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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/02/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 911/2014 R.G.A.C., promossa dal sig.:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in NO M.na (CZ), alla Via Parte_1 C.F._1
Milano, n. 8, presso lo studio dell'avv. Sabrina Apollinaro (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2 rappresentato e difeso, nonostante l'avvenuto successiva rinuncia al mandato da parte dello stesso difensore, giusta procura resa a margine dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio;
- DEBITORE OPPONENTE PRECETTATO -
C o n t r o
Sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in San Vito Sullo Ionio, alla Via Parte_2 C.F._3
Umberto I, n. 378/A, presso lo studio degli avv.ti Vito Tassone (C.F.: ) e Francescantonia C.F._4
Tassone (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato presente in atti;
C.F._5
- CREDITORE OPPOSTO PRECETTANTE -
Avente ad oggetto: Opposizione ad atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità “cartolare”, entrambe le parti contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 25.10.2023, facendo pervenire le richieste “Note scritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa e successive note, per come predisposti da entrambe le parti processuali.
L'odierno giudizio origina dall'opposizione promossa dall'epigrafato opponente avverso la intimazione di pagamento, in rinnovazione, del 3.09.2013, “notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia nella casa comunale e ritirata in data 04.02.2014”, con cui il sig. gli aveva chiesto la Parte_2 corresponsione della somma di € 6.965,00 oltre accessori e spese del monitorio, in forza, appunto, del “decreto
1 ingiuntivo n. 81/2012, del 14.03.2012, depositato in data 16.03.2012 e dichiarato in data 02.04.2012, provvisoriamente esecutivo”.
Con la promossa opposizione, parte debitrice, si doleva, oltre che della “nullità del precetto in rinnovazione per efficacia del primo precetto notificato e della sua illegittimità” per aver agito quando ancora era pienamente efficace ed operativo il precetto originario, di cui domandava, altresì, le spese, anche per l'addotta “insussistenza della pretesa creditoria”, lamentando al riguardo tutta una serie di circostanze che riguardavano il pendente giudizio di opposizione avverso l'azionato titolo esecutivo (rectius opposizione a decreto ingiuntivo).
Alla luce di tali deduzioni, il concludeva quindi per la dichiarazione di “nullità, inefficacia, illegittimità Pt_1 ed invalidità del precetto in rinnovazione”, in uno con l'accoglimento della preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso titolo azionato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la parte creditrice precettante, la quale, nel confutare ogni avversa deduzione e richiesta, anche attraverso conferenti richiami giurisprudenziali al riguardo, instava per il rigetto dell'avanzata opposizione ed dell'annessa istanza di inibitoria, con il favore delle spese e competenze di lite.
La causa, all'esito dell'avvenuto rigetto della preliminare domanda di sospensione sopra indicata, istruita dal
Tribunale, in diversa composizione fisica, esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali prodotte dalle parti, in rituale allegazione, all'udienza cartolare del 25.10.2023 è stata trattenuta per la decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari previsti per lo scambio degli scritti defensionali conclusivi.
La promossa opposizione si dimostra infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Tutte le doglianze mosse dalla parte debitrice, infatti, non appaiono degne di apprezzamento risultando, all'evidenza, smentite dalle corrette deduzioni mosse ex adverso.
A parte il riscontro fattuale, per come desumibile dalle risultanze documentali all'uopo prodotte dal Parte_2 che “il procedimento di esecuzione iscritto al n. 351/2012 R.G.Es. dell'ex Sezione Distaccata di Chiaravalle C.le dell'adito Tribunale, avente ad oggetto pignoramento presso terzi e di cui al primo precetto, è stato dichiarato estinto all'udienza del 10.10.2012 a norma dell'art. 631 c.p.c., del cui evento risulta essere stata fatta, peraltro, espressa menzione nel precetto di rinnovazione notificato il 29.01.2014”, dirimenti si dimostrano in proposito le valutazioni provenienti, sulla specifica materia, dalla Org_1
Ed infatti, per come statuito dalla Corte di legittimità sul tema centrale della reiterazione del precetto (cfr. ex multis Cass. n. 19876/2013), la rinnovazione dello stesso “configura senza dubbio un'attività legittima
(quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente....; cfr. Cass. n. 14189/2012), purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili” (circostanza, questa, non rinvenibile nella specifica fattispecie).
“E tanto”, sempre secondo quanto precisato in proposito, dal Giudice della nomofilachia, “non costituisce affatto,
a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. n. 8576 del 9.04.2013), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti Cass. nn. 23745/2011 e 21008/2012). Ed invero (come testualmente si esprime, da ultimo, Cass. n. 18161 del 23.10.2012) è giurisprudenza costante di questo Giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del processo esecutivo non preclude né rende inutile l'atto
2 processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti : pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente al momento della notifica del successivo precetto (Cass. nn. 4963/2007 e 8164/1991)”.
Ed ancora : “Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato : a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo;
b) che in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 del c.p.c., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice;
c) che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il G.E., applicando
l'art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.....”.
Il tutto, oltre alla finale considerazione che “la (eventuale) non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la determinazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (cfr. per tutte Cass. nn. 13205/2012 e 9698/2011...). In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari....purchè non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precedenti precetti, ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicchè non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza”.
Alle suddette considerazioni devesi, altresì, aggiungere che, per quanto nel caso di specie appare utile rilevare che il primo atto di precetto abbia poi perso efficacia per l'avvenuta estinzione del pignoramento presso terzi, di cui in premessa, senza che vi sia stata al riguardo alcuna opposizione da parte del debitore dinanzi al G.E. (sicchè
è stato correttamente inoltrato, poi, il secondo atto di intimazione che ci occupa), anche qualora si fosse rilevato che la notificazione del precetto oggetto dell'odierno giudizio era stata eseguita dal quando ancora era Parte_2 efficace quello precedente, ciò non avrebbe comportato, per come chiarito sul punto dalla Suprema Corte,
“l'inammissibilità o l'invalidità della seconda intimazione”.
Ed infatti, afferma in proposito la Corte, che se nel suddetto caso “l'attività della creditrice può essere effettivamente essere considerata inutile, non necessariamente la superfluità comporta l'inammissibilità o
l'invalidità della seconda intimazione”.
Anzitutto, evidenzia l'adita Corte che la “denunciata violazione dell'art. 100 c.p.c. è manifestamente infondata, perché la citata disposizione si riferisce alla indispensabilità dell'interesse alla proposizione di una domanda giudiziale, non certo alla notificazione di un atto stragiudiziale (quale è il precetto) che non segna l'inizio di alcun processo”; del pari, “inconsistente è il richiamo al divieto generale di abuso del diritto : già in passato, infatti, questa Corte ha statuito che “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo
3 del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purchè egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, ini quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. n. 19876/2013). “Il riportato principio giurisprudenziale è ripreso e confermato da Cass. n. 28614/2013 (secondo cui il creditore “può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro ....ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva”) e da Cass. n. 25480 del 12.11.2020”.
Ciò che ha condotto il Supremo Collegio a confermare la conclusione cui era pervenuto il Giudice di merito, secondo cui, “a seguito del primo precetto non vi è stata alcuna soddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la notifica di un nuovo precetto per il pagamento della stessa somma oggetto del medesimo titolo giudiziale, senza alcuna aggiunta di ulteriori pretese pecuniarie, non può ritenersi espressione ...di una condotta abusiva degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte”.
Ne deriva, quindi, il rigetto delle suddette articolate lagnanze oppositive.
Quanto, poi, a quella residuale, riguardante l'addotta “insussistenza della pretesa creditoria” per come dalla stessa parte opponente strettamente ancorata alle vicende che hanno caratterizzato il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che ha costituito la fonte genetica dell'inoltrata intimazione di pagamento, non può non riscontrarsene l'assoluta inconsistenza, non potendosi far rientrare nell'ambito del giudizio oppositivo avverso il ricevuto atto di precetto, questioni “cd. di merito” che avrebbero dovuto trovare eventuale approfondimento nella sede opportuna (rectius giudizio di opposizione a d.i.), dovendo il Giudice dell'opposizione a precetto invece limitarsi a verificare la sussistenza, allo stato, di un valido ed efficace titolo esecutivo.
Ciò, a prescindere, dalla conclusiva dimostrazione, per come nelle more effettuata dai procuratori della parte creditrice, che anche il giudizio di opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio è stato definito attraverso il rigetto dell'opposizione debitoria e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato (cfr. Sentenza n.
470/2022, pubblicata il 6 aprile 2022 e notificata il 14 aprile 2022, depositata in atti), che, poi, è divenuto definitivo per mancata proposizione di appello.
Alla luce di quanto precede, quindi, la promossa opposizione non può che essere rigettata.
Da rigettare, invece, è la richiesta proveniente questa volta dalla parte creditrice, finalizzata all'ottenimento della condanna della controparte per “lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”, defettando al riguardo dei necessari presupposti soggettivi.
Le spese del giudizio, determinate facendo applicazione dei valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della causa e con la specifica attività processuale espletata (che ha visto mancare della fase istruttoria), seguono il criterio della soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
4 - rigetta la promossa opposizione, per come articolata dall'epigrafato debitore e, per l'effetto, lo condanna alla refusione delle spese nei confronti della controparte, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 12.02.2024
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
5
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 911/2014 R.G.A.C., promossa dal sig.:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in NO M.na (CZ), alla Via Parte_1 C.F._1
Milano, n. 8, presso lo studio dell'avv. Sabrina Apollinaro (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2 rappresentato e difeso, nonostante l'avvenuto successiva rinuncia al mandato da parte dello stesso difensore, giusta procura resa a margine dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio;
- DEBITORE OPPONENTE PRECETTATO -
C o n t r o
Sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in San Vito Sullo Ionio, alla Via Parte_2 C.F._3
Umberto I, n. 378/A, presso lo studio degli avv.ti Vito Tassone (C.F.: ) e Francescantonia C.F._4
Tassone (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato presente in atti;
C.F._5
- CREDITORE OPPOSTO PRECETTANTE -
Avente ad oggetto: Opposizione ad atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità “cartolare”, entrambe le parti contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 25.10.2023, facendo pervenire le richieste “Note scritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa e successive note, per come predisposti da entrambe le parti processuali.
L'odierno giudizio origina dall'opposizione promossa dall'epigrafato opponente avverso la intimazione di pagamento, in rinnovazione, del 3.09.2013, “notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia nella casa comunale e ritirata in data 04.02.2014”, con cui il sig. gli aveva chiesto la Parte_2 corresponsione della somma di € 6.965,00 oltre accessori e spese del monitorio, in forza, appunto, del “decreto
1 ingiuntivo n. 81/2012, del 14.03.2012, depositato in data 16.03.2012 e dichiarato in data 02.04.2012, provvisoriamente esecutivo”.
Con la promossa opposizione, parte debitrice, si doleva, oltre che della “nullità del precetto in rinnovazione per efficacia del primo precetto notificato e della sua illegittimità” per aver agito quando ancora era pienamente efficace ed operativo il precetto originario, di cui domandava, altresì, le spese, anche per l'addotta “insussistenza della pretesa creditoria”, lamentando al riguardo tutta una serie di circostanze che riguardavano il pendente giudizio di opposizione avverso l'azionato titolo esecutivo (rectius opposizione a decreto ingiuntivo).
Alla luce di tali deduzioni, il concludeva quindi per la dichiarazione di “nullità, inefficacia, illegittimità Pt_1 ed invalidità del precetto in rinnovazione”, in uno con l'accoglimento della preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso titolo azionato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la parte creditrice precettante, la quale, nel confutare ogni avversa deduzione e richiesta, anche attraverso conferenti richiami giurisprudenziali al riguardo, instava per il rigetto dell'avanzata opposizione ed dell'annessa istanza di inibitoria, con il favore delle spese e competenze di lite.
La causa, all'esito dell'avvenuto rigetto della preliminare domanda di sospensione sopra indicata, istruita dal
Tribunale, in diversa composizione fisica, esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali prodotte dalle parti, in rituale allegazione, all'udienza cartolare del 25.10.2023 è stata trattenuta per la decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari previsti per lo scambio degli scritti defensionali conclusivi.
La promossa opposizione si dimostra infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Tutte le doglianze mosse dalla parte debitrice, infatti, non appaiono degne di apprezzamento risultando, all'evidenza, smentite dalle corrette deduzioni mosse ex adverso.
A parte il riscontro fattuale, per come desumibile dalle risultanze documentali all'uopo prodotte dal Parte_2 che “il procedimento di esecuzione iscritto al n. 351/2012 R.G.Es. dell'ex Sezione Distaccata di Chiaravalle C.le dell'adito Tribunale, avente ad oggetto pignoramento presso terzi e di cui al primo precetto, è stato dichiarato estinto all'udienza del 10.10.2012 a norma dell'art. 631 c.p.c., del cui evento risulta essere stata fatta, peraltro, espressa menzione nel precetto di rinnovazione notificato il 29.01.2014”, dirimenti si dimostrano in proposito le valutazioni provenienti, sulla specifica materia, dalla Org_1
Ed infatti, per come statuito dalla Corte di legittimità sul tema centrale della reiterazione del precetto (cfr. ex multis Cass. n. 19876/2013), la rinnovazione dello stesso “configura senza dubbio un'attività legittima
(quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente....; cfr. Cass. n. 14189/2012), purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili” (circostanza, questa, non rinvenibile nella specifica fattispecie).
“E tanto”, sempre secondo quanto precisato in proposito, dal Giudice della nomofilachia, “non costituisce affatto,
a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. n. 8576 del 9.04.2013), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti Cass. nn. 23745/2011 e 21008/2012). Ed invero (come testualmente si esprime, da ultimo, Cass. n. 18161 del 23.10.2012) è giurisprudenza costante di questo Giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del processo esecutivo non preclude né rende inutile l'atto
2 processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti : pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente al momento della notifica del successivo precetto (Cass. nn. 4963/2007 e 8164/1991)”.
Ed ancora : “Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato : a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo;
b) che in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 del c.p.c., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice;
c) che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il G.E., applicando
l'art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.....”.
Il tutto, oltre alla finale considerazione che “la (eventuale) non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la determinazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (cfr. per tutte Cass. nn. 13205/2012 e 9698/2011...). In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari....purchè non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precedenti precetti, ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicchè non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza”.
Alle suddette considerazioni devesi, altresì, aggiungere che, per quanto nel caso di specie appare utile rilevare che il primo atto di precetto abbia poi perso efficacia per l'avvenuta estinzione del pignoramento presso terzi, di cui in premessa, senza che vi sia stata al riguardo alcuna opposizione da parte del debitore dinanzi al G.E. (sicchè
è stato correttamente inoltrato, poi, il secondo atto di intimazione che ci occupa), anche qualora si fosse rilevato che la notificazione del precetto oggetto dell'odierno giudizio era stata eseguita dal quando ancora era Parte_2 efficace quello precedente, ciò non avrebbe comportato, per come chiarito sul punto dalla Suprema Corte,
“l'inammissibilità o l'invalidità della seconda intimazione”.
Ed infatti, afferma in proposito la Corte, che se nel suddetto caso “l'attività della creditrice può essere effettivamente essere considerata inutile, non necessariamente la superfluità comporta l'inammissibilità o
l'invalidità della seconda intimazione”.
Anzitutto, evidenzia l'adita Corte che la “denunciata violazione dell'art. 100 c.p.c. è manifestamente infondata, perché la citata disposizione si riferisce alla indispensabilità dell'interesse alla proposizione di una domanda giudiziale, non certo alla notificazione di un atto stragiudiziale (quale è il precetto) che non segna l'inizio di alcun processo”; del pari, “inconsistente è il richiamo al divieto generale di abuso del diritto : già in passato, infatti, questa Corte ha statuito che “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo
3 del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purchè egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, ini quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. n. 19876/2013). “Il riportato principio giurisprudenziale è ripreso e confermato da Cass. n. 28614/2013 (secondo cui il creditore “può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro ....ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva”) e da Cass. n. 25480 del 12.11.2020”.
Ciò che ha condotto il Supremo Collegio a confermare la conclusione cui era pervenuto il Giudice di merito, secondo cui, “a seguito del primo precetto non vi è stata alcuna soddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la notifica di un nuovo precetto per il pagamento della stessa somma oggetto del medesimo titolo giudiziale, senza alcuna aggiunta di ulteriori pretese pecuniarie, non può ritenersi espressione ...di una condotta abusiva degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte”.
Ne deriva, quindi, il rigetto delle suddette articolate lagnanze oppositive.
Quanto, poi, a quella residuale, riguardante l'addotta “insussistenza della pretesa creditoria” per come dalla stessa parte opponente strettamente ancorata alle vicende che hanno caratterizzato il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che ha costituito la fonte genetica dell'inoltrata intimazione di pagamento, non può non riscontrarsene l'assoluta inconsistenza, non potendosi far rientrare nell'ambito del giudizio oppositivo avverso il ricevuto atto di precetto, questioni “cd. di merito” che avrebbero dovuto trovare eventuale approfondimento nella sede opportuna (rectius giudizio di opposizione a d.i.), dovendo il Giudice dell'opposizione a precetto invece limitarsi a verificare la sussistenza, allo stato, di un valido ed efficace titolo esecutivo.
Ciò, a prescindere, dalla conclusiva dimostrazione, per come nelle more effettuata dai procuratori della parte creditrice, che anche il giudizio di opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio è stato definito attraverso il rigetto dell'opposizione debitoria e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato (cfr. Sentenza n.
470/2022, pubblicata il 6 aprile 2022 e notificata il 14 aprile 2022, depositata in atti), che, poi, è divenuto definitivo per mancata proposizione di appello.
Alla luce di quanto precede, quindi, la promossa opposizione non può che essere rigettata.
Da rigettare, invece, è la richiesta proveniente questa volta dalla parte creditrice, finalizzata all'ottenimento della condanna della controparte per “lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”, defettando al riguardo dei necessari presupposti soggettivi.
Le spese del giudizio, determinate facendo applicazione dei valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della causa e con la specifica attività processuale espletata (che ha visto mancare della fase istruttoria), seguono il criterio della soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
4 - rigetta la promossa opposizione, per come articolata dall'epigrafato debitore e, per l'effetto, lo condanna alla refusione delle spese nei confronti della controparte, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 12.02.2024
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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