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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Ilaria Macchi Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 67/2022 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE 36 COMO presso lo studio dell'avv. SASSI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P.IVA , quale impresa designata per il fondo di garanzia vittime della P.IVA_1 strada Regione Sardegna, elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO 42 SASSARI presso lo studio dell'avv. DETTORI GIANMARIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata All'udienza del 9.2.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza nr. 908/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari in data 07.09.2021, pubblicata in data 09.09.2021, non notificata, così giudicare: Nel merito: previa ogni declaratoria del caso, 1) accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità - nel sinistro occorso in data 08.01.2019 in Sassari, località Campanedda, sulla SP42 all'altezza del km. 3+450 per cui è causa - del conducente e/o proprietario dell'auto investitrice risultato ignoto, per l'effetto, condannare la Compagnia assicuratrice
[...]
(P. IVA nr. – C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, Via Corte d'Appello nr. 11, quale impresa designata per la Regione Sardegna per il risarcimento dei danni da sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento a favore del sig. della complessiva somma di € Parte_1
55.277,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o di quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta equa;
2) rigettare qualsivoglia domanda spiegata nei confronti del sig. . Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e spese generali Parte_1 nella misura del 15%, oltre oneri come per legge per entrambi i gradi del giudizio”. Nell'interesse dell'appellata: “chiede che l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda eccezione e deduzione, Voglia: In via preliminare 1) In accoglimento dell'eccezione preliminare formulata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
In subordine, nel merito 2) rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari e del primo grado e dell'odierno grado di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 Controparte_1
- quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada (F.G.V.S.) Regione Sardegna
- al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro occorsogli l'8.1.2019, alle ore 11.15 circa, mentre percorreva con la propria bicicletta la Strada Provinciale 42, Località Campanedda, direzione Porto Torres-Alghero, quando era stato urtato da una utilitaria di colore blu proveniente da tergo, la quale, dopo averlo sbalzato a terra, si era allontanata senza prestargli soccorso. L'attore allegava che subito dopo il sinistro erano sopraggiunti alcuni automobilisti, ai quali aveva descritto quanto successo ed aveva riferito le medesime circostanze ai sanitari presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sassari ed infine che in seguito alla caduta aveva riportato postumi invalidanti permanenti superiori al 10%. Sulla base di tali premesse, non essendo stato possibile identificare il mezzo investitore nonostante le indagini esperite dalle forze dell'ordine intervenute dopo il sinistro, chiedeva la condanna del F.G.V.S. Regione Sardegna, gestito dalla al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti da quantificarsi secondo consulenza medico legale.
La regolarmente costituita, negava la ricorrenza dei presupposti necessari Controparte_1 a giustificare l'intervento del F.G.V.S., posto che l'attore non forniva prova adeguata né del verificarsi di un urto con un altro veicolo né della responsabilità del conducente asseritamente coinvolto nel sinistro.
In via subordinata, la convenuta insisteva per il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione del risarcimento dovutogli. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 908/2021, pubblicata il
7.9.2021, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite.
In particolare, il tribunale – rigettate le istanze istruttorie alla luce delle contestazioni formulate dalla convenuta e richiamato l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui il fondo è tenuto a risarcire i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo rimasto non identificato - rigettava la domanda perché l'attore non aveva adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, osservando, sostanzialmente, che l'unico elemento di prova agli atti era quanto dedotto dallo stesso il Pt_1 quale non aveva reso alcuna dichiarazione alle forze dell'ordine intervenute sul posto né aveva successivamente sporto querela. Precisava, infatti, il primo giudice, che gli elementi indiziari forniti dall'attore non erano “sufficienti ai fini della prova del verificarsi effettivo di un urto col veicolo rimasto sconosciuto e quindi del nesso causale fra la condotta del suo conducente e la caduta del ciclista” e che, peraltro, “nessuna traccia d'urto è(era) stata, invero, individuata sul velocipede, lasciato in custodia presso un amico del
, né sul luogo dell'incidente, essendo presenti sulla strada (v. verbale Carabinieri) solamente Pt_1 alcune tracce di scarrocciamento della bicicletta e nessuna riconducibile al presunto veicolo investitore”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo di gravame, la Parte_1 violazione dei principi di diritto che disciplinano la materia nonché una insufficiente disamina degli elementi probatori, in esito ai quali il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento formulata nei confronti dell'assicurazione. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale e delle prove orali già richieste in primo grado. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente e mediante consulenza medico legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.2.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'appello è infondato. In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10540/2023, ha chiarito che “al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”. Ciò premesso, l'appellante ha lamentato che il tribunale, sulla base di una insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e di una inesatta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza in materia, concludeva erroneamente per il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare il - premesso di aver riferito ai soccorritori sopraggiunti nell'immediatezza del Pt_1 fatto e ai sanitari presso il presidio di Pronto Soccorso una versione precisa e concordante del sinistro ed, in specie, che era stato urtato da una utilitaria di colore blu proveniente da tergo, la quale, dopo averlo sbalzato a terra, si era allontanata senza prestargli soccorso - ha eccepito che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non è tenuta ad attivarsi per identificare il veicolo e che la stessa, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non costituisce che un mero indizio.
Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza gravata.
Seppur è vero che chi agisce non è tenuto a presentare una querela e/o a eseguire indagini al fine di indentificare il veicolo, come correttamente affermato dal tribunale, nel caso di specie, non emerge neppure la prova del fatto generatore del danno e cioè del fatto che il sinistro era stato cagionato da un veicolo non identificato e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo stesso.
Infatti, il non forniva alcun riscontro a riprova della dinamica da lui dedotta, limitandosi a Pt_1 richiamare le dichiarazioni che lo stesso aveva riferito ai primi soccorritori e ai sanitari presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sassari. Quanto a queste ultime risultano effettivamente dal verbale del Pronto Soccorso (cfr. verbale di accettazione presso il servizio di Pronto Soccorso “Giunge in PS per trauma arto superiore SX. Il paziente riferisce di essere stato urtato da una auto mentre era alla guida della propria bici” – doc. 1 atto di citazione ). Quanto a quelle asseritamente rilasciate ai primi soccorritori, non vi è traccia in giudizio.
Invero, gli agenti di polizia sopraggiunti quando il era già stato trasportato presso il presidio Pt_1 di P.S. di Sassari, avevano riportato nella comunicazione di notizia di reato trasmessa alla competente
Procura della Repubblica e nella C.N.R (doc. 1 atto di citazione) che:
- non avevano acquisito ulteriori elementi utili per risalire alla dinamica del sinistro;
- non erano presenti sistemi di sorveglianza dove poter convergere le indagini né, tanto meno, venivano individuati testimoni;
- la bicicletta in uso all'appellante aveva riportato lievi danneggiamenti verosimilmente causati dalla caduta e che non si evidenziavano tracce o danni riconducibili all'ignoto investitore;
- sul luogo del sinistro erano presenti segni di “scarrocciamento” della bicicletta e che non si evidenziavano tracce utili all'individuazione dell'eventuale altro veicolo coinvolto. In tal senso appare del tutto corretto il passaggio della parte motiva della sentenza nella quale il
Giudice di primo grado affermava che gli elementi acquisiti non erano “sufficienti ai fini della prova del verificarsi effettivo di un urto col veicolo rimasto sconosciuto e quindi del nesso causale fra la condotta del suo conducente e la caduta del ciclista. Nessuna traccia d'urto è stata, invero, individuata sul velocipede, lasciato in custodia presso un amico del , né sul luogo Pt_1 dell'incidente, essendo presenti sulla strada (v. verbale Carabinieri) solamente alcune tracce di scarrocciamento della bicicletta e nessuna riconducibile al presunto veicolo investitore. In difetto di alcun riscontro obiettivo e non essendovi nessun testimone del fatto, la sola dichiarazione dell'interessato, mai formalizzata in una denuncia (elemento da ritenersi non essenziale ma che, nel complessivo contesto probatorio, avrebbe avuto un significativo valore indiziario), non consente di apprezzare con ragionevole certezza l'effettivo verificarsi dell'incidente secondo le modalità riferite da parte attrice, non potendo escludersi che il sia caduto senza che si fosse verificato alcun Pt_1 effettivo contatto con altro veicolo”.
In tale contesto probatorio, non appaiono dirimenti neanche le risultanze della c.t.u., la quale, sebbene concluda affermando che le lesioni riportate dal sono compatibili con il sinistro e nessuno Pt_1 mette in dubbio che il sia caduto dalla bicicletta, non ha offerto alcun elemento di giudizio Pt_1 ulteriore per potere sostenere che effettivamente la caduta era stata causata da un urto con un veicolo.
Per tali ragioni, in difetto di prova finanche dello scontro con un veicolo non identificato e della effettiva dinamica del sinistro, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione delle cause di valore indeterminabile, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
908/2021 pubblicata il 7.9.2021;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
- quale impresa designata per il fondo di garanzia vittime della strada, in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di c.t.u. già liquidate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio il 20.2.2025.
Il Giudice ausiliare est.
Dott. Ilaria Macchi
Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Ilaria Macchi Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 67/2022 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE 36 COMO presso lo studio dell'avv. SASSI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P.IVA , quale impresa designata per il fondo di garanzia vittime della P.IVA_1 strada Regione Sardegna, elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO 42 SASSARI presso lo studio dell'avv. DETTORI GIANMARIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata All'udienza del 9.2.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza nr. 908/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari in data 07.09.2021, pubblicata in data 09.09.2021, non notificata, così giudicare: Nel merito: previa ogni declaratoria del caso, 1) accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità - nel sinistro occorso in data 08.01.2019 in Sassari, località Campanedda, sulla SP42 all'altezza del km. 3+450 per cui è causa - del conducente e/o proprietario dell'auto investitrice risultato ignoto, per l'effetto, condannare la Compagnia assicuratrice
[...]
(P. IVA nr. – C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, Via Corte d'Appello nr. 11, quale impresa designata per la Regione Sardegna per il risarcimento dei danni da sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento a favore del sig. della complessiva somma di € Parte_1
55.277,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o di quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta equa;
2) rigettare qualsivoglia domanda spiegata nei confronti del sig. . Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e spese generali Parte_1 nella misura del 15%, oltre oneri come per legge per entrambi i gradi del giudizio”. Nell'interesse dell'appellata: “chiede che l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda eccezione e deduzione, Voglia: In via preliminare 1) In accoglimento dell'eccezione preliminare formulata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
In subordine, nel merito 2) rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari e del primo grado e dell'odierno grado di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 Controparte_1
- quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada (F.G.V.S.) Regione Sardegna
- al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro occorsogli l'8.1.2019, alle ore 11.15 circa, mentre percorreva con la propria bicicletta la Strada Provinciale 42, Località Campanedda, direzione Porto Torres-Alghero, quando era stato urtato da una utilitaria di colore blu proveniente da tergo, la quale, dopo averlo sbalzato a terra, si era allontanata senza prestargli soccorso. L'attore allegava che subito dopo il sinistro erano sopraggiunti alcuni automobilisti, ai quali aveva descritto quanto successo ed aveva riferito le medesime circostanze ai sanitari presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sassari ed infine che in seguito alla caduta aveva riportato postumi invalidanti permanenti superiori al 10%. Sulla base di tali premesse, non essendo stato possibile identificare il mezzo investitore nonostante le indagini esperite dalle forze dell'ordine intervenute dopo il sinistro, chiedeva la condanna del F.G.V.S. Regione Sardegna, gestito dalla al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti da quantificarsi secondo consulenza medico legale.
La regolarmente costituita, negava la ricorrenza dei presupposti necessari Controparte_1 a giustificare l'intervento del F.G.V.S., posto che l'attore non forniva prova adeguata né del verificarsi di un urto con un altro veicolo né della responsabilità del conducente asseritamente coinvolto nel sinistro.
In via subordinata, la convenuta insisteva per il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione del risarcimento dovutogli. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 908/2021, pubblicata il
7.9.2021, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite.
In particolare, il tribunale – rigettate le istanze istruttorie alla luce delle contestazioni formulate dalla convenuta e richiamato l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui il fondo è tenuto a risarcire i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo rimasto non identificato - rigettava la domanda perché l'attore non aveva adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, osservando, sostanzialmente, che l'unico elemento di prova agli atti era quanto dedotto dallo stesso il Pt_1 quale non aveva reso alcuna dichiarazione alle forze dell'ordine intervenute sul posto né aveva successivamente sporto querela. Precisava, infatti, il primo giudice, che gli elementi indiziari forniti dall'attore non erano “sufficienti ai fini della prova del verificarsi effettivo di un urto col veicolo rimasto sconosciuto e quindi del nesso causale fra la condotta del suo conducente e la caduta del ciclista” e che, peraltro, “nessuna traccia d'urto è(era) stata, invero, individuata sul velocipede, lasciato in custodia presso un amico del
, né sul luogo dell'incidente, essendo presenti sulla strada (v. verbale Carabinieri) solamente Pt_1 alcune tracce di scarrocciamento della bicicletta e nessuna riconducibile al presunto veicolo investitore”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo di gravame, la Parte_1 violazione dei principi di diritto che disciplinano la materia nonché una insufficiente disamina degli elementi probatori, in esito ai quali il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento formulata nei confronti dell'assicurazione. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale e delle prove orali già richieste in primo grado. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente e mediante consulenza medico legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.2.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'appello è infondato. In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10540/2023, ha chiarito che “al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”. Ciò premesso, l'appellante ha lamentato che il tribunale, sulla base di una insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e di una inesatta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza in materia, concludeva erroneamente per il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare il - premesso di aver riferito ai soccorritori sopraggiunti nell'immediatezza del Pt_1 fatto e ai sanitari presso il presidio di Pronto Soccorso una versione precisa e concordante del sinistro ed, in specie, che era stato urtato da una utilitaria di colore blu proveniente da tergo, la quale, dopo averlo sbalzato a terra, si era allontanata senza prestargli soccorso - ha eccepito che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non è tenuta ad attivarsi per identificare il veicolo e che la stessa, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non costituisce che un mero indizio.
Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza gravata.
Seppur è vero che chi agisce non è tenuto a presentare una querela e/o a eseguire indagini al fine di indentificare il veicolo, come correttamente affermato dal tribunale, nel caso di specie, non emerge neppure la prova del fatto generatore del danno e cioè del fatto che il sinistro era stato cagionato da un veicolo non identificato e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo stesso.
Infatti, il non forniva alcun riscontro a riprova della dinamica da lui dedotta, limitandosi a Pt_1 richiamare le dichiarazioni che lo stesso aveva riferito ai primi soccorritori e ai sanitari presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sassari. Quanto a queste ultime risultano effettivamente dal verbale del Pronto Soccorso (cfr. verbale di accettazione presso il servizio di Pronto Soccorso “Giunge in PS per trauma arto superiore SX. Il paziente riferisce di essere stato urtato da una auto mentre era alla guida della propria bici” – doc. 1 atto di citazione ). Quanto a quelle asseritamente rilasciate ai primi soccorritori, non vi è traccia in giudizio.
Invero, gli agenti di polizia sopraggiunti quando il era già stato trasportato presso il presidio Pt_1 di P.S. di Sassari, avevano riportato nella comunicazione di notizia di reato trasmessa alla competente
Procura della Repubblica e nella C.N.R (doc. 1 atto di citazione) che:
- non avevano acquisito ulteriori elementi utili per risalire alla dinamica del sinistro;
- non erano presenti sistemi di sorveglianza dove poter convergere le indagini né, tanto meno, venivano individuati testimoni;
- la bicicletta in uso all'appellante aveva riportato lievi danneggiamenti verosimilmente causati dalla caduta e che non si evidenziavano tracce o danni riconducibili all'ignoto investitore;
- sul luogo del sinistro erano presenti segni di “scarrocciamento” della bicicletta e che non si evidenziavano tracce utili all'individuazione dell'eventuale altro veicolo coinvolto. In tal senso appare del tutto corretto il passaggio della parte motiva della sentenza nella quale il
Giudice di primo grado affermava che gli elementi acquisiti non erano “sufficienti ai fini della prova del verificarsi effettivo di un urto col veicolo rimasto sconosciuto e quindi del nesso causale fra la condotta del suo conducente e la caduta del ciclista. Nessuna traccia d'urto è stata, invero, individuata sul velocipede, lasciato in custodia presso un amico del , né sul luogo Pt_1 dell'incidente, essendo presenti sulla strada (v. verbale Carabinieri) solamente alcune tracce di scarrocciamento della bicicletta e nessuna riconducibile al presunto veicolo investitore. In difetto di alcun riscontro obiettivo e non essendovi nessun testimone del fatto, la sola dichiarazione dell'interessato, mai formalizzata in una denuncia (elemento da ritenersi non essenziale ma che, nel complessivo contesto probatorio, avrebbe avuto un significativo valore indiziario), non consente di apprezzare con ragionevole certezza l'effettivo verificarsi dell'incidente secondo le modalità riferite da parte attrice, non potendo escludersi che il sia caduto senza che si fosse verificato alcun Pt_1 effettivo contatto con altro veicolo”.
In tale contesto probatorio, non appaiono dirimenti neanche le risultanze della c.t.u., la quale, sebbene concluda affermando che le lesioni riportate dal sono compatibili con il sinistro e nessuno Pt_1 mette in dubbio che il sia caduto dalla bicicletta, non ha offerto alcun elemento di giudizio Pt_1 ulteriore per potere sostenere che effettivamente la caduta era stata causata da un urto con un veicolo.
Per tali ragioni, in difetto di prova finanche dello scontro con un veicolo non identificato e della effettiva dinamica del sinistro, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione delle cause di valore indeterminabile, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
908/2021 pubblicata il 7.9.2021;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
- quale impresa designata per il fondo di garanzia vittime della strada, in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di c.t.u. già liquidate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio il 20.2.2025.
Il Giudice ausiliare est.
Dott. Ilaria Macchi
Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi