Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 15198/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Landi C.F._1
( ) e Vincenzo Landi ( ), tutti C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Battipaglia, alla Via
Generale Gonzaga n. 81
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] ( ) e Controparte_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] ( ), CP_2 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Coralluzzo (C.F. non indicato), con studio in Battipaglia, alla Via Olevano n. 267
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI
Nelle «note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.» le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1
Cooperativa Agricola Pomosa a.r.l., e/o del sig. , quale liquidatore CP_2
della predetta società, per il mancato pagamento del credito vantato dal concludente e per l'effetto condannarli, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. della somma di euro 5.750,16 Parte_1
(cinquemilasettecentocinquanta/16), oltre interessi legali fino al soddisfo;
2)
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità del sig.
, quale amministratore p.t. della società Cooperativa Agricola Controparte_1
Pomosa a.r.l., e/o del sig. , quale liquidatore della predetta società, CP_2
e per l'effetto condannarli, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del sig.
della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di Parte_1
risarcimento del danno. 3) Condannare i resistenti al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Vinte le spese con attribuzione in favore dei (…) procuratore e difensori»;
i resistenti: «- Accertare dichiarare inammissibilità della domanda per i motivi suddetti. - Condannare parte attrice alle competenze legali con attribuzione a (…)
Procuratore che si dichiara antistatario. - Emettere ogni altro provvedimento secondo giustizia».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 30.11.2023 unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il ricorrente in epigrafe ha evocato in giudizio e Controparte_1 [...]
, rispettivamente amministratore e liquidatore della CP_2 [...]
(d'ora in poi anche solo Cooperativa), cancellata dal Parte_2
Registro delle imprese (il 14.11.2019), premettendo di aver subito dei danni a seguito di un sinistro (in data 22.3.2018) e di aver ottenuto la condanna della società al pagamento della somma di € 2.840,55 (+ IVA) a titolo di risarcimento, oltre alla refusione delle spese di lite (giusta domanda giudiziale del 12.7.2018 e sentenza n. 50/2021 del 21.1.2021 del Giudice di Pace di Eboli) ed imputando al
2 primo, quale amministratore della suddetta società in carica al momento del verificarsi del sinistro e al momento della proposizione della domanda, di aver omesso di provvedere all'accantonamento nel bilancio relativo all'anno 2018 di fondi per rischi ed oneri, relativamente alla lite introdotta dal ed alla Parte_1
passività potenziale (in violazione di quanto disposto dall'art. 2424 bis, co. 3, c.c.), ed al secondo, quale liquidatore, già nominato alla data di deposito del bilancio d'esercizio del 2018, di non aver operato una correzione di tale bilancio e di non aver quindi considerato tale “credito litigioso” né nel bilancio relativo all'anno
2018, né nel bilancio di liquidazione, di non aver tentato una definizione della vertenza prima di procedere alla liquidazione e alla cancellazione della società, di non aver chiarito nella relazione di accompagnamento al bilancio finale di liquidazione la sorte dei crediti e degli altri beni sociali e la destinazione di disponibilità liquide per la considerevole cifra di € 288.442,00, di aver preferito saldare i debiti verso i fornitori non tenendo conto degli altri creditori, di aver occultato alcuni proventi del bilancio finale, «impedendo, di conseguenza, in punto di fatto e diritto, al sig. di agire per il recupero del proprio credito Parte_1
nei confronti dei soci», considerato che «dalla disamina della documentazione contabile relativa alla liquidazione emerge che l'esercizio relativo al periodo
01/01/2019-31/10/2019 ha prodotto un utile di 462,00 euro».
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle domande sopra trascritte.
II. Si sono costituiti i resistenti, per eccepire l'inammissibilità della domanda, evidenziando che «il legislatore ha limitato la devoluzione al tribunale delle imprese ad alcune “cause” e “procedimenti” riguardanti società di capitali, ovvero
s.p.a, s.r.l., s.a.p.a., cooperative, società europee, con esclusione delle società di persone», che «per i debiti delle società cooperative, risponde sempre l'intero patrimonio societario e non il patrimonio di un singolo socio», che «gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495 del codice civile» e che nella specie «il liquidatore non ha provveduto ad alcuna ripartizione di CP_2
3 utili nel bilancio finale di liquidazione della soc Coop. Agricola Pomosa, pertanto gli ex soci non rispondono con i beni personali limitatamente a quanto ricevuto.
Inoltre, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o liquidatori può essere promossa solo dai soci».
III. Con ordinanza del 5.12.2023, «rilevato che la causa potrebbe essere definita con il pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di € 500,00 e la rifusione delle spese di lite, quantificate in € 237,00 per spese e in € 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e cpa se dovute», il G.I. ha sottoposto alle parti la suddetta proposta conciliativa, che non
è stata accolta.
Con ordinanza del 18.6.2024 il G.I. ha rinviata la causa al 22.1.2025 per la discussione davanti al Collegio, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali ex art. 275 bis c.p.c.
All'esito di trattazione cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., in data 22.1.2025 la causa è stata introitata in decisione dal collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è revocabile in dubbio la sussistenza della competenza di questa Sezione specializzata (cfr. Cass. n. 15822/2019, resa in caso analogo), che peraltro neanche risulta espressamente e chiaramente contestata da parte resistente, che si è limitata ad un generico e sterile richiamo alle previsioni di cui all'art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 168/2003.
2. Nemmeno può dubitarsi, contrariamente a quanto opinato dalla difesa dei resistenti (richiamando principi e norme inconferenti), della sussistenza della legittimazione del creditore di una società cooperativa, cancellata dal Registro delle imprese, a domandare la condanna dell'amministratore e del liquidatore al risarcimento dei danni derivanti da mala gestio e di quelli cagionati per l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese, pur in presenza del debito
4 vantato dal creditore sociale (ex artt. 2394, 2395, 2495, 2519 c.c.).
3. Venendo al merito, per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa e per una più agevole esposizione dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza è opportuno esaminare singolarmente gli addebiti imputati all'amministratore ed al liquidatore, sopra già sintetizzati.
Come anticipato, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni il ricorrente ha premesso: - di essere proprietario di un fabbricato con antistante corte esclusiva recintata da muretto in calcestruzzo e sovrastante recinzione in metallo, ubicato in Battipaglia, alla Via S.P. 312, civico n. 52, censito in Catasto al fg. 15, part. 1065; - che in data 22.3.2018 alle ore 11.30 circa l'autovettura marca
KIA modello JC 51111 SORENTO, tg. CH711FZ di proprietà della Cooperativa,
«dopo esser uscita di strada, andava ad impattare contro il muro con sovrastante recinzione in ferro di proprietà del sig. , arrecando ingenti danni allo Parte_1
stesso»; - che con atto di citazione notificato il 12.7.2018 aveva evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la Cooperativa onde ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti;
- che il giudizio era stato definito con la sentenza n. 50/2021 del 21.1.2021, passata in giudicato, in virtù della quale la Cooperativa era stata condannata al risarcimento danni, liquidati in € 2.840,55 (oltre IVA), ed al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre esborsi per € 125,00 e oneri di legge, oltre alle spese di c.t.u.); - che a seguito di verifiche volte al recupero del credito aveva scoperto che la Cooperativa era stata dapprima posta in liquidazione e successivamente cancellata;
- che nel bilancio finale di liquidazione e nel piano di riparto era stato dichiarato che «durante la fase della liquidazione è emerso che sia per le poste di attività che di passività il realizzo è impossibile da verificarsi per cui il piano di riparto presenta un attivo netto negativo, quindi non esistono somme da ripartire tra i soci»; - che, pertanto, il ricorrente neanche poteva agire nei confronti dei soci della società per il recupero del credito rimasto insoddisfatto.
Tanto premesso, ha imputato a , amministratore in carica al Controparte_1
momento del verificarsi del sinistro e al momento della proposizione della
5 domanda giudiziale, l'errata contabilizzazione del suddetto credito litigioso nel bilancio del 2018, «in cui andava operato un accantonamento di somme nel fondo rischi ed oneri».
La domanda, nei suddetti termini, è infondata.
Risulta dagli atti che il bilancio al 31.12.2018 è stato effettivamente predisposto da ed è stato approvato dall'assemblea dei soci del 29.6.2019 (cfr. Controparte_1
la visura camerale ed il bilancio in atti).
Risulta altresì che in detto bilancio non sono state accantonate somme per rischi ed oneri e che è riportato un utile di € 626,00, destinato per il 3% al fondo legge n. 59/1992, per il 30% a riserva legale e per il residuo a riserva statutaria.
Vero è che l'art. 2424 bis c.c. prevede che si debbano iscrivere tra i fondi per rischi e oneri le passività probabili e le perdite presunte di competenza dell'esercizio.
Vero è che l'amministratore (anche di una società cooperativa) è personalmente responsabile verso i creditori sociali (oltre che verso la società) per l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto e, quindi, per il mancato accantonamento per rischi e oneri (ad esempio per un giudizio in corso), ma solo se ciò comporta un danno (al patrimonio sociale o direttamente al creditore).
In altri termini, non è sufficiente che il bilancio non rifletta correttamente la situazione patrimoniale, ove il creditore non alleghi quale sia il danno patrimoniale causato dalla mancata iscrizione del fondo, ad esempio per la distribuzione indebita di utili.
Nella specie tale danno non risulta prospettato e neanche risulta dagli atti
(essendo stati gli utili accantonati).
Nemmeno è prospettato che l'omissione abbia contribuito al dissesto della società (il quale neanche risulta dagli atti).
Tanto meno è allegato che il creditore abbia subito un danno c.d. diretto a causa della rappresentazione ingannevole dello stato economico della società.
A tacer d'altro, quindi, la domanda va rigettata non essendo stato né allegato,
6 né tanto meno dimostrato il nesso causale tra l'omissione dell'accantonamento e il danno subito dal creditore.
4. Come anticipato, anche a , liquidatore dal giugno del 2019, è CP_2
imputato il medesimo addebito di cui si è detto, ossia di non aver operato una correzione (sic) del bilancio del 2018 (depositato presso il Registro delle imprese dopo la sua nomina) e di non aver comunque considerato il “credito litigioso” del neanche nel bilancio di liquidazione, quello al 31.10.2019, sottoposto Parte_1
all'assemblea dei soci dell'11.11.2019.
Al di là del fatto che al liquidatore subentrato nelle more del deposito del bilancio presso il Registro delle imprese non compete il potere di rettificare un bilancio approvato dall'assemblea dei soci, possono ripetersi con riguardo all'omissione dell'accantonamento nel bilancio finale di liquidazione le medesime considerazioni svolte sopra.
Anche in questo caso, infatti, non risulta né allegato, né tanto meno dimostrato un nesso causale tra l'omissione dell'accantonamento e il danno subito dal creditore, tanto più che anche in tale bilancio è riportato un utile (di € 462,00), destinato per il 3% al fondo legge n. 59/1992, per il 30% a riserva legale e per il residuo a riserva statutaria (cfr. la nota integrativa al suddetto bilancio).
5. Generico e, quindi, privo di pregio è anche l'ulteriore addebito mosso al liquidatore, ossia di non aver tentato una definizione della vertenza prima di procedere alla liquidazione e alla cancellazione della società (al di là di ogni considerazione in ordine alla sindacabilità di scelte concernenti il merito della gestione).
6. Infondato è anche l'addebito di aver preferito saldare i debiti verso i fornitori non tenendo conto degli altri creditori, in violazione del principio della par condicio creditorum.
Al riguardo il ricorrente ha evidenziato che al 31.12.2018 il bilancio della
Cooperativa presentava debiti verso fornitori per € 74.624,00 (cfr. la relativa nota integrativa) e che tali debiti nel bilancio di liquidazione si sono ridotti, alla data del
31.10.2019, a soli € 5.860,00.
7 Da tale dato è, quindi, desunto che «il diritto credito, relativo al risarcimento del danno subito dal sig. , non è stato posto sullo stesso piano ed in Parte_1
posizione eguale a quello vantato dagli altri creditori».
Al di là del fatto che l'adempimento dei debiti verso i fornitori non risulta avvenuto durante la liquidazione (ossia tra giugno e ottobre del 2019) e che ben potrebbe essere anteriore (per cui il fatto non sarebbe ascrivibile al liquidatore),
è dirimente che a sproposito parte ricorrente discorre di pagamenti “preferenziali, trascurando che quello del è stato accertato solo nel 2021 e che fino Parte_1
ad allora era appunto un “credito litigioso” e che quelli iscritti in bilancio verso i fornitori erano invece già esigibili.
7. Fondato, invece, è l'ultimo addebito.
Il ricorrente ha evidenziato che nel bilancio finale di liquidazione e nella relativa relazione di accompagnamento non è chiarita la sorte dei crediti (per € 99.240,00)
e la destinazione di disponibilità liquide (per la considerevole cifra di €
288.442,00), ancora iscritti in bilancio alla data del 31.10.2019.
Inoltre, è dedotto che nessuna giustificazione risulta offerta con riguardo alla sorte dei beni (immobilizzazioni per un valore complessivo di € 43.332,00), che erano iscritti nel bilancio del 2018 e che «spariscono immotivatamente dal bilancio di liquidazione della società».
Infine, ha segnalato che «dalla disamina della documentazione contabile relativa alla liquidazione emerge che l'esercizio relativo al periodo 01/01/2019-
31/10/2019 ha prodotto un utile di 462,00 euro» e che «in sede di approvazione del bilancio di liquidazione, però, tale utile, in contrapposizione a quanto stabilito dalla Statuto, viene destinato alle riserve legali ed il resto interamente alle riserve statutarie, non venendo ripartito tra i soci».
In definitiva, ad avviso del ricorrente, la cancellazione della società sarebbe avvenuta previo occultamento dei beni sociali, «impedendo, di conseguenza, in punto di fatto e diritto, al sig. di agire per il recupero del proprio credito Parte_1
nei confronti dei soci», considerato che «la società, non solo presentava un attivo al momento della liquidazione, ma, soprattutto, che tale attivo poteva essere, e
8 molto probabilmente è stato, ripartito tra i soci» e che «al fine di attestare formalmente la mancata distribuzione di attivo fra i soci, il liquidatore, non procede ad alcuna distribuzione del capitale sociale e delle riserve legali accantonate».
Ancora in questo giudizio il liquidatore non ha specificamente contestato gli esposti rilievi e non ha offerto nessuna giustificazione in ordine alla sorte ed alla destinazione di beni, liquidità ed utili pure iscritti nel bilancio di liquidazione, limitandosi a confermare di non aver provveduto alla ripartizione di utili.
A fronte delle esposte risultanze, del tutto criptica risulta, quindi, la dichiarazione riportata nel c.d. piano di riparto allegato al bilancio finale di liquidazione, secondo cui «durante la fase della liquidazione è emerso che sia per le poste di attività che di passività il realizzo è impossibile da verificarsi per cui il piano di riparto presenta un attivo netto negativo, quindi non esistono somme da ripartire tra i soci».
Ritenuto, quindi, che il mancato pagamento sia imputabile a colpa del liquidatore ex art. 2495 cit., risultando dallo stesso bilancio di liquidazione un patrimonio netto di € 7.168,00, la domanda risarcitoria va accolta.
Ne consegue che il danno da risarcire al creditore rimasto insoddisfatto equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse agito correttamente.
Pertanto, va condannato al pagamento della somma di € CP_2
5.750,16, attualizzata alla data del 21.1.2021.
L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 21.1.2021 fino al 29.11.2023 ed al
9 tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 30.11.2023 (data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
5. Le spese di lite tra e seguono la Parte_1 CP_2
soccombenza e vanno poste a carico del resistente, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 5.750,16, secondo il criterio del decisum)
e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari, con attribuzione ai difensori che si sono dichiarati anticipatari.
Le spese di lite tra e seguono la Parte_1 Controparte_1
soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 5.750,16, secondo il criterio del disputatum) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari, con attribuzione al difensore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda nei confronti di , accoglie la domanda del Controparte_1
ricorrente nei confronti di e, per l'effetto, condanna questi al CP_2
risarcimento del danno, che liquida in € 5.750,16, oltre rivalutazione a far data dal
21.1.2021 ed interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284, co. 1,
c.c. dal 21.1.2021 fino al 29.11.2023 ed al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal
30.11.2023 (data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) alla presente decisione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
(e, per esso, dei difensori distrattari, avv.ti Alfonso Landi e Parte_1
Vincenzo Landi, pro quota in parti uguali), che liquida in € 4.000,00 per compensi ed in € 237,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi
10 ed al netto di IVA e CPA.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
(e, per esso, del difensore distrattario, avv. Gerardo Coralluzzo), Controparte_1
che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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