CA
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 162/2023 cui è riunita la causa R.G. 163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17 marzo 2023
DA
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Responsabile di Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
; PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._1 Email_1
; PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._2 Email_2
; PEC , RE NT Villa (C.F. C.F._3 Email_3
; , ND GN (C.F. C.F._4 Email_4
; PEC e AR OM (C.F. C.F._5 Email_5
; PEC , che la rappresentano e C.F._6 Email_6
difendono come da deleghe depositate telematicamente nei giudizi di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812,
E da
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
1 ), fax 0544.472923 – pec , che C.F._7 Email_7
la rappresenta e difende,
Appellanti principali nelle due cause riunite
Contro
1. (C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_8
22/A, 2. (C.F. , residente a [...] CodiceFiscale_9
Odoardo Zen, 3. (C.F. ), residente a [...]– AR CP_5 CodiceFiscale_10
(VE), Via Del Bosco n. 16, 4. (C.F. ), residente a CP_6 CodiceFiscale_11
Venezia, Via A. Palladio n. 40, 5. (C.F. ), residente a CP_7 CodiceFiscale_12
Venezia, Via Carducci n. 65, 6. (C.F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_13
residente a [...], 7. (C.F. ), CP_9 CodiceFiscale_14
residente a [...], 8. (C.F. CP_10 C.F._15
), residente a [...], 9. (C.F.
[...] CP_11 [...]
), residente a [...], 10. C.F._16 [...]
(C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_17
Andrea Palladio n. 38, 11. (C.F. ), residente Venezia, CP_13 CodiceFiscale_18
Via Canini n. 3, 12 (C.F. ), residente a [...]– AR CP_14 CodiceFiscale_19
(VE), Via Palladio n. 26 e 13. (C.F. ), residente a Parte_2 CodiceFiscale_20
Venezia (VE), Via Beccaria n. 128, elettivamente domiciliati in Mestre, Via Mestrina n. 77, presso lo Studio degli Avv.ti Dino Bravin e Rossana Regazzo, che li rappresentano e difendono,
Appellati in entrambe le cause riunite
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 85/2023 pubblicata il 9 febbraio
2023 e notificata in data 16 febbraio 2023.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante nella causa sub. Rg 162/23: Parte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui
2 integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 85/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 833/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Margherita Bortolaso, in data 9 febbraio 2023 e notificata in data 16 febbraio 2023 e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §5.1. e §5.5
− conseguentemente condannare gli odierni appellati a restituire a quanto Parte_1
corrisposto dalla Società stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.135,12 pari a netti Euro 9.344,04, CP_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.678, pari a netti Euro 13.612,74 o, CP_4
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 14.136,86 pari a netti 10.885,38 Euro o, CP_5
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 3.817,94 pari a netti Euro 2.939,81, CP_6
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 9.417,24 pari a netti Euro 7.251,27 o, CP_7
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.455,57 pari a netti Euro 9.590,78 Controparte_8
o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 8.252,72 pari a netti Euro 6.354,59, CP_9
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.964,74 pari a netti Euro 8.442,84 o, CP_10
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
3 - per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.472,49 pari a netti Euro 9.603,81 o, CP_11
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 6.198,69 pari a netti Euro Controparte_12
4.772,99, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 20.046,20 pari a netti Euro 15.435,57 o, CP_13
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 13.037,29 pari a netti Euro 10.038,71 o, CP_14
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.943,26 pari a netti Euro 8.426,31 o, Parte_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
Sempre in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli odierni appellati dal diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione Parte_1
alle dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà Parte_3
ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di
− conseguentemente, condannare gli odierni appelli alla restituzione dei seguenti Parte_1
importi lordi ovvero, quanto al Sig. (i) Euro 3.074,02 pari a netti Euro 2.366,99; (ii) CP_3
Euro 8.064,75 pari a netti Euro 6.209,85; (iii) Euro 7.945,46 pari a netti CP_4 CP_5
Euro 6.118,00; (iv) Euro 6.097,92 pari a netti 4.695,39 Euro;
(v) Euro CP_7 Controparte_8
7.728,87 pari a netti Euro 5.951,22; (vi) Euro 4.723,84 pari a netti Euro 3.367,35; CP_9
(vii) Euro 2.387,95 pari a netti 1.837,72 Euro;
(viii) Euro 4.749,60 pari a CP_10 CP_11
netti Euro 3.657,12; (ix) Euro 4.297,37 pari a netti Euro 1.978,36; (x) Controparte_12
Euro 12.347,27 pari a netti Euro 9.507,39; (xi) Euro 7.137,93 pari a netti CP_13 CP_14
Euro 5.496,20 e (xii) Euro 2.805,09 pari a netti Euro 2.159,91, o, comunque della Parte_2
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dai Sigg.ri (i) CP_4
e per i periodi antecedenti al 14 giugno 2017 e (ii) e CP_5 Controparte_8 CP_11
4 per i periodi antecedenti al 24 agosto 2017, (o al diverso periodo che verrà ritenuto di CP_13 giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
− conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto percepito e, in particolare, quanto al (i)
Sig. della somma lorda di Euro 3.185,58 pari a netti Euro 2.452,89; (ii) al Sig. CP_4 CP_5
della somma lorda di Euro 3.250,17 pari a netti Euro 2.502,63; (iii) al Sig.
[...] Controparte_8
della somma lorda di Euro 2.604,63 pari a netti Euro 2.005,56; (iv) al Sig. della somma CP_11
lorda di Euro 1.165,74 pari a netti Euro 897,61 e al Sig. della somma lorda di Euro CP_13
5.868,55 pari a netti Euro 4.518,78.
Nel merito,
− respingere i ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. presentati nelle cause iscritte ai nn. R.G. 833/2022,
1006/2022 e 1271/2022 ed assolvere da tutte le domande in essi contenute e per Parte_1
l'effetto
− condannare gli odierni appellati a restituire a quanto corrisposto dalla Società Parte_1
stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.135,12 pari a netti Euro 9.344,04, CP_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.678, pari a netti Euro 13.612,74 o, CP_4
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 14.136,86 pari a netti 10.885,38 Euro o, CP_5
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 3.817,94 pari a netti Euro 2.939,81, CP_6
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 9.417,24 pari a netti Euro 7.251,27 o, CP_7
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.455,57 pari a netti Euro 9.590,78 Controparte_8
o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
5 - per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 8.252,72 pari a netti Euro 6.354,59, CP_9
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.964,74 pari a netti Euro 8.442,84 o, CP_10
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.472,49 pari a netti Euro 9.603,81 o, CP_11
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 6.198,69 pari a netti Euro Controparte_12
4.772,99, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 20.046,20 pari a netti Euro 15.435,57 o, CP_13
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 13.037,29 pari a netti Euro 10.038,71 o, CP_14
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.943,26 pari a netti Euro 8.426,31 o, Parte_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello:
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) a titolo di CP_3
differenze retributive Euro 14.584,26 pari a netti Euro 11.229,88; (ii) Euro 825,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 635,25; (iii) Euro 1.131,66 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
871,37; (iv) Euro 6.224,94 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 4.793,20; (v) Euro
3.584,11 a titolo di TFR pari a netti Euro 2.759,76;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 20.226,25 CP_4
a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 15.574,21; (ii) Euro 1.425,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 1.113,75; (iii) Euro 2.303,75 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 1.773,88;
(iv) Euro 7.669,50 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 5.928,51; (v) Euro 4.080,88 a titolo di TFR pari a netti Euro 3.142,27;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_5
19.483,41 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 15.002,22; (ii) Euro 1.550,00 a titolo di
6 EAR pari a netti Euro 1.193,50; (iii) Euro 2.061,24 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
1.587,15; (iv) Euro 7.808,15 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 6.012,27; (v) Euro
2.123,52 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.635,11;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_6
9.965,36 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 7.673,32; (ii) Euro 350,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 269,50; (iii) Euro 363,75 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 280,08;
(iv) Euro 1.742,27 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 1.341,54; (v) Euro 970,93 a titolo di TFR pari a netti Euro 747,61;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_7
14.315,38 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.022,84; (ii) Euro 1.025,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 789,25; (iii) Euro 1.010,42 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
778,02; (iv) Euro 5.115,12 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.938,64; (v) Euro
912,99 a titolo di TFR pari a netti Euro 703,00;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro Controparte_8
22.614,33 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 17.413,03; (ii) Euro 1.500,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 1.155,00; (iii) Euro 2.384,58 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
1.836,12; (iv) Euro 8.111,45 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 6.245,81; (v) Euro
3.234,63 a titolo di TFR pari a netti Euro 2.490,66;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_9
14.517,69 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.178,62; (ii) Euro 825,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 635,25; (iii) Euro 1.091,25 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
840,26; (iv) Euro 4.723,84 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.367,35; (v) Euro
1.425,21 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.097,41;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_10
14.921,02 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.489,18; (ii) Euro 800,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 616,00; (iii) Euro 1.131,67 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
871,38; (iv) Euro 4.235,06 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.260,99; (v) Euro
1.348,57 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.038,39;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 13.905,39 CP_11
a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 10.707,15; (ii) Euro 1.400,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 1.078,00; (iii) Euro 1.495,42 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 1.151,47;
(iv) Euro 7.543,12 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 50808,20; (v) Euro 4.251,11 a titolo di TFR pari a netti Euro 3.273,35;
7 - condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: Controparte_12
(i) Euro 6.310,49 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 4.859,07; (ii) Euro 500,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 385,00; (iii) Euro 363,75 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
280,08; (iv) Euro 2.569,30 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 1.978,36; (v) Euro
263,40 a titolo di TFR pari a netti Euro 202,81;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_13
23.589,81 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 18.164,15; (ii) Euro 1.600,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 1.232,00; (iii) Euro 2.384,58 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
1.836,12; (iv) Euro 8.170,43 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 6.291,23; (v) Euro
4.019,69 a titolo di TFR pari a netti Euro 3.095,16;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 19.498,41 CP_14
a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 15.013,77; (ii) Euro 875,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 673,75; (iii) Euro 1.374,17 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 1.058,11;
(iv) Euro 5.608,39 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 4.318,46; (v) Euro 3.020,25 a titolo di TFR pari a netti Euro 2.325,59;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro Parte_2
14.754,55 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.361,00; (ii) Euro 900,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 693,00; (iii) Euro 1.172,08 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
902,51; (iv) Euro 4.593,07 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.536,66; (v) Euro
1.759,25 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.354,62. o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
In via di mero subordine, si insiste per l'accoglimento dei conteggi condivisi contenuti nelle note autorizzate depositate dagli appellati.
Per parte appellata e altri 12: CP_3
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014, art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per parte appellante nella causa sub. Rg 163/23: CP_2
8 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in accoglimento dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero comunque riformare la sentenza del Tribunale di
Venezia, Sezione Lavoro n. 85/2023 pubblicata il 9 febbraio 2023, nell'ambito dei giudizi riuniti di rg 833/2022, n. 1006/2022 e n. 1271/2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia,
Dott.ssa Margherita Bortolaso, e per l'effetto, in via principale, respinta ogni domanda formulata contro , condannare gli appellati , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , e
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, alla restituzione di tutto quanto versato, oltre ad interessi al saldo;
in subordine, Pt_2 accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dei predetti appellati dal diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle CP_2
dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo accertato), ovvero Parte_3 dichiarata comunque l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti anteriormente al 14.6.2017 (per i lavoratori di cui alla causa di primo grado di rg 833/22), 24.8.2017 (rg 1006/22) e 7.9.2017 (rg
1271/22), per l'effetto previa rideterminazione degli importi ai predetti appellati, condannare gli stessi a restituire la differenza rispetto a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, ovvero in subordine vinte le spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge e compensate, quantomeno parzialmente, quelle del precedente grado, con condanna alla restituzione degli importi e/o dei maggiori importi corrisposti”.
Quanto all'ordinanza di questa Corte d'Appello del 12.09.2024 si conferma la condivisione dei conteggi depositati da parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte dagli odierni appellati, dipendenti della i quali rivendicavano nei confronti della Parte_3
stessa e nei confronti della committente e della sub-committente il Parte_1 CP_2
mancato pagamento di alcune voci stipendiali.
In particolare, il giudice di prime cure, osservava che la documentazione in atti, nei confronti della datrice di lavoro consentiva di ritenere provati per tutti i ricorrenti i crediti Parte_3
9 retributivi e risarcitori, e con riferimento alle altre società la prestazione lavorativa presso il cantiere navale di Venezia, in appalto e in subappalto nel periodo rivendicato.
Ne conseguiva, il riconoscimento dell'elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL per il periodo successivo all'assunzione e fino al 2020 tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro nel
2021, elemento retributivo aggiuntivo ex art. 53 ccnl, il cd. welfare ex art. 52 CCNL dal mese di marzo 2018; le differenze retributive tra il 1° livello riconosciuto in contratto e busta paga ed il 2° livello dovuto dopo un periodo non superiore a 4 mesi rispetto all'assunzione ( con unica eccezione del ricorrente e per , CP_8 CP_3 CP_6 CP_7 Controparte_12
dalle date di assunzione avendo già operato in precedenza per la;
i ratei di tredicesima Parte_3
parzialmente non pagati;
il TFR residuale;
il risarcimento del danno per mancati riposi in corrispondenza di attività lavorativa prestata il giorno festivo;
oltre alle retribuzioni dal mese di giugno 2021, indennità di mancato preavviso attese le dimissioni per giusta causa.
Quanto alla domanda di condanna in solido nei confronti di ed , osservava Parte_1 CP_2
preliminarmente che risultava provata per testimoni assunti in altre cause la circostanza che i ricorrenti per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della fossero Parte_3 impiegati nello stabilimento di in Porto AR (VE) nell'ambito di appalti da questa Parte_1
commissionati ad , che aveva subappaltato parte degli ordini commissionati da a CP_2 Parte_1
Parte_3
Nel caso di specie, il giudice de quo, rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29 d.lgs.
276/2003 sollevata dalla e . Parte_1 CP_2
Sul punto, il giudice de quo, alla luce delle recenti pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e n. 29629/2019) rimeditava il precedente orientamento e riteneva che il termine di decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, dovesse essere ritenuto decorrente dalla cessazione definitiva delle attività commissionate tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto AR (VE) - anche se su Parte_1
differenti navi in costruzione, in un medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con
, tra loro sovrapponendosi, vari contratti di subappalto a loro volta correlati ad appalti in CP_2
sovrapposizione commissionati da ad . Parte_1 CP_2
A tal fine, riteneva che i crediti oggetto della responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003 di natura strettamente retributiva fossero gli stessi accertati in relazione al rapporto con Parte_3
, limitando le retribuzioni al mese di luglio 2021; escludeva dal dovuto il credito risarcitorio
[...]
per mancata concessione di riposi compensativi, indennità di mancato preavviso, corrispettivo di welfare di cui all'art. 53 non corrisposto dal 2017( 25 euro al mese dal luglio 2017 per ogni
10 ricorrente). Riconosceva quindi oltre alle differenze retributive per livello, anche elemento perequativo di cui all'art. 48 ccnl, elemento aggiuntivo di cui all'art. 52 ccnl, saldo tfr, 13° .
Rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale, per mancanza del requisito di stabilità
a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero, come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022.
Infine, circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. alla sola;
responsabilità ai sensi CP_2 dell'art. 1676 c.c. da riferire ai crediti complessivi già accertati nei confronti di Parte_3
anche non aventi natura strettamente retributiva, ma limitatamente a quelli maturati dai ricorrenti nel periodo di adibizione alle lavorazioni sulla nave C.6278, cui si riferivano le fatture di
[...]
non evase da , e nei limiti di capienza dei relativi importi nel credito di Parte_3 CP_2 CP_2
nei confronti di tenuto conto che dal mese di luglio 2021 ogni attività lavorativa era Parte_3
cessata; applicata la decadenza biennale limitava i crediti riconosciuti al periodo dall'1.6.20 al
31.07.21.
Condannava le società convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenze di primo grado proponevano appelli separati la società e la Parte_1 CP_2
instando per la riforma parziale della sentenza.
Si costituivano gli appellati lavoratori che insistevano per la reiezione degli appelli con conferma della sentenza impugnata.
La società già contumace in primo grado non si costituiva neppure in Parte_3
questo grado.
3. Le cause subivano un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il
Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, disposta la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza, invitava le parti a trovare un componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società che si Parte_3
trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare delle controversie ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 4. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello e che instavano CP_2 Parte_1 per la riforma parziale della sentenza e proponevano alcuni comuni motivi d'impugnazione.
Entrambe le società impugnavano la sentenza nella parte in cui affermava che risultava accertato, in virtù della documentazione prodotta dai ricorrenti e della genericità della contestazione da parte di che i lavoratori fossero impiegati, per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di Parte_1
nello stabilimento di in Porto AR nell'ambito di appalti da Parte_3 Parte_1
Part questa commissionati ad , che, come pacifico, aveva subappaltato parte degli ordini a CP_2
Parte_3
Affermavano che non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa dei lavoratori agli appalti per cui è causa dalle deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso, dichiarandosi poi totalmente estranee in merito alle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra gli odierni appellati e A tal proposito, in alcuni casi, evidenziavano le discrepanze Parte_3
circa il luogo di lavoro indicato nel modulo di recesso del rapporto di lavoro, la residenza/domicilio dei lavoratori distante dal luogo di lavoro nonché le relative mansioni come riportato nelle buste paga.
Sostenevano che il contratto di lavoro non provava affatto l'adibizione del ricorrente al cantiere di
Porto AR considerato, tra l'altro, che per alcuni lavoratori, veniva individuato, come luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, una pluralità di cantieri diversi da quello di Porto
AR, quali quelli di «La Spezia», «Ancona», «Riva Trigoso» e «Francia».
Le società poi censuravano la sentenza nella parte in cui non accoglieva l'eccezione di decadenza biennale, sollevata in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui hanno operato i ricorrenti.
in particolare richiamava due precedenti sentenze del Tribunale di Venezia (549 e 566 del CP_2
2022) nelle quali la decadenza biennale sollevata dalle società convenute veniva accolta, non considerando il rapporto tra e come un appalto unitario, ma riconoscendo tra di Parte_1 CP_2
esse una pluralità di appalti, riconducibili a lavorazioni da eseguire su differenti navi;
pertanto non veniva ritenuto sovrapponibile quanto statuito dalle sentenze 7815/2022 e 29629/2019 della Corte di Cassazione.
5. invece, articolava l'impugnazione inerente alla decadenza in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza del giudice nella parte in cui, rigettando l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso di termine ultra biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui hanno operato i ricorrenti, affermava che i ricorrenti avevano continuamente operato nel medesimo cantiere anche se su differenti navi in costruzione, nel medesimo contesto lavorativo nel quale sono intercorsi con , tra loro CP_2
12 sovrapponendosi, vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . Ne conseguiva che, nel caso di specie, il mero mutamento Parte_1 CP_2 dell'oggetto fisico sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs.
276/2003.
Ad avviso degli appellanti il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di
Cassazione. Stante il repentino cambiamento di indirizzo interpretativo, adottato anche dallo stesso giudice di prime cure, tale argomentazione veniva rimeditata alla luce delle pronunce della
Cassazione. In virtù di ciò, sosteneva che la pronuncia della Cassazione non era Parte_1
applicabile nel caso di specie.
Con il secondo motivo censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui hanno operato gli appellati, ritenendo viziato il capo della motivazione poiché il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti. Ad avviso di non vi era la Parte_1
presenza di una successione di appalti del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto navi diverse e Parte_1 CP_2
financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso che ci occupa, infatti, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Dalle risultanze istruttorie risultava quindi evidente che i lavoratori fossero perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conoscevano altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passavano a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte degli odierni appellati di quella cesura
13 temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dai lavoratori, rappresentato dalla consegna della nave per la quale avevano cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, riteneva sussistente la violazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 14 Prel. Cod. Civ. nonché dell'art. 111 comma
6 Cost.
Affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e Parte_1
costituissero un unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova in tal senso;
CP_2
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e , ribadendo che tali contratti avevano ad oggetto Parte_1 CP_2
distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
L'unico elemento comune che si rinveniva era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati tra e si basavano sulle medesime condizioni generali di appalto, che regolavano a Parte_1 CP_2
monte i rapporti commerciali tra le parti.
Tale regolamento, spiegava l'appellante, non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto poteva avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
Con il quarto motivo contestava il richiamo del primo giudice a un principio di diritto, Parte_1
statuito con la sentenza 29629/2019 della Cassazione, riferito a una differente fattispecie. Nel caso di quest'ultima, infatti, gli appalti riguardavano lavorazioni da espletarsi in un'unica nave, configurando così una fattispecie a formazione progressiva, a differenza del caso di specie in cui le lavorazioni sono state svolte in diverse costruzioni.
6. Le società poi contestavano la sentenza nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale.
In particolare, richiamava alcune sentenze (44/2022 del Tribunale di Udine e 1795/2022 del CP_2
Tribunale di Torino) in cui veniva riconosciuta la decorrenza del termine prescrizionale anche a seguito delle novità normative introdotte con la legge 92/2012 e con il d.lgs. 23/2015.
14 sosteneva in aggiunta che il giudice, nel rigettare l'eccezione, si limitava a richiamare Parte_1
acriticamente la pronuncia della Cassazione n. 26426/2022.
A tutto voler concedere, le società consideravano prescritte tutte le pretese antecedenti al 14 giugno,
24 agosto e 7 settembre 2017 (andando a ritroso di 5 anni dalla data di interruzione della prescrizione, ovverosia dalla notifica dei ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ.).
Le società poi sostenevano che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere le somme a titolo di tredicesima, TFR, elemento perequativo, elemento aggiuntivo e le differenze retributive tra il I e il
II livello.
In merito a tredicesima e TFR, il tribunale precisava che, non essendo state prodotte in giudizio tutte le buste paga, non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo agli odierni appellati.
Nello specifico, dai conteggi di controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
Quanto al TFR, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR.
Le appellanti precisavano poi che l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL e l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL non avrebbero dovuto essere compresi nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, data la loro natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di «trattamenti retributivi». In aggiunta a ciò, ritenevano errata la sentenza laddove non aveva sottratto, dalla somma richiesta dai lavoratori a titolo di elemento perequativo, i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga.
In punto differenze retributive, il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori ed i verniciatori. Invero, gli odierni appellati non avrebbero avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli
«lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione», come gli odierni appellati, «passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di verniciatore e coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria. Per quanto riguarda l'inquadramento a custode del sig. contestavano la parte della sentenza in cui il Tribunale qualificava come fittizia tale CP_5
qualifica.
15 Le società censuravano il capo in esame in quanto sarebbe fondato esclusivamente sulla valutazione dei documenti del centro per l'impiego, superando la certezza fornita dalle prove documentali delle società, ovverosia le molteplici buste paga allegate dalla società.
In aggiunta a ciò, precisava come le mansioni di custode fossero estranee ai contratti Parte_1
d'appalto intercorsi con e spiegava come l'inizio di tale attività, nell'aprile 2018, coincidesse CP_2 con la consegna della nave 6243 all'armatore.
Quanto alle spese di lite, le società ritenevano sussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c. poiché, anche alla luce delle circostanze del caso concreto, il giudice avrebbe dovuto disporre la
«compensazione delle spese», ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite. infine chiedeva la conferma del capo della sentenza in cui venivano escluse dalla Parte_1
responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 le somme richieste a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento di ferie, permessi e riposi, di indennità di mancato preavviso per giusta causa delle dimissioni e di welfare.
7. Si costituivano ritualmente i lavoratori che insistevano per la reiezione della impugnazione.
Preliminarmente eccepivano il difetto di interesse ad agire della sola che, in ottemperanza CP_2
alle sentenze di I grado, aveva fatto fronte ai pagamenti con il corrispettivo residuo dovuto a
[...]
e in tal modo non aveva patito alcun danno. Eccepivano poi il difetto di specificità Parte_3 dell'appello proposto, non essendo stati adeguatamente precisati gli errori della sentenza impugnata e le ragioni della critica avanzata;
secondo i lavoratori, si era limitata a riproporre le CP_2 medesime argomentazioni già sottoposte all'esame del primo giudice e riduceva le proprie nuove argomentazioni alla citazione del precedente, diverso orientamento del Tribunale, ormai superato.
Quanto all'adibizione dei lavoratori nello stabilimento di AR, gli appellati sostenevano la genericità delle contestazioni di e sostenevano che pur dando atto dei contratti CP_2 Parte_1
d'appalto intercorsi con per tutto il periodo di occupazione dei lavoratori, nonché del CP_2 subappalto a si era trincerata sotto il preteso mancato assolvimento dell'onere Parte_3 della prova da parte dei lavoratori per contestarne genericamente e negarne l'impiego nel subappalto, sostenendo al contempo di non sapere nulla al riguardo in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo. Evidenziavano che non era terza estranea al rapporto di lavoro, Parte_1
16 svolto all'interno del proprio stabilimento e nell'ambito di appalti nei quali vi era supervisione e controllo, fisico e documentale, da parte della committente, sicché sussisteva in capo alla stessa uno specifico onere di contestazione, non adempiuto. Richiamavano, a tal proposito, le Parte_1 condizioni generali d'appalto. La documentazione prodotta da attestava poi che Parte_1 CP_2
aveva svolto lavorazioni nel cantiere di AR per una serie di costruzioni navali che si erano succedute ininterrottamente tra il 2016 ed il 2021. aveva subappaltato le commesse in CP_2
questione a per tutto il periodo indicato affermando che gli odierni appellati, Parte_3
dipendenti di avevano lavorato continuativamente nel cantiere di AR, Parte_3
per conto di (e di , e E ciò alla luce del fatto che tale circostanza non era stata in CP_2 Parte_1
alcun modo smentita dalle società convenute tramite allegazione di fatti specifici in contrasto con tali risultanze. Contestavano quanto sostenuto in merito al rigetto dell'eccezione di decadenza biennale dalla difesa avversaria, secondo la quale il giudice di prime cure sarebbe ricorso alla mera citazione acritica della pronuncia della Cassazione 7815/2022, senza che da ciò si potesse ricavare il ragionamento sottostante alla decisione di reiezione. Il giudice, secondo gli appellati, oltre a rifarsi alle pronunce della Cassazione 7815/2012 e 29629/2019 avrebbe ben esposto la propria motivazione. In aggiunta a ciò, precisavano che non sarebbe stato comunque ravvisabile alcun vizio, qualora il Tribunale si fosse limitato a motivare la pronuncia con il solo rinvio ai principi dettati dalla Suprema Corte (c.d. motivazione per relationem). Il primo giudice poi, secondo gli appellati, avrebbe giustamente richiamato la pronuncia della Cassazione 7815/2022, per quanto inerente ai servizi logistici, e la precedente Cassazione 29629/2019. Gli appellati ritenevano che la sentenza citata si fosse occupata di identica questione sostanziale: tale pronuncia aveva statuito che il dies a quo del termine di decadenza biennale decorresse dalla cessazione definitiva del rapporto di contrattuale, ossia dall'ultimo contratto, e non dalla cessazione dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto. Richiamavano anche la sentenza 615/2016 della Corte d'Appello di Venezia, secondo la quale il momento da cui far decorrere il termine di decadenza dovrebbe necessariamente coincidere con la cessazione definitiva dell'appalto.
Eccepivano l'inammissibilità, trattandosi di circostanza tardiva e preclusa, della circostanza che le lavorazioni, oggetto di appalto, sarebbero state in parte diverse, rilevando che i contratti di subappalto non recavano alcuna differenza essendo pacifico che i lavoratori avevano sempre svolto le medesime mansioni su ciascuna nave.
Sostenevano poi che la consegna della nave all'armatore non era mai concisa con l'esaurimento delle lavorazioni ad opera dei dipendenti della Risultava infatti in diversi casi Parte_3 una sovrapposizione tra la fine dei lavori di una nave e l'inizio in un'altra, pertanto, la consegna
17 della nave si rilevava un dato non adeguato a rappresentare alcuna cesura nei rapporti appaltatore/committente. Il dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile, era rappresentato dal venir definitivamente meno del rapporto appaltatore/committente.
Quanto alla prescrizione, gli appellati sostenevano la correttezza del rigetto del giudice di prime cure e ritenevano che la sentenza impugnata, richiamante Cassazione n. 26246/2022, fosse motivava esaustivamente. Evidenziavano, per mero tuziorismo, che la prescrizione era stata interrotta anche con diffida del 15 marzo 2022. In merito alle somme riconosciute agli appellati a titolo di tredicesima e TFR, ritenevano corretto il quantum determinato in sentenza.
Precisavano infatti che tutte le somme versate mensilmente in busta paga come quota di tredicesima erano state globalmente considerate nell'indicazione del percepito del mese di dicembre di ciascun anno. Tutte le somme percepite erano state debitamente considerate, sommando anche l'ulteriore percepito per retribuzione ordinaria, allorché corrisposto. Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il TFR: anche in questo caso, ogni somma erogata in acconto era stata ovviamente sottratta dal dovuto.
Ritenevano che l'elemento perequativo avesse la finalità di eliminazione delle disuguaglianze retributive nei settori in cui non erano previste integrazioni economiche del trattamento minimo previsto dal CCNL. Si trattava quindi di un trattamento strettamente legato alla retribuzione.
Contestavano le argomentazioni dell'appellante riguardo all'elemento aggiuntivo della retribuzione, che risultavano meramente autoreferenti, soltanto apparentemente supportate dalla pronuncia del
Tribunale di Venezia, che aveva confuso tale istituto (previsto dall'art. 53 del CCNL), con quello del “welfare” (di cui all'art. 52 CCNL).
In merito alle differenze retributive, gli appellati ritenevano fossero dovute in ragione delle mansioni svolte e delle previsioni del CCNL applicato (Piccola e Media Industria Metalmeccanica); quest'ultimo prevedeva infatti l'automatico passaggio al II livello dei lavoratori dopo quattro mesi di lavoro, purché addetti alla produzione. Gli appellati operavano quali verniciatori o coibentatori della costruzione navale, attività che costituivano l'oggetto delle attività subappaltate da a CP_2
e si trattava inequivocabilmente mansioni inerenti alla produzione. Parte_3
L'inquadramento quale custode del risultava palesemente fittizio, non essendo prevista tale CP_5
attività dal contratto di appalto e come dimostra la scheda professionale del lavoratore, in base alla quale risulta un continuativo impiego come verniciatore;
l'eccezione in questione, poi, risultava tardiva e inammissibile per quanto riguarda , in quanto non sollevata in precedenza. CP_2
Quanto alle spese di lite, osservavano che i lavoratori erano risultati totalmente vittoriosi rispetto alle domande azionate le quali, per espressa indicazione del ricorso, riguardavano solo i titoli ricompresi nella sfera dell'art. 29, mentre erano riservate ad , ex art. 1676 cc, le richieste CP_2
18 prive di carattere retributivo. Sussisteva infatti soccombenza reciproca solo nell'ipotesi di parziale accoglimento di domande contrapposte, eventualità non verificatasi nel caso di specie.
8. I proposti appelli nelle cause riunite meritano parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Appelli per quanto esposto, proposti da e esclusivamente rispetto alla condanna Parte_1 CP_2
solidale disposta dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società e rispetto alla convenuta anche ex art. 1676 c.c. ; capo Parte_3 CP_2
di condanna non gravato in appello.
8.1. L'appello proposto da è ammissibile poiché per quanto esposto la censura riguarda CP_2 soltanto il capo relativo alla condanna solidale con e non l'azione ex art. 1676 c.c. con Parte_1
conseguente sussistenza dell'interesse ad agire della società che ha eseguito soltanto il capo di sentenza ex art. 1676 c.c..
L'appello poi non è inammissibile per genericità considerato che la società aveva proposto le argomentazioni di impugnazione specifiche e che sono comprensibili sia per il Collegio che per le parti convenute le quali si sono adeguatamente difese dimostrando il rispetto dei principi di specificità da parte della controparte.
Nel merito i primi motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di operare presso il cantiere della committente principale con continuità benchè su navi Parte_1
diverse ritenuto che come documentato dalle parti, si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a che, nel periodo, aveva Parte_1 CP_2
come unica committente e si era avvalsa in forma esclusiva di per i lavori Parte_1 Parte_3 commissionati. Secondo il giudice infatti “ il mero mutamento fisico sul quale viene svolta la prestazione non è idoneo a far percepire con immediatezza agli stessi l'intervenuta cessazione dell'appalto”.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva, il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto proprio della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il
19 principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
9. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa
Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
9.1. In punto fatto gli appellati- ricorrenti in primo grado- lamentavano di aver operato nel cantiere di come dipendenti di nei periodi riportati dal giudice nella Parte_1 Parte_3
pagina 2 della sentenza impugnata e fino al mese di luglio 2021 ( unico a cessare in maggio e di non essere stati retribuiti completamente dalla datrice di lavoro, con Persona_1
conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Parte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la CP_2
società che aveva come committente esclusivo . Parte_3 CP_2
Per quanto provato in atti gli odierni appellati erano tutti dipendenti della ( cfr. Parte_3
contratti di assunzione depositati dagli appellanti, contratti di appalto dimessi da e Parte_1
contratti di subappalto dimessi dalla parte ), per la quale avrebbero operato in Venezia quanto CP_2
meno fino al mese di marzo 2020. Successivamente, una volta cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con , al pari di altri colleghi, sono stati assunti direttamente da Parte_3
( cfr. scheda anagrafica). CP_2
9.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . Parte_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni
20 ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e Parte_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . Parte_1
9.3. Per quanto provato in via documentale dagli appellati i lavoratori- cfr. contratti di assunzione in atti e riconoscimento di di cui al doc. 15 e 16 prodotto dai ricorrenti in primo grado- Parte_3
avevano sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatori e verniciatori ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
Dall'esame dei documenti dimessi da ( in particolare contratti di subappalto 2016-2020 sub. CP_2
1 e docc. 3 contenenti le fatture e i pagamenti di verso suddivisi per anno e in CP_2 Parte_3
relazione alle singole commesse cui corrispondevano i contratti di subappalto), emerge chiaramente una continuità temporale dei singoli contratti di appalto tanto che, come evidenziato dagli appellanti, esisteva una contemporaneità di appalti.
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dai lavoratori e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dai ricorrenti in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, Parte_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente lavoratori stranieri potessero avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
10. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa sub. Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti
21 intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
10.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i lavoratori sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la CP_2
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
10.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area CP_2
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con CP_2 Parte_3
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
22 Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e ( che aveva quale Parte_1 CP_2 CP_2 Parte_3
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti CP_2
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( in data 14 giugno 2022 per la causa iscritta al R.G.
833/2022, il 24 agosto 2022 per la causa R.G. 1006/2022 e il 7 settembre 2022 per la causa R.G.
1271/2022, date di notifica e quindi ancor prima il deposito che interrompe la decadenza),
l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
11. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dagli appellanti e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22).
Il rapporto di lavoro degli odierni appellati era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
Considerate le date di assunzione degli appellati ( dal 2016 in poi come emerge dalla documentazione in atti) e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con nel luglio Parte_3
2021, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute nel periodo giugno-settembre 2022.
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
12. Nel merito gli appellanti hanno censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dai ricorrenti, in ragione della mancata prova della adibizione degli stessi ai propri appalti. Trattasi di motivo infondato.
12.1. Come è noto la disposizione pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
23 L'inadempimento contrattuale di come allegato e documentato anche con l'intervento Parte_3
delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
i ricorrenti peraltro hanno prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
12.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione degli odierni appellati all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche AR), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava Parte_3
l'assunzione in Venezia per le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, Parte_3
fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sui lavoratori.
12.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dagli appellati- inquadramento come coibentatori-verniciatori, l'esistenza di contratti tra e di quel periodo attestanti CP_2 Parte_3
che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello degli istanti, la monocommittenza di rispetto a l'assunzione successiva CP_2 Parte_3
dei ricorrenti in primo grado in , le prove assunte negli altri giudizi richiamate anche dal CP_2
giudicante, oltre alle prove documentali riportate al punto 12.2. concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione degli odierni appellati, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente Parte_1
. CP_2
12.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di Parte_1
e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della Parte_1
società di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati Parte_3 CP_2 Parte_1 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ). Come evidenziato anche in sede di discussione dagli appellati e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società
Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni degli appellati- ricorrenti in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via Parte_3
istruttoria i ricorrenti – odierni appellati- avevano chiesto l'esibizione di questi elenchi2 .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova3 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalle due società.
13. Per quanto esposto il giudice di primo grado, anche se parzialmente, ha riconosciuto in favore degli odierni appellati i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche i lavoratori erano stati retribuiti con il livello economico primo ccnl Piccola e Media industria metalmeccanica.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa Parte_1
appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi maturati gli Parte_1 importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.”
2 e) Ordinarsi altresì alla la produzione in giudizio dei cartellini orologio, o Parte_1 equipollenti, relativi ai ricorrenti nonché le comunicazioni rese in ordine al permesso di accesso al cantiere, ovvero ordinarsi alla stessa, ove specificatamente contestato, la produzione in giudizio dell'elenco dei lavoratori autorizzati a lavorare all'interno della propria sede, nonché i tabulati delle presenze rilevati dalla medesima.( cfr. ricorso di primo grado ). Parte_1 Pt_4 3 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 25 13.1.Infatti la norma contrattuale invocata ( art. 11 e norma generale sulla mobilità professionale, vedi doc. 12 parte appellante) prevede che i lavoratori inquadrati al primo livello se addetti alla produzione “ passeranno dopo 4 mesi al secondo livello”.
Trattandosi di dipendenti che hanno prestato attività come coibentatori e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento automatico richiesto e accordato dal primo giudice sia corretto.
L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Conseguentemente la contestazione dell'appellante secondo cui le prestazioni lavorative degli appellati non possono essere qualificate come produttive e quindi i ricorrenti in primo grado non avrebbero potuto fruire dell'inquadramento automatico previsto dal Ccnl invocato, è destituito di fondamento.
13.2.Né la decisione risulta contradditoria laddove questo Collegio ritiene corretta la sentenza di primo grado anche nel punto in cui, con riferimento soltanto ad alcuni degli attori in primo grado, ha ritenuto fondata la richiesta di inquadramento immediato dalla data di assunzione al 2° livello.
Cont Infatti per quanto provato e non contestato dalle convenute, i sigg.ri e CP_15 CP_7
avevano operato per la anche in precedenza con mansioni analoghe;
CP_12 Parte_3
analogamente si condivide l'osservazione del giudice in merito alla fittizietà dell'inquadramento del come custode che era mansione del tutto estranea all'appalto . CP_5 CP_2
14. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalle parti convenute con unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48, 52 e 53 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni delle parti appellanti sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dai ricorrenti in primo grado- sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, gli odierni appellati hanno azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
26 15. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48 Ccnl applicato.
15.1. Trattasi di elemento previsto dall'art. 48 « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
La lettura della norma collettiva consente di escludere che trattasi di emolumento di natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle resistenti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame dalle buste paga dimesse dei ricorrenti appare chiaro che Parte_3
non avesse o non aderisse ad una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro
[...]
un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo . Né ulteriori contestazioni formulate soltanto in appello sono ammissibili attese le decadenze proprie del rito lavoro;
come evidenziato dal tribunale in primo grado a fronte di richieste di pagamento specifiche nessuna contestazione espressa era stata formulata dalle appellanti per gli anni azionati.
27 D'altra parte l'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste dei singoli ricorrenti sono state limitate ai periodi in cui erano dipendenti e in forza di e laddove era intervenuta la cessazione Parte_3
anticipata la richiesta è stata riparametrata e riproporzionata.
Trattasi di lavoratori in forza fino al luglio 2021 con tutte le conseguenze derivanti dall'essere ancora dipendenti nel gennaio 2021.
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
16. Rispetto all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 e welfare di cui all'art. 52 riconosciuto dal primo giudice il Collegio ritiene fondato l'appello delle società appellanti.
Sul punto il giudice ha equivocato il tenore delle norme contrattuali e se da un lato non ha riconosciuto come dovuto il cd. welfare di 25 euro al mese, ha però attribuito natura retributiva all'elemento aggiuntivo di 150 euro l'anno previsto dalla norma contrattuale di cui agli art. 52 ( welfare) dal marzo 2018.
Trattasi di emolumenti quelli del 52 e 53 previsti a titolo di welfare ( i 25 euro come sostitutivi della bilateralità prevista per welfare), con finalità assistenziale, che non avendo natura retributiva non possono rientrare nell'obbligo solidale per cui è causa. Infatti trattasi di misura economica prevista in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non aderiscono al sistema di bilateralità e dunque che non beneficiano degli strumenti di welfare garantiti dall'art. 52 del ccnl ( beni e servizi in natura come buoni spesa ovvero buoni carburante, ricariche telefoniche , servizi di trasporto o noleggio per il raggiungimento del posto di lavoro). Pertanto sono emolumenti che hanno natura assistenziale come pure i servizi citati la cui mancanza e non aderenza al sistema di bilateralità è monetizzato dalle parti collettive con il versamento della somma di euro 25,00 di cui all'art. 53 (cd. EAR), dal marzo 2018 in 150 euro sostitutivi di questo strumento “ welfare” di cui all'art. 52; quindi in aderenza all'orientamento restrittivo sopra riportato della Corte di Cassazione ( in particolare Cass.
28517/18), questo elemento non poteva rientrare nella obbligazione solidale azionata nei confronti di e . Parte_1 CP_2
Secondo il primo giudice invece essendo provata la non adesione della al sistema di Parte_3
bilateralità anche a fronte della disposizione contrattuale che indica questo elemento come CP_16
un elemento retributivo che incide su tutti gli elementi contrattuali ad esclusione del tfr, dovrebbe per ciò solo giustificare l'inclusione dell'elemento nell'obbligazione solidale per cui è causa.
28 16.1. Questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di orientamento diverso adottato dallo stesso tribunale lagunare in altre controversie analoghe, ritiene che la ratio della dazione prevista dalle parti contrattuali di cui all'art. 53 e 52 per come inteso dal primo giudice, per quanto esposto nel punto che precede, deve essere individuata nella mancata previsione e adempimento di un obbligo assistenziale in favore dei lavoratori che non può pertanto essere posta a carico dei committenti.
E'la stessa disposizione contrattuale che definisce questo elemento come “ prestazione di welfare”; ne consegue che trattandosi di obbligo di bilateralità alla cui mancanza viene collegato il versamento di questo elemento integrativo della retribuzione con finalità assistenziale- per quanto voluto dalle parti collettive- anche in adesione con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23303/194, il motivo di appello va accolto, con restituzione degli importi come quantificati correttamente a titolo di EDR lordo ( ma con diritto della appellante alla restituzione al netto come da giurisprudenza invocata dagli appellati, cfr. Cass 19735/18; cfr. da ultimo Cass.
2691/24), dalla parte appellata su richiesta del Collegio del 12 settembre 2024. Le società appellanti pur in via subordinata hanno infatti aderito ai conteggi della controparte.
Va quindi accolta la richiesta di restituzione parziale formulata dalla parte appellante che ha provato i pagamenti eseguiti in favore degli appellati ( cfr. fascicolo appello).
17. Da ultimo residua la questione delle spese di cui all'ultimo motivo di appello, rispetto alle quali con riferimento al primo grado sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo dei difensori che avevano chiesto la distrazione, di restituire agli appellanti il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
52000-260000), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico delle società appellanti in forma solidale.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento dei proposti appelli, in riforma parziale della sentenza impugnata con riferimento al capo e) ridetermina le somme richieste ex art. 29 legge 276/03 escludendo dal dovuto quanto azionato ex artt. 52 e 53 ccnl applicato e per l'effetto condanna gli appellati a restituire alla società le maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado al netto degli oneri fiscali;
- In parziale accoglimento degli appelli limitatamente al capo F della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro
5600,00 , oltre accessori come per legge e per l'effetto condanna i difensori antistatari a restituire alla società le maggiori somme percepite a titolo di spese legali in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del presente grado nella misura di 1/3 e condanna le appellanti a rifondere agli appellati le spese del presente grado che liquida in euro 3700,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore degli avv.ti Bravin e Regazzo.
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente
Annalisa Multari
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire
l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”
Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel
24
4 In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17 marzo 2023
DA
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Responsabile di Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
; PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._1 Email_1
; PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._2 Email_2
; PEC , RE NT Villa (C.F. C.F._3 Email_3
; , ND GN (C.F. C.F._4 Email_4
; PEC e AR OM (C.F. C.F._5 Email_5
; PEC , che la rappresentano e C.F._6 Email_6
difendono come da deleghe depositate telematicamente nei giudizi di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812,
E da
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
1 ), fax 0544.472923 – pec , che C.F._7 Email_7
la rappresenta e difende,
Appellanti principali nelle due cause riunite
Contro
1. (C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_8
22/A, 2. (C.F. , residente a [...] CodiceFiscale_9
Odoardo Zen, 3. (C.F. ), residente a [...]– AR CP_5 CodiceFiscale_10
(VE), Via Del Bosco n. 16, 4. (C.F. ), residente a CP_6 CodiceFiscale_11
Venezia, Via A. Palladio n. 40, 5. (C.F. ), residente a CP_7 CodiceFiscale_12
Venezia, Via Carducci n. 65, 6. (C.F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_13
residente a [...], 7. (C.F. ), CP_9 CodiceFiscale_14
residente a [...], 8. (C.F. CP_10 C.F._15
), residente a [...], 9. (C.F.
[...] CP_11 [...]
), residente a [...], 10. C.F._16 [...]
(C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_17
Andrea Palladio n. 38, 11. (C.F. ), residente Venezia, CP_13 CodiceFiscale_18
Via Canini n. 3, 12 (C.F. ), residente a [...]– AR CP_14 CodiceFiscale_19
(VE), Via Palladio n. 26 e 13. (C.F. ), residente a Parte_2 CodiceFiscale_20
Venezia (VE), Via Beccaria n. 128, elettivamente domiciliati in Mestre, Via Mestrina n. 77, presso lo Studio degli Avv.ti Dino Bravin e Rossana Regazzo, che li rappresentano e difendono,
Appellati in entrambe le cause riunite
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 85/2023 pubblicata il 9 febbraio
2023 e notificata in data 16 febbraio 2023.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante nella causa sub. Rg 162/23: Parte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui
2 integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 85/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 833/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Margherita Bortolaso, in data 9 febbraio 2023 e notificata in data 16 febbraio 2023 e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §5.1. e §5.5
− conseguentemente condannare gli odierni appellati a restituire a quanto Parte_1
corrisposto dalla Società stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.135,12 pari a netti Euro 9.344,04, CP_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.678, pari a netti Euro 13.612,74 o, CP_4
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 14.136,86 pari a netti 10.885,38 Euro o, CP_5
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 3.817,94 pari a netti Euro 2.939,81, CP_6
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 9.417,24 pari a netti Euro 7.251,27 o, CP_7
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.455,57 pari a netti Euro 9.590,78 Controparte_8
o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 8.252,72 pari a netti Euro 6.354,59, CP_9
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.964,74 pari a netti Euro 8.442,84 o, CP_10
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
3 - per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.472,49 pari a netti Euro 9.603,81 o, CP_11
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 6.198,69 pari a netti Euro Controparte_12
4.772,99, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 20.046,20 pari a netti Euro 15.435,57 o, CP_13
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 13.037,29 pari a netti Euro 10.038,71 o, CP_14
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.943,26 pari a netti Euro 8.426,31 o, Parte_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
Sempre in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli odierni appellati dal diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione Parte_1
alle dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà Parte_3
ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di
− conseguentemente, condannare gli odierni appelli alla restituzione dei seguenti Parte_1
importi lordi ovvero, quanto al Sig. (i) Euro 3.074,02 pari a netti Euro 2.366,99; (ii) CP_3
Euro 8.064,75 pari a netti Euro 6.209,85; (iii) Euro 7.945,46 pari a netti CP_4 CP_5
Euro 6.118,00; (iv) Euro 6.097,92 pari a netti 4.695,39 Euro;
(v) Euro CP_7 Controparte_8
7.728,87 pari a netti Euro 5.951,22; (vi) Euro 4.723,84 pari a netti Euro 3.367,35; CP_9
(vii) Euro 2.387,95 pari a netti 1.837,72 Euro;
(viii) Euro 4.749,60 pari a CP_10 CP_11
netti Euro 3.657,12; (ix) Euro 4.297,37 pari a netti Euro 1.978,36; (x) Controparte_12
Euro 12.347,27 pari a netti Euro 9.507,39; (xi) Euro 7.137,93 pari a netti CP_13 CP_14
Euro 5.496,20 e (xii) Euro 2.805,09 pari a netti Euro 2.159,91, o, comunque della Parte_2
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dai Sigg.ri (i) CP_4
e per i periodi antecedenti al 14 giugno 2017 e (ii) e CP_5 Controparte_8 CP_11
4 per i periodi antecedenti al 24 agosto 2017, (o al diverso periodo che verrà ritenuto di CP_13 giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
− conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto percepito e, in particolare, quanto al (i)
Sig. della somma lorda di Euro 3.185,58 pari a netti Euro 2.452,89; (ii) al Sig. CP_4 CP_5
della somma lorda di Euro 3.250,17 pari a netti Euro 2.502,63; (iii) al Sig.
[...] Controparte_8
della somma lorda di Euro 2.604,63 pari a netti Euro 2.005,56; (iv) al Sig. della somma CP_11
lorda di Euro 1.165,74 pari a netti Euro 897,61 e al Sig. della somma lorda di Euro CP_13
5.868,55 pari a netti Euro 4.518,78.
Nel merito,
− respingere i ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. presentati nelle cause iscritte ai nn. R.G. 833/2022,
1006/2022 e 1271/2022 ed assolvere da tutte le domande in essi contenute e per Parte_1
l'effetto
− condannare gli odierni appellati a restituire a quanto corrisposto dalla Società Parte_1
stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.135,12 pari a netti Euro 9.344,04, CP_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.678, pari a netti Euro 13.612,74 o, CP_4
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 14.136,86 pari a netti 10.885,38 Euro o, CP_5
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 3.817,94 pari a netti Euro 2.939,81, CP_6
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 9.417,24 pari a netti Euro 7.251,27 o, CP_7
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.455,57 pari a netti Euro 9.590,78 Controparte_8
o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
5 - per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 8.252,72 pari a netti Euro 6.354,59, CP_9
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.964,74 pari a netti Euro 8.442,84 o, CP_10
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.472,49 pari a netti Euro 9.603,81 o, CP_11
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 6.198,69 pari a netti Euro Controparte_12
4.772,99, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 20.046,20 pari a netti Euro 15.435,57 o, CP_13
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 13.037,29 pari a netti Euro 10.038,71 o, CP_14
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 10.943,26 pari a netti Euro 8.426,31 o, Parte_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello:
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) a titolo di CP_3
differenze retributive Euro 14.584,26 pari a netti Euro 11.229,88; (ii) Euro 825,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 635,25; (iii) Euro 1.131,66 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
871,37; (iv) Euro 6.224,94 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 4.793,20; (v) Euro
3.584,11 a titolo di TFR pari a netti Euro 2.759,76;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 20.226,25 CP_4
a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 15.574,21; (ii) Euro 1.425,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 1.113,75; (iii) Euro 2.303,75 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 1.773,88;
(iv) Euro 7.669,50 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 5.928,51; (v) Euro 4.080,88 a titolo di TFR pari a netti Euro 3.142,27;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_5
19.483,41 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 15.002,22; (ii) Euro 1.550,00 a titolo di
6 EAR pari a netti Euro 1.193,50; (iii) Euro 2.061,24 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
1.587,15; (iv) Euro 7.808,15 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 6.012,27; (v) Euro
2.123,52 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.635,11;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_6
9.965,36 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 7.673,32; (ii) Euro 350,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 269,50; (iii) Euro 363,75 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 280,08;
(iv) Euro 1.742,27 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 1.341,54; (v) Euro 970,93 a titolo di TFR pari a netti Euro 747,61;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_7
14.315,38 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.022,84; (ii) Euro 1.025,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 789,25; (iii) Euro 1.010,42 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
778,02; (iv) Euro 5.115,12 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.938,64; (v) Euro
912,99 a titolo di TFR pari a netti Euro 703,00;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro Controparte_8
22.614,33 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 17.413,03; (ii) Euro 1.500,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 1.155,00; (iii) Euro 2.384,58 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
1.836,12; (iv) Euro 8.111,45 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 6.245,81; (v) Euro
3.234,63 a titolo di TFR pari a netti Euro 2.490,66;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_9
14.517,69 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.178,62; (ii) Euro 825,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 635,25; (iii) Euro 1.091,25 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
840,26; (iv) Euro 4.723,84 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.367,35; (v) Euro
1.425,21 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.097,41;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_10
14.921,02 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.489,18; (ii) Euro 800,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 616,00; (iii) Euro 1.131,67 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
871,38; (iv) Euro 4.235,06 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.260,99; (v) Euro
1.348,57 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.038,39;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 13.905,39 CP_11
a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 10.707,15; (ii) Euro 1.400,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 1.078,00; (iii) Euro 1.495,42 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 1.151,47;
(iv) Euro 7.543,12 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 50808,20; (v) Euro 4.251,11 a titolo di TFR pari a netti Euro 3.273,35;
7 - condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: Controparte_12
(i) Euro 6.310,49 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 4.859,07; (ii) Euro 500,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 385,00; (iii) Euro 363,75 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
280,08; (iv) Euro 2.569,30 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 1.978,36; (v) Euro
263,40 a titolo di TFR pari a netti Euro 202,81;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro CP_13
23.589,81 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 18.164,15; (ii) Euro 1.600,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 1.232,00; (iii) Euro 2.384,58 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
1.836,12; (iv) Euro 8.170,43 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 6.291,23; (v) Euro
4.019,69 a titolo di TFR pari a netti Euro 3.095,16;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 19.498,41 CP_14
a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 15.013,77; (ii) Euro 875,00 a titolo di EAR pari a netti Euro 673,75; (iii) Euro 1.374,17 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro 1.058,11;
(iv) Euro 5.608,39 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 4.318,46; (v) Euro 3.020,25 a titolo di TFR pari a netti Euro 2.325,59;
- condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro Parte_2
14.754,55 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 11.361,00; (ii) Euro 900,00 a titolo di
EAR pari a netti Euro 693,00; (iii) Euro 1.172,08 a titolo di elemento perequativo pari a netti Euro
902,51; (iv) Euro 4.593,07 a titolo di tredicesima mensilità pari a netti Euro 3.536,66; (v) Euro
1.759,25 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.354,62. o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
In via di mero subordine, si insiste per l'accoglimento dei conteggi condivisi contenuti nelle note autorizzate depositate dagli appellati.
Per parte appellata e altri 12: CP_3
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014, art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per parte appellante nella causa sub. Rg 163/23: CP_2
8 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in accoglimento dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero comunque riformare la sentenza del Tribunale di
Venezia, Sezione Lavoro n. 85/2023 pubblicata il 9 febbraio 2023, nell'ambito dei giudizi riuniti di rg 833/2022, n. 1006/2022 e n. 1271/2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia,
Dott.ssa Margherita Bortolaso, e per l'effetto, in via principale, respinta ogni domanda formulata contro , condannare gli appellati , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , e
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, alla restituzione di tutto quanto versato, oltre ad interessi al saldo;
in subordine, Pt_2 accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dei predetti appellati dal diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle CP_2
dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo accertato), ovvero Parte_3 dichiarata comunque l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti anteriormente al 14.6.2017 (per i lavoratori di cui alla causa di primo grado di rg 833/22), 24.8.2017 (rg 1006/22) e 7.9.2017 (rg
1271/22), per l'effetto previa rideterminazione degli importi ai predetti appellati, condannare gli stessi a restituire la differenza rispetto a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, ovvero in subordine vinte le spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge e compensate, quantomeno parzialmente, quelle del precedente grado, con condanna alla restituzione degli importi e/o dei maggiori importi corrisposti”.
Quanto all'ordinanza di questa Corte d'Appello del 12.09.2024 si conferma la condivisione dei conteggi depositati da parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte dagli odierni appellati, dipendenti della i quali rivendicavano nei confronti della Parte_3
stessa e nei confronti della committente e della sub-committente il Parte_1 CP_2
mancato pagamento di alcune voci stipendiali.
In particolare, il giudice di prime cure, osservava che la documentazione in atti, nei confronti della datrice di lavoro consentiva di ritenere provati per tutti i ricorrenti i crediti Parte_3
9 retributivi e risarcitori, e con riferimento alle altre società la prestazione lavorativa presso il cantiere navale di Venezia, in appalto e in subappalto nel periodo rivendicato.
Ne conseguiva, il riconoscimento dell'elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL per il periodo successivo all'assunzione e fino al 2020 tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro nel
2021, elemento retributivo aggiuntivo ex art. 53 ccnl, il cd. welfare ex art. 52 CCNL dal mese di marzo 2018; le differenze retributive tra il 1° livello riconosciuto in contratto e busta paga ed il 2° livello dovuto dopo un periodo non superiore a 4 mesi rispetto all'assunzione ( con unica eccezione del ricorrente e per , CP_8 CP_3 CP_6 CP_7 Controparte_12
dalle date di assunzione avendo già operato in precedenza per la;
i ratei di tredicesima Parte_3
parzialmente non pagati;
il TFR residuale;
il risarcimento del danno per mancati riposi in corrispondenza di attività lavorativa prestata il giorno festivo;
oltre alle retribuzioni dal mese di giugno 2021, indennità di mancato preavviso attese le dimissioni per giusta causa.
Quanto alla domanda di condanna in solido nei confronti di ed , osservava Parte_1 CP_2
preliminarmente che risultava provata per testimoni assunti in altre cause la circostanza che i ricorrenti per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della fossero Parte_3 impiegati nello stabilimento di in Porto AR (VE) nell'ambito di appalti da questa Parte_1
commissionati ad , che aveva subappaltato parte degli ordini commissionati da a CP_2 Parte_1
Parte_3
Nel caso di specie, il giudice de quo, rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29 d.lgs.
276/2003 sollevata dalla e . Parte_1 CP_2
Sul punto, il giudice de quo, alla luce delle recenti pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e n. 29629/2019) rimeditava il precedente orientamento e riteneva che il termine di decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, dovesse essere ritenuto decorrente dalla cessazione definitiva delle attività commissionate tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto AR (VE) - anche se su Parte_1
differenti navi in costruzione, in un medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con
, tra loro sovrapponendosi, vari contratti di subappalto a loro volta correlati ad appalti in CP_2
sovrapposizione commissionati da ad . Parte_1 CP_2
A tal fine, riteneva che i crediti oggetto della responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003 di natura strettamente retributiva fossero gli stessi accertati in relazione al rapporto con Parte_3
, limitando le retribuzioni al mese di luglio 2021; escludeva dal dovuto il credito risarcitorio
[...]
per mancata concessione di riposi compensativi, indennità di mancato preavviso, corrispettivo di welfare di cui all'art. 53 non corrisposto dal 2017( 25 euro al mese dal luglio 2017 per ogni
10 ricorrente). Riconosceva quindi oltre alle differenze retributive per livello, anche elemento perequativo di cui all'art. 48 ccnl, elemento aggiuntivo di cui all'art. 52 ccnl, saldo tfr, 13° .
Rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale, per mancanza del requisito di stabilità
a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero, come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022.
Infine, circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. alla sola;
responsabilità ai sensi CP_2 dell'art. 1676 c.c. da riferire ai crediti complessivi già accertati nei confronti di Parte_3
anche non aventi natura strettamente retributiva, ma limitatamente a quelli maturati dai ricorrenti nel periodo di adibizione alle lavorazioni sulla nave C.6278, cui si riferivano le fatture di
[...]
non evase da , e nei limiti di capienza dei relativi importi nel credito di Parte_3 CP_2 CP_2
nei confronti di tenuto conto che dal mese di luglio 2021 ogni attività lavorativa era Parte_3
cessata; applicata la decadenza biennale limitava i crediti riconosciuti al periodo dall'1.6.20 al
31.07.21.
Condannava le società convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenze di primo grado proponevano appelli separati la società e la Parte_1 CP_2
instando per la riforma parziale della sentenza.
Si costituivano gli appellati lavoratori che insistevano per la reiezione degli appelli con conferma della sentenza impugnata.
La società già contumace in primo grado non si costituiva neppure in Parte_3
questo grado.
3. Le cause subivano un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il
Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, disposta la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza, invitava le parti a trovare un componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società che si Parte_3
trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare delle controversie ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 4. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello e che instavano CP_2 Parte_1 per la riforma parziale della sentenza e proponevano alcuni comuni motivi d'impugnazione.
Entrambe le società impugnavano la sentenza nella parte in cui affermava che risultava accertato, in virtù della documentazione prodotta dai ricorrenti e della genericità della contestazione da parte di che i lavoratori fossero impiegati, per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di Parte_1
nello stabilimento di in Porto AR nell'ambito di appalti da Parte_3 Parte_1
Part questa commissionati ad , che, come pacifico, aveva subappaltato parte degli ordini a CP_2
Parte_3
Affermavano che non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa dei lavoratori agli appalti per cui è causa dalle deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso, dichiarandosi poi totalmente estranee in merito alle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra gli odierni appellati e A tal proposito, in alcuni casi, evidenziavano le discrepanze Parte_3
circa il luogo di lavoro indicato nel modulo di recesso del rapporto di lavoro, la residenza/domicilio dei lavoratori distante dal luogo di lavoro nonché le relative mansioni come riportato nelle buste paga.
Sostenevano che il contratto di lavoro non provava affatto l'adibizione del ricorrente al cantiere di
Porto AR considerato, tra l'altro, che per alcuni lavoratori, veniva individuato, come luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, una pluralità di cantieri diversi da quello di Porto
AR, quali quelli di «La Spezia», «Ancona», «Riva Trigoso» e «Francia».
Le società poi censuravano la sentenza nella parte in cui non accoglieva l'eccezione di decadenza biennale, sollevata in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui hanno operato i ricorrenti.
in particolare richiamava due precedenti sentenze del Tribunale di Venezia (549 e 566 del CP_2
2022) nelle quali la decadenza biennale sollevata dalle società convenute veniva accolta, non considerando il rapporto tra e come un appalto unitario, ma riconoscendo tra di Parte_1 CP_2
esse una pluralità di appalti, riconducibili a lavorazioni da eseguire su differenti navi;
pertanto non veniva ritenuto sovrapponibile quanto statuito dalle sentenze 7815/2022 e 29629/2019 della Corte di Cassazione.
5. invece, articolava l'impugnazione inerente alla decadenza in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza del giudice nella parte in cui, rigettando l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso di termine ultra biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui hanno operato i ricorrenti, affermava che i ricorrenti avevano continuamente operato nel medesimo cantiere anche se su differenti navi in costruzione, nel medesimo contesto lavorativo nel quale sono intercorsi con , tra loro CP_2
12 sovrapponendosi, vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . Ne conseguiva che, nel caso di specie, il mero mutamento Parte_1 CP_2 dell'oggetto fisico sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs.
276/2003.
Ad avviso degli appellanti il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di
Cassazione. Stante il repentino cambiamento di indirizzo interpretativo, adottato anche dallo stesso giudice di prime cure, tale argomentazione veniva rimeditata alla luce delle pronunce della
Cassazione. In virtù di ciò, sosteneva che la pronuncia della Cassazione non era Parte_1
applicabile nel caso di specie.
Con il secondo motivo censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui hanno operato gli appellati, ritenendo viziato il capo della motivazione poiché il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti. Ad avviso di non vi era la Parte_1
presenza di una successione di appalti del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto navi diverse e Parte_1 CP_2
financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso che ci occupa, infatti, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Dalle risultanze istruttorie risultava quindi evidente che i lavoratori fossero perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conoscevano altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passavano a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte degli odierni appellati di quella cesura
13 temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dai lavoratori, rappresentato dalla consegna della nave per la quale avevano cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, riteneva sussistente la violazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 14 Prel. Cod. Civ. nonché dell'art. 111 comma
6 Cost.
Affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e Parte_1
costituissero un unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova in tal senso;
CP_2
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e , ribadendo che tali contratti avevano ad oggetto Parte_1 CP_2
distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
L'unico elemento comune che si rinveniva era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati tra e si basavano sulle medesime condizioni generali di appalto, che regolavano a Parte_1 CP_2
monte i rapporti commerciali tra le parti.
Tale regolamento, spiegava l'appellante, non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto poteva avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
Con il quarto motivo contestava il richiamo del primo giudice a un principio di diritto, Parte_1
statuito con la sentenza 29629/2019 della Cassazione, riferito a una differente fattispecie. Nel caso di quest'ultima, infatti, gli appalti riguardavano lavorazioni da espletarsi in un'unica nave, configurando così una fattispecie a formazione progressiva, a differenza del caso di specie in cui le lavorazioni sono state svolte in diverse costruzioni.
6. Le società poi contestavano la sentenza nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale.
In particolare, richiamava alcune sentenze (44/2022 del Tribunale di Udine e 1795/2022 del CP_2
Tribunale di Torino) in cui veniva riconosciuta la decorrenza del termine prescrizionale anche a seguito delle novità normative introdotte con la legge 92/2012 e con il d.lgs. 23/2015.
14 sosteneva in aggiunta che il giudice, nel rigettare l'eccezione, si limitava a richiamare Parte_1
acriticamente la pronuncia della Cassazione n. 26426/2022.
A tutto voler concedere, le società consideravano prescritte tutte le pretese antecedenti al 14 giugno,
24 agosto e 7 settembre 2017 (andando a ritroso di 5 anni dalla data di interruzione della prescrizione, ovverosia dalla notifica dei ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ.).
Le società poi sostenevano che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere le somme a titolo di tredicesima, TFR, elemento perequativo, elemento aggiuntivo e le differenze retributive tra il I e il
II livello.
In merito a tredicesima e TFR, il tribunale precisava che, non essendo state prodotte in giudizio tutte le buste paga, non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo agli odierni appellati.
Nello specifico, dai conteggi di controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
Quanto al TFR, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR.
Le appellanti precisavano poi che l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL e l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL non avrebbero dovuto essere compresi nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, data la loro natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di «trattamenti retributivi». In aggiunta a ciò, ritenevano errata la sentenza laddove non aveva sottratto, dalla somma richiesta dai lavoratori a titolo di elemento perequativo, i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga.
In punto differenze retributive, il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori ed i verniciatori. Invero, gli odierni appellati non avrebbero avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli
«lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione», come gli odierni appellati, «passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di verniciatore e coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria. Per quanto riguarda l'inquadramento a custode del sig. contestavano la parte della sentenza in cui il Tribunale qualificava come fittizia tale CP_5
qualifica.
15 Le società censuravano il capo in esame in quanto sarebbe fondato esclusivamente sulla valutazione dei documenti del centro per l'impiego, superando la certezza fornita dalle prove documentali delle società, ovverosia le molteplici buste paga allegate dalla società.
In aggiunta a ciò, precisava come le mansioni di custode fossero estranee ai contratti Parte_1
d'appalto intercorsi con e spiegava come l'inizio di tale attività, nell'aprile 2018, coincidesse CP_2 con la consegna della nave 6243 all'armatore.
Quanto alle spese di lite, le società ritenevano sussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c. poiché, anche alla luce delle circostanze del caso concreto, il giudice avrebbe dovuto disporre la
«compensazione delle spese», ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite. infine chiedeva la conferma del capo della sentenza in cui venivano escluse dalla Parte_1
responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 le somme richieste a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento di ferie, permessi e riposi, di indennità di mancato preavviso per giusta causa delle dimissioni e di welfare.
7. Si costituivano ritualmente i lavoratori che insistevano per la reiezione della impugnazione.
Preliminarmente eccepivano il difetto di interesse ad agire della sola che, in ottemperanza CP_2
alle sentenze di I grado, aveva fatto fronte ai pagamenti con il corrispettivo residuo dovuto a
[...]
e in tal modo non aveva patito alcun danno. Eccepivano poi il difetto di specificità Parte_3 dell'appello proposto, non essendo stati adeguatamente precisati gli errori della sentenza impugnata e le ragioni della critica avanzata;
secondo i lavoratori, si era limitata a riproporre le CP_2 medesime argomentazioni già sottoposte all'esame del primo giudice e riduceva le proprie nuove argomentazioni alla citazione del precedente, diverso orientamento del Tribunale, ormai superato.
Quanto all'adibizione dei lavoratori nello stabilimento di AR, gli appellati sostenevano la genericità delle contestazioni di e sostenevano che pur dando atto dei contratti CP_2 Parte_1
d'appalto intercorsi con per tutto il periodo di occupazione dei lavoratori, nonché del CP_2 subappalto a si era trincerata sotto il preteso mancato assolvimento dell'onere Parte_3 della prova da parte dei lavoratori per contestarne genericamente e negarne l'impiego nel subappalto, sostenendo al contempo di non sapere nulla al riguardo in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo. Evidenziavano che non era terza estranea al rapporto di lavoro, Parte_1
16 svolto all'interno del proprio stabilimento e nell'ambito di appalti nei quali vi era supervisione e controllo, fisico e documentale, da parte della committente, sicché sussisteva in capo alla stessa uno specifico onere di contestazione, non adempiuto. Richiamavano, a tal proposito, le Parte_1 condizioni generali d'appalto. La documentazione prodotta da attestava poi che Parte_1 CP_2
aveva svolto lavorazioni nel cantiere di AR per una serie di costruzioni navali che si erano succedute ininterrottamente tra il 2016 ed il 2021. aveva subappaltato le commesse in CP_2
questione a per tutto il periodo indicato affermando che gli odierni appellati, Parte_3
dipendenti di avevano lavorato continuativamente nel cantiere di AR, Parte_3
per conto di (e di , e E ciò alla luce del fatto che tale circostanza non era stata in CP_2 Parte_1
alcun modo smentita dalle società convenute tramite allegazione di fatti specifici in contrasto con tali risultanze. Contestavano quanto sostenuto in merito al rigetto dell'eccezione di decadenza biennale dalla difesa avversaria, secondo la quale il giudice di prime cure sarebbe ricorso alla mera citazione acritica della pronuncia della Cassazione 7815/2022, senza che da ciò si potesse ricavare il ragionamento sottostante alla decisione di reiezione. Il giudice, secondo gli appellati, oltre a rifarsi alle pronunce della Cassazione 7815/2012 e 29629/2019 avrebbe ben esposto la propria motivazione. In aggiunta a ciò, precisavano che non sarebbe stato comunque ravvisabile alcun vizio, qualora il Tribunale si fosse limitato a motivare la pronuncia con il solo rinvio ai principi dettati dalla Suprema Corte (c.d. motivazione per relationem). Il primo giudice poi, secondo gli appellati, avrebbe giustamente richiamato la pronuncia della Cassazione 7815/2022, per quanto inerente ai servizi logistici, e la precedente Cassazione 29629/2019. Gli appellati ritenevano che la sentenza citata si fosse occupata di identica questione sostanziale: tale pronuncia aveva statuito che il dies a quo del termine di decadenza biennale decorresse dalla cessazione definitiva del rapporto di contrattuale, ossia dall'ultimo contratto, e non dalla cessazione dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto. Richiamavano anche la sentenza 615/2016 della Corte d'Appello di Venezia, secondo la quale il momento da cui far decorrere il termine di decadenza dovrebbe necessariamente coincidere con la cessazione definitiva dell'appalto.
Eccepivano l'inammissibilità, trattandosi di circostanza tardiva e preclusa, della circostanza che le lavorazioni, oggetto di appalto, sarebbero state in parte diverse, rilevando che i contratti di subappalto non recavano alcuna differenza essendo pacifico che i lavoratori avevano sempre svolto le medesime mansioni su ciascuna nave.
Sostenevano poi che la consegna della nave all'armatore non era mai concisa con l'esaurimento delle lavorazioni ad opera dei dipendenti della Risultava infatti in diversi casi Parte_3 una sovrapposizione tra la fine dei lavori di una nave e l'inizio in un'altra, pertanto, la consegna
17 della nave si rilevava un dato non adeguato a rappresentare alcuna cesura nei rapporti appaltatore/committente. Il dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile, era rappresentato dal venir definitivamente meno del rapporto appaltatore/committente.
Quanto alla prescrizione, gli appellati sostenevano la correttezza del rigetto del giudice di prime cure e ritenevano che la sentenza impugnata, richiamante Cassazione n. 26246/2022, fosse motivava esaustivamente. Evidenziavano, per mero tuziorismo, che la prescrizione era stata interrotta anche con diffida del 15 marzo 2022. In merito alle somme riconosciute agli appellati a titolo di tredicesima e TFR, ritenevano corretto il quantum determinato in sentenza.
Precisavano infatti che tutte le somme versate mensilmente in busta paga come quota di tredicesima erano state globalmente considerate nell'indicazione del percepito del mese di dicembre di ciascun anno. Tutte le somme percepite erano state debitamente considerate, sommando anche l'ulteriore percepito per retribuzione ordinaria, allorché corrisposto. Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il TFR: anche in questo caso, ogni somma erogata in acconto era stata ovviamente sottratta dal dovuto.
Ritenevano che l'elemento perequativo avesse la finalità di eliminazione delle disuguaglianze retributive nei settori in cui non erano previste integrazioni economiche del trattamento minimo previsto dal CCNL. Si trattava quindi di un trattamento strettamente legato alla retribuzione.
Contestavano le argomentazioni dell'appellante riguardo all'elemento aggiuntivo della retribuzione, che risultavano meramente autoreferenti, soltanto apparentemente supportate dalla pronuncia del
Tribunale di Venezia, che aveva confuso tale istituto (previsto dall'art. 53 del CCNL), con quello del “welfare” (di cui all'art. 52 CCNL).
In merito alle differenze retributive, gli appellati ritenevano fossero dovute in ragione delle mansioni svolte e delle previsioni del CCNL applicato (Piccola e Media Industria Metalmeccanica); quest'ultimo prevedeva infatti l'automatico passaggio al II livello dei lavoratori dopo quattro mesi di lavoro, purché addetti alla produzione. Gli appellati operavano quali verniciatori o coibentatori della costruzione navale, attività che costituivano l'oggetto delle attività subappaltate da a CP_2
e si trattava inequivocabilmente mansioni inerenti alla produzione. Parte_3
L'inquadramento quale custode del risultava palesemente fittizio, non essendo prevista tale CP_5
attività dal contratto di appalto e come dimostra la scheda professionale del lavoratore, in base alla quale risulta un continuativo impiego come verniciatore;
l'eccezione in questione, poi, risultava tardiva e inammissibile per quanto riguarda , in quanto non sollevata in precedenza. CP_2
Quanto alle spese di lite, osservavano che i lavoratori erano risultati totalmente vittoriosi rispetto alle domande azionate le quali, per espressa indicazione del ricorso, riguardavano solo i titoli ricompresi nella sfera dell'art. 29, mentre erano riservate ad , ex art. 1676 cc, le richieste CP_2
18 prive di carattere retributivo. Sussisteva infatti soccombenza reciproca solo nell'ipotesi di parziale accoglimento di domande contrapposte, eventualità non verificatasi nel caso di specie.
8. I proposti appelli nelle cause riunite meritano parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Appelli per quanto esposto, proposti da e esclusivamente rispetto alla condanna Parte_1 CP_2
solidale disposta dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società e rispetto alla convenuta anche ex art. 1676 c.c. ; capo Parte_3 CP_2
di condanna non gravato in appello.
8.1. L'appello proposto da è ammissibile poiché per quanto esposto la censura riguarda CP_2 soltanto il capo relativo alla condanna solidale con e non l'azione ex art. 1676 c.c. con Parte_1
conseguente sussistenza dell'interesse ad agire della società che ha eseguito soltanto il capo di sentenza ex art. 1676 c.c..
L'appello poi non è inammissibile per genericità considerato che la società aveva proposto le argomentazioni di impugnazione specifiche e che sono comprensibili sia per il Collegio che per le parti convenute le quali si sono adeguatamente difese dimostrando il rispetto dei principi di specificità da parte della controparte.
Nel merito i primi motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di operare presso il cantiere della committente principale con continuità benchè su navi Parte_1
diverse ritenuto che come documentato dalle parti, si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a che, nel periodo, aveva Parte_1 CP_2
come unica committente e si era avvalsa in forma esclusiva di per i lavori Parte_1 Parte_3 commissionati. Secondo il giudice infatti “ il mero mutamento fisico sul quale viene svolta la prestazione non è idoneo a far percepire con immediatezza agli stessi l'intervenuta cessazione dell'appalto”.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva, il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto proprio della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il
19 principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
9. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa
Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
9.1. In punto fatto gli appellati- ricorrenti in primo grado- lamentavano di aver operato nel cantiere di come dipendenti di nei periodi riportati dal giudice nella Parte_1 Parte_3
pagina 2 della sentenza impugnata e fino al mese di luglio 2021 ( unico a cessare in maggio e di non essere stati retribuiti completamente dalla datrice di lavoro, con Persona_1
conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Parte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la CP_2
società che aveva come committente esclusivo . Parte_3 CP_2
Per quanto provato in atti gli odierni appellati erano tutti dipendenti della ( cfr. Parte_3
contratti di assunzione depositati dagli appellanti, contratti di appalto dimessi da e Parte_1
contratti di subappalto dimessi dalla parte ), per la quale avrebbero operato in Venezia quanto CP_2
meno fino al mese di marzo 2020. Successivamente, una volta cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con , al pari di altri colleghi, sono stati assunti direttamente da Parte_3
( cfr. scheda anagrafica). CP_2
9.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . Parte_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni
20 ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e Parte_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . Parte_1
9.3. Per quanto provato in via documentale dagli appellati i lavoratori- cfr. contratti di assunzione in atti e riconoscimento di di cui al doc. 15 e 16 prodotto dai ricorrenti in primo grado- Parte_3
avevano sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatori e verniciatori ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
Dall'esame dei documenti dimessi da ( in particolare contratti di subappalto 2016-2020 sub. CP_2
1 e docc. 3 contenenti le fatture e i pagamenti di verso suddivisi per anno e in CP_2 Parte_3
relazione alle singole commesse cui corrispondevano i contratti di subappalto), emerge chiaramente una continuità temporale dei singoli contratti di appalto tanto che, come evidenziato dagli appellanti, esisteva una contemporaneità di appalti.
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dai lavoratori e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dai ricorrenti in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, Parte_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente lavoratori stranieri potessero avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
10. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa sub. Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti
21 intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
10.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i lavoratori sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la CP_2
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
10.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area CP_2
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con CP_2 Parte_3
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
22 Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e ( che aveva quale Parte_1 CP_2 CP_2 Parte_3
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti CP_2
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( in data 14 giugno 2022 per la causa iscritta al R.G.
833/2022, il 24 agosto 2022 per la causa R.G. 1006/2022 e il 7 settembre 2022 per la causa R.G.
1271/2022, date di notifica e quindi ancor prima il deposito che interrompe la decadenza),
l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
11. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dagli appellanti e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22).
Il rapporto di lavoro degli odierni appellati era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
Considerate le date di assunzione degli appellati ( dal 2016 in poi come emerge dalla documentazione in atti) e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con nel luglio Parte_3
2021, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute nel periodo giugno-settembre 2022.
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
12. Nel merito gli appellanti hanno censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dai ricorrenti, in ragione della mancata prova della adibizione degli stessi ai propri appalti. Trattasi di motivo infondato.
12.1. Come è noto la disposizione pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
23 L'inadempimento contrattuale di come allegato e documentato anche con l'intervento Parte_3
delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
i ricorrenti peraltro hanno prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
12.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione degli odierni appellati all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche AR), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava Parte_3
l'assunzione in Venezia per le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, Parte_3
fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sui lavoratori.
12.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dagli appellati- inquadramento come coibentatori-verniciatori, l'esistenza di contratti tra e di quel periodo attestanti CP_2 Parte_3
che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello degli istanti, la monocommittenza di rispetto a l'assunzione successiva CP_2 Parte_3
dei ricorrenti in primo grado in , le prove assunte negli altri giudizi richiamate anche dal CP_2
giudicante, oltre alle prove documentali riportate al punto 12.2. concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione degli odierni appellati, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente Parte_1
. CP_2
12.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di Parte_1
e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della Parte_1
società di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati Parte_3 CP_2 Parte_1 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ). Come evidenziato anche in sede di discussione dagli appellati e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società
Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni degli appellati- ricorrenti in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via Parte_3
istruttoria i ricorrenti – odierni appellati- avevano chiesto l'esibizione di questi elenchi2 .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova3 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalle due società.
13. Per quanto esposto il giudice di primo grado, anche se parzialmente, ha riconosciuto in favore degli odierni appellati i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche i lavoratori erano stati retribuiti con il livello economico primo ccnl Piccola e Media industria metalmeccanica.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa Parte_1
appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi maturati gli Parte_1 importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.”
2 e) Ordinarsi altresì alla la produzione in giudizio dei cartellini orologio, o Parte_1 equipollenti, relativi ai ricorrenti nonché le comunicazioni rese in ordine al permesso di accesso al cantiere, ovvero ordinarsi alla stessa, ove specificatamente contestato, la produzione in giudizio dell'elenco dei lavoratori autorizzati a lavorare all'interno della propria sede, nonché i tabulati delle presenze rilevati dalla medesima.( cfr. ricorso di primo grado ). Parte_1 Pt_4 3 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 25 13.1.Infatti la norma contrattuale invocata ( art. 11 e norma generale sulla mobilità professionale, vedi doc. 12 parte appellante) prevede che i lavoratori inquadrati al primo livello se addetti alla produzione “ passeranno dopo 4 mesi al secondo livello”.
Trattandosi di dipendenti che hanno prestato attività come coibentatori e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento automatico richiesto e accordato dal primo giudice sia corretto.
L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Conseguentemente la contestazione dell'appellante secondo cui le prestazioni lavorative degli appellati non possono essere qualificate come produttive e quindi i ricorrenti in primo grado non avrebbero potuto fruire dell'inquadramento automatico previsto dal Ccnl invocato, è destituito di fondamento.
13.2.Né la decisione risulta contradditoria laddove questo Collegio ritiene corretta la sentenza di primo grado anche nel punto in cui, con riferimento soltanto ad alcuni degli attori in primo grado, ha ritenuto fondata la richiesta di inquadramento immediato dalla data di assunzione al 2° livello.
Cont Infatti per quanto provato e non contestato dalle convenute, i sigg.ri e CP_15 CP_7
avevano operato per la anche in precedenza con mansioni analoghe;
CP_12 Parte_3
analogamente si condivide l'osservazione del giudice in merito alla fittizietà dell'inquadramento del come custode che era mansione del tutto estranea all'appalto . CP_5 CP_2
14. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalle parti convenute con unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48, 52 e 53 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni delle parti appellanti sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dai ricorrenti in primo grado- sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, gli odierni appellati hanno azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
26 15. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48 Ccnl applicato.
15.1. Trattasi di elemento previsto dall'art. 48 « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
La lettura della norma collettiva consente di escludere che trattasi di emolumento di natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle resistenti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame dalle buste paga dimesse dei ricorrenti appare chiaro che Parte_3
non avesse o non aderisse ad una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro
[...]
un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo . Né ulteriori contestazioni formulate soltanto in appello sono ammissibili attese le decadenze proprie del rito lavoro;
come evidenziato dal tribunale in primo grado a fronte di richieste di pagamento specifiche nessuna contestazione espressa era stata formulata dalle appellanti per gli anni azionati.
27 D'altra parte l'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste dei singoli ricorrenti sono state limitate ai periodi in cui erano dipendenti e in forza di e laddove era intervenuta la cessazione Parte_3
anticipata la richiesta è stata riparametrata e riproporzionata.
Trattasi di lavoratori in forza fino al luglio 2021 con tutte le conseguenze derivanti dall'essere ancora dipendenti nel gennaio 2021.
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
16. Rispetto all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 e welfare di cui all'art. 52 riconosciuto dal primo giudice il Collegio ritiene fondato l'appello delle società appellanti.
Sul punto il giudice ha equivocato il tenore delle norme contrattuali e se da un lato non ha riconosciuto come dovuto il cd. welfare di 25 euro al mese, ha però attribuito natura retributiva all'elemento aggiuntivo di 150 euro l'anno previsto dalla norma contrattuale di cui agli art. 52 ( welfare) dal marzo 2018.
Trattasi di emolumenti quelli del 52 e 53 previsti a titolo di welfare ( i 25 euro come sostitutivi della bilateralità prevista per welfare), con finalità assistenziale, che non avendo natura retributiva non possono rientrare nell'obbligo solidale per cui è causa. Infatti trattasi di misura economica prevista in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non aderiscono al sistema di bilateralità e dunque che non beneficiano degli strumenti di welfare garantiti dall'art. 52 del ccnl ( beni e servizi in natura come buoni spesa ovvero buoni carburante, ricariche telefoniche , servizi di trasporto o noleggio per il raggiungimento del posto di lavoro). Pertanto sono emolumenti che hanno natura assistenziale come pure i servizi citati la cui mancanza e non aderenza al sistema di bilateralità è monetizzato dalle parti collettive con il versamento della somma di euro 25,00 di cui all'art. 53 (cd. EAR), dal marzo 2018 in 150 euro sostitutivi di questo strumento “ welfare” di cui all'art. 52; quindi in aderenza all'orientamento restrittivo sopra riportato della Corte di Cassazione ( in particolare Cass.
28517/18), questo elemento non poteva rientrare nella obbligazione solidale azionata nei confronti di e . Parte_1 CP_2
Secondo il primo giudice invece essendo provata la non adesione della al sistema di Parte_3
bilateralità anche a fronte della disposizione contrattuale che indica questo elemento come CP_16
un elemento retributivo che incide su tutti gli elementi contrattuali ad esclusione del tfr, dovrebbe per ciò solo giustificare l'inclusione dell'elemento nell'obbligazione solidale per cui è causa.
28 16.1. Questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di orientamento diverso adottato dallo stesso tribunale lagunare in altre controversie analoghe, ritiene che la ratio della dazione prevista dalle parti contrattuali di cui all'art. 53 e 52 per come inteso dal primo giudice, per quanto esposto nel punto che precede, deve essere individuata nella mancata previsione e adempimento di un obbligo assistenziale in favore dei lavoratori che non può pertanto essere posta a carico dei committenti.
E'la stessa disposizione contrattuale che definisce questo elemento come “ prestazione di welfare”; ne consegue che trattandosi di obbligo di bilateralità alla cui mancanza viene collegato il versamento di questo elemento integrativo della retribuzione con finalità assistenziale- per quanto voluto dalle parti collettive- anche in adesione con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23303/194, il motivo di appello va accolto, con restituzione degli importi come quantificati correttamente a titolo di EDR lordo ( ma con diritto della appellante alla restituzione al netto come da giurisprudenza invocata dagli appellati, cfr. Cass 19735/18; cfr. da ultimo Cass.
2691/24), dalla parte appellata su richiesta del Collegio del 12 settembre 2024. Le società appellanti pur in via subordinata hanno infatti aderito ai conteggi della controparte.
Va quindi accolta la richiesta di restituzione parziale formulata dalla parte appellante che ha provato i pagamenti eseguiti in favore degli appellati ( cfr. fascicolo appello).
17. Da ultimo residua la questione delle spese di cui all'ultimo motivo di appello, rispetto alle quali con riferimento al primo grado sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo dei difensori che avevano chiesto la distrazione, di restituire agli appellanti il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
52000-260000), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico delle società appellanti in forma solidale.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento dei proposti appelli, in riforma parziale della sentenza impugnata con riferimento al capo e) ridetermina le somme richieste ex art. 29 legge 276/03 escludendo dal dovuto quanto azionato ex artt. 52 e 53 ccnl applicato e per l'effetto condanna gli appellati a restituire alla società le maggiori somme ricevute in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado al netto degli oneri fiscali;
- In parziale accoglimento degli appelli limitatamente al capo F della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro
5600,00 , oltre accessori come per legge e per l'effetto condanna i difensori antistatari a restituire alla società le maggiori somme percepite a titolo di spese legali in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del presente grado nella misura di 1/3 e condanna le appellanti a rifondere agli appellati le spese del presente grado che liquida in euro 3700,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore degli avv.ti Bravin e Regazzo.
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente
Annalisa Multari
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire
l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”
Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel
24
4 In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. 29