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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29.1.'25, ad ore 11, nel procedimento iscritto al n. 220 /2024 e promosso da:
Parte_1
con l'avv. TACCHINO STEFANO
contro
Controparte_1
[...]
compare mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice l'avvocato S.
Tacchino mentre nessuno è presente, all'interno dell'Ufficio giudiziario, per la controparte, di cui il giudice – verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia.
L'avvocato Tacchino si richiama alle conclusioni in atti e insiste anche per la distrazione delle spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Maria Teresa Cusumano, all'esito dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Nel procedimento iscritto al n. 220 /2024 e promosso da:
Parte_1 con l'avv. TACCHINO STEFANO contro
Controparte_1
[...]
Contumace
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo del giudizio, con richiamo per relationem.
FATTO E DIRITTO
Nel presente procedimento si controverte della legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla odierna resistente con l'art. 22 del Regolamento di disciplina della medesima (oggi CP_1 CP_1 riprodotto nell'art. 29 del Regolamento Unitario), reiterato, per gli anni 2019-2023, con delibera n. 10 del 29.11.2017 ed applicato sulla pensione di anzianità del ricorrente, maturata anteriormente all'1.1.2007.
In materia si è ormai formato un consolidato orientamento, di questo e di altri Tribunali del circondario, confermato dalla Corte d'Appello di Venezia e anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte.
In ragione di tale orientamento, deve essere data continuità al principio secondo il quale in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, pur se in funzione Controparte_2 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Tali atti sono, invero, incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, esula dai poteri riconosciuti dall'ordinamento la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto lo stesso, al di là della sua denominazione letterale, non è riconducibile ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce una forma di prelievo di prestazione patrimoniale annoverabile tra quelli che solo il legislatore è titolato ad imporre attraverso un provvedimento ad hoc.
Non può dunque che essere affermata l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e la in Controparte_3 persona del suo Presidente e comunque del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (CAP
00198), Via Mantova, 1, c.f. va condannata al rimborso, in favore del ricorrente, della P.IVA_1 complessiva somma di € 3951,22=, per le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà dal gennaio al dicembre del 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al rimborso effettivo, giusta il disposto dell'art.16, comma VI, della Legge N.412/1991. Quanto alla decorrenza degli interessi, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui “essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e quindi gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito…” (cfr. SSUU
n.6928/2018; e, con specifico riferimento alla CNPADC, Cass. n.16813 e 16814/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, a titolo di “contributo di Controparte_2 solidarietà”, nel periodo oggetto di causa;
b) per l'effetto, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
a restituire al ricorrente la complessiva somma di € 3951,22=, trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sulle mensilità pensionistiche maturate dal gennaio al dicembre del 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
c) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere CP_1 al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2000,00=, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Tacchino, dichiaratosi “antistatario”.
Treviso, 29/1/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29.1.'25, ad ore 11, nel procedimento iscritto al n. 220 /2024 e promosso da:
Parte_1
con l'avv. TACCHINO STEFANO
contro
Controparte_1
[...]
compare mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice l'avvocato S.
Tacchino mentre nessuno è presente, all'interno dell'Ufficio giudiziario, per la controparte, di cui il giudice – verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia.
L'avvocato Tacchino si richiama alle conclusioni in atti e insiste anche per la distrazione delle spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Maria Teresa Cusumano, all'esito dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Nel procedimento iscritto al n. 220 /2024 e promosso da:
Parte_1 con l'avv. TACCHINO STEFANO contro
Controparte_1
[...]
Contumace
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo del giudizio, con richiamo per relationem.
FATTO E DIRITTO
Nel presente procedimento si controverte della legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla odierna resistente con l'art. 22 del Regolamento di disciplina della medesima (oggi CP_1 CP_1 riprodotto nell'art. 29 del Regolamento Unitario), reiterato, per gli anni 2019-2023, con delibera n. 10 del 29.11.2017 ed applicato sulla pensione di anzianità del ricorrente, maturata anteriormente all'1.1.2007.
In materia si è ormai formato un consolidato orientamento, di questo e di altri Tribunali del circondario, confermato dalla Corte d'Appello di Venezia e anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte.
In ragione di tale orientamento, deve essere data continuità al principio secondo il quale in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, pur se in funzione Controparte_2 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Tali atti sono, invero, incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, esula dai poteri riconosciuti dall'ordinamento la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto lo stesso, al di là della sua denominazione letterale, non è riconducibile ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce una forma di prelievo di prestazione patrimoniale annoverabile tra quelli che solo il legislatore è titolato ad imporre attraverso un provvedimento ad hoc.
Non può dunque che essere affermata l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e la in Controparte_3 persona del suo Presidente e comunque del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (CAP
00198), Via Mantova, 1, c.f. va condannata al rimborso, in favore del ricorrente, della P.IVA_1 complessiva somma di € 3951,22=, per le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà dal gennaio al dicembre del 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al rimborso effettivo, giusta il disposto dell'art.16, comma VI, della Legge N.412/1991. Quanto alla decorrenza degli interessi, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui “essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e quindi gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito…” (cfr. SSUU
n.6928/2018; e, con specifico riferimento alla CNPADC, Cass. n.16813 e 16814/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, a titolo di “contributo di Controparte_2 solidarietà”, nel periodo oggetto di causa;
b) per l'effetto, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
a restituire al ricorrente la complessiva somma di € 3951,22=, trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sulle mensilità pensionistiche maturate dal gennaio al dicembre del 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
c) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere CP_1 al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2000,00=, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Tacchino, dichiaratosi “antistatario”.
Treviso, 29/1/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano