Versione
17 aprile 1963
17 aprile 1963
Art. 24.
La pesca nella laguna di Venezia e' soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 , in quanto compatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.
La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.
La pesca nella laguna di Venezia e' soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 , in quanto compatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.
La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 26615Provvedimento: […] Il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823 e 948 cod. civ., 28, lett. b), 32 e 35 cod. nav., della legge n. 191 del 1937 e della legge n. 1471 del 1942, in particolare degli artt. 66 e 67, errata interpre- tazione e violazione degli artt. 2 e 24 della legge n. 366 del 1963, e violazione dell'art. 42 Cost. in relazione alle norma- tive sopra richiamate con riferimento al regime speciale per la laguna di Venezia. […]Leggi di più...
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