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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 313/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. PELUSO ANTONIO (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTI nei confronti di
), in persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, in qualità di mandataria all'incasso di c.f. Controparte_2
, con l'avv. ISIDORI GIADA (C.F. ), giusta P.IVA_2 C.F._4 procura in atti;
OPPOSTA avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'odierna opposta ha ottenuto dal Tribunale di Lagonegro nei confronti della e dei signori e il Controparte_3 Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15/2020 (R.G. 1645/2019) depositato in data
10/01/2020 notificato rispettivamente in data 12/02/2020 e 22/01/2020, con il quale la stessa ingiungeva il pagamento in solido della somma di €
88.188,44, oltre spese e compensi della fase monitoria a titolo di residuo non pagato del contratto di leasing n.14047186 del 15/02/2008 stipulato con la
Iveco finanziaria S.p.a.
4. Gli odierni opponenti lamentavano: la nullità ed irrilevanza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria, sostenendo che il credito preteso si basa su pagina 2 di 8 un contratto di leasing del 15.02.2008, ma alla data della sottoscrizione del contratto, non era più amministratore né socio della società Parte_1
in particolare gli opponenti disconoscevano tutte le Controparte_3 sottoscrizioni presenti a loro nome sul contratto di leasing, sostenendo di essere stati vittime di truffe e usurpazioni del proprio nome, che hanno causato danni materiali e morali, inclusa la perdita di accesso al credito, in forza della quale avanzavano domanda riconvenzionale per i danni materiali e morali anche per la perdita di immagine sopportata nei confronti della società o di chiunque altro che dall'istruttoria della causa Parte_3 ne possa risultare l'autore.
5. Giova innanzitutto precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
6. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
pagina 3 di 8 7. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
8. Ancora sul debitore opponente, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
pagina 4 di 8 9. Fatte tali premesse il credito risulta provato.
10. Invero il primo motivo di opposizione è infondato.
11. Da un lato, come documentato dall'opposta in sede di costituzione, il contratto (del 15/02/2008) veniva sottoscritto per la Autrasporti Sud dal legale rappresentante ed Amministratore Unico signor che ha Parte_1 ricoperto il ruolo fino al 1/3/2008. A conferma di quanto dedotto la stessa produceva copia del verbale di assemblea ordinaria della Controparte_3 del 1/3/2008 dal quale risultava che il signor fino a quel giorno Parte_1 aveva coperto la carica di Amministratore Unico della società. Dal verbale risulta infatti che lo stesso assumeva la presidenza dell'Assemblea e rassegnava in tale occasione le proprie dimissioni da Amministratore Unico.
L'opposta produceva altresì copia della visura storica della società dalla quale risulta che la cessazione dalla carica di amministratore unico è stata iscritta presso il registro delle imprese il 14/04/2008 (pagina 10 della Visura che si deposita all. doc. 1 Verbale di Assemblea ordinaria della società estratto dall'Archivio Ufficiale della C.C.I.A.A. (ID: 178724761) e Visura della
C.C.I.A.A all. doc.2 alla comparsa del 2/9/20).
12. In ogni caso, e comunque in via assorbente, rispetto al primo motivo, va parimenti rigettato il secondo motivo relativo al disconoscimento formulato dagli opponenti delle sottoscrizioni apposte in calce, apparentemente ad essi riconducibili, il che renderebbe gli stessi comunque responsabili verso l'opposta quali rappresentanti apparenti.
13. Ebbene, tale disconoscimento risulta assolutamente generico e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta in calce, peraltro riconducibilità accertata anche dal consulente grafologo.
14. Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della pagina 5 di 8 determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. sent. n. 1537 del 22.1.2018). Nel caso in esame gli opponenti si sono limitati ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto il contratto, ma non hanno allegato alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento.
15. L'istruttoria svolta, in ogni caso, segnatamente la CTU, come anticipato, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici e non avendo le parti presentato tempestive osservazioni, ha accertato la riconducibilità delle firme, dovendosi peraltro chiarire che l'alta probabilità è idonea a costituire prova del fatto e, nel caso specifico, della attribuibilità della firma in base al principio della preponderanza della evidenza, o del “più probabile che non”, che fonda lo standard probatorio in materia civile (pag. 85: “Alla luce di quanto sopra considerato appare chiaro che le diciassette firme: quindici firme sul Contratto di leasing (contrassegnate con X1, X2, X3, X4,
X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15) una firma apposta sulla
Fideiussione del 18.02.2008 (contrassegnata con X16) a nome Parte_1 sono autografe e, dunque, appartengono al signor . In merito Parte_1 alla firma apposta sulla Fideiussione del 18.02.2008 (contrassegnata con Y1)
a nome Giudice gli esiti dell'indagine conducono alla seguente Pt_2 conclusione: i documenti in verifica presentano riscontri rilevanti con la grafia autografa-comparativa, tuttavia, in considerazione del fatto che non si è potuto avere riscontro con tutti i singoli grafemi presenti in detta firma contestata, solamente su base metodologica si esprime il giudizio che: la
Fideiussione del 18.02.2008 è stata vergata dal signor Giudice Demetrio con alta probabilità”).
16. Si rammenta poi che il giudice del merito, qualora condivida i risultati pagina 6 di 8 della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese
(cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222;
Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
17. Dal rigetto dell'opposizione consegue il rigetto anche della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, peraltro generica, avanzata dagli opponenti.
18. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in Controparte_1 dispositivo conformemente alla nota spese depositata il 24/3/25.
19. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido, seguendo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
II. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 15/2020, emesso in data 10/01/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 7 di 8 III. CONDANNA altresì gli opponenti, solidalmente tra loro, a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 14.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
IV. PONE le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 21/1/25, definitivamente a carico solidale degli opponenti soccombenti.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 313/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. PELUSO ANTONIO (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTI nei confronti di
), in persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, in qualità di mandataria all'incasso di c.f. Controparte_2
, con l'avv. ISIDORI GIADA (C.F. ), giusta P.IVA_2 C.F._4 procura in atti;
OPPOSTA avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'odierna opposta ha ottenuto dal Tribunale di Lagonegro nei confronti della e dei signori e il Controparte_3 Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15/2020 (R.G. 1645/2019) depositato in data
10/01/2020 notificato rispettivamente in data 12/02/2020 e 22/01/2020, con il quale la stessa ingiungeva il pagamento in solido della somma di €
88.188,44, oltre spese e compensi della fase monitoria a titolo di residuo non pagato del contratto di leasing n.14047186 del 15/02/2008 stipulato con la
Iveco finanziaria S.p.a.
4. Gli odierni opponenti lamentavano: la nullità ed irrilevanza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria, sostenendo che il credito preteso si basa su pagina 2 di 8 un contratto di leasing del 15.02.2008, ma alla data della sottoscrizione del contratto, non era più amministratore né socio della società Parte_1
in particolare gli opponenti disconoscevano tutte le Controparte_3 sottoscrizioni presenti a loro nome sul contratto di leasing, sostenendo di essere stati vittime di truffe e usurpazioni del proprio nome, che hanno causato danni materiali e morali, inclusa la perdita di accesso al credito, in forza della quale avanzavano domanda riconvenzionale per i danni materiali e morali anche per la perdita di immagine sopportata nei confronti della società o di chiunque altro che dall'istruttoria della causa Parte_3 ne possa risultare l'autore.
5. Giova innanzitutto precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
6. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
pagina 3 di 8 7. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
8. Ancora sul debitore opponente, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
pagina 4 di 8 9. Fatte tali premesse il credito risulta provato.
10. Invero il primo motivo di opposizione è infondato.
11. Da un lato, come documentato dall'opposta in sede di costituzione, il contratto (del 15/02/2008) veniva sottoscritto per la Autrasporti Sud dal legale rappresentante ed Amministratore Unico signor che ha Parte_1 ricoperto il ruolo fino al 1/3/2008. A conferma di quanto dedotto la stessa produceva copia del verbale di assemblea ordinaria della Controparte_3 del 1/3/2008 dal quale risultava che il signor fino a quel giorno Parte_1 aveva coperto la carica di Amministratore Unico della società. Dal verbale risulta infatti che lo stesso assumeva la presidenza dell'Assemblea e rassegnava in tale occasione le proprie dimissioni da Amministratore Unico.
L'opposta produceva altresì copia della visura storica della società dalla quale risulta che la cessazione dalla carica di amministratore unico è stata iscritta presso il registro delle imprese il 14/04/2008 (pagina 10 della Visura che si deposita all. doc. 1 Verbale di Assemblea ordinaria della società estratto dall'Archivio Ufficiale della C.C.I.A.A. (ID: 178724761) e Visura della
C.C.I.A.A all. doc.2 alla comparsa del 2/9/20).
12. In ogni caso, e comunque in via assorbente, rispetto al primo motivo, va parimenti rigettato il secondo motivo relativo al disconoscimento formulato dagli opponenti delle sottoscrizioni apposte in calce, apparentemente ad essi riconducibili, il che renderebbe gli stessi comunque responsabili verso l'opposta quali rappresentanti apparenti.
13. Ebbene, tale disconoscimento risulta assolutamente generico e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta in calce, peraltro riconducibilità accertata anche dal consulente grafologo.
14. Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della pagina 5 di 8 determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. sent. n. 1537 del 22.1.2018). Nel caso in esame gli opponenti si sono limitati ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto il contratto, ma non hanno allegato alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento.
15. L'istruttoria svolta, in ogni caso, segnatamente la CTU, come anticipato, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici e non avendo le parti presentato tempestive osservazioni, ha accertato la riconducibilità delle firme, dovendosi peraltro chiarire che l'alta probabilità è idonea a costituire prova del fatto e, nel caso specifico, della attribuibilità della firma in base al principio della preponderanza della evidenza, o del “più probabile che non”, che fonda lo standard probatorio in materia civile (pag. 85: “Alla luce di quanto sopra considerato appare chiaro che le diciassette firme: quindici firme sul Contratto di leasing (contrassegnate con X1, X2, X3, X4,
X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15) una firma apposta sulla
Fideiussione del 18.02.2008 (contrassegnata con X16) a nome Parte_1 sono autografe e, dunque, appartengono al signor . In merito Parte_1 alla firma apposta sulla Fideiussione del 18.02.2008 (contrassegnata con Y1)
a nome Giudice gli esiti dell'indagine conducono alla seguente Pt_2 conclusione: i documenti in verifica presentano riscontri rilevanti con la grafia autografa-comparativa, tuttavia, in considerazione del fatto che non si è potuto avere riscontro con tutti i singoli grafemi presenti in detta firma contestata, solamente su base metodologica si esprime il giudizio che: la
Fideiussione del 18.02.2008 è stata vergata dal signor Giudice Demetrio con alta probabilità”).
16. Si rammenta poi che il giudice del merito, qualora condivida i risultati pagina 6 di 8 della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese
(cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222;
Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
17. Dal rigetto dell'opposizione consegue il rigetto anche della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, peraltro generica, avanzata dagli opponenti.
18. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in Controparte_1 dispositivo conformemente alla nota spese depositata il 24/3/25.
19. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido, seguendo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
II. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 15/2020, emesso in data 10/01/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 7 di 8 III. CONDANNA altresì gli opponenti, solidalmente tra loro, a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 14.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
IV. PONE le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 21/1/25, definitivamente a carico solidale degli opponenti soccombenti.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8