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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2024, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1404/2021 DEP . N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 08.07.2021
da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e quale rappresentante dell con sede a Lugana di Sirmione Controparte_1
(Brescia) via Chiodi n. 34 (Cod. Fisc. e P. Iva ), in Cremona, via CodiceFiscale_1 P.IVA_1 Morsenti n. 4 (pec: – fax 0372/35151), per procura alla lite 04/02/2020, già Email_1
allegata telematicamente all'atto di citazione 04/02/2020 ex art. 83, 3° comma c.p.c.
contro
:
in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Cà degli Oppi di Parte_2
Oppeano (VR), via Cadalora n. 62, (p. IVA ), con il proc. dom. Avv. Roberto Venturi P.IVA_2
( , in Verona, Stradone Porta Palio n. 36, 9273123 (Pec: C.F._2
Fax n.045 9273123), per procura allegata alla comparsa di risposta del Email_2
giudizio di primo grado appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1008/2021, pubblicata il 07.05.2021, RG
1715/2020, Giudice GOT dott. Antonio Loseto, notificata via pec in data 18.06.2021;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 13.11.2023.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
Vorrà l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, riformare in toto la sentenza impugnata n.
1008/2021 del Tribunale di Verona e conseguentemente, preliminarmente disporre la restituzione all'attore ora appellante di Euro 11.678,59, oltre accessori, importo complessivo pari ad Euro 13.048,84, corrisposto
Orga tramite bonifico in data 03/07/2020, dall'attore all'avv. Venturi, in quanto non è stata richiesta la mediazione da parte convenuta (opposta) richiedente il provvedimento di provvisoria esecuzione, previa la sola esibizione delle fatture e della dichiarazione notarile tamquam, si trattasse di un ricorso per D.I. ex art. 633 c.p.c. e noncurante del controcredito richiesto dall'attore ex plurimis Cassazione 29 agosto 2012 n. Dichiararsi nulla la sentenza, in quanto pronunciata senza la discussione finale, in presenza dell'avv.
impedito dalle complicanze della vaccinazione COVID – 19 con dispregio del diritto di Parte_1
difesa ed ancor meno senza la procedura “da remoto”.
Ammettersi comunque, le prove testimoniali, così come richieste in primo grado, così pure la CTU, essendo il compito probante, a carico esclusivo dell'attore, stante l'onere ex art. 2697 c.c., tenendo conto della produzione della consulenza redatta dall'agronomo dott. al quale la parte istante potrà fornire, Per_1
previa autorizzazione della Corte, le medesime fotografie prodotte ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., al CTU
incaricando, già prodotte banco judicis a colori che furono scattate con un apparecchio fotografico Nikon F2
dotato di ingranditore e quindi sono percepibili le malattie fungine che possono aver colpito i grappoli d'uva,
tutto ciò, così come già indicate nella perizia e con le fotografie in bianco e nero e stante la mancata verifica in campo, così come richiesta, perentoriamente, per tempo dall'attore con raccomandata ar 20/11/2019
(doc. 002 cit.) e mai condivisa dal Parte_2
Vorrà quindi l'Ecc.ma Corte, revocare la dichiarata decadenza ravvisata dal primo Giudicante ex art. 1495
c.c., in quanto inconsistente e non ravvisabile nel caso de quo, così come meglio argomentata nel capitolo terzo, che annovera a supporto, ore rotundo, Cassazione S.U. n. 19702/2012, Cassazione n. 21691/2016 e
Cassazione S.U. n. 11748/2019, con espressa richiesta della liquidazione all'attore della somma di Euro
35.000,00, o del diverso minor importo di giustizia, ciò in forza della perizia oltre interessi e Per_1
svalutazione monetaria, con rifusione delle spese e competenze di primo grado e del secondo grado di gravame.
ll procuratore dell'appellata ha così concluso:
In via preliminare
1. Dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità
di essere accolto.
In via principale
2. Respingersi le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto, confermandosi in toto la sentenza n. 1008/2021 Sent. – n. 1715/2020 R.G.
In ogni caso
3. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10821/2021 pubblicata il 07.05.2021 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale rappresentante dell'omonima Azienda Parte_1
nei confronti della società – nella quale l'avv. evocava CP_1 Parte_2 Parte_1
per sentire pronunciare a carico della stessa la condanna al risarcimento del danno Parte_2
che assumeva di avere subito a causa dell'impiego di prodotti fitosanitari da quest'ultima forniti per la coltivazione della vite in Lugana di Sirmione durante la campagna agricola 2019, che si erano manifestati nel corso della vendemmia, sostenendo che tali prodotti non erano adatti a contrastare le patologie fungine ed ad attuare il piano di difesa contro gli effetti della “botris cinerea” e della “marcescenza” e che pertanto avevano danneggiato i grappoli d'uva rendendoli inidonei alla produzione del vino DOC Lugana, nella quale si costituiva contestando le pretese attoree, eccependo in via preliminare la Parte_2
decadenza di parte attrice dal diritto di garanzia per mancata denunzia dei vizi dei prodotti acquistati entro i termini di legge, contestando la perizia asseverata prodotta dall'attore, la mancanza di documentazione attestante l'acquisto, la mancanza di specifica indicazione dei prodotti acquistati indicati come responsabili del preteso danno e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di €
11.678,56 previa emissione di ordinanza ex art.186 ter c.p.c. – accertava la decadenza della parte attrice dall'eccezione ex art. 1495 Cod. Civ. e respingeva la domanda risarcitoria da essa svolta;
accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e confermava l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
emessa il 04.06.2020; condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta. Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello l'Avv. in proprio e quale rappresentante Parte_1
dell'omonima Azienda Agricola chiedendone la riforma e censurandola per i seguenti motivi:
1) lesione del diritto di difesa per la mancata partecipazione dell'attore all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
in quanto impossibilitato;
2) errata statuizione in ordine alla decadenza dell'attore dalla garanzia ex art. 1495 Cod. Civ.;
3) mancata attivazione della procedura di mediazione in relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta e insussistenza del credito da essa vantato;
4) errato rigetto delle istanze di ammissione di CTU;
5) errato rigetto delle istanze di ammissione della prova testimoniale.
La società si è costituita in giudizio con comparsa del 13.09.2021 chiedendo in via Parte_2
preliminare l'accertamento dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13.11.2023 le parti hanno precisato le conclusioni espressamente rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 04.02.2020, l'Avv. in Parte_1
proprio e quale rappresentante dell'omonima Azienda agricola promuoveva azione risarcitoria per inadempimento contrattuale nei confronti della società fornitrice di prodotti Parte_2
fitosanitari da esso acquistati ed impiegati per la coltivazione della vite in Lugana di Sirmione durante la campagna agricola 2019, deducendo che i trattamenti eseguiti sulle viti con l'utilizzo di tali prodotti nella fase della vendemmia avevano manifestato la loro inidoneità a contrastare le patologie fungine e alla prevenzione della “botritis cinerea” e della “marcescenza”, provocando gravi danni ai grappoli dell'uva e rendendoli inidonei alla produzione del vino Doc Lugana.
Deduceva di avere inviato una formale messa in mora al con raccomandata Parte_2
20.11.2019, che era rimasta senza riscontro ed era stata restituita al mittente per compiuta giacenza il
28.12.2019 (cfr. doc. 2 primo grado appellante).
Sosteneva che anche negli anni precedenti il 2019, aveva prestato assistenza Parte_2
tramite il proprio funzionario Dott. effettuando visite settimanali presso il cliente e Persona_2
orientandolo nella scelta dei prodotti fitosanitari tenendo conto annualmente dell'andamento stagionale.
Con la raccomandata 20.11.2019, restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. 2 primo grado appellante), l'appellante contestava i vizi riscontrati e faceva presente al che la Parte_2
potatura dei tralci delle viti sarebbe avvenuta nei primi giorni di dicembre, invitandola ad effettuare le verifiche del caso e, vista la mancanza di riscontro, incaricava un perito agrario di predisporre ed asseverare la perizia prodotta in giudizio, corredata di fotografie attestanti il danno subìto (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
Si costituiva contestando le pretese attoree, eccependo in via preliminare la Parte_2
decadenza di parte attrice dal diritto di garanzia per mancata denunzia nei termini di legge dei vizi dei prodotti acquistati e chiedendo il rigetto delle domande, non avendo l'attore indicato né i prodotti da esso acquistati al cui utilizzo riconduceva i danni pretesi, né la documentazione dell'avvenuto acquisto di essi.
Contestava, inoltre, la perizia asseverata prodotta dall'attore, non avente valore probatorio, che non chiariva le cause dell'asserita marcescenza e della minor resa delle viti, non avendo il perito svolto alcuna analisi dei grappoli d'uva e delle piante e avendo l'attore omesso di promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di cristallizzare lo stato delle uve al momento della scoperta dei vizi.
La convenuta si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU, che avrebbe avuto natura esplorativa, e svolgeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di € 11.678,56, oltre a € 62,60 per l'estratto notarile, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs 231/02 dalla data prevista per il pagamento al saldo effettivo o di diversa somma liquidata dal Tribunale, dovuti per il pagamento delle fatture emesse per i prodotti acquistati dall'attore.
Con la sentenza n. 1008/2001 qui impugnata il Tribunale accoglieva l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla denuncia dei vizi ex art., 1495 Cod. Civ., valorizzando le deduzioni della società convenuta secondo le quali parte attrice aveva denunciato i pretesi vizi soltanto con la raccomandata del 20.11.2019, notificata per compiuta giacenza il 25.12.2019, e aveva formulato le proprie doglianze relativamente all'esito della vendemmia del mese di settembre 2019 per la campagna vitivinicola dell'anno 2019.
La convenuta aveva precisato che l'ultimo documento di trasporto dei prodotti forniti era datato 29.07.2019
(cfr. doc. 7 primo grado appellata) e che, pertanto, il termine perentorio di decadenza di otto giorni risultava spirato assai prima dell'invio della raccomandata del 20.11.2019, senza che l'attrice, a fronte di tali specifiche contestazioni, avesse provato né offerto di provare di avere scoperto i vizi successivamente alla consegna dell'ultima fornitura di prodotti.
L'attrice inoltre non aveva chiarito i motivi per cui la denunciata scarsa produzione viticola sarebbe stata da imputare all'assistenza fornita dal Dott. tecnico della società né aveva Persona_2 Parte_2
chiarito quali modalità di impiego dei prodotti sarebbero state indicate dal Dott. atteso che lo stesso Per_2
attore aveva sostenuto di aver utilizzato i medesimi prodotti, con esiti positivi, negli anni precedenti.
Non era stato specificato il nesso di causalità tra i prodotti forniti da e la marcescenza delle Parte_2
uve e neppure le cause della minor produzione ad essi imputabile, che non si evincevano dalla perizia allegata all'atto di citazione, peraltro riferita ad un soggetto diverso, ossia al Dott. e ai Persona_3
terreni di quest'ultimo e non a quelli dell'attore.
Con l'ulteriore perizia depositata in sede istruttoria (cfr. doc. 6 primo grado appellante), riferita, questa, ai terreni oggetto causa, il perito Dott. aveva rilevato che nel corso della vendemmia era stata Per_1
effettuata una forte selezione dei grappoli evitando di raccogliere quelli che non avevano caratteristiche fitosanitarie adatte, senza nulla specificare relativamente all'inadeguatezza dei grappoli al momento della vendemmia, anche in considerazione del fatto che il sopralluogo del perito risultava essere avvenuto il
06.12.2019, a distanza di circa tre mesi dalla conclusione della vendemmia.
Lo stesso perito precisava che non era possibile determinare quale prodotto fitosanitario impiegato fosse risultato inefficace o inadeguato “in quanto il successo della difesa è da attribuirsi alla strategia intera più
che al singolo intervento” e che in relazione alla maturazione tardiva si riscontrava “…una precoce
interruzione della difesa, la mancanza di un trattamento antibotritico durante la fase di invariatura del
grappolo e la mancanza di un intervento per il controllo della terza generazione di tignola”.
Da tali conclusioni non potevano ricavarsi le eventuali responsabilità di non essendo inoltre Parte_2
risultato che alla stessa fosse stato conferito l'incarico di sovraintendere alle operazioni di trattamento delle viti dell'azienda attorea.
Il Tribunale, pertanto, respingeva la domanda di ammissione di CTU ritenendola esplorativa, non essendo peraltro più disponibili i grappoli d'uva, che comunque non erano stati sottoposti ad analisi nell'immediato.
Così illustrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis CPC, essendo appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 348 ter
CPC, l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis CPC deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 CPC (cfr. Cass. n. 14696/2016).
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la lesione del proprio diritto di difesa all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta dal Tribunale nonostante egli - impossibilitato a presenziarvi a causa di malessere conseguente alla vaccinazione Covid 19 effettuata in data 01.05.2021 – avesse presentato istanza di rinvio,
cui si era opposta parte convenuta rilevando che la vaccinazione era un evento programmato che avrebbe consentito all'avv. di chiedere in via precauzionale e con maggiore anticipo il rinvio dell'udienza Pt_1
sopra indicata, nonostante fosse stata allegata alla richiesta di rinvio la ricevuta di prima somministrazione del vaccino avvenuta in data 01.05.2021.
La doglianza è infondata.
Deve rilevarsi che il Codice di Procedura Civile non prevede una specifica disciplina del legittimo impedimento del difensore e che, in base all'art. 115 Disp. Att. c.p.c., il grave impedimento dell'avvocato può costituire motivo di rinvio, per non più di una volta, dell'udienza di discussione della causa.
In merito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4773/2012, hanno stabilito che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (cfr. Cass. 19.03.2010 n. 6753), e l'istanza di rinvio presentata dal difensore non può trovare accoglimento in mancanza di questo presupposto.
Secondo le SS. UU. l'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente all'avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo, sicché
l'attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (cfr. Sez. Un. 25.05.1999 n. 289).
Nella specie è risultato provato che era stata accolta dal Tribunale una precedente richiesta dell'Avv.
di rinvio dell'udienza di discussione della causa, che l'istanza di rinvio oggetto della doglianza era Pt_1
stata inviata dall'Avv. il giorno stesso dell'udienza già rinviata al 07.05.2021 e che le parti avevano Pt_1
già depositato le comparse conclusionali entro il termine assegnato del 15.03.2021.
L'appellante non ha specificato quali ulteriori difese rispetto a quelle svolte nelle note conclusive avrebbe inteso sottoporre al Tribunale in sede di discussione per cui, in mancanza della prova e dell'allegazione dello specifico interesse sostanziale che l'appellante assume essere stato violato a causa della sua mancata partecipazione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la doglianza va respinta, atteso peraltro che le parti avevano già provveduto al deposito in forma scritta delle rispettive comparse conclusive (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24.09.2018, n. 22521).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per avere erroneamente accertato l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1495 Cod. Civ. per la mancata denuncia dei vizi riscontrati entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta.
Evidenzia che solo “negli ultimi giorni di ottobre e primi di novembre, coincidenti con la vendemmia” aveva potuto rendersi conto dell'inefficacia dei prodotti impiegati per la cura della vite e sostiene - riferendosi a principi espressi dalla Corte di Cassazione, che richiama - che nell'ipotesi di inadempimento di una parte,
essendo la garanzia riferita ad un bene già di proprietà del compratore, la relativa azione non sarebbe disciplinata dall'art. 1495 Cod. Civ. e che la prescrizione si compirebbe nel termine ordinario di dieci anni,
applicabile anche alle azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione del contratto.
La tesi non è condivisibile.
Il Tribunale, correttamente richiamando le pronunzie di legittimità in tema di onere della prova con riferimento al temine di denuncia dei vizi, ha rilevato che la parte attrice non aveva provato né la data di scoperta, né quella di avvenuta denunzia degli asseriti vizi entro il termine di 8 giorni e che non aveva formulato specifiche istanze istruttorie al fine di offrire tale prova.
La sentenza ha correttamente evidenziato che la notifica della denunzia dei vizi dall'odierna parte appellante alla società si era perfezionata in data 25.12.2019 e che dagli “ultimi di Parte_2
ottobre e primi di novembre” fino a tale epoca erano trascorsi ben oltre otto giorni.
Le pronunzie della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante in ordine al termine decennale di denuncia dei vizi sono inconferenti, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite 13.11.2012, n. 19702, così
come la sentenza n. 6080 del 2000, in primo luogo si riferiscono al termine di prescrizione e non di decadenza dalla denuncia dei vizi ed inoltre contemplano l'ipotesi di riconoscimento dei vizi e dell'assunzione da parte del compratore dell'obbligo di eliminarli, specificando che solo tale obbligo, sorto in conseguenza dell'impegno assunto dal venditore e accettato dalla controparte, è soggetto alla prescrizione decennale, mentre gli originari diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano assoggettati alla prescrizione annuale.
Secondo la Corte Suprema soltanto in tali ipotesi, in caso di inadempimento della parte, non è più
applicabile l'art.1495 Cod. Civ. e si applica l'art.1453 Cod. Civ. in materia di risoluzione contrattuale, la cui prescrizione è decennale.
Si tratta, quindi, di situazioni dettate in tema di compravendita in cui il bene acquistato è divenuto di proprietà dell'acquirente, che sono distinte dall'actio redhibitoria e dall'actio quanti minoris, e che attengono ad obbligazioni distinte dalla garanzia ex art. 1495 Cod. Civ., soggetta “in ogni caso” al termine di prescrizione annuale dalla consegna stabilito dalla norma e al termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi occulti per la denuncia.
La tesi secondo la quale l'appellante non avrebbe potuto avvedersi dei vizi dei prodotti acquistati fin dalla consegna in quanto gli effetti dei prodotti utilizzati si sarebbero manifestati in un periodo successivo, per cui la denuncia dei vizi del 25.12.2019 dovrebbe ritenersi tempestiva, non ha trovato alcuna conferma in giudizio, in quanto neppure la perizia prodotta dall'appellante in sede istruttoria ha evidenziato il nesso causale tra il danno subito dai grappoli d'uva e l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci acquistati da Parte_2
(cfr. doc. 6 primo grado appellante), né l'appellante ha ritenuto di promuovere tempestivamente un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento della situazione denunciata.
E' mancata, quindi, la prova della sussistenza del nesso causale tra i vizi denunciati e i prodotti forniti da il cui onere gravava sull'appellante (cfr. Cass. Sentenza n. 18947 del 31.07.2017), che non Parte_2
lo ha assolto in quanto dalla perizia da esso prodotta – redatta all'esito di un sopralluogo del 06.12.2019,
successivo alla conclusione della vendemmia - non si ricava alcun indizio in merito all'imputabilità dei vizi ai prodotti fitofarmaci venduti da né emerge il nesso causale tra l'utilizzo di essi e la Parte_2 marcescenza delle uve, essendo la valutazione del perito assai generica anche in ordine alle cause della minor resa delle uve.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a tale carenza probatoria non potrebbero sopperire -
quand'anche potessero ritenersi tempestivamente prodotte - le fotografie a colori scattate con un apparecchio fotografico dotato di ingranditore, attraverso le quali sarebbero immediatamente Org_2
percepibili le malattie fungine che, come lo stesso appellante rileva, “possono” aver colpito i grappoli d'uva,
il cui accertamento avrebbe dovuto avvenire sulla base di una specifica motivazione tecnica.
La società appellata ha evidenziato che la zona del Lugana del Lago di Garda, nei Comuni in cui sono situati i vigneti dell'appellante, fra maggio e agosto 2019, ossia nello stesso periodo dell'asserito manifestarsi dei vizi, era stata colpita da forti nubifragi (cfr. docc. 12 e 13 primo grado appellata) che avevano determinato gravi perdite nei vigneti, tali per cui , con determinazione n. Parte_3
1339736/2019 Prot. del 26.8.2019, aveva decretato di abbassare le rese massime di uva per ettaro dei vigneti colpiti dagli avversi eventi atmosferici.
L'appellante non ha contestato tali circostanze e neppure la documentazione illustrativa prodotta dall'appellata, per cui la pronuncia del Tribunale va confermata sul punto.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che non vi sarebbe stata la necessità per la convenuta di formulare la domanda riconvenzionale in ragione dell'insussistenza del suo credito a fronte della domanda risarcitoria da esso formulata e lamenta l'errata pronuncia da parte del Tribunale dell'ordinanza ingiunzione in quanto in relazione alla domanda riconvenzionale non era stata attivata la procedura di mediazione da parte dell'opposta creditrice con conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione e necessità di Pt_2
revoca dell'ordinanza predetta.
Anche questa doglianza è infondata. Deve osservarsi che con l'ordinanza del 04.06.2020 il Tribunale si è pronunciato ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. accertando la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordine di immediato pagamento sulla base di motivazioni logiche e coerenti che vanno condivise.
Come ha rilevato il Tribunale, ha prodotto in giudizio con la propria comparsa di Parte_2
costituzione le fatture dei prodotti forniti all'attore, i relativi documenti di trasporto, la nota di accredito e l'estratto notarile del registro IVA delle vendite.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che la tesi dell'odierno appellante, secondo la quale i prodotti forniti dal sarebbero risultati viziati o inidonei determinando l'asserita minore produttività dei vigneti Parte_2
non aveva trovato alcun riscontro probatorio in ragione della genericità delle contestazioni e della mancanza di rilievo, nella perizia di parte da esso prodotta, della sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e i prodotti forniti dall'odierna appellata.
Ed inoltre che, a fronte dell'istanza ex art. 186 ter proposta dall'odierna appellata con riferimento al proprio credito di € 11.678,59 oggetto della domanda riconvenzionale, l'appellante non aveva svolto eccezioni.
L'accertata sussistenza dei presupposti per la pronuncia di tale ordinanza deve essere confermata in quanto, mentre il preteso credito risarcitorio dell'appellante non era risultato, all'epoca della pronunzia di essa, in alcun modo provato, il credito dell'appellata era fornito di prova documentale non idoneamente contestata dall'appellante, e il Tribunale non avrebbe potuto operare la compensazione giudiziale tra un credito presunto e un credito documentale.
Difettavano, inoltre, i presupposti per l'introduzione della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-
bis, d.lgs. 29/2010, trattandosi di controversia avente ad oggetto crediti costituiti da somme di denaro per i quali la mediazione non costituiva una condizione di procedibilità,
A ciò deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.
3452/2024, hanno escluso l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione nelle materie previste dall'art. 5,
comma 1-bis, d.lgs. 29/2010 con riferimento alla domanda riconvenzionale. Ne consegue che la domanda dell'appellante di revoca dell'ordinanza ingiunzione e di restituzione delle somme corrisposte in forza di tale provvedimento non può essere accolta.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto da parte del Tribunale dell'istanza di ammissione della CTU e della prova testimoniale sostenendo che, avendo il primo giudice condiviso i rilievi contenuti nella perizia del Dott. avrebbe dovuto anche ammettere la CTU e le prove testimoniali da esso Per_1
formulate.
Neppure questa doglianza coglie nel segno.
Il Tribunale, con riferimento alla perizia di parte prodotta dall'appellante, ha invero rilevato che trattavasi di
“…affermazioni e conclusioni che non precisano le eventuali responsabilità della e non è Parte_2
neppure allegato e documentato che alla fosse stato conferito o che quest'ultima avesse Parte_2
assunto l'incarico di sovraintendere alle operazioni di trattamento delle viti dell'azienda attorea”, specificando inoltre che “La genericità degli assunti di parte attrice rende altrettanto generica ed esplorativa la richiesta di
CTU il cui eventuale espletamento avrebbe in ogni caso esiti assai poco attendibili non essendo più
disponibili i grappoli d'uva e atteso che essi non risulta siano stati sottoposti ad analisi nell'immediato”.
La motivazione in base alla quale il primo giudice ha ritenuto generica ed esplorativa la CTU richiesta dall'appellante è pienamente condivisibile e va confermato che la perizia non potrebbe più essere ammessa in mancanza dell'oggetto su cui la stessa dovrebbe vertere, ossia i grappoli d'uva asseritamente viziati a causa dell'inidoneità dei prodotti venduti dall'appellata.
E' noto, infatti, l'insegnamento della Corte di Cassazione compendiato nell'ordinanza 18.09.2020, n. 19631
secondo il quale: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una
delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di
cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti
all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze
istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle
richieste delle parti (Cass. 06.12.2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di
merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli
estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a
disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice
di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento
della richiesta” (cfr. anche Cass. 24.09.2010, n.20227; Cass. 19.07.2013, n.17693; Cass. 01.10.2019 n.
24487).
L'iter logico in base al quale il Tribunale ha respinto l'istanza dell'appellante di ammissione della CTU sul presupposto delle carenze probatorie sopra evidenziate è, quindi, del tutto condivisibile.
Anche con riferimento alla responsabilità del Dott. consulente tecnico di per Persona_2 Parte_2
l'inidoneità dei prodotti fitosanitari da esso consigliati all'appellante il Tribunale ha correttamente evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrarne la sussistenza, in ragione dell'estrema genericità
delle allegazioni e dell'assoluta mancanza di produzione da parte dell'odierna appellante di alcun elemento a supporto di tale domanda.
Analoga valutazione va fatta con riferimento all'esclusione delle prove testimoniali formulate dall'odierno appellante, dovendo condividersi la valutazione di inammissibilità operata dal primo giudice con l'ordinanza del 9.12.2020 in ragione della loro irrilevanza, genericità e inammissibilità, in quanto tenenti a far esprimere ai testi pareri e valutazioni anche con riferimento a circostanze negative.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe,
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1008/2021 del Tribunale di Verona;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Si dà atto che sussistono a carico dell'appellante soccombente i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n.
228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia il 01 marzo 2024.
Il Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14688 e Cassazione 13 agosto 2015 n. 16800.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 08.07.2021
da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e quale rappresentante dell con sede a Lugana di Sirmione Controparte_1
(Brescia) via Chiodi n. 34 (Cod. Fisc. e P. Iva ), in Cremona, via CodiceFiscale_1 P.IVA_1 Morsenti n. 4 (pec: – fax 0372/35151), per procura alla lite 04/02/2020, già Email_1
allegata telematicamente all'atto di citazione 04/02/2020 ex art. 83, 3° comma c.p.c.
contro
:
in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Cà degli Oppi di Parte_2
Oppeano (VR), via Cadalora n. 62, (p. IVA ), con il proc. dom. Avv. Roberto Venturi P.IVA_2
( , in Verona, Stradone Porta Palio n. 36, 9273123 (Pec: C.F._2
Fax n.045 9273123), per procura allegata alla comparsa di risposta del Email_2
giudizio di primo grado appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1008/2021, pubblicata il 07.05.2021, RG
1715/2020, Giudice GOT dott. Antonio Loseto, notificata via pec in data 18.06.2021;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 13.11.2023.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
Vorrà l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, riformare in toto la sentenza impugnata n.
1008/2021 del Tribunale di Verona e conseguentemente, preliminarmente disporre la restituzione all'attore ora appellante di Euro 11.678,59, oltre accessori, importo complessivo pari ad Euro 13.048,84, corrisposto
Orga tramite bonifico in data 03/07/2020, dall'attore all'avv. Venturi, in quanto non è stata richiesta la mediazione da parte convenuta (opposta) richiedente il provvedimento di provvisoria esecuzione, previa la sola esibizione delle fatture e della dichiarazione notarile tamquam, si trattasse di un ricorso per D.I. ex art. 633 c.p.c. e noncurante del controcredito richiesto dall'attore ex plurimis Cassazione 29 agosto 2012 n. Dichiararsi nulla la sentenza, in quanto pronunciata senza la discussione finale, in presenza dell'avv.
impedito dalle complicanze della vaccinazione COVID – 19 con dispregio del diritto di Parte_1
difesa ed ancor meno senza la procedura “da remoto”.
Ammettersi comunque, le prove testimoniali, così come richieste in primo grado, così pure la CTU, essendo il compito probante, a carico esclusivo dell'attore, stante l'onere ex art. 2697 c.c., tenendo conto della produzione della consulenza redatta dall'agronomo dott. al quale la parte istante potrà fornire, Per_1
previa autorizzazione della Corte, le medesime fotografie prodotte ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., al CTU
incaricando, già prodotte banco judicis a colori che furono scattate con un apparecchio fotografico Nikon F2
dotato di ingranditore e quindi sono percepibili le malattie fungine che possono aver colpito i grappoli d'uva,
tutto ciò, così come già indicate nella perizia e con le fotografie in bianco e nero e stante la mancata verifica in campo, così come richiesta, perentoriamente, per tempo dall'attore con raccomandata ar 20/11/2019
(doc. 002 cit.) e mai condivisa dal Parte_2
Vorrà quindi l'Ecc.ma Corte, revocare la dichiarata decadenza ravvisata dal primo Giudicante ex art. 1495
c.c., in quanto inconsistente e non ravvisabile nel caso de quo, così come meglio argomentata nel capitolo terzo, che annovera a supporto, ore rotundo, Cassazione S.U. n. 19702/2012, Cassazione n. 21691/2016 e
Cassazione S.U. n. 11748/2019, con espressa richiesta della liquidazione all'attore della somma di Euro
35.000,00, o del diverso minor importo di giustizia, ciò in forza della perizia oltre interessi e Per_1
svalutazione monetaria, con rifusione delle spese e competenze di primo grado e del secondo grado di gravame.
ll procuratore dell'appellata ha così concluso:
In via preliminare
1. Dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità
di essere accolto.
In via principale
2. Respingersi le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto, confermandosi in toto la sentenza n. 1008/2021 Sent. – n. 1715/2020 R.G.
In ogni caso
3. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10821/2021 pubblicata il 07.05.2021 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale rappresentante dell'omonima Azienda Parte_1
nei confronti della società – nella quale l'avv. evocava CP_1 Parte_2 Parte_1
per sentire pronunciare a carico della stessa la condanna al risarcimento del danno Parte_2
che assumeva di avere subito a causa dell'impiego di prodotti fitosanitari da quest'ultima forniti per la coltivazione della vite in Lugana di Sirmione durante la campagna agricola 2019, che si erano manifestati nel corso della vendemmia, sostenendo che tali prodotti non erano adatti a contrastare le patologie fungine ed ad attuare il piano di difesa contro gli effetti della “botris cinerea” e della “marcescenza” e che pertanto avevano danneggiato i grappoli d'uva rendendoli inidonei alla produzione del vino DOC Lugana, nella quale si costituiva contestando le pretese attoree, eccependo in via preliminare la Parte_2
decadenza di parte attrice dal diritto di garanzia per mancata denunzia dei vizi dei prodotti acquistati entro i termini di legge, contestando la perizia asseverata prodotta dall'attore, la mancanza di documentazione attestante l'acquisto, la mancanza di specifica indicazione dei prodotti acquistati indicati come responsabili del preteso danno e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di €
11.678,56 previa emissione di ordinanza ex art.186 ter c.p.c. – accertava la decadenza della parte attrice dall'eccezione ex art. 1495 Cod. Civ. e respingeva la domanda risarcitoria da essa svolta;
accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e confermava l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
emessa il 04.06.2020; condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta. Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello l'Avv. in proprio e quale rappresentante Parte_1
dell'omonima Azienda Agricola chiedendone la riforma e censurandola per i seguenti motivi:
1) lesione del diritto di difesa per la mancata partecipazione dell'attore all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
in quanto impossibilitato;
2) errata statuizione in ordine alla decadenza dell'attore dalla garanzia ex art. 1495 Cod. Civ.;
3) mancata attivazione della procedura di mediazione in relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta e insussistenza del credito da essa vantato;
4) errato rigetto delle istanze di ammissione di CTU;
5) errato rigetto delle istanze di ammissione della prova testimoniale.
La società si è costituita in giudizio con comparsa del 13.09.2021 chiedendo in via Parte_2
preliminare l'accertamento dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13.11.2023 le parti hanno precisato le conclusioni espressamente rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 04.02.2020, l'Avv. in Parte_1
proprio e quale rappresentante dell'omonima Azienda agricola promuoveva azione risarcitoria per inadempimento contrattuale nei confronti della società fornitrice di prodotti Parte_2
fitosanitari da esso acquistati ed impiegati per la coltivazione della vite in Lugana di Sirmione durante la campagna agricola 2019, deducendo che i trattamenti eseguiti sulle viti con l'utilizzo di tali prodotti nella fase della vendemmia avevano manifestato la loro inidoneità a contrastare le patologie fungine e alla prevenzione della “botritis cinerea” e della “marcescenza”, provocando gravi danni ai grappoli dell'uva e rendendoli inidonei alla produzione del vino Doc Lugana.
Deduceva di avere inviato una formale messa in mora al con raccomandata Parte_2
20.11.2019, che era rimasta senza riscontro ed era stata restituita al mittente per compiuta giacenza il
28.12.2019 (cfr. doc. 2 primo grado appellante).
Sosteneva che anche negli anni precedenti il 2019, aveva prestato assistenza Parte_2
tramite il proprio funzionario Dott. effettuando visite settimanali presso il cliente e Persona_2
orientandolo nella scelta dei prodotti fitosanitari tenendo conto annualmente dell'andamento stagionale.
Con la raccomandata 20.11.2019, restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. 2 primo grado appellante), l'appellante contestava i vizi riscontrati e faceva presente al che la Parte_2
potatura dei tralci delle viti sarebbe avvenuta nei primi giorni di dicembre, invitandola ad effettuare le verifiche del caso e, vista la mancanza di riscontro, incaricava un perito agrario di predisporre ed asseverare la perizia prodotta in giudizio, corredata di fotografie attestanti il danno subìto (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
Si costituiva contestando le pretese attoree, eccependo in via preliminare la Parte_2
decadenza di parte attrice dal diritto di garanzia per mancata denunzia nei termini di legge dei vizi dei prodotti acquistati e chiedendo il rigetto delle domande, non avendo l'attore indicato né i prodotti da esso acquistati al cui utilizzo riconduceva i danni pretesi, né la documentazione dell'avvenuto acquisto di essi.
Contestava, inoltre, la perizia asseverata prodotta dall'attore, non avente valore probatorio, che non chiariva le cause dell'asserita marcescenza e della minor resa delle viti, non avendo il perito svolto alcuna analisi dei grappoli d'uva e delle piante e avendo l'attore omesso di promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di cristallizzare lo stato delle uve al momento della scoperta dei vizi.
La convenuta si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU, che avrebbe avuto natura esplorativa, e svolgeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di € 11.678,56, oltre a € 62,60 per l'estratto notarile, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs 231/02 dalla data prevista per il pagamento al saldo effettivo o di diversa somma liquidata dal Tribunale, dovuti per il pagamento delle fatture emesse per i prodotti acquistati dall'attore.
Con la sentenza n. 1008/2001 qui impugnata il Tribunale accoglieva l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla denuncia dei vizi ex art., 1495 Cod. Civ., valorizzando le deduzioni della società convenuta secondo le quali parte attrice aveva denunciato i pretesi vizi soltanto con la raccomandata del 20.11.2019, notificata per compiuta giacenza il 25.12.2019, e aveva formulato le proprie doglianze relativamente all'esito della vendemmia del mese di settembre 2019 per la campagna vitivinicola dell'anno 2019.
La convenuta aveva precisato che l'ultimo documento di trasporto dei prodotti forniti era datato 29.07.2019
(cfr. doc. 7 primo grado appellata) e che, pertanto, il termine perentorio di decadenza di otto giorni risultava spirato assai prima dell'invio della raccomandata del 20.11.2019, senza che l'attrice, a fronte di tali specifiche contestazioni, avesse provato né offerto di provare di avere scoperto i vizi successivamente alla consegna dell'ultima fornitura di prodotti.
L'attrice inoltre non aveva chiarito i motivi per cui la denunciata scarsa produzione viticola sarebbe stata da imputare all'assistenza fornita dal Dott. tecnico della società né aveva Persona_2 Parte_2
chiarito quali modalità di impiego dei prodotti sarebbero state indicate dal Dott. atteso che lo stesso Per_2
attore aveva sostenuto di aver utilizzato i medesimi prodotti, con esiti positivi, negli anni precedenti.
Non era stato specificato il nesso di causalità tra i prodotti forniti da e la marcescenza delle Parte_2
uve e neppure le cause della minor produzione ad essi imputabile, che non si evincevano dalla perizia allegata all'atto di citazione, peraltro riferita ad un soggetto diverso, ossia al Dott. e ai Persona_3
terreni di quest'ultimo e non a quelli dell'attore.
Con l'ulteriore perizia depositata in sede istruttoria (cfr. doc. 6 primo grado appellante), riferita, questa, ai terreni oggetto causa, il perito Dott. aveva rilevato che nel corso della vendemmia era stata Per_1
effettuata una forte selezione dei grappoli evitando di raccogliere quelli che non avevano caratteristiche fitosanitarie adatte, senza nulla specificare relativamente all'inadeguatezza dei grappoli al momento della vendemmia, anche in considerazione del fatto che il sopralluogo del perito risultava essere avvenuto il
06.12.2019, a distanza di circa tre mesi dalla conclusione della vendemmia.
Lo stesso perito precisava che non era possibile determinare quale prodotto fitosanitario impiegato fosse risultato inefficace o inadeguato “in quanto il successo della difesa è da attribuirsi alla strategia intera più
che al singolo intervento” e che in relazione alla maturazione tardiva si riscontrava “…una precoce
interruzione della difesa, la mancanza di un trattamento antibotritico durante la fase di invariatura del
grappolo e la mancanza di un intervento per il controllo della terza generazione di tignola”.
Da tali conclusioni non potevano ricavarsi le eventuali responsabilità di non essendo inoltre Parte_2
risultato che alla stessa fosse stato conferito l'incarico di sovraintendere alle operazioni di trattamento delle viti dell'azienda attorea.
Il Tribunale, pertanto, respingeva la domanda di ammissione di CTU ritenendola esplorativa, non essendo peraltro più disponibili i grappoli d'uva, che comunque non erano stati sottoposti ad analisi nell'immediato.
Così illustrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis CPC, essendo appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 348 ter
CPC, l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis CPC deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 CPC (cfr. Cass. n. 14696/2016).
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la lesione del proprio diritto di difesa all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta dal Tribunale nonostante egli - impossibilitato a presenziarvi a causa di malessere conseguente alla vaccinazione Covid 19 effettuata in data 01.05.2021 – avesse presentato istanza di rinvio,
cui si era opposta parte convenuta rilevando che la vaccinazione era un evento programmato che avrebbe consentito all'avv. di chiedere in via precauzionale e con maggiore anticipo il rinvio dell'udienza Pt_1
sopra indicata, nonostante fosse stata allegata alla richiesta di rinvio la ricevuta di prima somministrazione del vaccino avvenuta in data 01.05.2021.
La doglianza è infondata.
Deve rilevarsi che il Codice di Procedura Civile non prevede una specifica disciplina del legittimo impedimento del difensore e che, in base all'art. 115 Disp. Att. c.p.c., il grave impedimento dell'avvocato può costituire motivo di rinvio, per non più di una volta, dell'udienza di discussione della causa.
In merito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4773/2012, hanno stabilito che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (cfr. Cass. 19.03.2010 n. 6753), e l'istanza di rinvio presentata dal difensore non può trovare accoglimento in mancanza di questo presupposto.
Secondo le SS. UU. l'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente all'avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo, sicché
l'attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (cfr. Sez. Un. 25.05.1999 n. 289).
Nella specie è risultato provato che era stata accolta dal Tribunale una precedente richiesta dell'Avv.
di rinvio dell'udienza di discussione della causa, che l'istanza di rinvio oggetto della doglianza era Pt_1
stata inviata dall'Avv. il giorno stesso dell'udienza già rinviata al 07.05.2021 e che le parti avevano Pt_1
già depositato le comparse conclusionali entro il termine assegnato del 15.03.2021.
L'appellante non ha specificato quali ulteriori difese rispetto a quelle svolte nelle note conclusive avrebbe inteso sottoporre al Tribunale in sede di discussione per cui, in mancanza della prova e dell'allegazione dello specifico interesse sostanziale che l'appellante assume essere stato violato a causa della sua mancata partecipazione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la doglianza va respinta, atteso peraltro che le parti avevano già provveduto al deposito in forma scritta delle rispettive comparse conclusive (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24.09.2018, n. 22521).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per avere erroneamente accertato l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1495 Cod. Civ. per la mancata denuncia dei vizi riscontrati entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta.
Evidenzia che solo “negli ultimi giorni di ottobre e primi di novembre, coincidenti con la vendemmia” aveva potuto rendersi conto dell'inefficacia dei prodotti impiegati per la cura della vite e sostiene - riferendosi a principi espressi dalla Corte di Cassazione, che richiama - che nell'ipotesi di inadempimento di una parte,
essendo la garanzia riferita ad un bene già di proprietà del compratore, la relativa azione non sarebbe disciplinata dall'art. 1495 Cod. Civ. e che la prescrizione si compirebbe nel termine ordinario di dieci anni,
applicabile anche alle azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione del contratto.
La tesi non è condivisibile.
Il Tribunale, correttamente richiamando le pronunzie di legittimità in tema di onere della prova con riferimento al temine di denuncia dei vizi, ha rilevato che la parte attrice non aveva provato né la data di scoperta, né quella di avvenuta denunzia degli asseriti vizi entro il termine di 8 giorni e che non aveva formulato specifiche istanze istruttorie al fine di offrire tale prova.
La sentenza ha correttamente evidenziato che la notifica della denunzia dei vizi dall'odierna parte appellante alla società si era perfezionata in data 25.12.2019 e che dagli “ultimi di Parte_2
ottobre e primi di novembre” fino a tale epoca erano trascorsi ben oltre otto giorni.
Le pronunzie della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante in ordine al termine decennale di denuncia dei vizi sono inconferenti, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite 13.11.2012, n. 19702, così
come la sentenza n. 6080 del 2000, in primo luogo si riferiscono al termine di prescrizione e non di decadenza dalla denuncia dei vizi ed inoltre contemplano l'ipotesi di riconoscimento dei vizi e dell'assunzione da parte del compratore dell'obbligo di eliminarli, specificando che solo tale obbligo, sorto in conseguenza dell'impegno assunto dal venditore e accettato dalla controparte, è soggetto alla prescrizione decennale, mentre gli originari diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano assoggettati alla prescrizione annuale.
Secondo la Corte Suprema soltanto in tali ipotesi, in caso di inadempimento della parte, non è più
applicabile l'art.1495 Cod. Civ. e si applica l'art.1453 Cod. Civ. in materia di risoluzione contrattuale, la cui prescrizione è decennale.
Si tratta, quindi, di situazioni dettate in tema di compravendita in cui il bene acquistato è divenuto di proprietà dell'acquirente, che sono distinte dall'actio redhibitoria e dall'actio quanti minoris, e che attengono ad obbligazioni distinte dalla garanzia ex art. 1495 Cod. Civ., soggetta “in ogni caso” al termine di prescrizione annuale dalla consegna stabilito dalla norma e al termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi occulti per la denuncia.
La tesi secondo la quale l'appellante non avrebbe potuto avvedersi dei vizi dei prodotti acquistati fin dalla consegna in quanto gli effetti dei prodotti utilizzati si sarebbero manifestati in un periodo successivo, per cui la denuncia dei vizi del 25.12.2019 dovrebbe ritenersi tempestiva, non ha trovato alcuna conferma in giudizio, in quanto neppure la perizia prodotta dall'appellante in sede istruttoria ha evidenziato il nesso causale tra il danno subito dai grappoli d'uva e l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci acquistati da Parte_2
(cfr. doc. 6 primo grado appellante), né l'appellante ha ritenuto di promuovere tempestivamente un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento della situazione denunciata.
E' mancata, quindi, la prova della sussistenza del nesso causale tra i vizi denunciati e i prodotti forniti da il cui onere gravava sull'appellante (cfr. Cass. Sentenza n. 18947 del 31.07.2017), che non Parte_2
lo ha assolto in quanto dalla perizia da esso prodotta – redatta all'esito di un sopralluogo del 06.12.2019,
successivo alla conclusione della vendemmia - non si ricava alcun indizio in merito all'imputabilità dei vizi ai prodotti fitofarmaci venduti da né emerge il nesso causale tra l'utilizzo di essi e la Parte_2 marcescenza delle uve, essendo la valutazione del perito assai generica anche in ordine alle cause della minor resa delle uve.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a tale carenza probatoria non potrebbero sopperire -
quand'anche potessero ritenersi tempestivamente prodotte - le fotografie a colori scattate con un apparecchio fotografico dotato di ingranditore, attraverso le quali sarebbero immediatamente Org_2
percepibili le malattie fungine che, come lo stesso appellante rileva, “possono” aver colpito i grappoli d'uva,
il cui accertamento avrebbe dovuto avvenire sulla base di una specifica motivazione tecnica.
La società appellata ha evidenziato che la zona del Lugana del Lago di Garda, nei Comuni in cui sono situati i vigneti dell'appellante, fra maggio e agosto 2019, ossia nello stesso periodo dell'asserito manifestarsi dei vizi, era stata colpita da forti nubifragi (cfr. docc. 12 e 13 primo grado appellata) che avevano determinato gravi perdite nei vigneti, tali per cui , con determinazione n. Parte_3
1339736/2019 Prot. del 26.8.2019, aveva decretato di abbassare le rese massime di uva per ettaro dei vigneti colpiti dagli avversi eventi atmosferici.
L'appellante non ha contestato tali circostanze e neppure la documentazione illustrativa prodotta dall'appellata, per cui la pronuncia del Tribunale va confermata sul punto.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che non vi sarebbe stata la necessità per la convenuta di formulare la domanda riconvenzionale in ragione dell'insussistenza del suo credito a fronte della domanda risarcitoria da esso formulata e lamenta l'errata pronuncia da parte del Tribunale dell'ordinanza ingiunzione in quanto in relazione alla domanda riconvenzionale non era stata attivata la procedura di mediazione da parte dell'opposta creditrice con conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione e necessità di Pt_2
revoca dell'ordinanza predetta.
Anche questa doglianza è infondata. Deve osservarsi che con l'ordinanza del 04.06.2020 il Tribunale si è pronunciato ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. accertando la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordine di immediato pagamento sulla base di motivazioni logiche e coerenti che vanno condivise.
Come ha rilevato il Tribunale, ha prodotto in giudizio con la propria comparsa di Parte_2
costituzione le fatture dei prodotti forniti all'attore, i relativi documenti di trasporto, la nota di accredito e l'estratto notarile del registro IVA delle vendite.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che la tesi dell'odierno appellante, secondo la quale i prodotti forniti dal sarebbero risultati viziati o inidonei determinando l'asserita minore produttività dei vigneti Parte_2
non aveva trovato alcun riscontro probatorio in ragione della genericità delle contestazioni e della mancanza di rilievo, nella perizia di parte da esso prodotta, della sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e i prodotti forniti dall'odierna appellata.
Ed inoltre che, a fronte dell'istanza ex art. 186 ter proposta dall'odierna appellata con riferimento al proprio credito di € 11.678,59 oggetto della domanda riconvenzionale, l'appellante non aveva svolto eccezioni.
L'accertata sussistenza dei presupposti per la pronuncia di tale ordinanza deve essere confermata in quanto, mentre il preteso credito risarcitorio dell'appellante non era risultato, all'epoca della pronunzia di essa, in alcun modo provato, il credito dell'appellata era fornito di prova documentale non idoneamente contestata dall'appellante, e il Tribunale non avrebbe potuto operare la compensazione giudiziale tra un credito presunto e un credito documentale.
Difettavano, inoltre, i presupposti per l'introduzione della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-
bis, d.lgs. 29/2010, trattandosi di controversia avente ad oggetto crediti costituiti da somme di denaro per i quali la mediazione non costituiva una condizione di procedibilità,
A ciò deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.
3452/2024, hanno escluso l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione nelle materie previste dall'art. 5,
comma 1-bis, d.lgs. 29/2010 con riferimento alla domanda riconvenzionale. Ne consegue che la domanda dell'appellante di revoca dell'ordinanza ingiunzione e di restituzione delle somme corrisposte in forza di tale provvedimento non può essere accolta.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto da parte del Tribunale dell'istanza di ammissione della CTU e della prova testimoniale sostenendo che, avendo il primo giudice condiviso i rilievi contenuti nella perizia del Dott. avrebbe dovuto anche ammettere la CTU e le prove testimoniali da esso Per_1
formulate.
Neppure questa doglianza coglie nel segno.
Il Tribunale, con riferimento alla perizia di parte prodotta dall'appellante, ha invero rilevato che trattavasi di
“…affermazioni e conclusioni che non precisano le eventuali responsabilità della e non è Parte_2
neppure allegato e documentato che alla fosse stato conferito o che quest'ultima avesse Parte_2
assunto l'incarico di sovraintendere alle operazioni di trattamento delle viti dell'azienda attorea”, specificando inoltre che “La genericità degli assunti di parte attrice rende altrettanto generica ed esplorativa la richiesta di
CTU il cui eventuale espletamento avrebbe in ogni caso esiti assai poco attendibili non essendo più
disponibili i grappoli d'uva e atteso che essi non risulta siano stati sottoposti ad analisi nell'immediato”.
La motivazione in base alla quale il primo giudice ha ritenuto generica ed esplorativa la CTU richiesta dall'appellante è pienamente condivisibile e va confermato che la perizia non potrebbe più essere ammessa in mancanza dell'oggetto su cui la stessa dovrebbe vertere, ossia i grappoli d'uva asseritamente viziati a causa dell'inidoneità dei prodotti venduti dall'appellata.
E' noto, infatti, l'insegnamento della Corte di Cassazione compendiato nell'ordinanza 18.09.2020, n. 19631
secondo il quale: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una
delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di
cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti
all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze
istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle
richieste delle parti (Cass. 06.12.2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di
merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli
estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a
disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice
di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento
della richiesta” (cfr. anche Cass. 24.09.2010, n.20227; Cass. 19.07.2013, n.17693; Cass. 01.10.2019 n.
24487).
L'iter logico in base al quale il Tribunale ha respinto l'istanza dell'appellante di ammissione della CTU sul presupposto delle carenze probatorie sopra evidenziate è, quindi, del tutto condivisibile.
Anche con riferimento alla responsabilità del Dott. consulente tecnico di per Persona_2 Parte_2
l'inidoneità dei prodotti fitosanitari da esso consigliati all'appellante il Tribunale ha correttamente evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrarne la sussistenza, in ragione dell'estrema genericità
delle allegazioni e dell'assoluta mancanza di produzione da parte dell'odierna appellante di alcun elemento a supporto di tale domanda.
Analoga valutazione va fatta con riferimento all'esclusione delle prove testimoniali formulate dall'odierno appellante, dovendo condividersi la valutazione di inammissibilità operata dal primo giudice con l'ordinanza del 9.12.2020 in ragione della loro irrilevanza, genericità e inammissibilità, in quanto tenenti a far esprimere ai testi pareri e valutazioni anche con riferimento a circostanze negative.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe,
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1008/2021 del Tribunale di Verona;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Si dà atto che sussistono a carico dell'appellante soccombente i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n.
228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia il 01 marzo 2024.
Il Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14688 e Cassazione 13 agosto 2015 n. 16800.