Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2022, proposto da
PE DD, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Riccardo Schinina' e Francesco Androne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione di una misura cautelare idonea,
- della nota del 3 ottobre 2022 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Carovigno, avente ad oggetto “Sentenza del T.A.R. Lecce - sez. III - n. 107/2022 - PE DD c/ Comune di Carovigno - Riscontro a nota del 13.06.2022, acquisita al prot. n. 14267/2022 e a nota del 25.08.2022, acquisita al prot. n. 20617/2022”, nella parte in cui viene rigettata la richiesta avanzata dalla Sig.ra PE DD, per il tramite dell'Avv. Federico Massa con la nota del dell''11.01.2021 acquisita al prot. n. 693/2021 (successivamente reiterata), di emissione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001, relativamente all''area dell''estensione complessiva di mq. 2.243, corrispondente alle p.lle 1229, 1230 e 1233 del Foglio 49, limitando alla p.l1a 1232 del Foglio 49 dell''estensione di mq. 43, l''applicabilità del procedimento sanante di cui all''art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, richiamato e consequenziale, anche avente data ed oggetti sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 904/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. M. Errico, in sostituzione dell'Avv. F. Massa, per la parte ricorrente, Avv. G. Ancora, in sostituzione degli Avv.ti A. Frediani, R. Schininà e F. Androne, per l'Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente espone quanto segue.
E’ proprietaria, in forza di atto di donazione, di alcune aree ricadenti nel Comune di Carovigno, riportate in Catasto al Foglio 49 p.lle 1229,1230,1232,1233, per una superficie complessiva pari a mq 2.243 che risultano occupate da viabilità pubblica, realizzata dall’A.C. di Carovigno, in totale assenza di qualsiasi procedimento e/o atto espropriativo.
Con nota del 12.11.2019, inviata al Comune di Carovigno e acquisita al prot. n. 0029597, la ricorrente chiedeva all’Amministrazione di “voler adottare, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della presente, ogni atto idoneo, previo rispristino dello stato dei luoghi, alla restituzione delle aree all’attuale proprietaria”.
Non essendo pervenuto alcun riscontro dal Comune di Carovigno, la stessa - in data 11.01.2021- ha inviato una nuova nota avente ad oggetto “Atto di significazione- Formale diffida”, acquisita al protocollo comunale con il n. 0000693 dell’11.01.2021, evidenziando che lo spossessamento posto in essere dal Comune di Carovigno “non comporta l’acquisizione in favore dell’ente delle aree di proprietà della PE, configurando un illecito permanente ex art. 2043 c.c. che legittima la richiesta […] di una somma di denaro a titolo risarcitorio”, nonchè invitando e diffidando il Comune “a far cessare detto illecito adeguando la situazione di diritto a quella di fatto, attraverso l’esercizio del potere di acquisizione dei terreni di proprietà della PE, a seguito dell’emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001”, nel termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della stessa.
Nessun provvedimento è stato emanato dall’A.C. di Carovigno a seguito della suddetta nota.
In data 15.03.2021, la sig.ra PE ha inviato una nuova nota (prot. n. 0006869 del 16.03.2021), formulando una richiesta di accesso agli atti.
L’A.C. ha riscontrato tale istanza e ha inoltrato i seguenti documenti: i) determinazione dirigenziale del Comune di Carovigno n. 34 del 13 marzo 2000, R.G. n. 270/2000, con cui è stata determinata la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione; ii) convenzione di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di costruzione stradale, con cui la sig.ra ON DD dichiarava di “cedere volontariamente al Comune di Carovigno […] l’immobile di cui appresso foglio 49, partita__ mapp. 812 mq 560”; iii) altra documentazione sempre riferita alla convenzione di cessione volontaria.
Con ulteriore nota avente ad oggetto “[…] riscontro accesso agli atti e reiterazione diffida” (acquisita al prot. n. 0015037 del 17.06.2021), la ricorrente, rilevando che “l’unico atto che giustificherebbe l’occupazione del Comune di Carovigno attiene a mq 560 e non all’intera porzione di proprietà della mia assistita. Pertanto, anche considerando l’atto di cessione volontaria, il Comune di Carovigno occupa illecitamente il resto della proprietà”, ha ulteriormente diffidato “il Comune di Carovigno a far cessare detto illecito adeguando la situazione di diritto a quella di fatto, attraverso l’esercizio del potere di acquisizione dei terreni di proprietà della PE, a seguito dell’emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, entro e non oltre il termine di 10 giorni”.
Stante la perdurante inerzia dell’A.C., la sig.ra PE ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (n. 1180/2021) “per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Carovigno sull’ istanza “atto di Significazione- Formale diffida”, inviata a mezzo PEC l’11.01.2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata con successiva nota PEC del 16.06.2021- con cui la stessa aveva chiesto al Comune di Carovigno di far cessare l’illecita occupazione e trasformazione dei suoli di sua proprietà, con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.
Con sentenza n. 107/2022, questo T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce ha accolto il predetto ricorso e ordinato al Comune di Carovigno di adottare un “provvedimento espresso sull’istanza inviata a mezzo PEC l'11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata con successiva nota PEC del 16 giugno 2021, di cui in epigrafe, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente” della sentenza.
Con nota del 29 aprile 2022, il Comune di Carovigno ha comunicato l’“avvio del procedimento per l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001” solo in relazione alla particella n. 1232 del Foglio 49 e il 3.10.2022, e con il provvedimento del 3 ottobre 2022 indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta avanzata dalla Sig.ra PE DD, per il tramite dell'Avv. Federico Massa con la nota del dell'11.01.2021, acquisita al prot. n. 693/2021, di emissione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, relativamente all'area dell'estensione complessiva di mq. 2.243, corrispondenti alle p.11e 1229, 1230 e 1233 del Foglio 49, limitando alla p.11a 1232 del Foglio 49 dell'estensione di mq. 43, l'applicabilità del procedimento sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
1.1. Avverso il suindicato provvedimento comunale è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I. Violazione e falsa applicazione art. 17 C.E.D.U. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3, 10 bis L. n. 241/1990. Violazione art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria. Manifesta contraddittorietà dell’istruttoria.
1.2. Il 22 dicembre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Carvigno, eccependo l’inammissibilità (anche per difetto di giurisdizione del G.A. adito) e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 10 giugno 2023 il difensore della ricorrente “su invito del Presidente in tal senso”, ha dichiarato “di rinunciare alla tutela cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito”.
1.3. Con memoria ex art. 73 c.p.a. la difesa civica ha, altresì, eccepito che “ per quanto attiene, alle particelle nn. 1229 e 1230, estese rispettivamente mq. 645 e 640, il Comune ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l’esercizio di una acquisizione sanante in quanto nessuna occupazione è riferibile all’ente che non ha adottato alcuna dichiarazione di pubblica utilità di dette aree e non ha avviato alcuna procedura espropriativa delle stesse, e nemmeno una arbitraria sine titulo esecuzione di lavori di trasformazione, essendo stata semmai la trasformazione a strade di brandelli di suolo opera da soggetti privati finalizzata ad accedere alle proprie abitazioni e divenute, poi soggette a pubblico transito per una sorta di dicatio ad patriam”.
Con memoria di replica depositata il 26 maggio 2023, la ricorrente ha invece rilevato che “il Comune ha denominato le predette strade ed inserito le stesse nel reticolo stradale del Comune;
ii) dotato le aree delle opere di fognatura, illuminazione, marciapiedi ecc. iii) inserito le predette aree nel Piano Particolareggiato approvato con deliberazioni di C.C. n. 16/1991 e successiva deliberazione di CC. N. 6 del 2001 ”, depositando anche una perizia di parte dalla quale emergerebbe l’illegittima e irreversibile occupazione delle aree di proprietà della ricorrente, nonchè la sussistenza dei servizi necessari.
Con ordinanza collegiale n. 904 del 13 luglio 2023, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 6 giugno 2023, questa Sezione ha disposto, una Verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per acclarare:
“- con riferimento alle particelle 1229 e 1230 del Foglio 49: la consistenza e la effettiva destinazione delle stesse a strade pubbliche con l’indicazione della sussistenza, o meno, degli ulteriori indici rivelatori dell’effettivo uso pubblico delle stesse, della toponomastica, della presenza di illuminazione pubblica, dell’inserimento delle stesse nella rete viaria pubblica, della presenza di eventuali opere di urbanizzazione, dell’effettivo inserimento, o meno, delle aree predette come strade pubbliche nel Piano Particolareggiato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16/1991 e n. 6 del 2001 del Comune di Carovigno;
- con riferimento alla particella n. 1233 del Foglio 49, la sussistenza, o meno, dell’atto di cessione volontaria (che si assume intervenuto il 28 marzo 2000) dell'area interessata dall'intervento da parte della dante causa della ricorrente”.
Per lo svolgimento della Verificazione è stato nominato il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica (Pianificazione e Gestione del Territorio) del Comune di Brindisi, al fine di accertare le suindicate questioni controverse oggetto del presente giudizio, nonché depositare ogni eventuale ulteriore documentazione utile relativa alle particelle citate.
Il 13 febbraio 2024 il Verificatore nominato dal Tribunale ha depositato la relazione finale della eseguita Verificazione.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, osserva questo Tribunale che sussiste, nella controversia oggetto del presente giudizio, la giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”).
Infatti, nella specie, va affermata la giurisdizione esclusiva dell’adito G.A., perché la ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali in epigrafe indicati: tra cui, essenzialmente, il rigetto - parziale - dell’istanza di acquisizione “sanante” presentata dalla predetta ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..
2.1. Nel merito, premesso che la nota comunale impugnata dà riscontro favorevole all’istanza di cui sopra unicamente in relazione alla p.lla 1232 del foglio 49 (di mq. 43), quanto al rilievo sollevato dal Comune di Carovigno, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna occupazione da parte dell’A.C. delle aree de quibus, il Collegio anzitutto evidenzia, in punto di fatto, che questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanza collegiale n. 904/2023 ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’Ufficio Urbanistica (Pianificazione e Gestione del Territorio) del Comune di Brindisi, il quale ha correttamente e condivisibilmente risposto ai quesiti posti dal Tribunale, con considerazioni scevre da salti logici o erroneità e quindi da condividere e riportare integralmente.
2.2. Invero, osserva questa Sezione che, come risulta dalla relazione finale di Verificazione a firma dell’ Arch. Marina Carrozzo, “ dal confronto tra lo stralcio cartografico allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6/2001 di approvazione del Piano Particolareggiato zone “a.4.2” e “a.4.3” (FIG. 1) e lo stralcio del foglio di mappa n. 49 del Comune di Carovigno con evidenziazione delle ptc 1229, 1230 e 1233 (FIG. 2) si evince che:- le ptc 1229 e 1230 coincidono con le aree che il PP delle zone “a.4.2” e “a.4.3” ha destinato a viabilità”. Nel periodo intercorrente tra la originaria approvazione del PP zone “a.4.2” e “a.4.3” (Delibera del Consiglio Comunale n. 16/1991) e quella successiva (DCC n. 6/2001), il Comune di Carovigno procedette all’approvazione di progetti esecutivi per la realizzazione di strade interne all’abitato, come di seguito illustrati: con delibera della Giunta Comunale n. 954 del 09.12.1991 fu approvato il progetto esecutivo riguardante, tra le altre, una porzione della ex particella 812 (attualmente 1232) del foglio n. 49 (porzione di via dei Messapi), allora di proprietà della Sig.ra ON DD. Con decreti sindacali n. 9900 del 22.06.1992 e n. 14082 del 04.03.1993 fu disposta l’occupazione temporanea d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento. Il verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso era stato redatto in data 07.09.1992 in assenza della ditta proprietaria relativamente ad una porzione di terreno del foglio 49 ex particella 812 (attualmente 1232) per una superficie pari a mq 64. Con Delibera della Giunta Comunale n. 954 del 13.10.1994 fu approvato il progetto esecutivo riguardante, tra le altre, una porzione della ex particella 812 (attualmente 1233) del foglio 49 (porzione di via IN RA), anche questa al tempo di proprietà della Sig.ra ON DD. Con decreto sindacale n. 54 del 10.05.1995, successivamente integrato con ulteriore decreto sindacale n. 84 del 12.07.1995, veniva disposta l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento, tra le quali la ex particella 812 (attualmente 1233) del Foglio 49 per una superficie pari a mq. 560, che veniva di fatto occupata in data 12.08.1995 come da verbale di immissione in possesso e stato di consistenza ivi redatto. Con delibera della Giunta Comunale n. 954 del 13.10.1994 fu approvato il progetto esecutivo riguardante, tra le altre, una porzione della ex particella 812 (attualmente 1233) del foglio 49 (porzione di via IN RA), anche questa al tempo di proprietà della Sig.ra ON DD. Con decreto sindacale n. 54 del 10.05.1995, successivamente integrato con ulteriore decreto sindacale n. 84 del 12.07.1995, veniva disposta l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento, tra le quali la ex particella 812 (attualmente 1233) del Foglio 49 per una superficie pari a mq. 560, che veniva di fatto occupata in data 12.08.1995 come da verbale di immissione in possesso e stato di consistenza ivi redatto. Con determina n. 270 del 13.03.2000 il Servizio Appalti - Espropriazioni del Comune di Carovigno determinò l’indennità provvisoria per l’esproprio delle aree da destinare a viabilità interna all’abitato giusto progetto esecutivo approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 954/1994. Nel prospetto allegato alla determina è riportato il terreno agricolo di proprietà della sig.ra ON DD, identificato in catasto al foglio n. 49 ex particella 812 (attualmente 1233), destinato a seminativo, di superficie pari a 560 mq, per il quale fu determinata una indennità provvisoria pari a L. 751.922. Con atto di Convenzione di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di costruzione stradale del 28/03/2000, la sig.ra ON DD dichiarò di cedere volontariamente al Comune di Carovigno l’immobile di cui al foglio 49, mappale 812 di superficie pari a mq 560 (ALL. 5) per l’importo complessivo di Lire 1.127.882. La somma di Lire 1.127.882 veniva liquidata a favore della Sig.ra ON, giusta determinazione n. 551 del 16.06.2000. Non sono stati rinvenuti atti pubblici di trasferimento del terreno contraddistinto con la ptc 1233 del fg 49 successivi alla convenzione di cessione volontaria sottoscritta dalla sig.ra ON DD. Nel medesimo periodo intercorrente tra la originaria approvazione del Piano Particolareggiato zone “a.4.2” e “a.4.3” (DCC 16/1991) e quella successiva (DCC 6/2001), con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 16.03.1997 il Comune di Carovigno procedette alla denominazione di “vie e strade pubbliche” (ALL. 6, 7 e 8). Nella planimetria allegata alla delibera, di cui di seguito è riportato uno stralcio (FIG. 3), l’area attualmente contraddistinta con la particella 1230 del foglio 49 è delimitata come viabilità stradale ed è denominata come via MO (traversa di Via AR De LI e Via IN RA), mentre l’area attualmente contraddistinta con la ptc 1233 del fg 49 corrisponde a porzione della Via IN RA (di cui l’altra porzione attualmente è contraddistinta con la ptc 1226 del fg 49).”
In definitiva, il Verificatore ha chiarito che “c irca il 50% delle aree contraddistinte catastalmente con le ptc 1229 e 1230 sono individuate come strade pubbliche nel Piano Particolareggiato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16/1991 e n. 6 del 2001 del Comune di Carovigno. La restante parte è rappresentata come strada urbana di piano urbanistico generale. Con riferimento alla particella n. 1233 del Foglio 49, agli atti del Comune di Carovigno sussiste l’atto di cessione volontaria del 28 marzo 2000 da parte della dante causa della ricorrente, relativo a una quota dell'area interessata dall'intervento pubblico riguardante la realizzazione di lavori stradali. In detta convenzione la sig.ra ON DD dichiarò di cedere volontariamente al Comune di Carovigno l’immobile di cui al foglio 49, mapp. 812 di superficie pari a mq 560 per l’importo complessivo di Lire 1.127.882. Allo stato attuale la particella n. 1233 (originatasi dalla ptc 812), individua un’area di consistenza pari a 955 mq, di cui la parte ceduta volontariamente per effetto della convenzione del 28/03/2000, di superficie pari a mq 560, ne rappresenta una quota. Per la restante parte di superficie pari a pari a mq 395, non sono stati rinvenuti ulteriori atti con cui il Comune di Carovigno possa dimostrarne la disponibilità e/o la titolarità.”
2.3. Tanto chiarito, osserva il Tribunale che, nel particolare caso di specie, avuto riguardo agli esiti della Verificazione, che il Collegio condivide pienamente, deve riconoscersi l’illegittimità - in parte qua - del provvedimento, avente ad oggetto “ Sentenza del TAR Lecce - sez. III - n. 107/2022 - PE DD c/ Comune di Carovigno - Riscontro a nota del 13.06.2022, acquisita al prot. n. 14267/2022 e a nota del 25.08.2022, acquisita al prot. n. 20617/2022” del 3.10. 2022 ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.”, impugnato con il presente ricorso, con il quale il Comune resistente ha comunicato “l’intenzione di provvedere all’acquisizione, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, solo per la particella 1232 del fg. 49 e il rigetto dell’istanza relativa all’area dell’estensione di mq. 2.243, corrispondenti alle P.lle 1229-1230 e 1233 del Fg. 49”.
Piuttosto, come chiarito dal Verificatore nominato dal Tribunale, con riferimento alle particelle 1229 e 1230 del Foglio 49 “ Trattasi di aree ubicate nel territorio comunale, a sud-ovest del nucleo abitato d'impianto, in posizione periferica. La ptc 1229 è estesa su di una superficie di mq 645 mentre la ptc 1230 è estesa su di una superficie di mq 600, per un totale di mq 1.245. L’intera superficie delle ptc 1229 e 1230 è destinata a viabilità pubblica senza soluzione di continuità con le strade al contorno di cui le stesse costituiscono traverse tra loro parallele. …L’area individuata catastalmente con la ptc 1230 è stata denominata Via MO con Delibera del Consiglio Comunale di Carovigno n. 22/1997. Entrambe le aree individuate con le particelle 1229 e 1230 sono dotate di manto stradale in asfalto, marciapiedi, opere di urbanizzazione a rete ”.
Con riferimento alla particella n. 1233 del Foglio 49 “ agli atti del Comune di Carovigno sussiste l’atto di cessione volontaria del 28 marzo 2000 da parte della dante causa della ricorrente, relativo a una quota dell'area interessata dall'intervento pubblico riguardante la realizzazione di lavori stradali. In detta convenzione la sig.ra ON DD dichiarò di cedere volontariamente al Comune di Carovigno l’immobile di cui al foglio 49, mapp. 812 di superficie pari a mq 560 per l’importo complessivo di Lire 1.127.882. Allo stato attuale la particella n. 1233 (originatasi dalla ptc 812), individua un’area di consistenza pari a 955 mq, di cui la parte ceduta volontariamente per effetto della convenzione del 28/03/2000, di superficie pari a mq 560, ne rappresenta una quota. Per la restante parte di superficie pari a pari a mq. 395, non sono stati rinvenuti ulteriori atti con cui il Comune di Carovigno possa dimostrarne la disponibilità e/o la titolarità” .
Appare, pertanto, evidente come le aree de quibus, per la complessiva superficie di mq. 1.640 di cui mq 1.245 (in ordine alle particelle 1229 e 1239 del Foglio 49) e di mq. 395 per la particella 1233 del Foglio 49, siano state interessate da occupazione e trasformazione in strade pubbliche da parte dell’A.C. senza che (poi) sia stato emesso alcun decreto di esproprio (o altro provvedimento amministrativo di natura autoritativa o cessione volontaria), essendo del pari pacifica la circostanza per la quale le stesse aree siano state trasformate (in strade) dall’A.C. e asservite al pubblico interesse.
Rimane, dunque, (parzialmente) indimostrato l’assunto della ricorrente la quale ha invece sostenuto che la superficie dell’area occupata abusivamente avrebbe l’estensione complessiva di mq. 2.243.
Vi è prova, infatti, della destinazione delle aree di cui trattasi (per la superfice totale di mq.1.640) alla pubblica viabilità, previa trasformazione e denominazione come vie pubbliche comunali, sicché in tali limiti la domanda di annullamento azionata dalla parte ricorrente va accolta.
2.4. In definitiva, da quanto sinora esposto deriva che dalla condizione d’illecita detenzione (e trasformazione) degli immobili di proprietà di parte ricorrente (nei limiti della superficie complessiva di mq. 1.640) conseguirebbe l’obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei beni immobili occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione delle opere ivi realizzate.
Ove, tuttavia, la P.A. ritenga necessario continuare a utilizzare i suoli de quibus, deve acquisirli legittimamente: o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti di diritto comune con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sezione I, 26 aprile 2013, n. 399; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, 19 ottobre 2021, n. 10719).
3. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti sopra precisati, e per l’effetto va accolta - in parte qua - la proposta domanda di annullamento della nota comunale epigrafata (provvedimento avente ad oggetto “Sentenza del TAR Lecce - sez. III - n. 107/2022 - PE DD c/ Comune di Carovigno - Riscontro a nota del 13.06.2022, acquisita al prot. n.14267/2022 e a nota del 25.08.2022, acquisita al prot. n. 20617/2022” del 3.10. 2022), salvi i successivi provvedimenti della P.A..
4.1. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Anche il compenso spettante al Verificatore nominato dal Tribunale, che si liquida, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 30 Maggio 2002 e come dallo stesso richiesto, in complessivi €. € 1.714,76, oltre accessori se dovuti, va, dunque, posto, in ragione della soccombenza, a carico dell’Amministrazione Comunale di Carovigno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la nota comunale impugnata.
Condanna il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali liquidate complessivamente in € 4.000,00 (Quattromila/00) in applicazione dei valori medi dei compensi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.), nonché al pagamento del compenso da corrispondere al Verificatore nominato Arch. Marina Carrozzo che viene liquidato (in applicazione del D.M. 30 maggio 2002) complessivamente nell’importo di € 1.714,76, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale Arch. Marina Carrozzo
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO