Sentenza 25 settembre 2023
Decreto presidenziale 18 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02481/2025REG.PROV.COLL.
N. 02219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2024, proposto da ND UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Petruzzi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della cultura, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, Avvocatura generale dello Stato, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV ter ) n. 12682 del 26 luglio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e dell’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito web della Commissione Ripam, con cui sono state rese note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato ” (G.U. - 4° Serie speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2021);
- dal provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web della medesima Amministrazione, con cui la suddetta graduatoria finale è stata rettificata;
- da ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dal sig. UC ND, sulla base dei seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell’art. 1, dell’art. 5 e dell’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del legittimo affidamento, violazione della par condicio , violazione del favor partecipationis, violazione del principio di proporzionalità, violazione dell’art. 51 Cost., disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione del principio del buon andamento amministrativo, contraddittorietà dell’azione amministrativa, irragionevolezza e illogicità, ingiustizia grave e manifesta.
3. Con la sentenza n. 12683 del 26 luglio 2023 il T.a.r. per il Lazio, Sez. IV ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso “per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati”, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a un unico articolato motivo così rubricato: erroneità della pronuncia appellata sotto differenti profili, per erronea presupposizione in fatto e in diritto, per illogicità e contraddittorietà, per ingiustizia manifesta.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam, Formez PA, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura generale dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione dei singoli Ministeri e dell’Avvocatura dello Stato, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 1345 del 12 aprile 2024 è stata respinta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
7. In data 12 dicembre 2024 l’appellante ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, essendo stato assunto a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della Giustizia.
8. Con note del 16 e 17 dicembre 2024 le parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti depositati, senza previa discussione.
9. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto comunicato dall’appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione nel merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
11. In considerazione della natura e dell’esito complessivo della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO