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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c. nella causa iscritta al n. 609 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, promossa da: nato a [...] il [...], CF Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26/12/1938, CF , entrambi residenti in [...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, via Cugia n°35 presso lo studio degli
Avv.ti Giovanni Battista Gallus e Francesco Gallus che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione per revocazione;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Carbonia nella C.F._3
Piazza Rinascita n° 24, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Musu che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Daniela Zara, in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
CONVENUTA
e riassunta da , nata a [...] il [...], CF Parte_2
, in proprio e quale erede del defunto C.F._2 Pt_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n°35 presso lo
[...]
studio degli Avv.ti Giovanni Battista Gallus e Francesco Gallus che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione per revocazione;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Carbonia nella C.F._3
Piazza Rinascita n° 24, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Musu che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Daniela Zara, in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
, , contumaci CP_2 Controparte_3
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note di trattazione scritta depositate il 16.9.2022 per l'udienza del 23.9.2022):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, disattesa ogni avversa istanza deduzione ed eccezione, revocare la sentenza n. 835/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 3/10/2019 per i seguenti motivi: in quanto l'impugnata sentenza è affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ex art. 395 n° 4 cod. proc. civ. nella parte in cui assume che i caseggiati frontistanti siano in aderenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione, nell'appello incidentale: condannare la sig. alla CP_1
demolizione delle opere indicate sub 2 della comparsa di costituzione nanti il
Tribunale e di quelle realizzate in elevazione dopo l'inizio del giudizio in violazione delle norme sulle distanze (e precisamente due piani fuori terra e soprastante terrazzino prospiciente l'abitazione dei Signori Parte_2
e ), al fine di ricondurle al rispetto dei limiti legali. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e del presente e condanna alla ripetizione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza gravata.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta depositate il 19.9.2022 per l'udienza del 23.9.2022):
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare nei termini di legge, per i motivi sopra esposti:
1) Dichiarare la manifesta infondatezza della domanda di revocazione della sentenza n. 835/19 emanata dalla Corte D'Appello di Cagliari, non essendo configurabile il caso di specie come errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.;
2) Per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione dei termini per proporre ricorso in Cassazione.
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale è iniziata con l'atto di citazione notificato il
22 giugno 2005 con il quale proprietaria di un immobile ubicato CP_1 in Sant'Antioco alla via San Giovanni Bosco n. 21, ha convenuto in giudizio e , proprietari di un immobile confinante, Parte_1 Parte_2
lamentando la violazione delle distanze in materia di vedute, la violazione dell'art. 901 c.p.c., la costruzione di un forno-camino, la violazione dell'art. 889 c.c., la violazione delle distanze prescritte dal regolamento locale ad opera di una struttura fissa in metallo con la relativa copertura in resina costituente un locale di sgombero classificabile come costruzione.
I convenuti, costituitisi in giudizio, concludevano per il rigetto della domanda attorea e proponevano domanda riconvenzionale tesa alla demolizione della costruzione in sopraelevazione realizzata da parte attrice.
In particolare, allegavano che la nel corso del 2004 e in assenza di CP_1
autorizzazioni, aveva realizzato un piano fuori terra ed un sovrastante terrazzino prospiciente l'abitazione di essi convenuti, opera che risultava essere irrispettosa delle distanze legali previste in tema di vedute dall'art. 905 c.c. nonché delle distanze tra costruzioni previste dal regolamento comunale che fissava in metri 5 la distanza minima del confine.
Avendo riguardo alla domanda di revocazione che costituisce l'oggetto del presente giudizio, il Tribunale con la sentenza definitiva n. 1407 del 5 maggio 2015 ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando l'attrice all'arretramento della terrazza indicata a pag. 18 della relazione di CTU fino alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà dei convenuti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, per quanto riguardava il cosiddetto volume in sopraelevazione, la avesse rispettato il CP_1
regolamento locale in materia di distanze, costruendo in aderenza sul confine, nel rispetto dell'art.8 delle Norme di Attuazione del PUC. Rilevava altresì che anche i convenuti risultavano aver costruito sul confine, posto che tra il muro del loro fabbricato e la proprietà era presente una scala esterna CP_1
con il relativo vano sottoscala alla quale doveva essere riconosciuta natura di opera edilizia.
Con due separati atti di appello hanno proposto gravame entrambe le parti.
Con sentenza n. 835/2019 del 18 ottobre 2019 la Corte d'Appello di
Cagliari ha rigettato il motivo di appello proposto dai coniugi Parte_1
e con il quale costoro avevano lamentato che il
[...] Parte_2 giudice di prime cure avesse operato un'erronea interpretazione dello stato dei luoghi così violando il disposto di cui all'art. 873 c.c.
Essi avevano dedotto al riguardo che, “contrariamente a quanto asserito dal Tribunale alla pag. 13 della sentenza, la costruzione dei convenuti non è edificata sul confine, non potendosi considerare costruzione in aderenza la realizzazione di una scala in muratura realizzata da essi convenuti a ridosso del confine;
tale opera non dovrebbe ritenersi né costruzione nè volume ma solo un camminamento atto a recuperare dislivello tra l'ingresso ed il fabbricato.” (Così sentenza della Corte n. 835/2019). Essi avevano quindi domandato che, in accoglimento della loro domanda riconvenzionale, fosse disposto l'arretramento della nuova costruzione realizzata dall'attrice fino ad una distanza di metri 5 dal confine CP_1 come stabilito dall'art. 8 delle norme di attuazione del PUC o, in subordine, fino alla distanza di metri 3 come statuito dall'art. 873 c.c.
Con la sentenza della cui revocazione è causa, la Corte ha ritenuto infondato il suddetto motivo di appello così motivando: “Osserva il Collegio che dalla lettura degli atti costituenti l'incarto processuale e dalla attenta lettura della CTU espletata, risulta in modo chiaro e pacifico che i convenuti oggi appellanti hanno realizzato sul confine con la proprietà dell'attrice una scala in muratura che conduce al retrostante cortile della loro abitazione e che sulla sommità di tale scala vi è un ampio pianerottolo che funge anche da solaio di copertura di un vano deposito appartenente ad essi appellanti.
(vedi pag.2, 3 e 4 dei rilievi fotografici realizzati dal CTU); sempre dalla relazione dell'Ausiliario emerge che il muro cieco del c.d. volume in sopraelevazione è stato costruito dall'attrice in aderenza rispetto al confine così delineato e nel rispetto quindi delle disposizioni emanate dall'art. 8 del
Norme di Attuazione del P.U.C.. Orbene a parere della Corte tale manufatto non può considerarsi volume tecnico così come sostenuto dagli appellanti, che portano a supporto della loro tesi le norme tecniche del Comune;
secondo quanto prescritto dal regolamento comunale infatti, l'opera poteva essere assimilata ad un volume tecnico non urbanistico, soggetto alle distanze
Regolamentari o in subordine a quelle previste dal codice civile;
in realtà il vano scala in oggetto ed il relativo pianerottolo costituente solaio di copertura di un vano sottostante, è da considerarsi, al contrario del volume tecnico, un'opera edilizia con propria autonomia funzionale, parte integrante del fabbricato (cioè un vero e proprio corpo di fabbrica) e non destinato esclusivamente ad alloggiare impianti a servizio dell'edificio (condotta idrica, termica); il volume, trattandosi di opera piuttosto consistente, non può assimilarsi al concetto di sporto di carattere ornamentale, o con funzione di rifinitura o accessoria, come mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni di gronda, ecc., non computabili ai fini delle distanze;
date le sue proporzioni
(profondità e ampiezza) infatti, il vano scala in oggetto costituisce un vero e proprio corpo di fabbrica, rientrante nel concetto civilistico di “costruzione” destinato ad estendere e ampliare la volumetria del fabbricato, pertanto deve rispettare le distanze legali tra edifici (in tal senso da ultimo Cass. Ordinanza
n.ro 30708 del 27/11/2018). In definitiva appare quindi del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto legittima la costruzione in aderenza effettuata dall'attrice oggi appellata, così rigettando la domanda riconvenzionale spiegata dai signori e .” Pt_1 Pt_2
Con atto di citazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Parte_1
e hanno impugnato la suddetta sentenza n.835/2019
[...] Parte_2
per contenere essa un errore in fatto risultante chiaramente dagli atti di causa laddove la Corte aveva affermato che il nuovo caseggiato della fosse CP_1
in aderenza con la preesistente costruzione di essi attori in revocazione.
Dalla fotografia n.1 della CTU risultava infatti incontrovertibile che le costruzioni di e di essi attori in revocazione non potevano in CP_1 alcun modo essere considerate edificate in aderenza, che l'edificio di essi convenuti non era realizzato sul confine e che non esisteva alcuna scala considerabile porzione dell'edificio in corrispondenza della nuova costruzione.
Il giudice di secondo grado era pertanto incorso in un errore di fatto laddove aveva ritenuto che la costruzione di essi attori in revocazione fosse stata costruita sul confine e che il nuovo caseggiato edificato dalla controparte fosse in aderenza ancorché parziale. L'errore era consistito in una errata percezione dei fatti immediatamente rilevabile ed era essenziale in quanto, a causa dello stesso, era stata rigettata la domanda riconvenzionale da essi spiegata ed era stata fatta salva la nuova costruzione fatta dalla vicina.
Costituitasi in giudizio interrotto il giudizio all'udienza CP_1
del 23 settembre 2022 per il dichiarato decesso di , riassunto Parte_1
il giudizio da nei confronti di e delle figlie del Parte_2 CP_1
CP_ de cuius e , la causa all'udienza del 25 ottobre 2024 è Controparte_3
stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
CP_ Deve in via preliminare dichiararsi la contumacia di e CP_3
, figlie del de cuius , deceduto nel corso del giudizio,
[...] Parte_1
ritualmente citate in giudizio e non costituitesi.
Il motivo di revocazione è inammissibile, dovendosi richiamare la chiara motivazione di Cass., n. 27897/2024: “Infatti, è acquisito il principio secondo il quale l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o
l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato,
b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa
(Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n.
3190 Rv. 590611-01).”
Applicando detti principi alla fattispecie scrutinata, deve concludersi che non ricorre un errore revocatorio ai sensi della norma codicistica invocata dagli attori poiché il fatto oggetto dell'asserito errore ha costituito terreno di discussione tra le parti, essendo la questione, in particolare, stata portata quale specifico motivo di impugnazione all'attenzione della Corte d'Appello, talché esso non rientra nel paradigma fissato dalla norma richiamata.
Con l'impugnazione per cui è causa, lungi dal prospettare un vizio revocatorio, si deduce in definitiva un errore di giudizio tendendosi in ultima istanza a sollecitare un rinnovato giudizio sulla domanda riconvenzionale dagli attori in revocazione.
Considerato che l'allegazione della sussistenza di un errore di fatto sullo stato dei luoghi nell'atto introduttivo è fondata sulla fotografia n. 1 allegata alla CTU e riprodotta in detto atto, non pare fuor d'opera rammentare il principio statuito dal giudice di legittimità secondo il quale “la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della c.t.u. e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4,
c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti.” (Vedasi in motivazione Cass., n. 23429/2020 che richiama Cass., n. 19293/2018) nonché quanto da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
5792/2024: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.” nella cui motivazione in particolare si legge “10.14. ― Il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. Come si è già detto, la distinzione tra momento percettivo e momento valutativo non potrebbe essere intaccata neppure da considerazioni provenienti dalle neuroscienze o dall'epistemologia, giacché ciò che rileva è la logica del processo giurisdizionale, per la quale se c'è controversia c'è giudizio, e se c'è giudizio non c'è errore percettivo.”
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite.
Esse sono liquidate secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale stante la consistenza dell'attività difensionale spiegata, di cui allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, stante la semplicità della questione oggetto di giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti delle eredi di rimaste Parte_1
contumaci.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da Parte_1
e avverso la sentenza della Corte d'Appello di
[...] Parte_2
Cagliari n. 835/2019 pubblicata il 18 ottobre 2019;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2
che liquida in euro 6734,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
CP_1
3. Nulla sulle spese nei confronti delle convenute in riassunzione contumaci;
4. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 7 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru