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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 1026/24 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Natalie Ghirardi in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita - avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 298/23 della Questura di
Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello, cittadino italiano.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente
Nel ricorso il ricorrente allegava il vincolo familiare e la comunanza di affetti che dovevano prevalere sulle condotte delittuose del ricorrente trattandosi di fattispecie riconducibili alle violazione del comma 5 dell'art,. 73 dpr 309/90. pagina 1 di 3 All'udienza di comparizione in data 7.11.2024 il ricorrente insisteva come da ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte.
Ed invero, il Questore di Torino ha dato atto, nel provvedimento impugnato, delle numerose condanne riportate dal ricorrente tra il 2010 e il 2022 in materia di stupefacenti nonché delle numerose segnalazioni di polizia sempre per gli stessi reati, rilevando come tali circostanze, unitamente al fatto che il ricorrente non ha mai ottemperato al provvedimento espulsivo emesso il 15.1.2019, siano prioritarie rispetto all'interesse dell'unità familiare e della convivenza con un familiare cittadino italiano.
Ed invero, questo giudice condivide il giudizio operato dalla P.A. che ha vagliato attentamente i due interessi confliggenti.
Al riguardo, si rileva che la specifica pericolosità del ricorrente sia evincibile non tanto per i singoli fatti di reati in materia di stupefacenti, talvolta rubricati nel 5 comma dell'art. 73, quanto nelle plurime reiterazioni nel tempo accertate tra il 2010 e il 2022, con deferimenti anche nel 2015, 2026, 2018 e 2019 che denotano come il ricorrente abbia una spiccata propensione a delinquere e sia inserito stabilmente in contesti criminali dediti allo spaccio, pericolosità che diventa preponderante nella valutazione degli interessi sottesi.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che dalla nota della Questura di Torino dell'agosto 2024 emerge come il ricorrente non risulti neppure più dimorante presso l'indirizzo ove vive il fratello (Torino, via Luigi Damiano 15) tanto che il personale di pg non è riuscito a sottoporre, peraltro, il ricorrente alla libertà controllata con obbligo di firma in quanto è risultato irreperibile (cfr. doc. 7 controparte).
Ciò trova conferma nel doc. 8 di controparte dove nell'ordine di esecuzione di pene detentive si dà atto che il ricorrente ha dichiarato domicilio in altro indirizzo ovvero via Giachino 15.
Peraltro, lo stesso doc. 2 allegato al ricorso non contempla nello stato di famiglia e residenza del fratello cittadino italiano il ricorrente medesimo.
Ne consegue che, in ogni caso, non viene fornita neppure la prova della convivenza e della comunanza di affetti rivelandosi le prove istruttorie richieste nel ricorso, alla luce della documentazione citata, irrilevanti e generiche.
Per le motivazioni esposte, pertanto, il ricorso va rigettato.
pagina 2 di 3 In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere in favore dell'Amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile, della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino in data 2.12.2024
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 3 di 3
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 1026/24 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Natalie Ghirardi in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita - avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 298/23 della Questura di
Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello, cittadino italiano.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente
Nel ricorso il ricorrente allegava il vincolo familiare e la comunanza di affetti che dovevano prevalere sulle condotte delittuose del ricorrente trattandosi di fattispecie riconducibili alle violazione del comma 5 dell'art,. 73 dpr 309/90. pagina 1 di 3 All'udienza di comparizione in data 7.11.2024 il ricorrente insisteva come da ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte.
Ed invero, il Questore di Torino ha dato atto, nel provvedimento impugnato, delle numerose condanne riportate dal ricorrente tra il 2010 e il 2022 in materia di stupefacenti nonché delle numerose segnalazioni di polizia sempre per gli stessi reati, rilevando come tali circostanze, unitamente al fatto che il ricorrente non ha mai ottemperato al provvedimento espulsivo emesso il 15.1.2019, siano prioritarie rispetto all'interesse dell'unità familiare e della convivenza con un familiare cittadino italiano.
Ed invero, questo giudice condivide il giudizio operato dalla P.A. che ha vagliato attentamente i due interessi confliggenti.
Al riguardo, si rileva che la specifica pericolosità del ricorrente sia evincibile non tanto per i singoli fatti di reati in materia di stupefacenti, talvolta rubricati nel 5 comma dell'art. 73, quanto nelle plurime reiterazioni nel tempo accertate tra il 2010 e il 2022, con deferimenti anche nel 2015, 2026, 2018 e 2019 che denotano come il ricorrente abbia una spiccata propensione a delinquere e sia inserito stabilmente in contesti criminali dediti allo spaccio, pericolosità che diventa preponderante nella valutazione degli interessi sottesi.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che dalla nota della Questura di Torino dell'agosto 2024 emerge come il ricorrente non risulti neppure più dimorante presso l'indirizzo ove vive il fratello (Torino, via Luigi Damiano 15) tanto che il personale di pg non è riuscito a sottoporre, peraltro, il ricorrente alla libertà controllata con obbligo di firma in quanto è risultato irreperibile (cfr. doc. 7 controparte).
Ciò trova conferma nel doc. 8 di controparte dove nell'ordine di esecuzione di pene detentive si dà atto che il ricorrente ha dichiarato domicilio in altro indirizzo ovvero via Giachino 15.
Peraltro, lo stesso doc. 2 allegato al ricorso non contempla nello stato di famiglia e residenza del fratello cittadino italiano il ricorrente medesimo.
Ne consegue che, in ogni caso, non viene fornita neppure la prova della convivenza e della comunanza di affetti rivelandosi le prove istruttorie richieste nel ricorso, alla luce della documentazione citata, irrilevanti e generiche.
Per le motivazioni esposte, pertanto, il ricorso va rigettato.
pagina 2 di 3 In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere in favore dell'Amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile, della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino in data 2.12.2024
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
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