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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10919 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 28/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CERUTTI GILBERTO, giusta delega Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANTINO Controparte_1
GIOVANNI, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONUCCI FRANCESCA Controparte_2
ROMANA, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINO ANDREA, Controparte_3 giusta delega in calce alla memoria difensiva CONVENUTO NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. IANNUCCI FABIO, Controparte_4 giusta delega in calce alla memoria difensiva TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: RICORRENTE: "Voglia il Tribunale adito, adversis reiectis: a) – accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo presso l di Roma Controparte_1 relativamente al periodo dall'1.1.2017 al 4.6.2023, ovvero per diverso periodo;
b) –
1 dichiarare che la ricorrente ha diritto, in relazione alle mansioni di fatto svolte, alla qualifica di impiegata amministrativa ovvero ad altra qualifica, nonché a percepire il relativo trattamento retributivo;
c) – dichiarare che tra , quale Controparte_1 committente, e le Società appaltatrici di cui in narrativa, è stato realizzato un appalto irregolare e/o non genuino con interposizione illecita di manodopera;
d) – dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di
[...]
con la decorrenza dalla data ritenuta meglio provata e/o più giusta e più equa;
CP_1
e) – dichiarare conseguentemente il diritto della ricorrente a percepire il trattamento retributivo correlato a tale rapporto, condannando l al pagamento di Controparte_1 quella somma meglio accertata a mezzo di C.T.U. ovvero da determinarsi in separato giudizio;
f) – accertare la responsabilità del committente ex artt. 29 Controparte_1
D.Lgs. n. 276/03 e 1 comma 911 Legge n. 296/06 relativamente ai diritti retributivi maturati dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro per cui è causa;
g) – in ogni caso, pronunciare la condanna in via solidale in favore della ricorrente: g1) – quanto ad
in via esclusiva per € 24.437,50; g2) – quanto ad Controparte_1 Controparte_1
e in via solidale per € 25.116,30; g3) – quanto ad Controparte_2 Controparte_1
e in via solidale per € 2.715,27; h) – ovvero per quelle diverse somme Controparte_5 ritenute più giuste e più eque;
i) – con gli interessi legali oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
l) – con il favore delle spese e del compenso professionale determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti, che se ne dichiara antistatario”
CONVENUTO : Controparte_1
“in via preliminare:
- autorizzare l' ai sensi degli artt. 269, 416 e 420 c.p.c., a chiamare in causa CP_1
(e quindi ad integrare il contraddittorio) il Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via
[...]
Anagnina n. 461 (CAP: 00118), CF e PI eventualmente con differimento P.IVA_1 della prima udienza (per il quale si insta espressamente), ai sensi degli artt. 418 e art. 420, comma 9, c.p.c. allo scopo di consentire l'espletamento dei relativi incombenti;
- accertare e dichiarare l'estromissione dell' dal presente giudizio stante la CP_1 manleva contrattuale di cui all'art.
5.4 del contratto di appalto. Nel merito, in via principale:
- rigettare ogni pretesa di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, nonché per ogni altro ritenuto di giustizia, e comunque priva del benché minimo supporto probatorio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa di parte ricorrente:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'appalto e il diritto dell'Ospedale ad essere manlevato e tenuto indenne dal , in persona Controparte_6 del legale rappresentanti pro tempore, giuste le osservazioni dedotte supra e/o per ogni altra ragione di giustizia;
2 In ulteriore subordine, rigettare o ridurre le somme richieste tenendo conto delle contestazioni, allegazioni ed eccezioni svolte nel presente scritto difensivo e/o di ogni altra di giustizia, tenendo conto delle eventuali risultanze della CTU contabile che l'Ill.mo Giudice ritenga di voler disporre. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
CONVENUTA Controparte_7
“Nel merito:
-rigettarsi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata come dovuta qualche somma da parte di , compensare tale somma con Controparte_7
l'indennità ricevuta dalla ricorrente pari a complessivi euro 6.880,68 ovvero pari ad euro 191,13 x 36 mesi di lavoro;
- Con vittoria di spese al 15%, compensi ed onorari, oltre iva e cpa da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatari
CONVENUTA Controparte_3
“Nel merito:
-rigettarsi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata come dovuta qualche somma dalla , compensare tale somma con l'indennità Controparte_8 ricevuta dalla ricorrente pari a complessivi euro 1.146,78 (ovvero pari ad euro 191,13 x 6 mesi di lavoro);
- Con vittoria di spese al 15%, compensi ed onorari, oltre iva e cpa da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario.”
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - Controparte_4
“Piaccia all'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
-dichiarare inammissibile la domanda per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in quanto priva del benché minimo supporto probatorio;
Nel merito:
-rigettarsi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata come dovuta qualche somma, anche parziale, rigettare la richiesta di manleva formulata dall per tutti i motivi in Controparte_1 fatto e diritto dedotti e per l'effetto condannarlo in via esclusiva agli eventuali diversi importi ritenuti dovuti ai sensi di giustizia;
”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
3 Con ricorso depositato il 27/12/2023, ha esposto: che nel periodo Parte_1 dal 1.1.2017 al 4.6.2023 ha lavorato continuativamente presso l' Controparte_9
pur essendo formalmente assunta da diverse società appaltatrici del servizio svolto;
[...] che, in particolare, dal 1.1.2017 al 31.10.2017 è stata assunta alle dipendenze della soc.
con inquadramento al 5° livello CCNL Imprese Controparte_10
Esercenti Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati e con qualifica di “Addetto Accettazione Amministrativa”, nel periodo dall'1.11.2017 al 30.6.2018 alle dipendenze di Pulitalia
Servizi Scarl con inquadramento al livello 4° del predetto C.C.N.L. e con qualifica di
“Operatore addetto all'accettazione amministrativa”, nel periodo dall'1.7.2018 al 31.12.2019 alle dipendenze di con analogo Controparte_11 inquadramento e qualifica, nel periodo dall'1.1.2020 al 31.1.2023 alle dipendenze di
[...] con la qualifica di “Receptionist” inquadrata al livello 4° dello stesso Controparte_2
C.C.N.L. e infine nel periodo dall'1.2.2023 al 4.6.2023 alle dipendenze di
[...] con inquadramento al livello D2 del C.C.N.L. Servizi Ausiliari Controparte_12
Integrati; che in realtà è sempre stata inserita nell'organico dell' presso il reparto CP_1 di Odontoiatria, utilizzando la strumentazione messa a disposizione, ricevendo ordini e direttive dal personale ospedaliero (in particolare il Direttore Innovazione e Sviluppo, dott.
e il dott. ), che organizzava anche i turni di lavoro, controllava la Per_1 Persona_2 prestazione e autorizzava la fruizione di ferie e permessi;
che le formali datrici di lavoro si sono sempre e solo limitate alla emissione delle buste paga;
che nel corso del rapporto si è occupata di gestione delle agende dei medici odontoiatri, gestione periodi di chiusura e apertura sedi odontoiatriche, controllo laboratori odontoiatrici, controllo e gestione creazione nuove prestazioni odontoiatriche, invio report ogni giovedì dei Pt_2 finanziamenti , recall dei pazienti di igiene, compilazione e aggiornamento Parte_3 periodico planning delle 4 sedi, rendicontazione della resa economica del “riunito” Reparto Odontoiatrico alla Dott.ssa recall giornalieri di conferma delle prestazioni Persona_3 della giornata seguente, annullamento e richiesta del servizio di ritiro di contante da parte di presso le quattro sedi dell' gestione dell'indirizzo di posta Pt_4 CP_1
con relative richieste ad essa connessa, gestione della Email_1 numerazione aziendale 3381106606 con relative richieste di appuntamenti, gestione approvvigionamento degli ordini di prodotti di cancelleria per tutte e quattro le Sedi dell' gestione per il reparto delle richieste delle domeniche lavorate alla referente CP_1
, gestione appuntamenti sospesi, creazione account e inserimento in anagrafica Persona_4 per chiusura sedi in base a festività e richieste, gestione saletta chirurgica DH per Pt_2 interventi Odontoiatrici, gestione inserimento finanziamenti e rapporto con referente
, supporto ufficio degenze per finanziamenti, supporto ufficio convenzioni per Parte_3 problemi assicurativi legati ad attività odontoiatrica, gestione supporto problematiche con i sistemi informativi per applicativi H2O e Oris, gestione numerazioni 0665589328/316/217 per appuntamenti e richieste varie;
che le mansioni svolte sono riconducibili al livello A del CCNL comparto Sanità privata, nel profilo del Coadiutore amministrativo;
che ha sempre osservato l'orario dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì.
4 Tanto esposto, ha dedotto che le mansioni disimpegnate sono riconducibili al livello A del CCNL Sanità privata, cui appartiene il profilo di coadiutore amministrativo e che, in ogni caso, la retribuzione corrisposta, variata tra €6,26 e €6,55 lordi è del tutto insufficiente e inadeguata anche in relazione ai parametri di cui all'art. 36 Cost, alla stregua dei quali va individuato un importo almeno di €10,00 orari, avendo per ciò solo maturato un credito di € 24.437,50 nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2019, di € 25.116,31 nel periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023 e di €2.715,27 nel periodo dal 1.2.2023 al 4.6.2023.
Assumendo, quindi, l'illiceità degli appalti stipulati dall' , con Controparte_1 conseguente interposizione fittizia di manodopera, e in ogni caso la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, ha convenuto in giudizio le società CP_1 formali datrici di lavoro e l' , affinché, accertata la non genuinità Controparte_1 dell'appalto e la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla committente, sia dichiarato il suo diritto a percepire dalla stessa il trattamento retributivo correlato, con condanna al pagamento delle differenze dovute da determinarsi a mezzo di CTU o con separato giudizio,
o comunque che, accertata la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs., sia pronunciata condanna solidale di tutte le convenute così ripartite: € 24.437,50 in via esclusiva a carico dell' , di € 25.116,31 a carico solidale dell' Controparte_1 [...]
e della e di €2.715,27 a carico solidale dell' CP_1 Controparte_13 [...]
e della soc. coop. , con vittoria di spese da distrarsi. CP_1 Controparte_5
Si è costituito l' eccependo preliminarmente la genericità del Controparte_1 ricorso, anche in ragione della mancata allegazione del CCNL invocato (peraltro diverso da quello applicato dalla convenuta), contestando nel merito la domanda, evidenziando: che l ha sottoscritto con il un contratto di CP_1 Controparte_6 appalto per la fornitura di servizi di accettazione/accoglienza/centralino in data 30.12.2016, proseguito in virtù di rinnovi e proroghe e con scadenza attuale prevista al 31.12.2027, eseguito a mezzo di consorziate e subappaltatrici con cui l' non ha avuto accordi CP_1 diretti;
che, in particolare, il servizio aveva ad oggetto servizi di a) Accoglienza/Centralino della sede di via Fulda 14; b) CUP telefonico (fino al 2018); c) Accettazione ambulatoriale presso tutte le sedi dell'Ente (via Fulda 14, via Veronese 53-59, Piazza S. Bartolomeo all'Isola 21; d) Servizi di hostess/accoglienza presso tutte le sedi;
che l'appalto intercorso è genuino, sussistendo in capo agli appaltatori sia il requisito dell'organizzazione dei mezzi, sia la gestione imprenditoriale a proprio rischio;
che l'integrale gestione del servizio e del personale era rimessa all'appaltatore, che si occupava del coordinamento, della formazione e della concreta gestione del personale impiegato nell'appalto attraverso due referenti, il sig. e la sig.ra e, dal 2020, la stessa ricorrente in relazione al Persona_5 Persona_6 servizio di accettazione e back office di;
che in tale qualità alla stessa sono Parte_5 state rivolte comunicazioni da parte dei dott.ri e in Per_3 Per_2 Per_1 relazione al servizio appaltato, per segnalare eventuali criticità, aspetti da migliorare, esigenze sopravvenute;
che tutte le attività descritte in ricorso rientrano pienamente del servizio appaltato di gestione del CUP (agende, prenotazioni, disdette, ricoveri) e accettazione (cassa, front office e back office), ivi incluse le attività del redazione di report
5 consuntivi e statistici e coordinamento e supporto agli sportelli di odontoiatria e alle relative segreterie, nonché interlocuzioni periodiche con i referenti dell'Ospedale, volti a indicare elementi utili per il miglioramento del servizio;
che la ricorrente per l'espletamento del servizio si avvaleva di telefoni (fissi e cellulare) e computer di proprietà dell'appaltatore. Tanto esposto, l' ha dedotto: (i) la piena legittimità dell'appalto intercorso, con CP_1 conseguente infondatezza della pretesa di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro diretto tra le parti;
(ii) l'infondatezza della doglianza di inadeguatezza e non proporzionalità della retribuzione corrisposta, sia perché genericamente allegata, senza la produzione dei CCNL e senza alcuna allegazione in merito alle sue condizioni di vita, sia perché gli importi corrisposti sono superiori alla paga oraria indicata in ricorso, avendo la ricorrente percepito anche buoni pasto, premi mensili e indennità varie;
(iii) in ogni caso l'erroneità del conteggio proposto, dacché formulato sulla base di una apodittica retribuzione oraria di €10,00, applicata ad un numero di ore esorbitante rispetto al part-time e anche ai periodi, considerato il congedo per maternità fruito dal marzo all'agosto 2021. Ha quindi concluso per l'integrale rigetto del ricorso e, richiamata la clausola di manleva prevista nel contratto di appalto, per la condanna del , di cui ha CP_4 chiesto autorizzarsi la chiamata in causa, a tenerla indenne da un'eventuale condanna a favore della ricorrente.
Si è costituita la soc. deducendo: che la Controparte_7 ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze dal 1.1.2020 al 31.1.2023 con qualifica di receptionist inquadrata al 4° livello CCNL Imprese esercenti servizi ausiliari fiduciari integrati, operando in smart working dal 26.10.2020 al 6.3.2021, e fruendo dall'8.3.2021 all'8.8.2021 del congedo per maternità e dall'8.8.2021 al 1.9.2021 di ferie;
che nel corso dell'intero rapporto ha percepito una somma aggiuntiva in busta paga a titolo di indennità di cassa, pari a €191,13 mensili, erogati anche durante lo smart working, per un totale di
€6.880,68; che ha sempre svolto le mansioni per le quali è stata assunta, percependo la retribuzione prevista dal CCNL applicato;
che la società ha sempre gestito in autonomia il servizio in appalto, avvalendosi di un responsabile che dava direttive e organizzava il lavoro ( . Persona_5
Ha quindi affermato la piena liceità dell'appalto in essere con l' e Controparte_1
l'assenza di prova della insufficienza e non proporzionalità della retribuzione corrisposta. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo in subordine compensarsi il credito eventualmente accertato con la somma di €6880,68 erogata a titolo di indennità di cassa.
Si è costituita la soc. coop. deducendo: che la ricorrente ha lavorato alle CP_3 sue dipendenze dal 1.2.2023 al 4.6.2023 con inquadramento al livello D2 del C.C.N.L.
Servizi Ausiliari Integrati, percependo una somma aggiuntiva in busta paga a titolo di indennità di cassa pari a €191,13 mensili, erogati anche durante lo smart working, per un totale di €1.146,78; che ha sempre svolto le mansioni per le quali è stata assunta, percependo la retribuzione prevista dal CCNL applicato;
che la società ha sempre gestito in
6 autonomia il servizio in appalto, avvalendosi di un responsabile che dava direttive e organizzava il lavoro ( . Persona_5
Ha quindi affermato la piena liceità dell'appalto in essere con l' e Controparte_1
l'assenza di prova della insufficienza e non proporzionalità della retribuzione corrisposta. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo in subordine compensarsi il credito eventualmente accertato con la somma di €1.146,78 erogata a titolo di indennità di cassa.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dall' , si è costituito il Controparte_1
spiegando difese in fatto ed in diritto analoghe a quelle spiegate dai Controparte_4 convenuti, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso ed eccependo, in relazione alla domanda di manleva spiegata dall' la sua non operatività ove si CP_1 accertasse che la ricorrente ha svolto mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto su richiesta della committente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Non nuoce rammentare, da un punto di vista generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi già sotto la vigenza dell'art. 3 della legge n. 1369/1960, al fine di verificare la non genuinità dell'appalto soccorrono alcuni indici quali l'esistenza di una organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto. Quando l'impresa non sia “autentica”, essendo priva di una reale autonomia produttiva ed organizzativa (anche sotto il profilo della gestione del personale) i lavoratori addetti allo svolgimento dell'appalto finiscono con l'essere utilizzati di fatto dall'impresa appaltante. In tali ipotesi non si è di fronte ad un vero appalto ex art. 1655 c.c., bensì ad una mera fornitura o somministrazione di manodopera, e quindi ad una interposizione di un datore di lavoro puramente fittizio, in un rapporto che in realtà intercorre tra i lavoratori e l'appaltante, vero datore di lavoro. Nella vigenza della L. 1369/60, l'accertamento dell'intermediazione illecita era facilitato, in quanto era prevista una presunzione assoluta di illegittimità dell'appalto allorché vi era da parte dell'appaltatore l'utilizzo di mezzi e capitali di proprietà dell'appaltante (art. 1, comma 3), con la precisazione che l'organizzazione dei mezzi andava valutata in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Così, ad esempio, si è affermato che, quando si verte in ipotesi di appalto c.d. “pesante”, cioè che richiede l'impiego di importanti mezzi materiali, l'appaltatore, oltre al lavoro, dovrà anche necessariamente organizzare tali mezzi, a prescindere dalla titolarità degli stessi in capo a lui, mentre se ricorre un appalto c.d. “ leggero”, cioè un appalto la cui attività si risolve nelle prestazioni dei dipendenti, è sufficiente l'organizzazione del solo lavoro, dovendo tuttavia
7 integrare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e non semplicemente la gestione amministrativa del rapporto.
In altri termini, in tali fattispecie, qualora l'appaltante comandi direttamente i dipendenti dell'appaltatore, sussiste un indice sufficiente della non autenticità dell'appalto per difetto dell'organizzazione dei mezzi, dovendo il controllo dell'appaltante, per essere compatibile con l'autonomia dell'appaltatore, essere relativo all'attività dell'appaltatore stesso e non già alle persone da esso dipendenti.
Si veda in tal senso Cass. n. 16788 del 21/07/2006, nella quale si è affermato che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”. Quanto poi al requisito della gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore si tratta essenzialmente dell'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente, dovendo ritenersi genuino l'appalto quante volte il committente si impegni a corrispondere un corrispettivo pattuito solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito, apparendo per contro illecito laddove il committente remuneri comunque l'appaltatore a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, come ad esempio quando il corrispettivo dell'appalto sia commisurato al costo dei lavoratori in esso impiegati.
Con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, abolito il generale divieto di interposizione di manodopera, tuttavia irreggimentato nelle forme della somministrazione di manodopera, resta essenziale al fine di valutare la genuinità
8 dell'appalto la sussistenza dei requisiti già individuati dalla giurisprudenza sino ad allora pronunciatasi.
Stabilisce infatti il comma 1° del suddetto art. 29, che "Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art.1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa". Inoltre, il successivo comma 3-bis dello stesso articolo, introdotto con l'art. 6, comma 1 del D.LGS. n. 251 del 6.10.2004, ha previsto che: "Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 cod.proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2". In relazione alle nuove disposizioni dettate dal legislatore nel 2003, la S.C. di
Cassazione ha più volte ribadito, nel solco dell'orientamento già espresso in relazione alla disciplina previgente, che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endo-aziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. (Nella specie, relativa a servizi di inserimento della documentazione bancaria gestita dalla committente nella piattaforma informatica, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto il carattere vietato dell'appalto in ragione dell'estraneità dell'appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente nonché della fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell' appaltante e di quelli dell' appaltatrice, i quali avevano reso una prestazione diversa e più ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto, senza soluzione di continuità per oltre cinque anni)” (cfr., Cass. n. 27213/2018, conformi n. 27105/2018, n. 7820/2013, n. 7898/2011; Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, n.12551) Nell'appalto endo-aziendale, dunque, si configura l'intermediazione vietata di manodopera quando al committente è messa a disposizione una prestazione meramente lavorativa: ciò anche se l'appaltatore non è una società fittizia, ma si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
9 Va anche precisato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30694/2018, n. 15557/2019), in caso di particolari esigenze dell'opera o del servizio è possibile che, in astratto, il requisito legale della organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore possa coincidere anche con il mero esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori utilizzati, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l''intuitus personae' nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così da ultimo, testualmente, Cass. civ, sez.
6 - L, ordinanza n. 12551 del 25/6/2020). Infine, va pure ricordato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza pronunciatasi in subiecta materia, l'onere della prova della esistenza dei requisiti di liceità dell'appalto, soprattutto in quelli endo-aziendali, grava senz'altro sul datore di lavoro. Si afferma infatti che costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro
(datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto (così SU n. 22910/2006). Regola - giova soggiungere - che si è correttamente ritenuto non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, in deroga al principio che parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, e l'interesse soddisfatto in concreto dalle prestazioni di quest'ultimo, con la conseguenza che chi utilizza tali prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal rapporto di lavoro medesimo. (in tal senso, v. Cass. lav. n. 25270 del 2011). Si veda, più precisamente sul punto, quanto statuito nelle motivazioni della sentenza della S.C. del 23/01/2013 n. 1630 con la quale è stata cassata la pronuncia del giudice d'appello che aveva addossato sul lavoratore l'onere della prova della fittizietà del rapporto di appalto: “La Corte d'appello di Brescia, senza prendere in considerazione tale normativa speciale, ha respinto la domanda del N. non attribuendo il dovuto rilievo al carattere lacunoso - soprattutto se valutato alla luce dell'indicata normativa dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003 - del contratto depositato dalla società convenuta e, d'altra parte, addossando sul lavoratore l'onere probatorio - dalla stessa Corte considerato di "non agevole" assolvimento - sulla denunciata violazione delle disposizioni in materia di somministrazione e di appalto, quando invece avrebbe dovuto essere la società convenuta ad allegare e provare la reale sussistenza delle condizioni - formali e sostanziali - per la regolare
10 stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro o di appalto, alla luce dell'indicata disciplina speciale".
Le motivazioni della S.C. appaiono ampiamente condivisibili alla luce del richiamato principio di normale corrispondenza fra la qualifica di datore di lavoro e la condizione di fatto di utilizzatore della prestazione lavorativa.
3. Tanto chiarito da un punto di vista generale, occorre rilevare, da un punto di vista fattuale, come sia sostanzialmente pacifico tra le parti che la ricorrente ha sempre lavorato alle dipendenze delle società affidatarie del servizio oggetto dell'appalto sottoscritto tra l ed il Controparte_1 CP_4
3.1. In particolare, il primo contratto stipulato con il nel 2016 ha ad CP_4 oggetto attività di accoglienza/centralino che comprendono, in via esemplificativa: informazioni agli utenti sulla navigazione interna all'ospedale, regolazione delle modalità di accesso agli ambulatori e sorveglianza del flusso degli utenti, informazioni telefoniche, smistamento del traffico telefonico, ricezione della posta e smistamento presso i vari uffici, gestione della giacenza chiavi di tutti gli ambulatori, controllo del sistema d'allarme, pronta segnalazione all'ente di eventuali disfunzioni tecniche e operative. Il servizio relativo alla gestione del CUP telefonico comprende, a titolo esemplificativo:
“fornire le informazioni telefoniche relative alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, in ordine a richieste provenienti dall'utenza dell'Ospedale; Servizio di prenotazione delle prestazioni anche attraverso il sistema informatico;
gestione delle disdette relative alle prestazioni prenotate;
Pronta segnalazione all'ente di eventuali disfunzioni tecniche-operative; Redazione di reports consuntivi e statistici di cadenza mensile, indirizzati all'amministrazione, da cui poter trarre indicazioni certe sul finanziamento del servizio”. E ancora, rientrano nell'ambito del Servizio di Accettazione, sempre a titolo esemplificativo: “Informazione e assistenza agli utenti, relativamente alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali;
Riscossione del pagamento del ticket;
Elaborazione dei dati finalizzati alle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali;
Chiusura serale delle casse, riscontro contabile/economico e relativa consegna del denaro al committente, effettuazione dei ricoveri/dimissioni; Gestione del back office;
Redazione di reports consuntivi e statistici di cadenza mensile, indirizzati all'amministrazione, da cui poter trarre informazioni certe del servizio”. Inoltre, come chiarito nel secondo Addendum al contratto di appalto stipulato con il
, “Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che all'interno del Controparte_4
Servizio stesso, come definito sin dalla stipula del contratto, rientra anche l'attività di coordinamento degli sportelli di coordinamento degli sportelli di odontoiatria e di supporto alle relative segreterie, nonché le interlocuzioni periodiche con i referenti di OI per tale branca, volte ad indicare eventuali elementi utili per il miglioramento del servizio”.
11 Il contratto prevede che il servizio deve essere gestito in via autonoma dall'appaltatore, assumendo su di sé il rischio di impresa, precisandosi che il potere direttivo, disciplinare e di controllo sui lavoratori appartiene solo all'appaltatore. L'appaltatore si obbliga a prestare i servizi con cura e puntualità secondo standard di eccellenza e che, nel caso in cui non svolga i servizi nei modi e nei tempi indicati, sarà tenuto a pagare alla committente, salvo il risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera, con facoltà anche di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il corrispettivo è pattuito sulla base di un costo orario, comprensivo di tutti gli oneri spese e costi sostenuti dall'appaltatore per la prestazione del servizio, calcolato con cadenza mensile e corrisposto dietro presentazione della relativa fattura.
3.2. Nel contratto sottoscritto a dicembre 2017 – dall'oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello precedente ma con eliminazione del servizio di CUP telefonico e l'aggiunta di ulteriori servizi di laboratorio e radiologia - si specifica che i servizi sono eseguiti mediante utilizzo di attrezzature proprie (pc e monitor), con manutenzione a carico dell'appaltatore, quanto agli hardware e software di proprietà dello stesso, e della committente per i software di sua proprietà. Si prevede anche che le spese per l'acquisto di materiali di consumo per la manodopera sono a carico del . CP_4
In tale contratto, il corrispettivo del servizio è stabilito in un compenso forfettario annuo onnicomprensivo di tutte le spese, ma con fatturazione su base mensile. Si prevede inoltre il potere del committente di controllare lo svolgimento del servizio, attraverso personale interno (tra cui la sig.ra e si dà atto della nomina di un Persona_3 responsabile del servizio da parte dell'appaltatore, che costituisce l'unico referente al quale l'Ospedale può rivolgersi per problematiche inerenti all'esecuzione del servizio. Quanto al numero delle risorse impiegate nell'appalto, non si prevede un numero determinato di persone, ma l'impegno a garantire il rispetto dei limiti minimi fissati dalle norme nazionali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento. Nell'offerta economica si prevede che il servizio deve essere garantito nella fascia oraria dalle 7 alle 22. Nel secondo addendum al contratto sottoscritto nell'agosto 2022 si riduce il corrispettivo annuo e si stabilisce un monte orario di 4500 ore di attività.
4. L'istruttoria espletata, letta unitamente al copioso corredo documentale, consente di ritenere rispettati i limiti di liceità dell'appalto in essere tra l'Ospedale e gli appaltatori che si sono succeduti nel tempo, anche con riferimento specifico alla posizione della ricorrente.
4.1. In particolare, prendendo le mosse dagli esiti della prova testimoniale, il primo teste di parte ricorrente, , che ha lavorato presso l' per Testimone_1 Controparte_1
21 anni sino al giugno 2023, dapprima con la La GO e poi dal 2016, con il CP_3 subentro del , con le varie consorziate che si sono avvicendate, svolgendo CP_4 fino al 2018/2019 attività di addetta allo sportello, ha anzitutto indicato la ricorrente come sua responsabile nell'accettazione presso il reparto di odontoiatria, riferendo di aver svolto
12 anche il ruolo di vice responsabile dell'accettazione nel reparto di odontoiatria dal 2019 in poi, lavorando comunque anche come gestore del back office, su turni dalle 7,30 alle 13,30
o dalle 13,30 alle 20,00. In merito alla ricorrente ha dichiarato che a partire dal 2017 la si è occupata Pt_1
“della gestione del reparto di odontoiatria, in particolare della creazione delle agende delle prestazioni, in particolare la ricorrente si occupava di creare delle liste di prestazioni che ciascun medico poteva erogare e, quindi, erano disponibili per le prenotazioni da parte degli operatori e tanto faceva prendendoli dagli stessi curricula dei medici;
le prestazioni venivano inserite manualmente all'interno di due programmi dell'ospedale CP_1 denominati H2O e le agende venivano create sulla base delle disponibilità che i Pt_2 medici fornivano, di solito anche per mail.. la ricorrente cercava di organizzare le liste in modo che avessero una maggiore funzionalità in base alle prestazioni da erogare e, a tal fine, poteva sollecitare i dottori a fornire una diversa disponibilità in base all'agenda complessiva;
…tale impegno riguardava l'organizzazione dell'agenda dei medici di tutte e quattro le sedi dell'ospedale;… la ricorrente si occupava di preparare i turni del personale e dei cambi degli stessi;
la ricorrente veniva anche avvertita da parte dei medici in caso di assenza per malattia o ferie.. la ricorrente si occupava anche dei finanziamenti richiesti dai pazienti, in particolare ella aveva il programma della banca per accendere il finanziamento per il paziente;
gestiva anche le autorizzazioni delle assicurazioni sanitarie dei pazienti e si occupava anche di gestire i contatti telefonici del reparto di odontoiatria sia per le Cont prenotazioni sia per il supporto ai pazienti;
la ricorrente si occupava anche di verificare e assicurare la disponibilità della sala per gli interventi chirurgici in day hospital che venivano programmati dai pazienti e dai dottori, visto che si trattava di una sala esterna e quindi non era sempre disponibile;
specifico che tutto quanto ho riferito riguarda tutti e quattro i reparti di odontoiatria (Via Fulda n. 14, Isola Tiberina, Via Veronese, Via Nitti); la ricorrente ha sempre lavorato nella sede di Via Fulda;
” Quanto ai rapporti con il personale dipendente dell'Ospedale, ha dichiarato: “era il dott.
che era responsabile del reparto di odontoiatria dell'ospedale , che Per_1 CP_1 si occupava di dare direttive a noi del reparto, in particolare alla ricorrente;
ad esempio, passava dal reparto oppure telefonava per controllare i rendimenti del reparto, altra attività di cui si occupava la ricorrente;
si occupava anche della ricezione dei curricula dei medici, inviati dal e ciò faceva anche quando veniva assunto un nuovo medico Per_1 dall'ospedale e diceva di creare una nuova agenda per lui;
… la ricorrente si occupava anche di tenere i rapporti con l'ufficio dell'ospedale che si occupava anche della fatturazione per i materiali del reparto di odontoiatria, la ricorrente doveva verificare l'impiego del materiale da parte dei medici e su ciò doveva relazionare al dott.
… la ricorrente si occupava anche dei rapporti della società di sicurezza che si Per_1 occupava delle somme contanti e anche per tale attività teneva aggiornato il dott.
…aggiungo che la ricorrente aveva anche rapporti con gli operatori dei sistemi Per_1 informatici che contattava in caso di guasti o necessità di aggiornamenti;
come sportellisti prendevamo i pagamenti sia in contanti sia con altre modalità; per le assicurazioni, era la ricorrente che si occupava di avviare la pratica con l'assicurazione che veniva poi
13 registrata o da lei o dalle sportelliste; …..la ricorrente si occupava anche di gestire la chiusura informatica dei sistemi in occasione delle festività ebraiche;
aggiungo che il servizio di appalto che il consorzio forniva all'ospedale era quello di accettazione sia telefonica sia in presenza;
a mio giudizio le attività che svolgeva la ricorrente esulavano dall'accettazione, ad eccezione delle sostituzione degli operatori”; Circa l'orario di lavoro, ha confermato che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 15,30, aggiungendo che capitava a volte che facesse anche il turno di pomeriggio. Sul ruolo del dipendente del ha dichiarato: “la ricorrente, in Controparte_15 caso di sua necessità di fruire di ferie, si rivolgeva al capo area del , CP_4 Per_5 ma era lei stessa che organizzava la sua sostituzione;
il capo area del
[...] CP_4 faceva da tramite tra noi e il in caso di dubbi o richieste di tipo
[...] CP_4 amministrativo, ad esempio per le buste paga, o per qualsiasi altra cosa;
il era Per_5 collocato fisicamente in una stanza al piano terra dell'ospedale in cui lavoravamo noi, ogni tanto capitava che passasse per chiedere se andava tutto bene o per chiedere qualcosa;
che io sappia, il dott. interloquiva anche con per chiedergli dell'andamento Per_1 Per_5 del reparto;…. il sig. lavorava in un'altra stanza, come ho detto, dove svolgeva Per_5
l'attività di centralino, che era un altro servizio in appalto del;
non vi era nessun CP_4 altro del consorzio o delle cooperative nell'ospedale; …..le attività della ricorrente non erano di mero back office, ma aveva rapporti anche con i pazienti e con uffici dell'ospedale, in particolare con l'ufficio che si occupava della fatturazione, nonché con il direttore del reparto dott. e con la direttrice amministrativa per tali attività la Per_1 Persona_3 ricorrente interloquiva con le persone di cui ho detto e con il che doveva essere al Per_5 corrente delle questioni del reparto;
so bene quali erano le interlocuzioni della ricorrente perché personalmente sperimentate quando la sostituivo;”.
4.2. Il teste , che lavora presso l' dal 2001 Persona_5 Controparte_1 sempre in regime di appalto, ha riferito: “sin dall'inizio dell'appalto al , sono CP_4 coordinatore capo area del servizio appaltato dall'ospedale, che ha ad oggetto sia la portineria h24, sia l'accettazione e il servizio di hostess che si occupa di gestire i pazienti in sala d'attesa; Io personalmente lavoro al centralino in portineria;
quale capo area mi interfaccio con i responsabili degli altri due settori: accettazione e DH e l'interlocuzione è quotidiana, sia di persona che telefonicamente;
la ricorrente era capo servizio per la turnazione di odontoiatria, in particolare la ricorrente si occupava di gestire i turni del personale che si occupava di accettazione amministrativa nel reparto di odontoiatria;
la ricorrente si occupava di accettazione amministrativa come gli altri operatori;
la ricorrente si occupava anche del back office nell'accettazione amministrativa, in particolare si occupava di gestire l'agenda dei medici e le prenotazioni, nel senso che creava delle agende di assegnazione delle poltrone, per giorni e fasce orarie, ai medici in base alle disponibilità dagli stessi manifestate;
le disponibilità dei medici venivano consegnate alla ricorrente dai responsabili del reparto che si sono succeduti, i dottori e Per_1 Per_3 la ricorrente si occupava anche di gestire le pratiche per i finanziamenti delle prestazioni e
14 anche delle autorizzazioni per le assicurazioni;
non so se vi fosse una sala per gli interventi in day hospital;
per quello che ho potuto vedere in qualche occasione in cui ho assistito alle interlocuzioni, i responsabili del reparto avevano una buona opinione della ricorrente e per questo le chiedevano informazioni sull'andamento del reparto;
devo dire che si rivolgevano meno a me per questo aspetto;
a me capitava di confrontarmi con la ull'andamento Per_3 del servizio, meno con il ADR la ricorrente, come responsabile, si occupava Per_1 anche di gestire le ferie e le altre assenze degli operatori;
ADR in occasione di una riunione precedente all'emergenza Covid-19, in cui eravamo presenti io, e la ricorrente, Per_1 il dott. disse che si fidava dell'operato della ricorrente e per questo, il dott. Per_1
non ricordo bene le parole, disse di aver deciso di affidarle la gestione del Per_1 reparto di odontoiatria;
si trattava di attività che esulavano dal servizio di appalto in essere, in particolare una gestione più diretta con i medici, ad esempio mi ricordo che le chiedeva di organizzare le conference call con i medici;
in caso di necessità Per_1 di assentarsi dal suo servizio, era lei stessa che gestiva la sua sostituzione;
in ogni caso mi avvisa sempre;
sul cap. 9) non ricordo precisamente le date di fruizione di smart working e ferie, ma mi sembra che i periodi sono quelli;
per quanto riguarda lo smart working fu l'ospedale ad inviare al consorzio la richiesta di cellulari per l'attivazione dello smart working;
non ricordo se al tempo c'era lo smart working;
ero capo area per tutte e quattro le sedi dell'ospedale; ero solo io coordinatore per il consorzio nell'ospedale; ero nella stanza al piano terra dell'ospedale; non ricordo se vi sia stato un addendum integrativo del contratto di appalto”.
4.3. Il teste, dal 2017 dipendente del con il ruolo di Persona_6 CP_4 referente dei contratti di appalto e da novembre 2023 dipendente di , ha riferito di CP_3 essersi occupata della trattativa per la stipula del contratto di appalto, che comprendeva servizi di accettazione, reception, accoglienza e portierato, precisando che l'attività di accettazione comprende sia il front office che attività di back office, come la chiamata telefonica ai pazienti. Ha confermato che la consorziata aveva incaricato il sig. Per_5 quale referente per l'appalto ed era con lui che il si interfacciava. Ha infine CP_4 confermato che i pc e i telefoni adoperati dai dipendenti addetti all'appalto era di proprietà della consorziata.
4.4. Il teste, dipendente dell' dal 2011 e dal 2017 Persona_3 Controparte_1 responsabile dell'accettazione di tutti i reparti (inclusa odontoiatri), salvo l'accettazione medica per il day hospital e per i ricoveri, di tutte e 4 le sedi dell'ospedale sino al 2019 e poi nuovamente dal 2023, ha riferito che tutti gli operatori addetti all'accettazione ed al back office appartenevano al (solo successivamente sono state assegnate 3 risorse al CP_4 suo ufficio, 2 delle quali assunte tra il personale dell'appalto) e che “il servizio di appalto comprendeva attività di ricezione di prenotazioni da parte dei pazienti, di persona allo sportello mentre delle prenotazioni telefoniche si occupava il CUP che all'inizio era gestito Con in appalto unitamente al centralino e poi è stato affidato a;
per quanto riguarda l'attività di back office essa comprendeva anche il contattare i clienti per eventuali
15 necessità di appuntamenti;
gli addetti del back office si occupavano anche di controllare la congruità dei lavori eseguiti con materiale fornito dai laboratori di odontoiatria al fine di consentire il pagamento da parte dell'ufficio preposto dell'ospedale; anche l'agenda delle prenotazioni e il tenere traccia del planning dell'utilizzo sale da parte dei medici erano attività ricompresi nel back office. Ha poi escluso che la ricorrente sia mai stata incaricata come referente, essendo un'operatrice di sportello di odontoiatria, che ha lavorato anche allo sportello del back office. Sui suoi rapporti con il personale dell'appalto, ha dichiarato che il referente dell'appaltatrice era il con cui ella si interfacciava per quanto riguardava il servizio, Per_5 ad esempio richiedendo un certo numero di operatori necessari o se avesse riscontrato anomalie nelle chiusure di cassa sarebbe stilato una dichiarazione di non conformità che inviava a Per_5
Ha poi riferito che controllava anche la conformità del servizio recandosi allo sportello e in tali occasioni si interfacciava con qualunque operatore di sportello o al back office, compresa la ricorrente e anche per mail, in relazione alle attività di back office come finanziamenti, gestione delle agende, chiusure estive delle agende, modalità di prenotazione dei vari odontoiatri;
ad esempio forniva indicazioni sulla modalità di prenotazione degli appuntamenti degli odontoiatri (che doveva avvenire in modo da non privilegiare un odontoiatra rispetto ad un altro), comunicandolo con e-mail indirizzata a tutti gli operatori e al Sig. che di regola inseriva tra i destinatari delle comunicazioni;
capitava anche Per_5 che la teste chiedesse, con e-mail indirizzata al reparto dell'accettazione di odontoiatria, di fornirle alcuni dati che le occorrevano a fini statistici relativi al numero di orari di ciascun odontoiatra per le poltrone loro affidate, dati rilevabili dai planning ambulatoriali. Nel corso della deposizione ha poi anche chiarito: “è capitato che io controllando il servizio allo sportello notassi qualcosa che non andava ma non mi sono mai rivolta direttamente agli sportellisti segnalando la cosa al mio referente . Per_5
Ha narrato che nel 2019, quando è stata sostituita dal dottor sono stati Per_1 apportati alcuni cambiamenti, riferendo che al suo rientro nell'incarico di responsabile del servizio di accettazione di odontoiatria, nel 2023, ha riscontrato una non corretta gestione dei pazienti e per questo ha avuto quotidiani contatti con il personale addetto per la risoluzione delle problematiche che si presentavano;
dopo un paio di mesi i contatti avevano una frequenza di una volta a settimana.
Ha escluso di aver mai richiesto alla ricorrente di svolgere attività che esulavano dall'appalto o che la ricorrente abbia mai sostituito personale amministrativo dell'ospedale ed ha poi dichiarato di non aver mai autorizzato ferie o assenze del personale dell'appaltatrice e che per le questioni amministrative relative alla gestione delle risorse si interfacciava sempre con il Per_5
Ha infine confermato che i telefoni e i pc erano di proprietà dell'appaltatrice.
4.5. Il teste , medico odontoiatra che ha intrattenuto un Testimone_2 rapporto libero-professionale con l' dal 2006 al 2025, Controparte_1
16 lavorando tutti i martedì dalle 8 alle 20 e una altra mezza giornata dalle 8 alle 13 (e dal 2006 sino al 2017 anche per una o due domeniche al mese con orario dalle 8 alle 13), ha narrato che nel 2015-2016 ha iniziato a lavorare nel reparto di odontoiatria, il cui ufficio di accettazione era autonomo e dislocato al 5° piano, dove erano poste le sale dei dottori. Ha dichiarato: “dell'organizzazione delle sale e degli orari per le agende si è occupata la ricorrente. nella stanza al 5° piano vi erano due postazioni, una coperta dall'addetta di turno, che poteva essere la ricorrente, e poi vi era una scrivania con un'altra addetta che svolgeva i compiti impartiti dal direttore di odontoiatria o dal responsabile dell'accettazione; la ricorrente all'inizio ruotava con gli altri addetti sulle due postazioni, poi dall'emergenza covid in poi stava sempre nella scrivania di back office;
se non ricordo male la figura del direttore di odontoiatria (dr. è stata istituita solo dopo Per_1 qualche anno, se non erro 2016-2017, ma potrei sbagliare l'anno; vi era un responsabile dell'accettazione di tutto l' che si chiama e che lavorava da una CP_1 Persona_3 postazione di back office al piano terra;
ADR: anche per l'odontoiatria è stata prevista una responsabile dell'accettazione del reparto ed era proprio la ricorrente, credo sempre dal periodo COVID, se non erro;
aggiungo che non abbiamo mai ricevuto una comunicazione di formale incarico della ricorrente come responsabile dell'accettazione ma ci era stato detto per le vie brevi di rivolgerci a lei per quanto di competenza dell'accettazione; io sapevo che la maggior parte degli addetti all'accettazione faceva parte di una cooperativa, non so fornire nominativi di persone in accettazione assunte direttamente dall' CP_1 salvo la responsabile ricordo che la ricorrente mandava delle e-mail a tutti i Per_3 dottori relativamente ad esempio all'utilizzo del programma gestionale e se Pt_2 non erro tra i destinatari vi era anche la sig.ra mandava anche delle mail ai Per_3 dottori e ai responsabili per coordinare l'utilizzo delle stanze per gli interventi o anche per coordinare la fruizione delle ferie dei dottori;
ricordo che la ricorrente curava i rapporti con assicurazioni e finanziamenti e tanto perché quando i pazienti avevano tale necessità noi dottori li inviavamo a parlare con lei;
so anche che elaborava dei grafici sugli andamenti circa la resa e li inviava anche ai dottori;
quanto agli appuntamenti con odontoiatria, essi potevano essere presi sia dal CUP generale direttamente ovvero da pazienti chiamando al centralino, che poi passava la chiamata automaticamente, a selezione del numero corrispondente, al telefono della accettazione di e Parte_5 potevano rispondere sia l'addetto al front-office, quando non aveva pazienti davanti, sia la stessa ricorrente;
la ricorrente era la responsabile dell'accettazione del reparto perché ricordo che erano a sua firma le comunicazioni relative all'organizzazione dei reparti di odontoiatria di tutte le sedi e anche perché tutto il personale dell'accettazione faceva riferimento a lei in caso di bisogno;
ricordo che la ricorrente utilizzava per le comunicazioni un indirizzo e-mail con il dominio ospedale israelitico;
la ricorrente si occupava anche di controllare l'esecuzione degli impianti dentari di manufatti di laboratori tecnici esterni al fine di dare il lasciapassare per il pagamento della fattura da parte dell'amministrazione; posso dire che avevo contezza anche del fatto che la ricorrente si occupasse anche degli ordini di cancelleria;
la ricorrente si occupava anche di richiamare i pazienti per la conferma degli appuntamenti o per i controlli sull'igiene periodici;
si
17 occupava dell'organizzazione delle agende in generale sia dei dottori che dei pazienti;
deve esservi un equilibrio tra numero di pazienti e dottori in servizio e quindi nel caso in cui, rispetto alla iniziale programmazione, vi fossero delle modifiche che rendevano non opportuna l'iniziale dislocazione delle risorse, era lei che si occupava di modificarle, ad esempio assegnando un paziente ad un medico già in servizio e comunicando all'altro che non dovesse venire, oppure spostando i pazienti tra le sale;
lo stesso accadeva in caso di indisponibilità comunicata da un dottore, in genere gli appuntamenti venivano spostati ed erano gli addetti a contattare i pazienti, oppure come ho detto dislocava diversamente le risorse;
per l'utilizzo delle sale chirurgiche, ognuno dei due dottori che le utilizzavano aveva a disposizione una specifica sala in determinati giorni, ma in caso di variazioni occorreva sempre comunicarlo all'accettazione, in genere era la ricorrente che leggeva le e-mail, e anche alla coordinatrice di odontoiatria della sede e alla responsabile Per_3 non ho mai assistito a interlocuzioni tra la sig,ra la ricorrente, ho assistito a casi Per_3 in cui ho visto parlare la ricorrente con ma non so di cosa parlassero, Per_1 immagino questioni organizzative;
tanto posso dire perché vi è stato un momento di riorganizzazione del reparto, se non erro nel 2017-2018, ma potrei sbagliare l'anno, e ricordo che la ricorrente era molto coinvolta;
non ho mai visto nessuna persona appartenente alle cooperative con funzione di responsabilità sugli addetti all'accettazione;
è un addetto alla portineria che so essere il referente della Persona_5 cooperativa, non so se per l'Ospedale o per la sede, e riferisce alla cooperativa;
non ho mai assistito a conversazioni del predetto con personale dell'Ospedale, non ricordo se ho mai visto il parlare con la ricorrente;
escludo che il fosse coinvolto nelle Per_5 Per_5 comunicazioni in cui ero presente, nulla so su eventuali coinvolgimenti del ella Per_5 turnazione degli addetti.
4.6. Il teste , dipendente dell' dal 2017 con Testimone_3 CP_1 mansioni di Responsabile dei sistemi informativi, ha dichiarato: “l'ufficio dell'accettazione si occupa dell'accoglienza dell'utenza e anche dell'offerta dei servizi all'utenza relativamente a prenotazioni, accettazioni, pagamenti e finanziamenti ed è organizzato con attività di sportello (front-office) e back office per la organizzazione delle agende;
l'organizzazione delle sale chirurgiche è di competenza della direzione sanitaria e in particolare se ne occupa l'infermiere caposala;
per la parte relativa al rapporto con il paziente se ne occupa invece l'accettazione; vero che in caso di variazioni al planning di utilizzo delle sale per gli interventi l'accettazione si occupava di gestire sia con i pazienti che con i dottori;
sui pagamenti nulla so di specifico;
tutto ciò che ho riferito sono circostanze apprese dalla metà del 2020 perché in precedenza mi occupavo solo di sistemi informativi mentre successivamente sono divenuto anche direttore della direzione Innovazione e sviluppo con incarico di promuovere l'offerta dell' con funzione di CP_1 marketing;
per tale incarico ho appreso con maggiore dettaglio l'organizzazione di;
la ricorrente mi venne presentata come persona più preparata e a Parte_5 conoscenza del settore di accettazione odontoiatrica;
come le altre accettazioni, l'ufficio era organizzato con la turnazione degli addetti della cooperativa;
in odontoiatria ve ne
18 erano una decina, se non erro;
per me il referente dell'accettazione era la dott.ssa Per_3 la quale, a mia conoscenza si riferiva al responsabile della cooperativa per la supervisione del personale della cooperativa;
mi venne detto che era il sig. che era un punto di Per_5 contatto;
poteva capitare che io chiamassi il per esigenze superiori e non Per_5 frequenti come ad esempio se avevamo bisogno di incrementare le risorse della cooperativa rispetto alla domanda;
invece mi rivolgevo alla ricorrente o alla persona che era addetta al momento al back office per avere informazioni sulla resa, ad esempio sul numero di pazienti della giornata;
vero che la ricorrente come i suoi colleghi addetti all'accettazione potevano fornire al mio ufficio dati sull'andamento che poi venivano elaborati per fare dei report da parte dei miei collaboratori;
ovviamente si trattava di mero riscontro di dati cui avevo accesso con i miei sistemi;
vi erano degli incontri periodici con l'accettazione, anche non formali, nelle quali io chiedevo alla ricorrente o agli altri addetti i riscontri dei dati di cui ho riferito;
non mi è mai capitato di rimproverare la ricorrente e anzi la stessa era preparata e conosceva meglio di me il settore;
la signora i occupa della gestione Per_3 di tutti gli sportelli e quindi anche di ODONTOIATRIA e quindi parliamo continuamente per la gestione delle agende;
in sostanza è di interesse della componente informativa l'articolazione delle agende sempre ai fini della resa e della parte informatica;
non sono a conoscenza diretta dei contenuti dei rapporti tra la e la ricorrente;
non ho mai Per_3 assistito a direttive o ordini dalla lla ricorrente;
la ricorrente non ha mai ricevuto Per_3 una formale investitura ma sia il he la i dissero che lei era la referente Per_5 Per_3 di accettazione per ODONTOIATRIA;
nulla so sulle modalità di richiesta di ferie da parte della ricorrente;
che io sappia la ricorrente non ha mai sostituito personale dipendente dell'Ospedale; non so quale CCNL applica l'Ospedale; la ricorrente nella sua postazione aveva a disposizione i mobili di proprietà dell'Ospedale e anche il telefono di proprietà dell'Ospedale, mentre il PC era della cooperativa;
non so chi facesse gli ordinativi del materiale di cancelleria;
vero che il avorava come addetto alla portineria;
tutto Per_5 ciò che ho riferito come di competenza dell'accettazione odontoiatrica poteva essere svolto indifferentemente dalla ricorrente o dagli altri addetti;
vi erano altri addetti che turnavano sul back office;
aggiungo che noi avevamo la necessità di avere una referente per l'accettazione odontoiatrica e ricordo che venne previsto un addendum al contratto di appalto.
5. Dalle deposizioni rese emerge quindi anzitutto che la ricorrente ha sempre svolto attività sostanzialmente riconducibili all'oggetto dell'appalto, in quanto direttamente connesse al servizio appaltato o comunque accessorie ad esso. La ricorrente, infatti, si occupava di tenere l'agenda di tutto il reparto di odontoiatria, provvedendo ad inserire i nuovi dottori con le disponibilità di giorni e orari dagli stessi comunicati, inserendo poi gli appuntamenti man mano che pervenivano le prenotazioni dei pazienti, gestendo eventuali disdette o modifiche sia nelle disponibilità dei dottori che degli utenti. La ricorrente aveva anche competenza in talune attività di back office, pure previste nel contratto di appalto, relative sia all'accettazione/prenotazione che ai pagamenti
19 (comprendendo il servizio appaltato anche l'attività di cassa e di riscontro contabile), che includevano: il ricontatto dei dottori o dei clienti quando si verificava una indisponibilità della sala abbinata al dottore, al fine di trovare una soluzione;
l'attivazione delle pratiche di finanziamento e di pagamento tramite assicurazione sanitaria;
l'elaborazione di report o rendiconti in relazione ai rendimenti del reparto. Occorre però anche evidenziare che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta è emerso che a partire dal mese di giugno 2020 l' ha affidato al back CP_1 office di odontoiatria anche la procedura di verifica dell'utilizzo del materiale di laboratorio, prima espletata dall'Ufficio di Back office centrale (nella persona di , Testimone_4 procedura propedeutica all'autorizzazione dell'ufficio amministrativo al pagamento delle fatture emesse dai fornitori. Ed è altresì emerso che, sempre nell'anno 2020, la ricorrente, quanto meno in due occasioni, ha convocato una riunione su piattaforma zoom con tutti dottori del reparto su richiesta di Per_1
Sul punto il teste ha dichiarato: “il dott. non ricordo bene le Per_5 Per_1 parole, disse di aver deciso di affidarle la gestione del reparto di odontoiatria;
si trattava di attività che esulavano dal servizio di appalto in essere, in particolare una gestione più diretta con i medici, ad esempio mi ricordo che le chiedeva di organizzare le Per_1 conference call con i medici”. Ebbene, quanto alla prima attività, si ritiene che essa, come dichiarato dalla responsabile rientrasse appieno nelle attività di back office, espressamente contemplate nel Per_3 contratto di appalto, e, pertanto, ben poteva essere attribuita al personale impiegato nell'appalto.
Quanto alla convocazione delle due riunioni telematiche su richiesta di Per_1 che, come visto, il teste ritiene esulassero dall'oggetto dell'appalto - occorre Per_5 invece rammentare che ai sensi del secondo addendum al contratto di appalto, nel reparto di odontoiatria il servizio comprendeva, oltre alle tipiche attività inerenti a prenotazioni, accettazioni, pagamenti, cassa, accoglienza ecc., anche attività di coordinamento degli sportelli di odontoiatria e di supporto alle relative segreterie, nonché le interlocuzioni periodiche con i referenti di OI per tale branca, volte ad indicare eventuali elementi utili per il miglioramento del servizio, nelle quali ben può farsi rientrare la convocazione delle due riunione del reparto. Peraltro, la riunione di aprile 2020 è stata organizzata in piena emergenza sanitaria ed era volta alla riapertura del reparto durante il lock down. Si trattava quindi di una congiuntura del tutto particolare che può in ogni caso senz'altro giustificare il coinvolgimento della ricorrente, comunque occasionale, nella mera convocazione dei partecipanti, indirizzandola, peraltro, anche al referente dacché di evidente Per_5 interesse anche per le risorse in appalto.
6. Quanto poi alle modalità di organizzazione del servizio e di esecuzione della prestazione della lavoratrice, occorre anzitutto sottolineare che la ricorrente ha sempre lavorato in posizione sovraordinata rispetto agli altri impiegati addetti all'appalto, operando
20 ed essendo riconosciuta, malgrado l'assenza di una formale investitura da parte della datrice di lavoro, come la referente e responsabile dell'accettazione nel reparto di Odontoiatria (v. deposizione teste “fino al 2018/2019 lavoravo allo sportello e aiutavo la mia Tes_1 responsabile, che era la ricorrente, presso il reparto di odontoiatria;
dal 2019 in poi ho lavorato come gestore del back office e vice responsabile della gestione del reparto di odontoiatria;
nel periodo tra il 2017 e il 2019 non vi era un ruolo formale di vice responsabile ed ero io che fornivo supporto alla ”; teste la ricorrente era Pt_1 Per_5 capo servizio per la turnazione di odontoiatria;
teste : anche per Tes_2
l'odontoiatria è stata prevista una responsabile dell'accettazione del reparto ed era proprio la ricorrente.. la ricorrente era la responsabile dell'accettazione del reparto;
teste la ricorrente non ha mai ricevuto una formale investitura ma sia il Per_1 che la mi dissero che lei era la referente di accettazione per Per_5 Per_3
ODONTOIATRIA). Quanto emerso dall'istruttoria risulta confermato anche da alcune comunicazioni e-mail prodotte dalla stessa ricorrente, da cui emerge il ruolo rivestito (cfr. mail del 28.9.2017 in cui la ricorrente comunica alla dott.ssa che, dopo la riunione tenuta con la Per_7 si è deciso che la completa gestione del servizio Odontoiatrico sarebbe stato di Per_3 competenza della;
v anche e-mail del 12.6.2018 in cui la ricorrente fornisce Pt_1 indicazioni operative agli addetti dell'accettazione delle altre sedi sulla concreta operatività). In quanto tale, ella, per un verso, si occupava di organizzare i turni di lavoro degli altri addetti (tutti dipendenti dell'appaltatrice) e provvedeva altresì ad organizzare la sostituzione del personale assente, inclusa sé medesima, avvisando però in tal caso il referente Per_5
e, per altro verso, era la naturale destinataria delle richieste inerenti al servizio nel reparto di Odontoiatria provenienti da dottori o dai responsabili e (v. Per_1 Per_3 deposizione D' : “..non abbiamo mai ricevuto una comunicazione di formale Tes_2 incarico della ricorrente come responsabile dell'accettazione ma ci era stato detto per le vie brevi di rivolgerci a lei per quanto di competenza dell'accettazione”; teste “è Per_3 capitato che abbia interloquito con la ricorrente anche per mail in relazione alle attività di back office come finanziamenti, gestione delle agende, chiusure estive delle agende, modalità di prenotazione dei vari odontoiatri che doveva avvenire in modo da non privilegiare un odontoiatra rispetto ad un altro e ricordo che tale modalità veniva comunicata per mail indirizzata a tutti gli operatori e credo anche al Sig. che di Per_5 regola inserivo tra i destinatari delle comunicazioni;
è capitato anche che chiedessi con mail indirizzata al reparto dell'accettazione di odontoiatria di fornirmi dei dati che mi occorrevano a fini statistici relativi al numero di orari di ciascun odontoiatra per le poltrone loro affidate, si trattava di dati rilevabili dai planning ambulatoriali;
so che il dottor aveva fatto dei cambiamenti durante il periodo in cui era lui il Per_1 responsabile, ma non ne conosco il dettaglio poiché non avevo buoni rapporti con il predetto”; deposizione “mi rivolgevo alla ricorrente o alla persona che era Per_1 addetta al momento al back office per avere informazioni sulla resa, ad esempio sul numero di pazienti della giornata;
vero che la ricorrente come i suoi colleghi addetti
21 all'accettazione potevano fornire al mio ufficio dati sull'andamento che poi venivano elaborati per fare dei report da parte dei miei collaboratori;
ovviamente si trattava di mero riscontro di dati cui avevo accesso con i miei sistemi;
vi erano degli incontri periodici con l'accettazione, anche non formali, nelle quali io chiedevo alla ricorrente o agli altri addetti i riscontri dei dati di cui ho riferito”) .
Il invece, formale referente per l'appaltatrice, era diretto destinatario di tutte
Per_5 le richieste o segnalazioni inerenti all'organizzazione generale del servizio, venendo comunque sempre informato anche delle questioni specifiche del reparto di odontoiatria (teste “il capo area del faceva da tramite tra noi e il in Tes_1 CP_4 CP_4 caso di dubbi o richieste di tipo amministrativo, ad esempio per le buste paga, o per qualsiasi altra cosa;
il era collocato fisicamente in una stanza al piano terra
Per_5 dell'ospedale in cui lavoravamo noi, ogni tanto capitava che passasse per chiedere se andava tutto bene o per chiedere qualcosa;
che io sappia, il dott. interloquiva Per_1 anche con per chiedergli dell'andamento del reparto;..il doveva essere al
Per_5 Per_5 corrente delle questioni del reparto”; teste mi interfaccio con i responsabili degli
Per_5 altri due settori: accettazione e DH e l'interlocuzione è quotidiana, sia di persona che telefonicamente;
a me capitava di confrontarmi con la sull'andamento del servizio, Per_3 meno con il teste “con mi interfacciavo per quanto Per_1 Per_3 Per_5 riguardava il servizio;
ad esempio se avevo bisogno di un certo numero di operatori era a lui che facevo richiesta;
o anche se nasceva la necessità di adibire un nuovo servizio come ad esempio ricordo che in occasione della decisione aziendale di allestire uno sportello dedicato all'attività privata per prestazioni ambulatoriali contattai per
Per_5 comunicargli il numero di operatori che mi servivano;
mi occupavo e mi occupo anche della chiusura di cassa e laddove riscontrassi anomalie stilavo una dichiarazione di non conformità che inviavo a … capitato che io controllando il servizio allo sportello
Per_5 notassi qualcosa che non andava ma non mi sono mai rivolta direttamente agli sportellisti segnalando la cosa al mio referente ” teste “per me il referente
Per_5 Per_1 dell'accettazione era la dott.ssa la quale, a mia conoscenza si riferiva al Per_3 responsabile della cooperativa per la supervisione del personale della cooperativa;
mi venne detto che era il sig. che era un punto di contatto;
poteva capitare che io
Per_5 chiamassi il er esigenze superiori e non frequenti come ad esempio se avevamo
Per_5 bisogno di incrementare le risorse della cooperativa rispetto alla domanda”). Dall'istruttoria è pure emerso con certezza che il personale impiegato nell'appalto utilizzava per lo svolgimento del servizio PC e telefoni forniti dall'appaltatore.
7. Dal complesso delle dichiarazioni rese sul punto è quindi emerso che il servizio oggetto dell'appalto, anche presso il reparto di odontoiatria, è sempre stato svolto dall'appaltatrice affidataria organizzando autonomamente le risorse impiegate.
Ed invero, il numero delle risorse impiegate – nient'affatto individuato nel contratto di appalto – era stabilito dall'appaltatrice, che provvedeva all'occorrenza alla sostituzione del personale e ad autorizzare ferie e permessi. I turni di lavoro erano organizzati per il reparto di Odontoiatria proprio dalla ricorrente, che ha svolto il ruolo di fatto di referente per la
22 concreta operatività del servizio nel reparto di Odontoiatria, mentre per ogni problematica o disfunzione inerente al servizio complessivo i responsabili dell' si rivolgevano al CP_1 referente Per_5
I testi escussi, indotti da entrambe le parti, anche laddove hanno fatto riferimento a direttive fornite dal dr. subentrato nel 2020) agli addetti del reparto (v. testi Per_1
) hanno in realtà riportato contatti e interlocuzioni nient'affatto Tes_1 Tes_2 assimilabili a veri e propri ordini e direttive, in quanto espressione di un potere di eterodirezione ed etero-organizzazione, quanto piuttosto a richieste inerenti alla concreta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ovvero ad attività di report e feedback sui redimenti, pure espressamente prevista nel contratto di appalto. Peraltro, quanto al teste – da ritenere comunque meno in grado di Tes_2 riferire sui rapporti tra le risorse essendo un professionista esterno – egli ha dapprima dichiarato che “nella stanza al 5° piano vi erano due postazioni, una coperta dall'addetta di turno, che poteva essere la ricorrente, e poi vi era una scrivania con un'altra addetta che svolgeva i compiti impartiti dal direttore di odontoiatria o dal responsabile dell'accettazione;” ma nel corso della deposizione ha poi chiarito che da un certo momento in poi era la stessa ricorrente la responsabile dell'accettazione del reparto. Circa l'epoca di conferimento (informale) di un tale incarico, la deposizione del teste appare Tes_2 davvero poco attendibile, avendo riferito dell'incarico di ome responsabile Per_1 in Odontoiatria all'anno 2016-2017, mentre lo stesso è pacificamente Per_1 subentrato nell'anno 2020.
8. Ad analoghe conclusioni si perviene sulla scorta della disamina della documentazione prodotta dalla parte ricorrente: si tratta, infatti, per la maggior parte di scambi di e-mail tra gli odontoiatri e la ricorrente, indirizzate alla casella dell'ufficio di accettazione Odontoiatri, inerenti all'agenda dei dottori e alle loro presenze, annullamento appuntamenti, pagamenti ecc.. Non vi sono mail contenenti ordini o direttive da parte della di Per_3 Per_1
o di altro personale dell'Ospedale nei confronti della ricorrente (in uno scambio di e-mail del dicembre 2017, la sig.ra hiede anzi un mero consiglio alla ricorrente su come Per_3 gestire una situazione). Vi sono senz'altro alcune mail che dimostrano che i responsabili e Per_3 hiedevano report statistici o feedback, ad esempio, sulle tempistiche delle Per_1 prestazioni di alcuni dottori (esempio scambio mail del febbraio 2018), chiaramente evincibili dall'agenda gestita al personale dell'accettazione, o su eventuali reclami o segnalazioni dell'utenza, o sui rendimenti del reparto, essendo l'attività di cassa pure oggetto dell'appalto. Vi sono poi delle e-mail in cui la ricorrente invia, sempre a mezzo della stessa casella di posta elettronica, alla responsabile l “file delle non conformità aggiornato” ed una Per_3 mail, a firma della ricorrente e indirizzata a tale dell' che Persona_8 CP_1 contiene una relazione sul servizio di prenotazione nel reparto di Odontoiatria, nella quale la stessa rileva alcune criticità e suggerimenti. Nella mail di accompagnamento alla breve
23 relazione la ricorrente allega la “piccola relazione” richiesta dichiarandosi disponibile qualora possa essere ancora d'aiuto.
9. Si tratta, dunque, di richieste ed interlocuzioni perfettamente coerenti e compatibili con il servizio appaltato, che, inerendo una fase dell'attività propedeutica allo svolgimento dell'attività medica, richiede logicamente (i) la ricezione di richieste da parte di pazienti e dottori (essendo questo il meccanismo di attivazione del servizio di prenotazione, accettazione, fissazione appuntamenti, tenuta dell'agenda, cassa, fatturazione ecc.) e (ii) il coordinamento con altri uffici (come quello contabile o informatico) e con il responsabile dell'ufficio accettazione, dr.ssa o del settore informatico-statistico (poi Per_3 CP_17
Innovazione e sviluppo con funzione di marketing) dr. al fine di Per_1 rendicontare il servizio reso e fornire informazioni necessarie agli altri uffici per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Ed invero, se si accede alla tesi, propugnata dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, per cui è lecito stipulare un appalto endo-aziendale - intendendo per esso un appalto caratterizzato dall'affidamento di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - sempre che ricorrano i requisiti di autonomia nella organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio di impresa, deve allora anche ritenersi del tutto ammissibile l'attribuzione al committente di un potere di coordinamento del servizio con le funzioni aziendali con esso interdipendenti. In questi casi, infatti, come argomentato in apertura, il discrimine tra appalto lecito e interposizione fittizia di manodopera risiede pur sempre nel fatto che il potere organizzativo e direttivo dei lavoratori sia affidato all'appaltatore e che questi assuma su di sé il rischio di impresa relativa all'esecuzione dell'appalto.
10. Ma nel caso di specie il complesso degli elementi acquisiti al processo non consente affatto di ritenere che l' a mezzo dei propri responsabili, abbia mai eterodiretto CP_1
l'attività della né tanto meno degli altri lavoratori impiegati nell'appalto. Pt_1
Per questi ultimi, come visto, dall'istruttoria espletata, letta unitamente al corredo documentale, è semmai emerso che le indicazioni e le direttive ai dipendenti dell'appaltatrice addetti all'accettazione odontoiatrica provenivano sempre e solo dalla ricorrente, che di fatto aveva assunto il ruolo di referente del servizio in odontoiatria in luogo del che lo era per la parte restante, per questioni amministrative o anche Per_5 per la ricezione di richieste indirizzate all'appaltatrice, volte alla segnalazione di anomalie nella gestione del servizio (così, nella mail del 6.2.2020 il dr. chiedeva al Per_1 sig. l nulla osta per la disponibilità della ad effettuare la formazione Per_5 Pt_1 degli operatori di accettazione odontoiatrica “riorganizzazione” presso le sedi di via Veronese e Isola).
Quanto alla ricorrente, come detto, i rapporti con gli altri uffici e con i responsabili on si sono mai atteggiati in termini di sovra o sotto-ordinazione Per_3 Per_1 quanto piuttosto di mera collaborazione e coordinamento, come visto logicamente ineludibile nell'ambito degli appalti di servizi endo-aziendali.
24 11. Quanto poi al rischio di impresa, deve rilevarsi anzitutto che il e le CP_4 società affidatarie del servizio sono pacificamente soggetti imprenditoriali con una propria struttura organizzativa che va ben oltre l'impiego delle risorse destinate all'appalto con l CP_1
In ogni caso, l'accordo sottoscritto consente senz'altro di escludere che l'impegno dell'appaltatore si limiti alla messa a disposizione delle energie lavorative della manodopera senza rischio di impresa, non solo perché, come visto, grava effettivamente sull'appaltatore l'onere della organizzazione delle risorse, ricadendo su di esso ogni possibile disfunzione legata alla gestione delle risorse umane, ma, altresì, considerando che il corrispettivo dell'appalto non è affatto commisurato al numero effettivo delle risorse impiegate, neppure specificate, essendo individuato – quanto meno a partire dal 1.1.2018 - in misura unitaria annuale, a fronte della garanzia della copertura del servizio in un determinato arco orario.
12. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera in relazione all'impiego della ricorrente nell'appalto presso l' . Controparte_1
13. Passando alla domanda inerente l'accertamento della corresponsione di un trattamento insufficiente e non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato in violazione dell'art. 36 Cost., con conseguente condanna al pagamento delle differenze a tale titolo maturate, occorre anzitutto rammentare, da un punto di vista generale, che sebbene l'applicazione dei contratti collettivi post-corporativi non si estenda erga omnes, ma si limiti agli iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso o a coloro che, direttamente o indirettamente, vi aderiscono, la giurisprudenza ha da tempo affermato che il diritto alla
“giusta retribuzione” previsto dall'art. 36 Cost. è un “diritto soggettivo perfetto” destinato a trovare immediata applicazione senza la necessità di una attuazione tramite legge ordinaria (Corte Cost. sentenza n. 30 del 1960).
In attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice ben può fare riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di valutare la sufficienza e proporzionalità della retribuzione, senza che ciò implichi in alcun modo una lesione della libertà sindacale dell'impresa. Il meccanismo opera, infatti, su un piano diverso: ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro individuale risulti inferiore alla soglia minima costituzionale, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36 Cost., con valutazione discrezionale, e procedendo alla determinazione giudiziale della giusta retribuzione utilizzando come parametro la retribuzione prevista nel CCNL di settore.
Non si tratta, quindi, di applicare al rapporto controverso il CCNL stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in spregio alle pattuizioni individuali, quanto piuttosto di utilizzare il detto CCNL quale parametro per l'individuazione di una
25 retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantire al lavoratore una esistenza libera e dignitosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost.
Più di recente la S.C. di Cassazione ha anche chiarito che i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi non sono vincolanti per definire il parametro della sufficienza, ben potendo il giudice discostarsi anche da essi quando in contrasto con i criteri costituzionali, facendo riferimento ai contratti collettivi di un settore affine o che contemplino mansioni analoghe ovvero agli indicatori economici e statistici suggeriti dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 sul salario minimo. (cfr. in tal senso, la recente Cass. Sentenza n. 27711 del 02/10/2023: “Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE”). Naturalmente il lavoratore che agisce per far valere l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta in applicazione del CCNL richiamato nel contratto individuale deve allegare i necessari criteri di raffronto, che consentano di determinare la retribuzione sufficiente.
14. Quanto ai criteri per la valutazione di conformità al precetto costituzionale, non nuoce anzitutto rammentare che la S. C. di Cassazione, con la sentenza n. 24449/2016, aveva già chiarito che l'art. 36 Cost., comma 1, prevede due diritti distinti che "nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda": quello ad una retribuzione "proporzionata" garantisce ai lavoratori "una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata"; mentre quello ad una retribuzione "sufficiente" dà diritto ad "una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo", ovvero ad "una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa". In altre parole, l'uno stabilisce "un criterio positivo di carattere generale", l'altro "un limite negativo, invalicabile in assoluto". Più di recente, come noto, nell'autunno del 2023 sono intervenute plurime pronunce della S.C di Cassazione su tema (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2023, (ud. 14/09/2023, dep. 10/10/2023), n.28320, 28321, 28323; Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, (ud.
14/09/2023, dep. 02/10/2023), n. 27711. 27713, 27769), che riaffermato il sindacato giudiziale sulla congruità del salario di fatto rispetto al salario “costituzionale”, anche laddove il primo sia determinato sulla base di accordi collettivi.
26 Secondo le indicazioni fornite dalla S.C. (cfr., in particolare, Cass 27711/2023), ai fini della concreta verifica della sufficienza della retribuzione occorre anzitutto verificare, in negativo, se la retribuzione corrisposta (calcolata al netto delle trattenute di legge) è inferiore (o anche pari) all'indice ISTAT di povertà, che costituisce, quindi, una soglia minima invalicabile. A tal fine può farsi pure riferimento all'ammontare delle indennità riconosciute dall'ordinamento a titolo di sostegno al reddito in caso di mancata prestazione di attività lavorativa (indennità NASPI, CIG, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza). Ove dal confronto emergesse che la retribuzione corrisposta è inferiore, pari, o anche di poco superiore ai detti importi, ricorrerebbe una presunzione assoluta di insufficienza della retribuzione (così, la Cassazione, nella sentenza n. 27769/2023, ha censurato la sentenza di appello che, a fronte di un indice di povertà Istat mensile di euro 834,66 mensili, aveva ritenuto sufficiente una remunerazione di euro 930 lordi mensili).
15. E, tuttavia, il riferimento a tali indici, utilizzati quale limite negativo della sufficienza della retribuzione, non può invece valere per individuare il quantum della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., trattandosi di forme di sostegno al reddito che garantiscono la mera sopravvivenza, inidonee a garantire una vita libera e dignitosa. Nello stesso senso vanno anche le indicazioni rinvenibili nella Direttiva 2022/2041, la quale, al considerando n. 28, prevede che il salario minimo, oltre a soddisfare alle necessità materiali del lavoratore (cibo, vestiario, alloggio), deve anche consentire la partecipazione ad attività culturali, educative e sociali. Si legge infatti nelle motivazioni delle recenti pronunce di legittimi sul tema che “In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso la considerazione del livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost.. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che l'univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v. Cass.17/05/2003 n. 7752, Cass. 08/01/2002 n. 132, Cass. 09/03/2005 n. 5139, Cass. 01/02/2006 n. 2245), ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità. Ma è pur sempre fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art. 36 Cost.” (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2023, (ud. 14/09/2023, dep. 10/10/2023), n.28320, 28321, 28323; Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, (ud. 14/09/2023, dep. 02/10/2023), n. 27711. 27713, 27769). Si è quindi affermato che l'adeguamento del trattamento retributivo all'art. 36 Cost.
(pars costruens) deve essere effettuato facendo riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
27 E tuttavia, poiché anche la retribuzione prevista in tali contratti, come visto, ben può essere ritenuta insufficiente in quanto inferiore anch'essa al minimo costituzionale, il
Giudice ben potrà discostarsene, utilizzando, quale diverso parametro esterno, la retribuzione prevista dai contratti collettivi di un settore affine o che contemplino mansioni analoghe, sempre stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi. In difetto, ulteriori «parametri di raffronto» possono essere quelli menzionati nel considerando n. 28 e nell'art. 5 della Direttiva (UE) 2022/2041, e cioè gli indicatori e valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale, quali il rapporto tra il salario minimo lordo e il 60% del salario lordo mediano o il 50% del salario lordo medio utilizzando i dati INPS ed ISTAT.
16. In ultimo, ai fini del concreto raffronto tra il salario di fatto ed il salario costituzionale, va rammentato che la consolidata giurisprudenza in tema di giusta retribuzione ritiene doveroso il riferimento al trattamento economico minimo, che comprende la paga base conglobata (comprensiva dell'indennità di contingenza) e la tredicesima mensilità (Cass.20.01.2021, n.944) e dal quale sono esclusi gli scatti di anzianità (ex plurimis Cass. 11881/1990), le mensilità aggiuntive oltre la 13ma mensilità (ex plurimis Cass. 6273/1987, Cass. 10465/2000) e le indennità accessorie. Nelle ipotesi in cui sia la stessa legge a rinviare al CCNL per l'individuazione della retribuzione (come d es. in relazione ai soci dipendenti delle cooperative, e art. 7, comma 4 D.L. 248/2007), occorre invece avere riguardo al trattamento economico complessivo garantito dal CCNL.
17. Tanto premesso, da un punto di vista generale, nel caso di specie, come visto, la ricorrente lamenta che, essendo stata inquadrata nel livello 5° e poi 4° del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati, ha ricevuto una retribuzione oraria di €6,26 e poi €6,55, insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato come coadiutrice amministrativa, ritenendo congrua una retribuzione oraria lorda di €10,00. La ricorrente ha però anche dedotto di aver sempre lavorato con orario dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, sostanzialmente, quindi, in regime di full-time.
17.1. Circa l'orario di lavoro, va anzitutto rilevato che, mentre l'Ospedale ha allegato di non poter confermare l'esatto orario di lavoro della ricorrente (non dirigendone la prestazione), le due datrici di lavoro convenute non hanno affatto contestato l'orario indicato in ricorso. Nondimeno, la prospettazione circa l'orario di lavoro osservato è stata confermata dalla collega di lavoro “la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì Tes_1 dalle 7,30 alle 15.30, capitava a volte che facesse il turno di pomeriggio”).
Peraltro, malgrado le buste paga riportino un part-time variato nel tempo dal 71,43%, 78,45%, 82,50%, poi elevato al 100% da aprile 2023, nei contratti di lavoro sottoscritti non risulta affatto la previsione di un part-time ma l'applicazione dell'orario di lavoro normale previsto dal CCNL applicato (e pari a 33 ore settimanali).
28 Ed allora, sulla scorta delle dichiarazioni rese e della non contestazione delle datrici di lavoro, può ritenersi accertato che la ricorrente ha lavorato dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, in regime, quindi, di full-time.
17.2. Quanto alla retribuzione, nel contratto si prevede l'erogazione di una retribuzione mensile di €1140,24 e poi da novembre 2017 di €1134,00, corrispondente ad una paga oraria lorda di €6,26, poi elevata a novembre 2017 a €6,55 (importi espressamente indicati nelle buste paga), che, aumentata del rateo di tredicesima mensilità, ammonta a complessivi
€6,78 (poi dal novembre 2017 a €7,09) moltiplicata per un numero di ore variato nel tempo. Ebbene, per il periodo dall'assunzione sino all'ottobre 2017, considerando il numero di 33 ore settimanali previsto nel contratto, corrispondente alle 132 ore retribuite nelle buste paga, la ricorrente ha di fatto percepito un importo lordo a titolo di retribuzione e tredicesima mensilità pari a €894,96 lordi sino all'ottobre 2017, corrispondente a €690,00 netti mensili, considerando anche soltanto l'aliquota minima IRPEF;
da novembre 2017 a marzo 2023 la prestazione risulta retribuita per un part-time elevato a 82,5% (pari a 142,73 ore mensili) per complessivi €1011,95 (comprensivi del rateo di tredicesima mensilità), corrispondenti all'incirca ad €780 mensili netti.
A partire dall'aprile 2023, invariata la retribuzione oraria, la prestazione è stata retribuita per un orario a tempo pieno, con una retribuzione mensile di €1134, pari a complessivi €1226,57, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, corrispondenti a
€944,45 netti mensili, considerando anche soltanto il carico fiscale minimo. Si tratta, all'evidenza, di somme ampiamente inferiori alla soglia di povertà ISTAT come sopra indicata, da ritenersi, quindi, inadeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., perché colloca la lavoratrice al limite della soglia di povertà, individuata dall'ISTAT nel 2017 in
€956,00 netti mensili, importo gradualmente aumentato per arrivare nel 2023 a €1087,24 netti mensili per i Comuni del Lazio posti nell'area metropolitana di Roma e per un/una giovane lavoratore/lavoratrice dell'età della ricorrente, senza carichi di famiglia. Peraltro, nel caso di specie, va rilevato che dalle buste paga prodotte è emerso il riconoscimento in favore della ricorrente anche di assegni familiari, dovendosene inferire la presenza anche di carichi familiari, che elevano il reddito considerato come soglia di povertà, coeteris paribus, ad oltre €1200-1300,00 mensili. La conclusione non cambia anche considerando gli importi aggiuntivi che risultano erogati, in modo non continuativo e in misura variabile, nel periodo dal luglio 2018 sino al gennaio 2023 sotto la voce “altre ore lavorate”, verosimilmente corrispondenti al surplus orario rispetto al part-time indicato formalmente, atteso che anche queste ore aggiuntive risultano retribuite con l'importo orario di €6,55 lordi, già ritenuto insufficiente per garantire il minimo costituzionale. Ed infatti, anche a voler considerare che, per una parte del periodo di lavoro, attraverso questa voce aggiuntiva, la ricorrente sia stata remunerata per l'intero orario di lavoro full time, l'importo mensile percepito resterebbe, come visto, al di sotto della soglia di povertà in quanto ammonterebbe al massimo alla retribuzione contrattuale full time di €1134,00 lordi mensili, e quindi a €1226,57 lordi mensili comprensivi di tredicesima mensilità, corrispondenti a circa €944,45 netti mensili.
29 Infine, sul punto, va evidenziato che nella valutazione sulla sufficienza della retribuzione non può affatto farsi riferimento a premi o a indennità accessorie riconosciute in busta paga, ivi inclusa l'indennità di cassa invocata dalle datrici di lavoro, dovendo aversi riguardo al solo trattamento minimo, comprensivo di retribuzione, contingenza e tredicesima mensilità.
17.3. Accertata l'insufficienza della retribuzione corrisposta (pars destruens), occorre allora verificare quale possa essere la retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato dalla ricorrente. Come visto, a tal fine occorrerebbe anzitutto fare riferimento alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore siglata dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative in rapporto alla qualità e quantità delle mansioni svolte. La parte ricorrente sul punto ha invocato l'applicazione del CCNL sanità privata sottoscritto da AIOP, ARIS, , CISL-FP e UIL-FPL, che, tenuto conto della natura CP_18 dell'attività svolta e il carattere maggiormente rappresentativo delle OO.SS. firmatarie, appare senz'altro un congruo parametro di riferimento per valutare l'adeguatezza della retribuzione corrisposta ad una lavoratrice impiegata nel settore della sanità privata. Quanto al livello di inquadramento comparabile e al conseguente parametro retributivo, la ricorrente si è però limitata a dedurre di aver svolto mansioni di coadiutrice amministrativa di livello A, allegando le tabelle retributive previste per i vari livelli del detto CCNL (da A e E in ordine crescente), senza tuttavia produrre l'intero contratto collettivo invocato, rendendo così impossibile una compiuta valutazione delle declaratorie del detto contratto e, conseguentemente, l'individuazione della retribuzione più congrua e proporzionata in relazione alle mansioni svolte. Nondimeno, la parte ricorrente si è limitata a produrre le sole tabelle retributive in vigore dal 1.7.2020 in poi, senza nulla allegare né produrre in riferimento alle retribuzioni previste negli anni precedenti.
Se tanto è, per il periodo dal 1.7.2020, ben può aversi riguardo alla tariffa retributiva minima prevista dal CCNL Sanità Privata AIOP, ARIS, , CISL-FP e UIL-FPL per CP_18 il livello più basso (A), pari a €1467,45 mensili per un rapporto full-time (corrispondente a circa 9 euro l'ora, tenuto conto che nel CCNL sanità privata l'orario di lavoro normale è di 38 ore settimanali), che, sommata al rateo di tredicesima mensilità, ammonta a €1589,73 lordi mensili. Tra l'altro, non è inutile evidenziare che, tenuto conto della verosimile fruizione da parte della lavoratrice di una pausa per il pranzo di mezz'ora almeno, la retribuzione individuata dal CCNL comparabile risulta congrua anche in rapporto alle ore effettivamente lavorate (verosimilmente 38 circa, come da orario normale del detto CCNL sanità privata).
Per il periodo precedente, i.e. dal gennaio 2017 al giugno 2020, appare invece più congrua l'applicazione di un compenso orario medio inferiore e pari a €8,00 orari, considerato che nel precedente CCNL AIOP - FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL anni 2006- 2010 (rinvenibile sul sito internet del CNEL) per il livello A era individuata nel 2010 una
30 retribuzione annua complessiva, comprensiva di tredicesima mensilità, di €15.178,52, corrispondente a una retribuzione oraria complessiva di circa €7,20.
Sulla base del parametro costituzionale così individuato, la ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'inizio del rapporto a giugno 2020 una retribuzione complessiva, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, di €1320,00 lordi mensili (ottenuta applicando l'importo orario €8,00 ad un rapporto full-time di un dipendente della sanità privata, con orario normale a 38 ore settimanali).
Ne discende una differenza mensile, rispetto a quanto percepito, di €426,00 da gennaio sino a ottobre 2017 (€1320,00 - €894,96 lordi=€426,00), di €308,05 da novembre 2017 sino a giugno 2020 (€1320,00 - €1011,95 lordi=€308,05) e di €577,78 da luglio 2020 sino a marzo 2023 (€1589,73- €1011,95 lordi=€577,78) ed infine di €363,13 da aprile 2023 al termine del rapporto (€1589,73 - €1226,57= €363,13), oltre incidenza sul TFR.
18. In particolare, il credito maturato nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2019, in cui risponde il solo ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 (in relazione Controparte_1 alla cui operatività nessuna eccezione o contestazione è stata elevata) ammonta a
€12.269,30 lordi (€426,00 x 10 mesi + €308,05 x 26 mesi) a titolo di differenze su retribuzione ordinaria e tredicesima mensilità, cui va aggiunta l'incidenza sul TFR, pari all'incirca a €908,83 (al netto della rivalutazione, come da conteggio proposto dalla stessa parte ricorrente), per un totale di €13.178,14 lordi. Da tale importo va però detratto quanto corrisposto nel detto periodo sotto la voce “altre ore lavorate” (per complessivi €1069,31), in quanto chiaramente da imputare a parziale soddisfazione del credito vantato, che ammonta quindi a €12.108,83 (€13.178,14 - €1069,31
- €12108,83). Il credito maturato nel periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023, in cui rispondono solidalmente la datrice di lavoro e l ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 ammonta a €16292,80 (€308,05 x 6 mesi + €577,78 x 25 mesi, già detratti i 6 mesi di congedo per maternità fruiti nell'anno 2021) a titolo di differenze su retribuzione ordinaria e tredicesima mensilità, cui va aggiunta l'incidenza sul TFR, pari all'incirca a €1206,87, per un totale di €17.499,67 lordi. Anche in relazione a tale periodo l'importo va però diminuito di quanto corrisposto sotto la voce “altre ore lavorate” (per complessivi €5464,65) con la conseguenza che il credito maturato ammonta alla minor somma di €12.035,02 (€17.499,67- €5464,65=
€12035,02). Infine, il credito maturato nel periodo dal 1.2.2023 al 4.6.2023, in cui rispondono solidalmente la datrice di lavoro e l ai Controparte_3 Controparte_1 sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 ammonta a €1881,88 lordi (€577,78 x 2 mesi ed
€363,16 x 2 mesi) a titolo di differenze su retribuzione ordinaria e tredicesima mensilità, cui va aggiunta l'incidenza sul TFR, pari all'incirca a €139,40, per un totale di €2021,28 lordi.
19. Come già anticipato, non merita accoglimento l'eccezione di compensazione con l'indennità di cassa erogata mensilmente o con qualsivoglia ulteriore indennità accessoria,
31 del tutto estranee al sindacato sulla retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost..
20. Quanto all'eccezione di prescrizione, invero sinteticamente sollevata dalla convenuta, si rammenta che, secondo la prevalente giurisprudenza, il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.63/1966 (pronunciata in regime precedente all'art.18 L.300/1970) va declinato, a seguito delle riforme operate dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 e dal regime di cui al D.Lgs. n. 23/2015, considerando il depotenziamento del regime della tutela reale determinato dalla introduzione di ipotesi in presenza delle quali la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria, di tal ché è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966. Secondo la prevalente giurisprudenza, quindi, soltanto i crediti maturati anteriormente al luglio 2007, vale a dire sino al quinquennio precedente l'entrata in vigore della riforma, restano prescritti, visto che ben potevano essere rivendicati nel perdurare del regime di tutela reale garantito dal vecchio art.18 L.300/1970, in vigore sino alle modifiche introdotte dalla L.92/2012. In tal senso si è espressa di recente la S.C. di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro". (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246). Nel caso di specie, quindi, stante la decorrenza del rapporto dal 2017, nessun credito risulta prescritto.
21. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, accertato che la ricorrente ha percepito per la durata dell'intero rapporto di lavoro una retribuzione insufficiente e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, la soc. va Controparte_2 condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di
€12.035,02, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, la soc. va condannata al pagamento, in Controparte_3 favore della ricorrente, della complessiva somma di €2021,28 lordi, per il periodo dal 1.2.2023 al 4.6.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, l'
[...]
va condannato, quale coobligato solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2023, CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €26.165,13 lordi, per
32 l'intero periodo dal 1.1.2017 al 4.6.2023, di cui € 12108,82 quale coobbligato solidale dei datori di lavoro succedutisi nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2019, €12.035,02 lordi, quale coobbligato solidale della soc. per il periodo dal 1.1.2020 al Controparte_2
31.1.2023, ed €2021,28 lordi, quale coobbligato solidale della soc. coop. CP_5 per il periodo dal 1.2.2023 al 4.6.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione
[...] al saldo.
22. Alla luce della chiara obbligazione di manleva pattuita nel contratto di appalto a carico del dalle pretese avanzate dai dipendenti propri e dei collaboratori o CP_4 subappaltatori anche ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, il terzo chiamato in causa va condannato a tenere indenne l' di tutto quanto lo stesso verserà alla Controparte_1 lavoratrice in esecuzione della presente pronuncia.
23. Nel rapporto tra la parte ricorrente e i convenuti, le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate in ragione della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico dei convenuti, con riparto del carico in ragione della diversa posizione processuale e valore della domanda.
In relazione alla domanda di manleva, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato il 27/12/2023, così provvede:
1. - Condanna la soc. al pagamento, in Controparte_7 favore della ricorrente, della complessiva somma di €12.035,02 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. - Condanna la soc. al pagamento, in favore della Controparte_3 ricorrente, della complessiva somma di €2021,28 lordi a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.2.2023 al 4.6.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3. - Condanna l' , quale coobligato solidale ai sensi Controparte_1 dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2023, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €26.165,13 lordi a titolo di differenze retributive maturate nell'intero periodo dal 1.1.2017 al 4.6.2023, di cui € 12.108,82 quale coobbligato solidale dei datori di lavoro succedutisi nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2019, €12.035,02 lordi, quale coobbligato solidale della soc.
[...] per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023, ed €2021,28 Controparte_2 lordi, quale coobbligato solidale della per il Controparte_19 periodo dal 1.2.2023 al 4.6.2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
33 4. - Rigetta nel resto il ricorso;
5. - Condanna il a tenere indenne l Controparte_4 [...]
di tutto quanto lo stesso verserà alla ricorrente in esecuzione della CP_1 presente pronuncia;
6. - condanna i convenuti alla rifusione, in favore dell'avv. CERUTTI GILBERTO, procuratore antistatario, di metà delle spese di lite, che liquida, per detta frazione, in complessivi €4000,00 a titolo di compensi professionali (di cui €800,00 a carico della soc. , €1200,00 a carico della soc. CP_3 [...]
ed €2000 a carico dell' Controparte_7 [...]
), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
CP_1
7. - condanna il alla rifusione, in favore dell' Controparte_4 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi €4.700,00, a titolo di CP_1 compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Roma, 28/10/2025
Il Giudice
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