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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1862/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
26.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina, alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv. MIRARCHI
MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che a conclusione del procedimento per ATPO n. 1402/2021 dalla stessa instaurato presso il Tribunale di Locri veniva emesso in data 22.11.2022 decreto con cui veniva omologata la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 2.3.2020, data della domanda amministrativa;
allegato che in data 25.11.2022 notificava all' il decreto di omologa e la notifica CP_1
si perfezionava in data 2 dicembre 2022, presso la sede legale di Roma, e in data 30 novembre 2022, presso la sede Provinciale di Reggio Calabria;
dedotto che in data 14 gennaio 2023, tramite il patronato Caulonia trasmetteva altresì all' a CP_2 CP_1
mezzo pec, tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento tra cui il modello AP70 comprensivo della certificazione relativa ai mancati ricoveri della ricorrente ed alla non titolarità di prestazione analoga all'indennità di accompagnamento;
lamentata la mancata liquidazione della prestazione nonostante il decorso di 120 giorni dalla trasmissione della documentazione;
concludeva chiedendo “affinché il signor Giudice adito, contrariis rejectis, voglia: 1) sulla base dell'intervenuta definitività del requisito sanitario, omologato con decreto del 22.11.2022 emesso dal G.L. del Tribunale di Locri nel procedimento R.G n.1402/2021 e previa verifica degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2020; 2) conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3
pagamento in favore della ricorrente, delle somme così spettanti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla suddetta data, con accessori come per legge sui singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , di cui deve essere dichiarata la contumacia, CP_1
attesa la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
La sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa del 2.3.2020 è stata accertata con il decreto di omologa prodotto in atti, in base agli accertamenti medico legali effettuati dal CTU nel giudizio per ATPO r.g. n. 1402/2021.
L'istante ha dedotto e provato di aver notificato all' il predetto decreto di CP_1
omologa e di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi, di cui all'art. 445 bis c.p.c.
La parte ricorrente ha inoltre provato di aver notificato via PEC, in data 14.1.2023 all' il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione CP_1
della prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_1
Al modello d'altronde risultano allegate le autocertificazioni relative al non ricovero e alla non titolarità di prestazione analoga all'indennità di accompagnamento, documentazione sufficiente a ritenere sussistenti anche gli ulteriori requisiti socio economici necessari per la liquidazione della prestazione.
Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' CP_1
unitamente alla correzione dell' errore materiale e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' anche il modello AP70 e la sussistenza di tutti i requisiti CP_3
relativi all'invocata prestazione, la domanda va accolta e l' deve essere CP_1
condannato al pagamento dei ratei a tale titolo maturati sin dal 1° aprile 2020 (primo giorno del mese successivo all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. numero 412/1991, dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento dal 1° aprile 2020 e per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente dei ratei a tale titolo maturati, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1862/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
26.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina, alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv. MIRARCHI
MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che a conclusione del procedimento per ATPO n. 1402/2021 dalla stessa instaurato presso il Tribunale di Locri veniva emesso in data 22.11.2022 decreto con cui veniva omologata la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 2.3.2020, data della domanda amministrativa;
allegato che in data 25.11.2022 notificava all' il decreto di omologa e la notifica CP_1
si perfezionava in data 2 dicembre 2022, presso la sede legale di Roma, e in data 30 novembre 2022, presso la sede Provinciale di Reggio Calabria;
dedotto che in data 14 gennaio 2023, tramite il patronato Caulonia trasmetteva altresì all' a CP_2 CP_1
mezzo pec, tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento tra cui il modello AP70 comprensivo della certificazione relativa ai mancati ricoveri della ricorrente ed alla non titolarità di prestazione analoga all'indennità di accompagnamento;
lamentata la mancata liquidazione della prestazione nonostante il decorso di 120 giorni dalla trasmissione della documentazione;
concludeva chiedendo “affinché il signor Giudice adito, contrariis rejectis, voglia: 1) sulla base dell'intervenuta definitività del requisito sanitario, omologato con decreto del 22.11.2022 emesso dal G.L. del Tribunale di Locri nel procedimento R.G n.1402/2021 e previa verifica degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2020; 2) conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3
pagamento in favore della ricorrente, delle somme così spettanti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla suddetta data, con accessori come per legge sui singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , di cui deve essere dichiarata la contumacia, CP_1
attesa la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
La sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa del 2.3.2020 è stata accertata con il decreto di omologa prodotto in atti, in base agli accertamenti medico legali effettuati dal CTU nel giudizio per ATPO r.g. n. 1402/2021.
L'istante ha dedotto e provato di aver notificato all' il predetto decreto di CP_1
omologa e di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi, di cui all'art. 445 bis c.p.c.
La parte ricorrente ha inoltre provato di aver notificato via PEC, in data 14.1.2023 all' il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione CP_1
della prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_1
Al modello d'altronde risultano allegate le autocertificazioni relative al non ricovero e alla non titolarità di prestazione analoga all'indennità di accompagnamento, documentazione sufficiente a ritenere sussistenti anche gli ulteriori requisiti socio economici necessari per la liquidazione della prestazione.
Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' CP_1
unitamente alla correzione dell' errore materiale e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' anche il modello AP70 e la sussistenza di tutti i requisiti CP_3
relativi all'invocata prestazione, la domanda va accolta e l' deve essere CP_1
condannato al pagamento dei ratei a tale titolo maturati sin dal 1° aprile 2020 (primo giorno del mese successivo all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. numero 412/1991, dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento dal 1° aprile 2020 e per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente dei ratei a tale titolo maturati, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi