Articolo 24 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 23Articolo 25
Versione
17 aprile 1963
Art. 24.
La pesca nella laguna di Venezia e' soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 , in quanto compatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.
La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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