore, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'avvocato per negligenza, dimostrare che la sua domanda giudiziale, ove correttamente formulata ovvero tempestivamente introdotta dall'avvocato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento. 15. Esse investono lo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, nonché
l'iter argomentativo posto a supporto della decisione, che si aggiunge alla autonoma ratio decidendi secondo la quale a sostegno della complessiva domanda risarcitoria (siccome rigettata in primo grado) sono mancate, da parte dell'attore, allegazioni e prove sul nesso causale tra inadempimento del professionista e danno patito dal cliente oltre a non aver fornito quest'ultimo i presupposti dell'avvenuto pagamento di un canone maggiore.
16. Nel caso di specie osserva la Corte che, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, l'accertamento della condotta negligente/colposa dell'avv.to Infante
Maurizio in punto di tardiva proposizione dell'azione di ripetizione non comporta, di per sé, l'automatico riconoscimento di una responsabilità professionale a carico del professionista né una diversa valutazione della documentazione in atti avrebbe consentito al primo giudice di accedere al giudizio prognostico.
17. Non trova dunque luogo la censura di parte appellante secondo cui il primo giudice non avrebbe correttamente valutato – al fine di accedere al giudizio probabilistico – la sentenza del Tribunale di OL n. 13054/2015 attestante il rigetto della domanda per intervenuta decadenza.
18. La censura si pone infatti in esplicito contrasto con il principio per cui l'esito negativo della lite non costituisce circostanza atta a ingenerare, in maniera automatica, la responsabilità del difensore per inadempimento alle obbligazioni su di esso gravanti.
19. La tesi avanzata dall'appellante nel giudizio di prime cure – ed in tale sede ribadita sebbene i principi ampliamente richiamati siano di segno contrario – secondo cui, laddove il professionista avesse tempestivamente introdotto il giudizio di ripetizione ex art. 79 della L. 392/1978, si sarebbe ottenuto l'accoglimento della domanda nel merito, non trova accoglimento anche volendo effettuare una diversa valutazione degli elementi istruttori posti a sostegno della domanda di parte attrice.
20. Invero, con riferimento alla censurata “carenza probatoria” indicata in sentenza, la dichiarazione del del 16-2-2017 non attesta alcun versamento di somme Per_1 eccedenti rispetto all'importo di £ 300.000. 21. Vero è che nella suddetta dichiarazione viene indicato “MODIFICA
DELL'ATTUALE CONTRATTO CON ANNUO DI EURO 9000,00 (EURO CP_2
750,00 MENSILI) E NUOVO IMPORTO DA CORRISPONDERE RISPETTO
ALL'ATTUALE AUMENTATO DI EURO 180,00/200,00 MENSILI” ma tale circostanza non è accompagnata da alcuna sottoscrizione delle parti in causa, non trova riscontro nella documentazione contabile e viene assorbita dal rilievo dirimente riconosciuto alla sentenza n. 7229/2011.
22. Ed infatti, con la suddetta sentenza n. 7229/2011 viene accertato che il canone corrisposto dalla per la locazione dell'immobile condotta era esattamente Pt_1 pari a £ 300.000 mensili.
23. Nella specie, il giudicato formatosi con la convalida di sfratto implica logicamente l'accertamento definitivo del conduttore nel pagamento dei canoni e, in particolare, che la misura del canone versato dalla è pari alla somma di £ 300.000 Pt_1
mensili. Pertanto, non trova luogo la censura di parte appellante secondo cui tale sentenza spiega efficacia di giudicato solo in relazione all'inadempimento del conduttore e che, in ogni caso, tale giudicato non precludeva la possibilità per il conduttore di procedere in via di ripetizione per non essere stata esaminata una domanda riconvenzionale del conduttore.
24. Nel momento in cui è stato accertato, sia pure in altro giudizio tra le medesime parti, che il conduttore ha corrisposto l'importo di £ 300.000 mensili - e non quello maggiore dedotto nel (contestato) giudizio recante NRG 21327/2013 – ciò ha determinato il venir meno del presupposto per dimostrare il probabile esito favorevole della domanda di ripetizione delle somme. Manca, in ogni caso, come accertato dal primo giudice, la prova del pregiudizio sofferto dalla società Pt_1
25. La circostanza è peraltro confermata dall'esame della documentazione in atti per cui gli assegni depositati (doc. 1 fascicolo parte appellante) concernenti tre matrici, dai quali non si evince, tuttavia alcuna riconducibilità al rapporto contrattuale tra le parti in causa. Stesso dicasi per la copia ricevuta di affitto per il mese di gennaio 1999 per l'importo di £ 1.800.000. 26. Dunque alcun vizio nell'impianto motivazione si registra in punto di omessa/mancata valutazione di prova documentale, atteso che l'appellante non ha dedotto di aver affrontato dei costi aggiuntivi in ordine al versamento del canone locatizio né provato che, laddove il professionista avesse tempestivamente proposto l'azione, la stessa sarebbe stata ragionevolmente accolta.
27. Sicché, anche volendo considerare come la prospettazione di parte attrice non fosse carente in punto di allegazione di una responsabilità professionale dell'avv. Infante Maurizio nell'espletamento dell'incarico difensivo, vale opportunamente confermare la valutazione del primo giudice in punto di carenza della dimostrazione del relativo danno e del nesso con la condotta negligente/colposa, sì da rendere impossibile procedere ad effettuare la valutazione prognostica, volta a stabilire, in termini probabilistici, se l'evento dannoso (mancato accoglimento della domanda giudiziale) non si sarebbe verificato ugualmente, pur nell'ipotesi di una tempestiva proposizione della domanda e, quindi, senza l'inerzia e le preclusioni processuali rilevate in giudizio.
28. La sentenza non merita alcuna riforma in parte qua.
29. Con il secondo motivo di gravame (sub lett. B) contesta l'appellante la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile la modifica della domanda per come articolata nella I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. per avere prospettato un nuovo e diverso profilo di responsabilità del convenuto.
30. Secondo l'appellante, la modifica della domanda - concernente la dedotta responsabilità professionale anche per non aver correttamente informato il cliente della totale impossibilità della vittoria - in seguito alle precisazioni del convenuto sulla base delle memorie ex art. 183 c.p.c. costituirebbe una ammissibile emendatio libelli, e non una mutatio, confortata anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza in tema (Sentenze della Corte di Cassazione n. 15/12310; 19/31078;
19/14369; 18/3254) per essere stata svolta nella prima memoria oltre che connessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
31. Il motivo è infondato. 32. Il Tribunale ha osservato come la modifica della domanda di parte attrice, avanzata con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, fosse inammissibile in quanto diretta ad introdurre un nuovo e diverso profilo di responsabilità del convenuto, precisamente, per non aver sconsigliato di intraprendere un giudizio che non avrebbe avuto possibilità di successo.
33. Nessun errore inficia la motivazione della gravata sentenza.
34. Vero è che è stato più volte ribadito il principio per cui “nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto – nel qual caso la domanda deve esser proposta entro
l'udienza di trattazione – è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, “petitum” e “causa petendi”, sempre che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'articolo 183 cod. proc. civ.; tali allegazioni, qualora avvengano dopo la scadenza del termine ex articolo 183, comma 6, cod. proc. civ., sono tardive e, qualora formulate per la prima volta in appello, costituiscono un “novum” inammissibile, vietato dall'articolo 345, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. civ. ordinanza n.
28288/2023).
35. Nel caso de quo la valutazione indicata dal primo giudice va confermata.
36. La modificazione della domanda è avvenuta entro la prima memoria 183 c.p.c. ma concerne un thema “nuovo e diverso” rispetto al petitum/causa petendi dedotti sin dal proprio atto di citazione. La tesi avanzata dalla società circa una Pt_1
condotta inadempiente tenuta dal professionista – per non aver informato il cliente dell'esito infausto del relativo giudizio - manifesta la assenza di inerenza, rispetto alla vicenda sostanziale, di entrambe le domande proposte da controparte: l'una, in via principale, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità del professionista per inadempimento e relativa condanna al risarcimento dei danni;
l'altra, introdotta nella memoria ex articolo 183 c.p.c. (pag. 6 Ia memoria), diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per non aver sconsigliato di introdurre un giudizio che non avrebbe avuto possibilità di successo.
37. La domanda avanzata dalla società a seguito della intervenuta modifica Pt_1
introduce un nuovo thema nel momento in cui viene prospettato, e dedotto, un nuovo e diverso profilo di responsabilità del professionista (mancato obbligo di informazione) ovvero di colpa che non trova un riferimento nella medesima causa petendi e/o nel petitum azionato con la domanda di responsabilità per tardiva proposizione del giudizio di ripetizione. D'altra parte, la causa petendi della domanda di ripetizione risiede nell'aver colposamente introdotto il giudizio di ripetizione e non nell'assunta responsabilità per la mancata informazione relativa all'esito infausto del giudizio.
38. In ogni caso, anche ammesso che l'appellante abbia operato in primo grado una rituale modifica della domanda originaria, il motivo è efficacemente contrastato nel merito dal professionista appellato mercé la dirimente argomentazione che egli “non era né poteva essere a conoscenza dell'esistenza del giudizio recante NGC 6660/2011, essendone venuto al corrente solo a seguito delle difese della controparte. Ed ancora manca la prova del pregiudizio” – in effetti al più consistente negli esborsi affrontati dalla parte, profilo in ordine al quale nulla allega l'appellante, che tuttavia insiste per il riconoscimento della somma pretesa nel giudizio presupposto – “che questa specifica inadempienza avrebbe determinato e del nesso causale”. Del resto, anche l'appellante – che fa riferimento alle “memorie difensive redatte dalla stessa parte appellata” – non offre elementi di valutazione a riprova della consapevolezza che il giudicato fosse “ben noto” al professionista appellato sin dal deposito del ricorso introduttivo da lui proposto ai sensi dell'art. 79 della legge 392/78.
39. Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata deve essere confermata.
Le spese
Si ravvisano le prescritte ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di questo grado, tenuto conto della decisione scaturita principalmente all'esito della pur prescritta valutazione prognostica, non priva peraltro di aspetti di complessità, a fronte della comunque non tempestiva proposizione del giudizio presupposto da parte del professionista appellato.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- Compensa le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante
, per il pagamento, in solido, di un ulteriore Parte_2 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 4-2-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Pasquale Maria CRISTIANO Dott. Eugenio FORGILLO