Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3020 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Pt_1 con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( C.F. 1 ) P.ZZA LORETO
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. FRAIA LUIGI;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio |' Pt_1 si opponeva al DI n.
144\2019, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma di €
13.358,78, oltre interessi legali e spese di giudizio, a titoli di ratei di assegno ordinario di invalidità dal 1.3.2012 al 31.3.2014.
Esponeva che: a seguito di ricorso giudiziario accolto, in data
28/9/2018 alla stessa veniva liquidata l'AOI, con decorrenza 1/3/2012, dalla quale scaturiva un credito di euro 52.506,15; in fase di gestione di tale credito, si provvedeva al recupero di quanto gia' riscosso con la precedente prestazione;
essendo intervenute cancellazione di giornate agricole (vedi allegato 2 ), si provvedeva anche al recupero degli indebiti per prestazioni non spettanti e relative al periodo di godimento della prestazione stessa;
dagli arretrati scaturiti e pari a euro 52506,15 venivano detratti euro 39.700,34 (somme gia' percepite con precedente AOI allegato I ), euro 2247,0I ( allegato 3) per malattia indebita, euro 225,55 ( allegato 4) per malattia indebita, euro 8012,37 per ritenute Irpef, netto a pagare 295,88 ( allegato 5 ).
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione.
§§§
Il ricorso non può essere accolto.
Le allegazioni dell' CP_2 su presunti crediti appaiono molto poco chiare, oltre che non supportate da prospetti e documentazione dai quali sia possibile estrapolare prove e conteggi. Appare impossibile, allo stato degli atti, accertare sia la natura che la consistenza dei presunti crediti per indebiti e anche effettuare dei calcoli per verificare la correttezza dell'operato dell' CP_2 .
Il principio del clare loqui impone che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non debba limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma debba precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento in godimento (Cass.
5.1.2011 n. 198).
Nella sentenza n. 198 del 2011, la Corte di Cassazione, richiama il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046 del
2010 e cioè che "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto", ma conclude nel senso che il suddetto principio trovi applicazione se ed in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
In buona sostanza, vero è che ove il ricorrente chieda l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_2 convenuto, ma è altrettanto vero che
\' CP_2 nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, '
non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' Pt_1 indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).
Nel caso di specie, per tutto quanto sopra esposto, il principio di chiarezza risulta violato, così come quello della prova ex art 2697 cod. civ.
Condanna al pagamento delle spese per il soccombente.
p.q.m.
Il Giudice così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna l' Pt_1 al pagamento delle spese, liquidate in € 1.200,00, oltre
-
accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc
Castrovillari, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO