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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 446/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leo Condemi, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio legale sito in 89128 Reggio di Calabria, Via del Gelsomino n. 8, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 18/03/2020 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
esponeva di essere in servizio alle dipendenze del , Parte_1 Controparte_1 con profilo di docente di Scuola secondaria di II grado, in virtù di contratto a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico “L. da Vinci”; di Reggio Calabria. Aveva stipulato con il contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di CP_1 docente di Scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A017 (Discipline economico- aziendali), dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/2015. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di precariato, aveva svolto tutte le attività attinenti al proprio profilo professionale con le medesime modalità attuate dai colleghi di ruolo;
aveva sempre percepito il trattamento stipendiale base e non era stato mai riconosciuto il passaggio alle fasce stipendiali successive. Il avrebbe dovuto riconoscere il passaggio della fascia stipendiale 3-8 anni CP_1 durante il periodo di servizio scolastico pre-ruolo, al compimento di 36 mesi di servizio (cioè, 3 anni), maturati il 22.09.2006, ed il passaggio alla fascia stipendiale 9- 14 anni, maturati al 01.05.2015, al fine di conseguire i relativi incrementi stipendiali, così come era previsto per il servizio svolto dai docenti di ruolo. Nell'anno scolastico 2015/2016 era stata assunta a tempo indeterminato con la qualifica funzionale di docente della scuola secondaria superiore laureati, per 2
l'insegnamento nella classe di concorso A017 (Discipline economico-aziendali), con decorrenza giuridica 01.09.2015; Era stata confermata in ruolo a far data dal 01.09.2016, percependo il corrispondente aumento retributivo ed era stata inquadrata nella seconda posizione stipendiale (9-14 anni), corrispondenti all'anzianità di anni 9 a far data dall'1.09.2016, percependo il corrispondente aumento retributivo. In data 08.06.2017 aveva inoltrato diffida al per il riconoscimento del servizio CP_1 svolto con contratti a tempo determinato e della corrispondente progressione stipendiale con il pagamento di quanto dovuto. In data 25.10.2018 era stato emesso il decreto di ricostruzione carriera, in cui veniva accertato che per l'espletamento del servizio preruolo, le veniva attribuita la prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio di anni 0 (all.12 pag. 4). Con l'applicazione del C.C.N.L. scuola (A.T.A. e docente), ai fini della determinazione del trattamento economico, il personale docente a tempo determinato percepiva sempre il medesimo trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza che l'anzianità di servizio consentisse alcuna progressione stipendiale;
invece, il personale di ruolo percepiva un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed il passaggio da una posizione a quella successiva (migliorativa) avveniva alla maturazione di un determinato numero di anni di servizio. Il trattamento economico differenziato tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato contrastava con i principi comunitari in materia di lavoro a termine e, segnatamente, con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.03.1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28.06.1999. Il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, così come interpretato dalle sentenze della CGCE, non lasciava residuare dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo e rendeva illegittime le disposizioni normative del D. Lgs. n. 297/94 e del Ccnl Scuola sopra indicate, relative al riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo ed al relativo trattamento economico;
di conseguenza, queste ultime dovevano essere disapplicate per contrasto con la Direttiva sopra citata al fine di riconoscere al servizio prestato con contratto a tempo determinato pari trattamento rispetto a quello prestato con contratto a tempo indeterminato. Non sussistevano circostanze o elementi di fatto relativi all'espletamento del servizio scolastico che potessero costituire ragioni oggettive tali da differenziare il rapporto di impiego in questione rispetto a quello svolto dai docenti a tempo indeterminato e da giustificare la necessità della disparità di trattamento subita dalla ricorrente. Pertanto, doveva essere riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale 3-8, previsto dalla tabella 2 allegata al Ccnl 2006/2009, maturato negli anni di servizio pre-ruolo che andavano dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2015/2016, maturato dopo il compimento di 36 mesi di servizio (3 anni), ed il passaggio alla fascia stipendiale 9-14 anni dopo il compimento di 108 mesi di servizio (cioè, 9 anni), maturati dal 01.05.2015, così come era prevista per il servizio svolto dai docenti di ruolo. Sulla base della tabella retributiva allegata, applicata agli anni di servizio pre- ruolo, alla ricorrente era dovuto un risarcimento del danno quantificato, secondo il parametro degli emolumenti stipendiali, in € 11.737,76 corrispondente alle differenze retributive (come da prospetto allegato) tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo intercorrente tra il 17.09.2007 ed il 31.08.2016 , come previsto dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato, secondo la normativa applicabile al tempo in cui il rapporto era effettivamente in corso. Costituitosi il , resisteva al ricorso, negando la sussistenza Controparte_1 delle condizioni per l'applicabilità del principio comunitario invocato dalla ricorrente. 3
Rappresentava, inoltre, che il personale assunto a tempo determinato non rimaneva completamente privo di tutele, dal momento che con l'immissione in ruolo usufruiva della ricostruzione della carriera, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici del pre-ruolo maturato. Il fatto che lo fosse solo in misura parziale trovava la propria motivazione nelle diverse modalità con cui la prestazione era stata svolta antecedentemente all'immissione in ruolo. La ricostruzione della carriera era sì parziale, ma ai soli fini giuridici. Infatti, l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 prevedeva che i primi quattro anni erano riconosciuti per intero sia ai fini economici che giuridici, mentre il periodo eccedente era riconosciuto per i due terzi ai fini giuridici ed economici;
per il restante terzo anche ai fini economici, anche se successivamente al sedicesimo anno di servizio, quindi, la ricostruzione della carriera avveniva integralmente ai fini economici. Ciò non determinava una violazione del diritto comunitario, dato che la clausola 4.1 della direttiva, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, imponeva il riconoscimento degli scatti di anzianità al personale a tempo determinato, ma non prevedeva che la ricostruzione della carriera dovesse essere integrale anche ai fini giuridici. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale prevista per legge per i crediti da lavoro.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 681/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 31/03/2023 così provvedeva: “ A) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il , oggi , in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, docente
, c.f. con riconoscimento dell'intero servizio Parte_1 C.F._1 preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012-
2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, tutto ciò, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, prescrizione che è maturata per i crediti fino a maggio 2012, restando confermato “che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno
2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B. D.P.R. 122/2013)”; operando il predetto riconoscimento del servizio preruolo l'amministrazione dovrà tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi;
la stessa amministrazione resistente è tenuta al pagamento delle differenze retributive che dovessero risultare ancora dovute all'esito della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio preruolo effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei mensili di differenze retributive dalla scadenza al soddisfo. B) condanna il , oggi , in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte CP_2 ricorrente, che liquida in € 4.216,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Leo Condemi (C.F.: dichiaratasi procuratore antistatario”. C.F._3 4
Preliminarmente, precisava il Tribunale che il rapporto di pubblico impiego intercorreva tra la docente ed il , il quale, pertanto, era il solo legittimato passivo, Controparte_1 mentre era privo di legittimazione l menzionato Controparte_4 in ricorso. Nel merito, sulla la questione di diritto concernente l'applicazione dell'art. 485, c. 1, del d.lgs. n. 297/1994, osservava che sull'applicazione della norma era sufficiente richiamare la puntuale ricostruzione operata da Cass. 31149/2019 (e successive conformi), secondo cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”, conforme Cass. 3179/2021. In linea a tale orientamento, tra le altre, Cass. n 15231/2020, aveva precisato: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.” Pertanto, in applicazione dei principi di diritto esposti, doveva riconoscersi alla ricorrente, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, tutto ciò, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, e restando confermato “che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B. D.P.R. 122/2013)”. Nel predetto riconoscimento del servizio preruolo l'amministrazione doveva tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza era giustificata da una ragione che non comportava decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non potevano essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi. 5
Sulla base dei predetti criteri l'amministrazione doveva provvedere al corretto inquadramento stipendiale e corresponsione delle relative differenze retributive. In punto di prescrizione, il primo atto interruttivo concernente le chiese differenze stipendiali risultava essere la diffida ricevuta in data 8 giugno 2017 dal
[...]
, sicché risultavano prescritte le differenze Controparte_5 stipendiali maturate fino a maggio 2012. La condanna non poteva che essere generica, in quanto sulla base della documentazione in atti non era dato sapere “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, dato necessario per procedere alla comparazione. Quanto agli accessori di legge, stante il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione che operava nel pubblico impiego, spettava la maggior somma tra interessi e rivalutazione sui singoli ratei mensili di differenze retributive dalla scadenza al soddisfo. Non competeva alla ricorrente il riconoscimento come anno di servizio del servizio preruolo prestato nell'a.s. 2000/2001, perché il servizio era stato prestato in misura inferiore a quella minima prevista dall'ordinamento vigente e sul punto il ricorso era infondato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Parte_1 Con il primo motivo chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui erano state dichiarate prescritte le differenze stipendiali maturate fino a maggio 2012. Il resistente aveva formulato l'eccezione di prescrizione delle differenze CP_1 retributive con la comparsa di costituzione depositata il 19.11.2021, cioè 6 giorni prima dell'udienza del 25.11.2021, oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza; quindi, l'eccezione era tardiva e, pertanto, improponibile e/o inammissibile ex art. 416 c.p.c., secondo cui il convenuto doveva costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovevano essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La tardiva proposizione di eccezioni doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre il Tribunale aveva omesso tale rilievo. Con il secondo motivo censurava la sentenza anche nelle parti in cui, ai paragrafi 2 e 3, aveva incentrato la questione sulla verifica della discriminazione, eventualmente provocata dal decreto di ricostruzione di carriera elaborato ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 ed aveva condannato il a procedere alla ricostruzione Controparte_1 della carriera. La sentenza era viziata in quanto non era contestato il decreto di ricostruzione di carriera, ma era stato chiesto il riconoscimento della progressione stipendiale maturata nel periodo di precariato fino al 31.08.2016, giorno precedente la conferma in ruolo, richiesta basata sull'illegittimità dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 -Retribuzione-, che statuiva: “1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Ciò emergeva dalle conclusioni del ricorso, come corrette ed integrate dalle note di trattazione scritta, basate sulla violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, senza muovere alcun appunto al decreto di ricostruzione di carriera. La domanda era rivolta al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, ma non riguardava il decreto di ricostruzione di carriera che aveva il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo, secondo i criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994. 6
Pertanto, la sentenza era viziata nelle parti in cui, incentrando la questione sull'art. 485 del D, Lgs, n, 297/1994, richiamava la giurisprudenza al fine di giustificare un provvedimento di condanna dell'Amministrazione “…a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente…”. Con il terzo motivo, strettamente collegato al precedente, lamentava la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Come esposto nel motivo precedente, nella sentenza il giudice era andato oltre il thema decidendum, poiché dopo aver riconosciuto “…alla ricorrente, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio preruolo …, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato…”, si era pronunciato oltrepassando i confini della domanda, riconoscendo una pretesa non avanzata, producendo l'effetto giuridico (non chiesto dalla ricorrente) della condanna alla riformulazione del decreto di ricostruzione di carriera, che aveva il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della conferma in ruolo, pretesa fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle proposte in domanda e correlate alla illegittimità dei criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994. Con il quarto motivo lamentava il difetto di motivazione, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti. In conseguenza dell'equivoco in cui il Giudice era incorso, la sentenza era erronea nella parte in cui aveva affermato che “La condanna non può che essere generica, in quanto sulla base della documentazione in atti non è dato sapere “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, dato necessario per procedere alla comparazione.” (pag. 7 paragrafo 3). Poiché che non era necessario “procedere alla comparazione” ai fini della ricostruzione di carriera perché questa non era stata contestata, il quantum richiesto in domanda era determinato e fondato sul calcolo dei giorni di servizio effettivamente prestati come provati dai documenti allegati, compreso il decreto di ricostruzione di carriera, e sulle tabelle allegate ai Ccnl vigenti pro-tempore secondo i parametri contrattuali collettivi applicabili al caso di specie, cfr. allegato 14 “Calcolo” del fascicolo di primo grado), che non erano stati contestati dall'Amministrazione resistente. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) annullare le parti della sentenza che statuiscono la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti, la condanna generica degli stessi e la riformulazione della ricostruzione della carriera della ricorrente;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale maturata per il servizio prestato con contratti a termine prima dell'assunzione a tempo indeterminato nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, riconoscendo il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dal 22.09.2006 e alla fascia 9-14 anni dall'1.05.2015; 3) di conseguenza, condannare il CP_6 al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 11.737,76 corrispondente alla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo intercorrente tra il 17.09.2007 ed il 31.08.2016, come previsto dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato, secondo la normativa applicabile al tempo in cui il rapporto era effettivamente in corso, (come da prospetto già allegato) o nella misura ritenuta di giustizia;
tutto entro i limiti dello scaglione € 5.200,00 e € 26.000,00 previsti dalla tabella del contributo unificato. Salvo ogni altro diritto di credito maturato a titolo di tredicesima mensilità. 4) condannare il
in p.l.r.p.t. a rifondere a parte ricorrente le spese e Controparte_3 competenze anche del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Non si costituiva il , del quale con ordinanza del 07.02.2024, veniva dichiarata CP_1 la contumacia. 7
Il provvedimento di fissazione dell'udienza, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva ritualmente comunicato all'appellante, unica parte costituita, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il primo motivo con cui l'appellante ha censurato la sentenza per aver accolto l'eccezione di prescrizione proposta dal resistente , nonostante questi si CP_1 fosse tardivamente costituito. Invero, con decreto in data 11.05.2020 il Tribunale aveva fissato l'udienza al 25.11.2021 e il si era costituito con memoria depositata il 19.11.2021, oltre i termini CP_1 ex art. 416 c.p.c.. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione, ponendola a fondamento della decisione - A) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, oggi , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 CP_2 rapp.te p.t., a procedere …, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, prescrizione che è maturata per i crediti fino a maggio 2012 … -, mentre avrebbe dovuto dichiarare (la questione, oltre ad essere stata eccepita dalla ricorrente, è anche rilevabile d'ufficio), la decadenza del dal potere/onere di CP_1 relativa proposizione. La prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, restando pertanto soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.: “Nel rito in materia di lavoro, l'eccezione di prescrizione va sollevata nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.: dunque, la tardiva costituzione in giudizio del convenuto comporta la anche l'impossibilità di sollevare dell'eccezione”. (Cass. civ. sez. lav., 28/10/2024, n. 27813).
“Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio”. (Cass. civ. sez. VI, 25/08/2020, n. 17643). Il motivo di appello va, dunque, accolto e la sentenza sul punto va riformata.
5. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente poiché connessi fra loro, la sentenza è stata impugnata nelle parti in cui,
“ai paragrafi 2 e 3, ha incentrato la questione sulla verifica della discriminazione, eventualmente provocata dal decreto di ricostruzione di carriera elaborato ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 e ha condannato il a Controparte_3 procedere alla ricostruzione della carriera. In questa parte e per questo aspetto, la sentenza è viziata in quanto la docente non ha contestato il decreto di ricostruzione di carriera, ma ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della progressione stipendiale maturata nel periodo di precariato fino al 31.08.2016, giorno precedente la conferma in ruolo;
richiesta basata sull'illegittimità dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 -Retribuzione-, che statuisce “1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. … “la domanda giudiziale è rivolta al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, in applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo;
non riguarda certamente il decreto di 8
ricostruzione di carriera che ha il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo, secondo i criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994. Pertanto, la sentenza è viziata nelle parti testualmente ritrascritte e nelle parti in cui, incentrando la questione sull'art. 485 del D, Lgs, n, 297/1994, richiamano la giurisprudenza al fine di giustificare un provvedimento di condanna dell'Amministrazione “…a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente…”. “ … la domanda giudiziale è rivolta al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, in applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo;
non riguarda certamente il decreto di ricostruzione di carriera che ha il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo, secondo i criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994. Pertanto, la sentenza è viziata nelle parti testualmente ritrascritte e nelle parti in cui, incentrando la questione sull'art. 485 del D, Lgs, n, 297/1994, richiamano la giurisprudenza al fine di giustificare un provvedimento di condanna dell'Amministrazione “…a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente…”. In esito a siffatte considerazioni, con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 del c.p.c., affermando di aver chiesto solo il riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato ed affermando che il Tribunale, invece, dopo aver affermato l'applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo “dell'intero servizio preruolo …, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato…”, “si è pronunciato oltrepassando i confini della domanda, riconoscendo una pretesa non avanzata, producendo l'effetto giuridico (evidentemente diverso dall'effetto chiesto dalla ricorrente) della condanna alla riformulazione del decreto di ricostruzione di carriera, che ha il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo;
pretesa fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle proposte in domanda e correlate alla illegittimità dei criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994”.
5.1. La Corte non rileva i vizi lamentati, posto che in sentenza non si rinviene alcun accertamento sull'erroneità delle decreto di ricostruzione della carriera e alcuna condanna a carico del “alla riformulazione del decreto di ricostruzione di carriera”. CP_1 Invero, al punto 2) della sentenza sono stati riportati: il disposto dell'art. 485, c. 1, D. Lgs. n. 297/1994, la ricostruzione operatane da Cass. 31149/2019, confermata da Cass. 3179/2021 e da Cass. n 15231/2020. Al punto 3) della sentenza è stato affermato: “ Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi, deve riconoscersi alla ricorrente, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato
…”. Appare evidente che il precetto concernente il riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici indicati è espressamente limitato ai fini della progressione stipendiale e, dopo l'indicazione dei criteri che dovevano regolare siffatto riconoscimento a fini stipendiali, è stato affermato: “Sulla base dei predetti criteri l'amministrazione provvederà al corretto inquadramento stipendiale e corresponsione delle relative differenze retributive”. 9
Contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, non si rinviene alcuna statuizione di condanna del “a procedere alla ricostruzione della carriera”, giacché CP_1 tutti i principi esposti in sentenza sono stati espressamente correlati al corretto inquadramento stipendiale ed alla corresponsione delle differenza retributive, in rigorosa consequenzialità al petitum ed alla causa petendi rassegnati dalla ricorrente, che aveva chiesto “il riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, in applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo”. Il dispositivo riproduce fedelmente le ragioni della decisione, essendo stata ivi statuita la condanna del “a procedere alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento CP_1 dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato”. Nel dispositivo è altresì statuito: “la stessa amministrazione resistente è tenuta al pagamento delle differenze retributive che dovessero risultare ancora dovute all'esito della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio preruolo effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei mensili di differenze retributive dalla scadenza al soddisfo”. Anche in tal caso, e ove l'interpretazione rassegnata con i motivi di appello fosse correlata all'inciso “all'esito della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio preruolo effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate”, non può che ribadirsi che l'espressione utilizzata è sempre correlata alla successiva frase “ … effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate”, e, quindi, nei limiti e nell'ambito dei precetti in precedenza esposti, vale a dire limitatamente alla progressione stipendiale, tant'è che le uniche statuizioni di condanna pronunciate hanno ad oggetto esclusivamente la condanna al pagamento delle differenze retributive che dovessero risultare ancora dovute. La Corte non rinviene alcuna condanna ad un facere, nel che si sarebbe dovuta sostanziare la, infondatamente dedotta, condanna del “alla riformulazione del CP_1 decreto di ricostruzione di carriera”. Nel corpo della sentenza non si rinviene alcun accertamento che abbia attestato l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera con consequenziale condanna alla relativa riformulazione, essendo stato ogni accertamento condotto e ogni condanna pronunciata limitata alla progressione stipendiale ed al pagamento delle differenze retributive dovute. Non si ravvisa, pertanto, il lamentato vizio di ultrapetizione, con infondatezza dei motivi di appello e conferma sul punto dell'impugnata sentenza.
6. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva affermato: “…La condanna non può che essere generica, in quanto sulla base della documentazione in atti non è dato sapere “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, dato necessario per procedere alla comparazione.” (paragrafo 3 pag. 7), affermando sussistente un difetto di motivazione e eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ha dedotto che, atteso che non era necessario “procedere alla comparazione” ai fini della ricostruzione di carriera, perché questa non era stata contestata, il quantum richiesto in domanda era determinato e fondato sul calcolo dei giorni di servizio effettivamente prestati come provati dai documenti allegati, compreso il decreto di ricostruzione di carriera, e sulle tabelle allegate ai ccnl vigenti pro-tempore secondo i parametri contrattualcollettivi 10
applicabili al caso di specie, come da allegato 14 “Calcolo” del fascicolo di primo grado, non contestati dall'Amministrazione resistente. Ha, quindi, chiesto che venissero riconosciute le differenze retributive corrispondenti alle fasce 3-8 e 9-14 maturate nel periodo pre-ruolo fino al 31.08.2016 (giorno precedente la conferma in ruolo), quantificate in € 11.737,76. Anche tale motivo non è assistito da pregio. La conclusione cui è addivenuto il giudice a quo è relazionata al principio affermato in sentenza, non oggetto di contestazione con i motivi di appello, secondo cui il ricalcolo doveva essere effettuato secondo “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza era stata giustificata da una ragione che non comportava decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non potevano essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi. Tali criteri, in applicazione dei quali doveva essere operato il ricalcolo, non sono stati contestati dall'appellante, né è stato puntualmente confutato, con precise argomentazioni in fatto o in diritto l'invocato raffronto tra anzianità effettiva e anzianità virtuale. Parimenti non è stato confutata dall'appellante l'affermazione secondo cui la documentazione allegata in atti consentisse il riscontro fra anzianità effettiva ed anzianità virtuale, mentre sarebbe stato suo preciso onere al fine di consentire l'apprezzamento dell'erroneità della sentenza, con l'illustrazione, in fatto e diritto, dei criteri cui improntare correttamente il calcolo. Infatti, posto che la condanna generica è stata pronunciata sul tale presupposto, sarebbe stato onere dell'appellante illustrare specificamente i documenti che tale indagine avrebbero consentito, mentre, per questo profilo, che costituisce il reale punto controverso, il motivo di appello è generico. Né il giudice avrebbe potuto recepire acriticamente il risultato finale rassegnato nell'allegato 14 del fascicolo di primo grado, posto che tale atto rassegna il mero calcolo delle differenze retributive, offrendo un dato finale, senza illustrare né rendere desumibile se il criterio indicato dal primo giudice fosse stato o meno considerato. Men che meno a tal fine avrebbe potuto esser fatta applicazione del principio di non contestazione. Per costante giurisprudenza, il principio di non contestazione da parte del resistente prevede che questi debba "prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendersi come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari") e non su un mero dato contabile risultante da un allegato. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ha incluso l'illustrazione dei criteri e dei precetti in applicazione dei quali la somma di € 11.737,76, di cui all'allegato 14, è stata calcolata, onde in punto di quantum debeatur non vi era onere del resistente di procedere a relativa contestazione. L'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione, anche in punto di quantum debeatur, puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
“In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative 11
contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte …”. Cass. civ. sez. I, 19/04/2024, n.10629). Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato. L'esito solo parzialmente vittorioso conseguito dall'appellane determina a disporre la compensazione fra le parti, nella misura di 2/3, delle spese di questo grado di giudizio – liquidate nell'intero in € 118,50 per esborsi e € 5.809,00 per onorari, oltre accessori come per legge - e la condanna del al pagamento, in favore del difensore distrattario CP_1 dell'appellante, della restante quota di 1/2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 681/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Controparte_3 Calabria, pubblicata in data 31.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il , oggi , in Controparte_1 Controparte_3 persona del a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, CP_2 docente C.F. con riconoscimento Parte_1 C.F._1 dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, restando confermato “che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni
1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B. D.P.R. 122/2013).
2. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 2/3 le spese di questo grado di giudizio - liquidate nell'intero in € 118,50 per esborsi e € 5.809,00 per onorari, oltre accessori come per legge - e condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_1 del difensore distrattario dell'appellante, delle restante quota di 1/3. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 446/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leo Condemi, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio legale sito in 89128 Reggio di Calabria, Via del Gelsomino n. 8, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 18/03/2020 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
esponeva di essere in servizio alle dipendenze del , Parte_1 Controparte_1 con profilo di docente di Scuola secondaria di II grado, in virtù di contratto a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico “L. da Vinci”; di Reggio Calabria. Aveva stipulato con il contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di CP_1 docente di Scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A017 (Discipline economico- aziendali), dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/2015. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di precariato, aveva svolto tutte le attività attinenti al proprio profilo professionale con le medesime modalità attuate dai colleghi di ruolo;
aveva sempre percepito il trattamento stipendiale base e non era stato mai riconosciuto il passaggio alle fasce stipendiali successive. Il avrebbe dovuto riconoscere il passaggio della fascia stipendiale 3-8 anni CP_1 durante il periodo di servizio scolastico pre-ruolo, al compimento di 36 mesi di servizio (cioè, 3 anni), maturati il 22.09.2006, ed il passaggio alla fascia stipendiale 9- 14 anni, maturati al 01.05.2015, al fine di conseguire i relativi incrementi stipendiali, così come era previsto per il servizio svolto dai docenti di ruolo. Nell'anno scolastico 2015/2016 era stata assunta a tempo indeterminato con la qualifica funzionale di docente della scuola secondaria superiore laureati, per 2
l'insegnamento nella classe di concorso A017 (Discipline economico-aziendali), con decorrenza giuridica 01.09.2015; Era stata confermata in ruolo a far data dal 01.09.2016, percependo il corrispondente aumento retributivo ed era stata inquadrata nella seconda posizione stipendiale (9-14 anni), corrispondenti all'anzianità di anni 9 a far data dall'1.09.2016, percependo il corrispondente aumento retributivo. In data 08.06.2017 aveva inoltrato diffida al per il riconoscimento del servizio CP_1 svolto con contratti a tempo determinato e della corrispondente progressione stipendiale con il pagamento di quanto dovuto. In data 25.10.2018 era stato emesso il decreto di ricostruzione carriera, in cui veniva accertato che per l'espletamento del servizio preruolo, le veniva attribuita la prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio di anni 0 (all.12 pag. 4). Con l'applicazione del C.C.N.L. scuola (A.T.A. e docente), ai fini della determinazione del trattamento economico, il personale docente a tempo determinato percepiva sempre il medesimo trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza che l'anzianità di servizio consentisse alcuna progressione stipendiale;
invece, il personale di ruolo percepiva un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed il passaggio da una posizione a quella successiva (migliorativa) avveniva alla maturazione di un determinato numero di anni di servizio. Il trattamento economico differenziato tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato contrastava con i principi comunitari in materia di lavoro a termine e, segnatamente, con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.03.1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28.06.1999. Il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, così come interpretato dalle sentenze della CGCE, non lasciava residuare dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo e rendeva illegittime le disposizioni normative del D. Lgs. n. 297/94 e del Ccnl Scuola sopra indicate, relative al riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo ed al relativo trattamento economico;
di conseguenza, queste ultime dovevano essere disapplicate per contrasto con la Direttiva sopra citata al fine di riconoscere al servizio prestato con contratto a tempo determinato pari trattamento rispetto a quello prestato con contratto a tempo indeterminato. Non sussistevano circostanze o elementi di fatto relativi all'espletamento del servizio scolastico che potessero costituire ragioni oggettive tali da differenziare il rapporto di impiego in questione rispetto a quello svolto dai docenti a tempo indeterminato e da giustificare la necessità della disparità di trattamento subita dalla ricorrente. Pertanto, doveva essere riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale 3-8, previsto dalla tabella 2 allegata al Ccnl 2006/2009, maturato negli anni di servizio pre-ruolo che andavano dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2015/2016, maturato dopo il compimento di 36 mesi di servizio (3 anni), ed il passaggio alla fascia stipendiale 9-14 anni dopo il compimento di 108 mesi di servizio (cioè, 9 anni), maturati dal 01.05.2015, così come era prevista per il servizio svolto dai docenti di ruolo. Sulla base della tabella retributiva allegata, applicata agli anni di servizio pre- ruolo, alla ricorrente era dovuto un risarcimento del danno quantificato, secondo il parametro degli emolumenti stipendiali, in € 11.737,76 corrispondente alle differenze retributive (come da prospetto allegato) tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo intercorrente tra il 17.09.2007 ed il 31.08.2016 , come previsto dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato, secondo la normativa applicabile al tempo in cui il rapporto era effettivamente in corso. Costituitosi il , resisteva al ricorso, negando la sussistenza Controparte_1 delle condizioni per l'applicabilità del principio comunitario invocato dalla ricorrente. 3
Rappresentava, inoltre, che il personale assunto a tempo determinato non rimaneva completamente privo di tutele, dal momento che con l'immissione in ruolo usufruiva della ricostruzione della carriera, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici del pre-ruolo maturato. Il fatto che lo fosse solo in misura parziale trovava la propria motivazione nelle diverse modalità con cui la prestazione era stata svolta antecedentemente all'immissione in ruolo. La ricostruzione della carriera era sì parziale, ma ai soli fini giuridici. Infatti, l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 prevedeva che i primi quattro anni erano riconosciuti per intero sia ai fini economici che giuridici, mentre il periodo eccedente era riconosciuto per i due terzi ai fini giuridici ed economici;
per il restante terzo anche ai fini economici, anche se successivamente al sedicesimo anno di servizio, quindi, la ricostruzione della carriera avveniva integralmente ai fini economici. Ciò non determinava una violazione del diritto comunitario, dato che la clausola 4.1 della direttiva, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, imponeva il riconoscimento degli scatti di anzianità al personale a tempo determinato, ma non prevedeva che la ricostruzione della carriera dovesse essere integrale anche ai fini giuridici. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale prevista per legge per i crediti da lavoro.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 681/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 31/03/2023 così provvedeva: “ A) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il , oggi , in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, docente
, c.f. con riconoscimento dell'intero servizio Parte_1 C.F._1 preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012-
2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, tutto ciò, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, prescrizione che è maturata per i crediti fino a maggio 2012, restando confermato “che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno
2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B. D.P.R. 122/2013)”; operando il predetto riconoscimento del servizio preruolo l'amministrazione dovrà tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi;
la stessa amministrazione resistente è tenuta al pagamento delle differenze retributive che dovessero risultare ancora dovute all'esito della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio preruolo effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei mensili di differenze retributive dalla scadenza al soddisfo. B) condanna il , oggi , in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte CP_2 ricorrente, che liquida in € 4.216,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Leo Condemi (C.F.: dichiaratasi procuratore antistatario”. C.F._3 4
Preliminarmente, precisava il Tribunale che il rapporto di pubblico impiego intercorreva tra la docente ed il , il quale, pertanto, era il solo legittimato passivo, Controparte_1 mentre era privo di legittimazione l menzionato Controparte_4 in ricorso. Nel merito, sulla la questione di diritto concernente l'applicazione dell'art. 485, c. 1, del d.lgs. n. 297/1994, osservava che sull'applicazione della norma era sufficiente richiamare la puntuale ricostruzione operata da Cass. 31149/2019 (e successive conformi), secondo cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”, conforme Cass. 3179/2021. In linea a tale orientamento, tra le altre, Cass. n 15231/2020, aveva precisato: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.” Pertanto, in applicazione dei principi di diritto esposti, doveva riconoscersi alla ricorrente, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, tutto ciò, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, e restando confermato “che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B. D.P.R. 122/2013)”. Nel predetto riconoscimento del servizio preruolo l'amministrazione doveva tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza era giustificata da una ragione che non comportava decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non potevano essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi. 5
Sulla base dei predetti criteri l'amministrazione doveva provvedere al corretto inquadramento stipendiale e corresponsione delle relative differenze retributive. In punto di prescrizione, il primo atto interruttivo concernente le chiese differenze stipendiali risultava essere la diffida ricevuta in data 8 giugno 2017 dal
[...]
, sicché risultavano prescritte le differenze Controparte_5 stipendiali maturate fino a maggio 2012. La condanna non poteva che essere generica, in quanto sulla base della documentazione in atti non era dato sapere “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, dato necessario per procedere alla comparazione. Quanto agli accessori di legge, stante il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione che operava nel pubblico impiego, spettava la maggior somma tra interessi e rivalutazione sui singoli ratei mensili di differenze retributive dalla scadenza al soddisfo. Non competeva alla ricorrente il riconoscimento come anno di servizio del servizio preruolo prestato nell'a.s. 2000/2001, perché il servizio era stato prestato in misura inferiore a quella minima prevista dall'ordinamento vigente e sul punto il ricorso era infondato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Parte_1 Con il primo motivo chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui erano state dichiarate prescritte le differenze stipendiali maturate fino a maggio 2012. Il resistente aveva formulato l'eccezione di prescrizione delle differenze CP_1 retributive con la comparsa di costituzione depositata il 19.11.2021, cioè 6 giorni prima dell'udienza del 25.11.2021, oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza; quindi, l'eccezione era tardiva e, pertanto, improponibile e/o inammissibile ex art. 416 c.p.c., secondo cui il convenuto doveva costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovevano essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La tardiva proposizione di eccezioni doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre il Tribunale aveva omesso tale rilievo. Con il secondo motivo censurava la sentenza anche nelle parti in cui, ai paragrafi 2 e 3, aveva incentrato la questione sulla verifica della discriminazione, eventualmente provocata dal decreto di ricostruzione di carriera elaborato ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 ed aveva condannato il a procedere alla ricostruzione Controparte_1 della carriera. La sentenza era viziata in quanto non era contestato il decreto di ricostruzione di carriera, ma era stato chiesto il riconoscimento della progressione stipendiale maturata nel periodo di precariato fino al 31.08.2016, giorno precedente la conferma in ruolo, richiesta basata sull'illegittimità dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 -Retribuzione-, che statuiva: “1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Ciò emergeva dalle conclusioni del ricorso, come corrette ed integrate dalle note di trattazione scritta, basate sulla violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, senza muovere alcun appunto al decreto di ricostruzione di carriera. La domanda era rivolta al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, ma non riguardava il decreto di ricostruzione di carriera che aveva il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo, secondo i criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994. 6
Pertanto, la sentenza era viziata nelle parti in cui, incentrando la questione sull'art. 485 del D, Lgs, n, 297/1994, richiamava la giurisprudenza al fine di giustificare un provvedimento di condanna dell'Amministrazione “…a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente…”. Con il terzo motivo, strettamente collegato al precedente, lamentava la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Come esposto nel motivo precedente, nella sentenza il giudice era andato oltre il thema decidendum, poiché dopo aver riconosciuto “…alla ricorrente, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio preruolo …, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato…”, si era pronunciato oltrepassando i confini della domanda, riconoscendo una pretesa non avanzata, producendo l'effetto giuridico (non chiesto dalla ricorrente) della condanna alla riformulazione del decreto di ricostruzione di carriera, che aveva il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della conferma in ruolo, pretesa fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle proposte in domanda e correlate alla illegittimità dei criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994. Con il quarto motivo lamentava il difetto di motivazione, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti. In conseguenza dell'equivoco in cui il Giudice era incorso, la sentenza era erronea nella parte in cui aveva affermato che “La condanna non può che essere generica, in quanto sulla base della documentazione in atti non è dato sapere “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, dato necessario per procedere alla comparazione.” (pag. 7 paragrafo 3). Poiché che non era necessario “procedere alla comparazione” ai fini della ricostruzione di carriera perché questa non era stata contestata, il quantum richiesto in domanda era determinato e fondato sul calcolo dei giorni di servizio effettivamente prestati come provati dai documenti allegati, compreso il decreto di ricostruzione di carriera, e sulle tabelle allegate ai Ccnl vigenti pro-tempore secondo i parametri contrattuali collettivi applicabili al caso di specie, cfr. allegato 14 “Calcolo” del fascicolo di primo grado), che non erano stati contestati dall'Amministrazione resistente. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) annullare le parti della sentenza che statuiscono la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti, la condanna generica degli stessi e la riformulazione della ricostruzione della carriera della ricorrente;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale maturata per il servizio prestato con contratti a termine prima dell'assunzione a tempo indeterminato nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, riconoscendo il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dal 22.09.2006 e alla fascia 9-14 anni dall'1.05.2015; 3) di conseguenza, condannare il CP_6 al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 11.737,76 corrispondente alla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo intercorrente tra il 17.09.2007 ed il 31.08.2016, come previsto dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato, secondo la normativa applicabile al tempo in cui il rapporto era effettivamente in corso, (come da prospetto già allegato) o nella misura ritenuta di giustizia;
tutto entro i limiti dello scaglione € 5.200,00 e € 26.000,00 previsti dalla tabella del contributo unificato. Salvo ogni altro diritto di credito maturato a titolo di tredicesima mensilità. 4) condannare il
in p.l.r.p.t. a rifondere a parte ricorrente le spese e Controparte_3 competenze anche del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Non si costituiva il , del quale con ordinanza del 07.02.2024, veniva dichiarata CP_1 la contumacia. 7
Il provvedimento di fissazione dell'udienza, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva ritualmente comunicato all'appellante, unica parte costituita, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il primo motivo con cui l'appellante ha censurato la sentenza per aver accolto l'eccezione di prescrizione proposta dal resistente , nonostante questi si CP_1 fosse tardivamente costituito. Invero, con decreto in data 11.05.2020 il Tribunale aveva fissato l'udienza al 25.11.2021 e il si era costituito con memoria depositata il 19.11.2021, oltre i termini CP_1 ex art. 416 c.p.c.. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione, ponendola a fondamento della decisione - A) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
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, oggi , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 CP_2 rapp.te p.t., a procedere …, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, prescrizione che è maturata per i crediti fino a maggio 2012 … -, mentre avrebbe dovuto dichiarare (la questione, oltre ad essere stata eccepita dalla ricorrente, è anche rilevabile d'ufficio), la decadenza del dal potere/onere di CP_1 relativa proposizione. La prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, restando pertanto soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.: “Nel rito in materia di lavoro, l'eccezione di prescrizione va sollevata nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.: dunque, la tardiva costituzione in giudizio del convenuto comporta la anche l'impossibilità di sollevare dell'eccezione”. (Cass. civ. sez. lav., 28/10/2024, n. 27813).
“Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio”. (Cass. civ. sez. VI, 25/08/2020, n. 17643). Il motivo di appello va, dunque, accolto e la sentenza sul punto va riformata.
5. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente poiché connessi fra loro, la sentenza è stata impugnata nelle parti in cui,
“ai paragrafi 2 e 3, ha incentrato la questione sulla verifica della discriminazione, eventualmente provocata dal decreto di ricostruzione di carriera elaborato ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 e ha condannato il a Controparte_3 procedere alla ricostruzione della carriera. In questa parte e per questo aspetto, la sentenza è viziata in quanto la docente non ha contestato il decreto di ricostruzione di carriera, ma ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della progressione stipendiale maturata nel periodo di precariato fino al 31.08.2016, giorno precedente la conferma in ruolo;
richiesta basata sull'illegittimità dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 -Retribuzione-, che statuisce “1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. … “la domanda giudiziale è rivolta al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, in applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo;
non riguarda certamente il decreto di 8
ricostruzione di carriera che ha il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo, secondo i criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994. Pertanto, la sentenza è viziata nelle parti testualmente ritrascritte e nelle parti in cui, incentrando la questione sull'art. 485 del D, Lgs, n, 297/1994, richiamano la giurisprudenza al fine di giustificare un provvedimento di condanna dell'Amministrazione “…a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente…”. “ … la domanda giudiziale è rivolta al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, in applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo;
non riguarda certamente il decreto di ricostruzione di carriera che ha il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo, secondo i criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994. Pertanto, la sentenza è viziata nelle parti testualmente ritrascritte e nelle parti in cui, incentrando la questione sull'art. 485 del D, Lgs, n, 297/1994, richiamano la giurisprudenza al fine di giustificare un provvedimento di condanna dell'Amministrazione “…a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente…”. In esito a siffatte considerazioni, con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 del c.p.c., affermando di aver chiesto solo il riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato ed affermando che il Tribunale, invece, dopo aver affermato l'applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo “dell'intero servizio preruolo …, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato…”, “si è pronunciato oltrepassando i confini della domanda, riconoscendo una pretesa non avanzata, producendo l'effetto giuridico (evidentemente diverso dall'effetto chiesto dalla ricorrente) della condanna alla riformulazione del decreto di ricostruzione di carriera, che ha il compito di inquadrare in una determinata fascia il docente al momento della sua conferma in ruolo;
pretesa fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle proposte in domanda e correlate alla illegittimità dei criteri previsti dall'art. 485 del D. Lgs. N. 297/1994”.
5.1. La Corte non rileva i vizi lamentati, posto che in sentenza non si rinviene alcun accertamento sull'erroneità delle decreto di ricostruzione della carriera e alcuna condanna a carico del “alla riformulazione del decreto di ricostruzione di carriera”. CP_1 Invero, al punto 2) della sentenza sono stati riportati: il disposto dell'art. 485, c. 1, D. Lgs. n. 297/1994, la ricostruzione operatane da Cass. 31149/2019, confermata da Cass. 3179/2021 e da Cass. n 15231/2020. Al punto 3) della sentenza è stato affermato: “ Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi, deve riconoscersi alla ricorrente, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato
…”. Appare evidente che il precetto concernente il riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici indicati è espressamente limitato ai fini della progressione stipendiale e, dopo l'indicazione dei criteri che dovevano regolare siffatto riconoscimento a fini stipendiali, è stato affermato: “Sulla base dei predetti criteri l'amministrazione provvederà al corretto inquadramento stipendiale e corresponsione delle relative differenze retributive”. 9
Contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, non si rinviene alcuna statuizione di condanna del “a procedere alla ricostruzione della carriera”, giacché CP_1 tutti i principi esposti in sentenza sono stati espressamente correlati al corretto inquadramento stipendiale ed alla corresponsione delle differenza retributive, in rigorosa consequenzialità al petitum ed alla causa petendi rassegnati dalla ricorrente, che aveva chiesto “il riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo di precariato, in applicazione dei medesimi criteri riservati al servizio svolto dai docenti di ruolo”. Il dispositivo riproduce fedelmente le ragioni della decisione, essendo stata ivi statuita la condanna del “a procedere alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento CP_1 dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato”. Nel dispositivo è altresì statuito: “la stessa amministrazione resistente è tenuta al pagamento delle differenze retributive che dovessero risultare ancora dovute all'esito della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio preruolo effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei mensili di differenze retributive dalla scadenza al soddisfo”. Anche in tal caso, e ove l'interpretazione rassegnata con i motivi di appello fosse correlata all'inciso “all'esito della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio preruolo effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate”, non può che ribadirsi che l'espressione utilizzata è sempre correlata alla successiva frase “ … effettuato nei limiti e con le modalità sopra specificate”, e, quindi, nei limiti e nell'ambito dei precetti in precedenza esposti, vale a dire limitatamente alla progressione stipendiale, tant'è che le uniche statuizioni di condanna pronunciate hanno ad oggetto esclusivamente la condanna al pagamento delle differenze retributive che dovessero risultare ancora dovute. La Corte non rinviene alcuna condanna ad un facere, nel che si sarebbe dovuta sostanziare la, infondatamente dedotta, condanna del “alla riformulazione del CP_1 decreto di ricostruzione di carriera”. Nel corpo della sentenza non si rinviene alcun accertamento che abbia attestato l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera con consequenziale condanna alla relativa riformulazione, essendo stato ogni accertamento condotto e ogni condanna pronunciata limitata alla progressione stipendiale ed al pagamento delle differenze retributive dovute. Non si ravvisa, pertanto, il lamentato vizio di ultrapetizione, con infondatezza dei motivi di appello e conferma sul punto dell'impugnata sentenza.
6. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva affermato: “…La condanna non può che essere generica, in quanto sulla base della documentazione in atti non è dato sapere “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, dato necessario per procedere alla comparazione.” (paragrafo 3 pag. 7), affermando sussistente un difetto di motivazione e eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ha dedotto che, atteso che non era necessario “procedere alla comparazione” ai fini della ricostruzione di carriera, perché questa non era stata contestata, il quantum richiesto in domanda era determinato e fondato sul calcolo dei giorni di servizio effettivamente prestati come provati dai documenti allegati, compreso il decreto di ricostruzione di carriera, e sulle tabelle allegate ai ccnl vigenti pro-tempore secondo i parametri contrattualcollettivi 10
applicabili al caso di specie, come da allegato 14 “Calcolo” del fascicolo di primo grado, non contestati dall'Amministrazione resistente. Ha, quindi, chiesto che venissero riconosciute le differenze retributive corrispondenti alle fasce 3-8 e 9-14 maturate nel periodo pre-ruolo fino al 31.08.2016 (giorno precedente la conferma in ruolo), quantificate in € 11.737,76. Anche tale motivo non è assistito da pregio. La conclusione cui è addivenuto il giudice a quo è relazionata al principio affermato in sentenza, non oggetto di contestazione con i motivi di appello, secondo cui il ricalcolo doveva essere effettuato secondo “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato”, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza era stata giustificata da una ragione che non comportava decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non potevano essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi. Tali criteri, in applicazione dei quali doveva essere operato il ricalcolo, non sono stati contestati dall'appellante, né è stato puntualmente confutato, con precise argomentazioni in fatto o in diritto l'invocato raffronto tra anzianità effettiva e anzianità virtuale. Parimenti non è stato confutata dall'appellante l'affermazione secondo cui la documentazione allegata in atti consentisse il riscontro fra anzianità effettiva ed anzianità virtuale, mentre sarebbe stato suo preciso onere al fine di consentire l'apprezzamento dell'erroneità della sentenza, con l'illustrazione, in fatto e diritto, dei criteri cui improntare correttamente il calcolo. Infatti, posto che la condanna generica è stata pronunciata sul tale presupposto, sarebbe stato onere dell'appellante illustrare specificamente i documenti che tale indagine avrebbero consentito, mentre, per questo profilo, che costituisce il reale punto controverso, il motivo di appello è generico. Né il giudice avrebbe potuto recepire acriticamente il risultato finale rassegnato nell'allegato 14 del fascicolo di primo grado, posto che tale atto rassegna il mero calcolo delle differenze retributive, offrendo un dato finale, senza illustrare né rendere desumibile se il criterio indicato dal primo giudice fosse stato o meno considerato. Men che meno a tal fine avrebbe potuto esser fatta applicazione del principio di non contestazione. Per costante giurisprudenza, il principio di non contestazione da parte del resistente prevede che questi debba "prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendersi come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari") e non su un mero dato contabile risultante da un allegato. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ha incluso l'illustrazione dei criteri e dei precetti in applicazione dei quali la somma di € 11.737,76, di cui all'allegato 14, è stata calcolata, onde in punto di quantum debeatur non vi era onere del resistente di procedere a relativa contestazione. L'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione, anche in punto di quantum debeatur, puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
“In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative 11
contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte …”. Cass. civ. sez. I, 19/04/2024, n.10629). Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato. L'esito solo parzialmente vittorioso conseguito dall'appellane determina a disporre la compensazione fra le parti, nella misura di 2/3, delle spese di questo grado di giudizio – liquidate nell'intero in € 118,50 per esborsi e € 5.809,00 per onorari, oltre accessori come per legge - e la condanna del al pagamento, in favore del difensore distrattario CP_1 dell'appellante, della restante quota di 1/2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 681/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Controparte_3 Calabria, pubblicata in data 31.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il , oggi , in Controparte_1 Controparte_3 persona del a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, CP_2 docente C.F. con riconoscimento Parte_1 C.F._1 dell'intero servizio preruolo prestato negli anni scolastici 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006- 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, restando confermato “che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni
1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B. D.P.R. 122/2013).
2. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 2/3 le spese di questo grado di giudizio - liquidate nell'intero in € 118,50 per esborsi e € 5.809,00 per onorari, oltre accessori come per legge - e condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_1 del difensore distrattario dell'appellante, delle restante quota di 1/3. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti