Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Parrello e Rocco Domenico Ceravolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente, -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per una mensilità;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, anche non conosciuto, collegato, connesso o consequenziale all'atto emarginato ed impugnato, ivi compresi l'atto di contestazione di addebiti del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio XI “Disciplina” – Personale Dirigente e Comparto Funzioni Centrali del Ministero della Giustizia del -OMISSIS-; la delibera della Commissione di Disciplina per il personale dirigente del Ministero della Giustizia del-OMISSIS- con cui è stata deliberato di proporre al -OMISSIS- la irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di un decimo per mesi uno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022 e depositato il 21 marzo successivo, il ricorrente è insorto avverso il provvedimento emarginato in oggetto, per mezzo del quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per una mensilità, e avverso gli atti endoprocedimentali costituiti dal provvedimento di contestazione degli addebiti e la delibera contenente la proposta di irrogazione della sanzione.
Nell specifico, è stata contestato al ricorrente la violazione dei doveri del pubblico dipendente di cui all'art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, integrante le infrazioni previste dal medesimo testo normativo, all’art.80, comma 3, lett. b), " per irregolarità nell'ordine di trattazione di affari", c) “inosservanza dei doveri d'ufficio" ed all'art. 81, comma 2, lett. a), " nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità" , in relazione all’acquisto ed alla installazione nel proprio ufficio di un impianto di videosorveglianza e registrazione.
I fatti contestati risultano accertati in data -OMISSIS-, come da nota di trasmissione prot.n.-OMISSIS- del Provveditorato regionale per la Calabria, allorquando il ricorrente era-OMISSIS-.
2. In diritto, il ricorrente articola i seguenti motivi:
2.1. “ Tardività della contestazione. Decadenza dall’azione disciplinare. Violazione di legge”; Illegittimità del tardivo avvio del procedimento disciplinare e decadenza dalla relativa azione. Assenza dei presupposti previsti dall’art. 117 D.P.R. n. 3/1957 ”, per mezzo del quale il predetto contesta la legittimità di un procedimento disciplinare in cui la contestazione degli addebiti, per fatti accertati in data-OMISSIS-, è avvenuta solo il -OMISSIS-, quindi oltre due anni dopo, e lamenta l’assenza della causa di sospensione del procedimento disciplinare di cui all’art.117 D.P.R. 10 gennaio 1057, n.3;
2.2. “ Ragioni poste a fondamento della condotta, tutela dell’interesse pubblico: legittimità ”, con il quale l’istante contesta, nel merito, la fondatezza della sanzione, sostenendo l’esigenza di installare l’impianto, il rispetto delle norme che regolamentano l’installazione di telecamere e, in particolare, delle norme sulla protezione dei dati personali;
2.3 “ Difetto di motivazione del provvedimento finale e mancato recepimento da parte dell’Organo decidente delle giustificazioni difensive dell’incolpato ”, in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente ignorato le difese rese in sede procedimentale;
2.4. “ Irragionevolezza, illogicità dell’agire amministrativo e contraddittorietà intrinseca dell’atto. Eccesso di potere. Disparità di trattamento ”, in quanto l’amministrazione, irrogando la sanzione, ha nondimeno rilevato la “ buona fede dell’incolpato ”;
2.5. “ La contestazione relativa alla difformità tra fornitura e preventivo della componentistica dell’impianto di videosorveglianza: inconsistenza della censura; carenza istruttoria ”, ove il ricorrente evidenzia che le contestate difformità hanno, in realtà, avvantaggiato l’amministrazione, essendo stata fornito “ un sistema con caratteristiche tecniche superiori, ma allo stesso prezzo, rispetto a quello effettivamente preventivato ”;
2.6. “ Illegittimità del provvedimento impugnato per mancata astensione da parte del Direttore Generale del Personale e delle Risorse che ha contestato gli addebiti ”, per mezzo del quale il ricorrente lamenta la “ illegittima commistione di ruoli e funzioni che viola il principio di imparzialità ”, in quanto il riferito direttore generale ha promosso l’indagine ed altresì avviato il procedimento disciplinare.
2.7. “ Incompatibilità dell’-OMISSIS- per lo svolgimento delle indagini ”, in quanto denunciato dal ricorrente “ per abuso d’ufficio, violenza privata ed altre vertenze, e dunque in posizione di contrasto ”.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile, per resistere al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento in ragione dell’assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza, dovendosi ritenere illegittima, in quanto tardiva, la contestazione degli addebiti.
1.1. In merito, l’art. 103 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile ex art. 31 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dispone che: “ Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale. L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni ”.
Sebbene la richiamata disposizione non indichi un termine esatto e perentorio entro il quale l’amministrazione è tenuta alla contestazione degli addebiti, appare di sicuro rilievo l’uso dell’avverbio “ subito ” da parte del legislatore.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, nell’interpretare la riferita disposizione, ha chiarito, con orientamento ormai costante, che “ In linea generale - quanto alla tempestività dell'inizio di un procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico - può osservarsi che l'art. 103 T.U. imp. civ. St. n. 3 del 1957, che prevede che la contestazione degli addebiti avvenga " subito ", deve essere interpretato nel senso che il Legislatore non ha inteso vincolare l'amministrazione all'osservanza di un termine fisso, ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedurale e preordinata ad un equo contemperamento delle esigenze sia dell'amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità dei fatti medesimi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione; non si può legittimamente procedere alla contestazione di addebiti dopo lungo tempo dall'accertamento dei fatti, ove il ritardo non si fondi specificamente sulla particolarità della situazione accertata o sulla complessità delle acquisizioni istruttorie” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter , 22-02-2011, n. 1662).
La norma vuole salvaguardare, infatti, la certezza del rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione, la quale verrebbe inficiata (anche per i profili consequenziali inerenti allo sviluppo di carriera e alle relative valutazioni periodiche), nel caso in cui il dipendente restasse esposto, sine die , per ingiustificata inerzia dell'Amministrazione stessa, alla qualificazione come infrattivi di determinati comportamenti (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2012, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-07-2014, n. 1836) (Consiglio di Stato, III, 2 novembre 2015, n. 4992; in termini, Consiglio di Stato III, 20 giugno 2018, n.3779; Tar Campania, VII, 29 dicembre 2018, n.7428).
Il sistema quindi si regge su una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedurale
1.2. Calando il riferito principio nella vicenda in esame, risulta dagli atti e dai documenti di causa che l’amministrazione procedente abbia atteso più di due anni per la contestazione degli addebiti in quanto – una volta accertati i fatti e verificata l’esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente – ha inteso “ differire le determinazioni sui profili di rilevanza disciplinare all’esito delle indagini penali ” e si sia riattivata, con la comunicazione degli addebiti, più di due anni dopo il loro accertamento, solo allorquando il P.M., da essa sollecitato, ha negato l’aggiornamento richiesto in ragione del segreto di indagine, ma al contempo riferito che “ nulla osta all’adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’indagato, essendo gli stessi del tutto avulsi dall’esito del procedimento penale ”.
Senonché, in merito ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, l’art.117 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che “ Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”.
Dalla semplice lettura di tale disposizione, appare evidente che l’azione disciplinare possa essere sospesa solo ove l’azione penale sia iniziata, circostanza che non risulta nella vicenda in esame, nella quale il procedimento penale si trovava nella fase delle indagini.
Risulta pertanto evidente che le circostanze di fatto della fattispecie non hanno giustificato il contestato iato temporale fra accertamento e contestazione.
A ciò deve aggiungersi che nessun ulteriore accertamento dei fatti è stato compiuto fra la verifica dei fatti (di cui alla riferita nota del -OMISSIS-) e la contestazione degli addebiti (intervenuta il -OMISSIS-), e che, peraltro, il ricorrente, nelle more, aveva lasciato il ruolo di -OMISSIS-, per essere impegnato altrove, con le conseguenti, obiettive difficoltà nel ricostruire i fatti ed approntare le proprie difese (circostanza, peraltro, effettivamente verificatasi, in quanto allegata e documentata con il ricorso).
1.3. Tenuto, pertanto, conto del consistente, ingiustificato divario di tempo intercorso tra la verificazione dei fatti contestati e l’avvio del procedimento disciplinare, non risultando legittime ragioni che possano aver giustificato, in concreto, la riferita attesa, ritiene il Collegio che non possano sussistere dubbi in merito alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 103 del D.P.R. n.3/57.
2. Per le esposte ragioni, il ricorso va accolto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.