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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 4423/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4423/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 05.12.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; e vertente N. _______________ tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Bosco e Parte_1
REPERTORIO A. Di Sarno del Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al N. _______________ ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in n. 170/2025 R.B. Lav.
Portici (Na), Corso Umberto I, n. 30;
Ricorrente
Discusso nel termine del 05.12.2025 e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc in persona del legale rappr. p.t.,
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. R. Fuso del Foro di Roma in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, elettivamente Controparte_2
_________________ domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazza
dell'Enciclopedia Italiana, n. 50;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4423/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 05.12.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.08.2024 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
01.10.2021 al giorno 29.10.2022, con mansioni di guida e scarico e carico mezzi, inquadrato nel III livello del CCNL Multiservizi/Servizi integrati aziende private, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e di essere rimasto creditore delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro
35.624,27, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito, mediante l'acquisizione dei documenti allegati, rigettata le istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale) con ordinanza in data 04.042025, nel termine fissato del giorno 05.12.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni
Giudizio n. 4423/24 R.G. Battimo c/o pag. 2 Controparte_1 già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n.
11530/2013; Cass. n. 16951/2018) né mediante la documentazione allegata né mediante la prova orale.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che risultano allegati agli atti il contratto di assunzione, le buste paga, la visura camerale e la lettera di messa in mora (cfr. gli atti allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente): trattasi di documenti del tutto irrilevanti ai fini della prova delle spettanze retributive rivendicate, che riguardano essenzialmente (a quanto è dato evincere dai conteggi analitici allegati al ricorso) il lavoro straordinario (diurno feriale e diurno festivo), le ferie non godute e le festività non godute, emolumenti che notoriamente richiedono lo svolgimento della prova orale.
Per quanto riguarda, poi, la prova testimoniale e lo stesso interrogatorio formale, va evidenziato (come già anticipato nell'ordinanza istruttoria emanata in data 04.04.2025) che tali mezzi istruttori appaiono, ad avviso del Tribunale adito, del tutto irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, i capi di prova articolati (cfr. ricorso, pagg. 1-2) attengono a circostanze non contestate dalla società resistente ovvero oggetto della documentazione già depositata agli atti, relative al rapporto di lavoro subordinato, alla durata del rapporto, alle mansioni svolte dal dipendente, all'avvenuto licenziamento per giusta causa (come riferito dallo stesso ricorrente), alle somme percepite (come risultanti dalle buste paga, a dire dello stesso ricorrente): insomma, nessuno dei capi della prova articolata attiene alle
Giudizio n. 4423/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Controparte_1 spettanze retributive rivendicate dal ricorrente nel presente giudizio, non accennando minimamente gli stessi al lavoro straordinario asseritamente svolto e alle festività asseritamente non godute.
Peraltro, quanto all'indennità sostituiva del preavviso, è lo stesso ricorrente ad affermare nell'atto introduttivo del giudizio che il licenziamento è stato irrogato dalla parte datoriale per giusta causa del ricorrente (cfr. capo n. 3, pag. 2 del ricorso), accennando a “motivazioni che si andranno nei capi successivi ad esporre”, di cui, tuttavia, non vi è traccia nei capi successivi né nel corpo del ricorso, rimanendo così del tutto generica la circostanza: in ogni caso, il licenziamento non risulta impugnato dal ricorrente e nella stessa documentazione allegata agli atti non vi è la lettera di dimissioni per giusta causa (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso depositato Controparte_1
in data 29.08.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.250,00 per compenso,
Giudizio n. 4423/24 R.G. Battimo c/o pag. 4 Controparte_1 oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%.
Così deciso in Salerno in data 05.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4423/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1