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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 387 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla Via S. Sesti n. 14, presso lo studio dell'avv. Fabio Scarpelli, dal quale
è rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
- ATTRICE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Margherita Corriere, presso il cui studio in Castrolibero, via Sandro
Pertini, 6, è pure elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata dal curatore speciale CP_2 C.F._3
avv. Antonella Baffa, in giudizio con il patrocinio di sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Luzzi alla via C. Firrao n. 1 2
- CONVENUTA -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA IN
SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.4.2025, il cui svolgimento era sostituito dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo Parte_1 termine di cui all'art. 473 bis.28 cpc e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione):
“conclude riportandosi al proprio atto di costituzione, in particolare insiste nell'ammissibilità della spiegata domanda atteso che, come risulta documentalmente, il termine di decadenza è stato interrotto dall'esercizio dell'azione di disconoscimento esercitata con notifica dell'atto di citazione in data
13.05.2021, ovvero entro tre mesi dalla nascita della minore e il giudizio CP_2
abbandonato per riconciliazione dei coniugi con rinuncia agli atti CP_3 del procedimento ma non all'azione. Pertanto, non essendo trascorso il termine quinquennale di prescrizione la presente azione è legittima e ammissibile a parere di questa difesa. Si insite quindi nelle richieste e conclusioni già rassegnate”;
Per (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo termine Controparte_1 di cui all'art. 473 bis.28 cpc e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione): ”Voglia l'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni addotte nei propri atti difensivi, rigettare, in via preliminare, la domanda attrice perché del tutto inammissibile e improponibile, atteso che tale domanda è stata promossa dalla signora quando ormai era abbondantemente decorso il termine Parte_1
in cui, a pena di decadenza, poteva essere esperita dalla madre della piccola CP_2
l'azione di disconoscimento di paternità (sei mesi dalla nascita della bambina).
Infatti tale domanda rimane soggetta ai termini di decadenza di cui all'articolo 244
c.c. afferente a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto si insiste nelle proprie istanze e nelle conclusioni rassegnate”; 3
Per il curatore speciale di (conclusioni rassegnate nelle note di CP_2 trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione): “in via preliminare, insiste nel rigetto della prima eccezione preliminare di parte convenuta e nell'accoglimento della seconda eccezione preliminare di improponibilità dell'azione di disconoscimento ex art 2969 c.c. perché introdotta in violazione dei limiti temporali e di decadenza ex art 244 c.c. , in via subordinata, nel caso di rigetto delle eccezioni preliminari, si insiste nel merito a quanto più diffusamente in atti, ed in ogni richiesta istruttoria articolata ed in ogni domanda e conclusione ivi formulata, da intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta. Insiste, quindi, nelle conclusioni, eccezioni e domande in atti formulate di cui all'atto introduttivo e memorie depositate e in ogni richiesta istruttoria e di ogni deduzione formulata da intendersi tutti integralmente ripetuti
e trascritti e chiede il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione richiesta e conclusione in quanto infondato in fatto e diritto, inammissibile, tardivo e non provato, oltre che non contestato”.
Il PM, avuta comunicazione degli atti a seguito dell'udienza del 9.9.2024, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con e che dal matrimonio Controparte_1
era nata in data [...] la figlia esponeva di avere appreso nel CP_2
novembre 2023 che la minore non era, in realtà figlia del marito, bensì di Per_1
con il quale la stessa attrice aveva avuto una relazione in costanza di
[...]
matrimonio. La precisava, in particolare, che il di sua iniziativa Pt_1 Per_1
faceva effettuare un accertamento genetico presso un laboratorio di Padova, che evidenziava la propria paternità rispetto alla piccola Considerava, quindi, CP_2 tempestiva l'azione non essendo decorsi sei mesi dalla ricezione degli esiti di tale test al momento della notifica dell'atto introduttivo.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_1
intervenuta decadenza, potendo la madre esercitare il disconoscimento nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dalla data di conoscenza dell'impotenza a generare del marito;
termine decorso alla data di instaurazione del presente giudizio da parte della . Il convenuto contestava, altresì, l'assunto secondo Pt_1
cui la veniva a conoscenza della reale paternità di olo nel novembre Pt_1 CP_2 4
2023, avendo ella esercitato già nel 2021 una prima azione di disconoscimento di paternità, estintasi a seguito di rinuncia conseguente a riconciliazione intervenuta tra le parti. Si costituiva, altresì, in giudizio il curatore speciale di CP_2
(nominato con decreto del giudice tutelare del 30.1.2024, su istanza dell'odierna attrice e in vista della proposizione del presente giudizio), eccependo a sua volta in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 244 c.c. nella sua introduzione.
Con comparsa di costituzione del nuovo difensore del 6.9.2024, Parte_1
modificava la propria linea difensiva, osservando che il termine di decadenza stabilito dalla legge era stato rispettato con la prima azione promossa nel 2021, sicché, non essendo ancora spirata la prescrizione quinquennale prevista dal medesimo art. 244 c.c., l'azione doveva considerarsi ammissibile.
Disposto il mutamento del rito (da ordinario a quello speciale di cui agli artt. 473 bis e ss. cpc), il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
Ritenutasi dirimente la questione pregiudiziale dell'ammissibilità dell'azione, la causa era rimessa in decisione al collegio all'udienza del 28.4.2025, il cui svolgimento era sostituito dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda di va dichiarata inammissibile. Parte_1
1.1 Ai sensi dell'art. 244 c.c. l'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il predetto termine, di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice è chiamato anche "ex officio" ad accertarne il rispetto, indipendentemente dalle eccezioni delle parti convenute (cfr. Cass. 785/2027 tra le tante).
Lo stesso art. 244 c.c., nella sua formulazione vigente, chiarisce che l'azione, nei casi di cui al primo e secondo comma, non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita del figlio. Ciò significa che la madre e il marito perdono comunque il diritto di proporre l'azione al compimento del quinto anno del figlio, indipendentemente dalla successiva conoscenza dei fatti che potrebbero fondare un disconoscimento. 5
1.2 Tanto premesso, non c'è dubbio che nel caso di specie l'azione sia stata intempestivamente proposta, in quanto l'atto introduttivo veniva notificato ben oltre il termine di sei mesi dalla nascita della piccola avvenuta nel 2021). CP_2
Tale conclusione non è scalfita né dall'originaria difesa dell'attrice (contenuta nell'atto introduttivo) né da quella fatta propria dai difensori successivamente costituitisi nel suo interesse.
Nell'atto introduttivo, infatti, l'attrice deduceva di avere appreso della reale paternità di olo nel novembre 2023 in forza di test privato fatto eseguire CP_2
dalla persona indicata come il vero padre della minore, ma tale deduzione, oltre a risultare smentita dagli atti (avendo la stessa attrice intrapreso analoga azione nel
2021, per come documentalmente riscontrabile), non varrebbe comunque a giustificare la tardiva proposizione dell'azione, posto che il termine di decadenza stabilito dalla legge a carico della madre decorre o dalla nascita del figlio o dalla conoscenza dell'impotenza a generare del marito, quale fattispecie mai invocata dall'attrice nel presente processo (o in quello precedente).
Erronea, in diritto, è anche la tesi sostenuta negli scritti difensivi successivi (in cui si afferma che il termine di decadenza sarebbe stato rispettato con l'esercizio della prima azione, indipendentemente dal suo esito, sicché unico limite temporale possibile sarebbe il termine di prescrizione quinquennale previsto dal quarto comma del medesimo art. 244 c.c., non decorso nella vicenda di specie).
Pacifico, infatti, è che la domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, quale istituto a cui non è applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. 23425/2024; Cass.
26309/2017). Nella vicenda all'esame del Tribunale può constatarsi documentalmente come la prima azione proposta dalla (proc. 1902/2021 Rg) Pt_1
mai giungeva ad una pronuncia di merito, venendo il processo definito con pronuncia di estinzione, in forza di rinuncia dell'attrice accettata dalle altre parti
(cfr. ordinanza del 18.11.2021). Non rileva, da questo punto di vista,
l'indisponibilità del diritto sotteso alla domanda, che poteva avere quale unico effetto la riproponibilità dell'azione anche da parte del rinunciante, ma sempre nel 6
termine decadenziale stabilito a suo carico dell'art. 244 c.c.. (in tal senso va intesa la giurisprudenza menzionata da parte attrice negli scritti conclusivi).
Di contro, l'ulteriore termine di cinque anni previsto dal quarto comma dell'art. 244
c.c., peraltro anch'esso di decadenza e non di prescrizione secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza di legittimità (cfr. in motivazione Cass., Sez. Un.,
8268/2023), va letto alla luce della possibilità che la legge offre sia alla madre che al padre di legare la decorrenza del termine previsto, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 244 c.c. alla conoscenza di taluni eventi (l'impotenza di generare del marito per la madre;
l'adulterio della moglie o la propria impotenza di generare per il presunto padre), sicché viene individuato un limite temporale massimo oltre il quale anche la predetta conoscenza diviene irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione, non costituendo un valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto a quella legale (Cass.
30294/2017), salvo il caso dell'azione direttamente esercitata dal figlio, non soggetta a termini decadenziali.
La domanda di va, conclusivamente, dichiarata inammissibile. Parte_1
Resta assorbita ogni diversa questione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti private e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (indeterminabile e inquadrabile, sulla base dell'interesse dedotto, nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, salvo quella istruttoria/di trattazione per cui appaiono giustificati i minimi, in mancanza di prove raccolte nel giudizio diverse da quelle documentali. Rispetto alla posizione di CP_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato) deve disporsi il pagamento in
[...]
favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002, risultando la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 cpc nei confronti della parte attrice (per come richiesto dal convenuto nei propri scritti difensivi), non integrando la sua condotta gli estremi dell'abuso dello strumento processuale (avendo comunque la parte, in particolare negli scritti difensivi successivi all'atto introduttivo, fatto valere una tesi in diritto a sostegno dell'ammissibilità dell'azione, sia pure giudicata infondata con la presente decisione).
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Dichiara inammissibile la domanda di Parte_1
2. Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e di rappresentata dal suo curatore speciale, che si CP_1 CP_2
quantificano, rispetto a ciascuna parte, in euro 4.237,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da corrispondersi in favore dell'erario per quanto riguarda la posizione di CP_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma