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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3688/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to MARIATERESA PETTA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARIAGRAZIA CARNOVALE, CP_1 CP_2
, e
[...] CP_3 CP_4
RESISTENTE
*** Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 05/11/2021,
[...] ha convenuto in giudizio Pt_1 CP_1
La ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 l. 335/1995, avendone i requisiti, in data 18/11/2020. A fronte del rigetto della domanda, proposto ricorso amministrativo senza esito, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, con condanna di a corrispondere i CP_1 ratei dovuti dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge, spese vinte.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Si rileva che in capo a parte ricorrente sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 comma 6 l. 335/1995 e dall'art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 (conv. con mod. dalla l. 133/2008) per il riconoscimento dell'assegno sociale, prestazione economica di carattere assistenziale, prevista per i cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Per quanto riguarda specificamente i cittadini italiani, come la ricorrente, i requisiti richiesti sono i 65 anni di età; lo stato di bisogno economico connesso al mancato superamento delle soglie reddituali previste (per i cittadini non coniugati, il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La sussistenza di tali requisiti, affermata dalla ricorrente nel presente giudizio, è contestata da CP_1 solo con riferimento al requisito reddituale, gli altri sono dunque pacifici.
II. Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta la separazione consensuale della stessa da , omologata in data 8/10/2020. Nel rispettivo Parte_2 decreto è previsto che “il signor corrisponderà alla signora la somma di Parte_2 Parte_1
€ 100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento (…)”. La motivazione del rigetto della domanda di assegno sociale, che si legge nel relativo provvedimento, è quella per cui “ll mantenimento previsto nell'accordo di separazione risulta essere sostanzialmente irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato del bisogno del coniuge”. Dunque, come specificato da in memoria, la ricorrente, per usufruire dell'assegno sociale, avrebbe CP_1 dovuto dedurre e provare che la situazione reddituale del coniuge separato non consente l'erogazione di un assegno di mantenimento congruo, tale da incidere sullo stato di bisogno.
III. Orbene, in punto di diritto l'illegittimità della condotta di va affermata sulla base del CP_1 principio per cui tra i redditi, individuati con precisione dalla legge (art. 3 comma 6 l. 335/1995), rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale che fonda il riconoscimento del diritto alla prestazione, va escluso che possa rilevare un reddito meramente potenziale, mai attribuito e percepito da chi richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. Infatti, la l. 335/1995 prevede che ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale venga considerato soltanto il reddito effettivamente percepito, disponendo che
“l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Questo perché la legge dà rilievo all'accertamento di uno stato di bisogno effettivo, da accertarsi attraverso una verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo. Sul tema cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010: “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un CP_1
2 assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale”). Nel caso di specie, dunque, solo avvenuti trasferimenti patrimoniali specificamente individuati avrebbero potuto acquisire un rilievo, restando invece irrilevanti incrementi patrimoniali ipotetici, mai attribuiti e percepiti da chi richiede l'assegno sociale.
IV. In conclusione, il diritto della ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e va condannato CP_1 al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dalla data della domanda in sede amministrativa (18/11/2020), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore dell'Erario, data la presenza di atti di provvedimento di ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente CP_1 [...]
i ratei dovuti a titolo di assegno sociale, maturati a partire dal 18/11/2020, oltre Pt_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to MARIATERESA PETTA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARIAGRAZIA CARNOVALE, CP_1 CP_2
, e
[...] CP_3 CP_4
RESISTENTE
*** Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 05/11/2021,
[...] ha convenuto in giudizio Pt_1 CP_1
La ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 l. 335/1995, avendone i requisiti, in data 18/11/2020. A fronte del rigetto della domanda, proposto ricorso amministrativo senza esito, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, con condanna di a corrispondere i CP_1 ratei dovuti dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge, spese vinte.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Si rileva che in capo a parte ricorrente sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 comma 6 l. 335/1995 e dall'art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 (conv. con mod. dalla l. 133/2008) per il riconoscimento dell'assegno sociale, prestazione economica di carattere assistenziale, prevista per i cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Per quanto riguarda specificamente i cittadini italiani, come la ricorrente, i requisiti richiesti sono i 65 anni di età; lo stato di bisogno economico connesso al mancato superamento delle soglie reddituali previste (per i cittadini non coniugati, il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La sussistenza di tali requisiti, affermata dalla ricorrente nel presente giudizio, è contestata da CP_1 solo con riferimento al requisito reddituale, gli altri sono dunque pacifici.
II. Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta la separazione consensuale della stessa da , omologata in data 8/10/2020. Nel rispettivo Parte_2 decreto è previsto che “il signor corrisponderà alla signora la somma di Parte_2 Parte_1
€ 100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento (…)”. La motivazione del rigetto della domanda di assegno sociale, che si legge nel relativo provvedimento, è quella per cui “ll mantenimento previsto nell'accordo di separazione risulta essere sostanzialmente irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato del bisogno del coniuge”. Dunque, come specificato da in memoria, la ricorrente, per usufruire dell'assegno sociale, avrebbe CP_1 dovuto dedurre e provare che la situazione reddituale del coniuge separato non consente l'erogazione di un assegno di mantenimento congruo, tale da incidere sullo stato di bisogno.
III. Orbene, in punto di diritto l'illegittimità della condotta di va affermata sulla base del CP_1 principio per cui tra i redditi, individuati con precisione dalla legge (art. 3 comma 6 l. 335/1995), rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale che fonda il riconoscimento del diritto alla prestazione, va escluso che possa rilevare un reddito meramente potenziale, mai attribuito e percepito da chi richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. Infatti, la l. 335/1995 prevede che ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale venga considerato soltanto il reddito effettivamente percepito, disponendo che
“l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Questo perché la legge dà rilievo all'accertamento di uno stato di bisogno effettivo, da accertarsi attraverso una verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo. Sul tema cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010: “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un CP_1
2 assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale”). Nel caso di specie, dunque, solo avvenuti trasferimenti patrimoniali specificamente individuati avrebbero potuto acquisire un rilievo, restando invece irrilevanti incrementi patrimoniali ipotetici, mai attribuiti e percepiti da chi richiede l'assegno sociale.
IV. In conclusione, il diritto della ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e va condannato CP_1 al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dalla data della domanda in sede amministrativa (18/11/2020), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore dell'Erario, data la presenza di atti di provvedimento di ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente CP_1 [...]
i ratei dovuti a titolo di assegno sociale, maturati a partire dal 18/11/2020, oltre Pt_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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