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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AT, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 814/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
decreto ingiuntivo,
Tra
(già , con sede legale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a IL (p. IVA e c.f. ) in persona del legale rappresentante pro - P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Arìa.
- Appellante -
Contro , nata a [...] il [...] (c.f. , titolare CP_4 C.F._1
dell'omonima impresa individuale con sede a AT (P. IVA ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cannavò.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2332/2024, pubblicata il 14 maggio 2024 (e resa nel procedimento iscritto al N.R.G. 13389/2021), il Tribunale di AT (adito in sede di opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3498/2021 del 7 CP_4
settembre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 11.982,40, oltre agli interessi e alle spese del CP_3
procedimento, sulla base di fatture per consumi di energia elettrica rimaste insolute e relative all'utenza contraddistinta dal Codice POD IT001E95391122) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 3498/2021, al N.R.G. 10641/2021, emesso dal Tribunale di AT in data 7
settembre 2021; b) condannava parte opposta, in persona del legale rappresentate pro - tempore,
a pagare a parte opponente le spese di lite, che liquidava nella complessiva somma di euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, (già Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, chiedendo, in via CP_3
principale, il rigetto dell'opposizione proposta da avverso il decreto CP_4
ingiuntivo opposto n. 3498/2021 e, per l'effetto, la conferma dello stesso;
in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva la condanna dell'odierna appellata a pagare, in favore di essa appellante, la somma di euro
11.982,40, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, e alle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne CP_4
chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va rilevato che, stante la mancata impugnazione, nel presente giudizio di appello, dei capi della sentenza di primo grado relativi al rigetto sia dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di conciliazione stragiudiziale, sia dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito, gli stessi capi sono coperti dall'intervenuto giudicato interno.
Nel merito, con il primo e il secondo motivo di appello ha Controparte_1
dedotto l'erronea valutazione circa l'inidoneità delle fatture emesse dall'odierna appellante e delle proposte di rateizzazione formulate dalla debitrice a costituire prova del credito azionato, nonché l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, circa l'irrilevanza delle certificazioni dei consumi prodotte, le prove fornite da essa società e il corretto riparto dell'onere probatorio tra le parti.
Nello specifico, parte appellante rileva che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che “le fatture costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, non
costituiscono prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli
ordinari mezzi di prova dall'opposto, credito che, nel caso in esame, non è stato
dimostrato dalla società odierna opposta posto che la missiva dell'odierno opponente,
contenente la proposta di rateizzazione benché accolta da controparte, non può, a
parere di questo giudicante, essere interpretata quale riconoscimento di debito
potendo essere molteplici e diverse dal riconoscimento di debito, le motivazioni che
spingono una parte a proporre un bonario componimento”.
Deduce, inoltre, l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, circa la necessità che dovesse dimostrare il regolare funzionamento del Controparte_1 contatore, a fronte di una generica e superficiale contestazione formulata dalla debitrice solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Rileva altresì che ha errato il giudice di prime cure nell'affermare che “parte opposta
non ha dato prova del regolare funzionamento del contatore”.
Entrambi i predetti motivi di gravame, che per ragioni di natura logico - giuridica vanno congiuntamente esaminati, sono fondati.
E invero, la società somministrante ha dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio sotteso alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, sebbene la Corte aderisca al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito e, pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può
costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite”, nel caso di specie le fatture possono assurgere a valido elemento di prova, giacché la CP_1
ha prodotto, a corredo di esse, anche altri documenti, quali: le certificazioni dei
[...]
consumi rilasciati dal Distributore e relative ai quantitativi di gas e di energia elettrica somministrati all'utenza intestata a (POD. IT001E953391122), insieme CP_4
con le rilevazioni mensili e con il certificato di titolarità del POD, nonché la certificazione e lo storico delle letture dei consumi di gas naturale sul PDR n.
03100000025886 per ogni mese di durata del rapporto di somministrazione.
Va inoltre rilevato che la parte appellata, nel corso del giudizio di primo grado, non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle relative prestazioni, limitandosi a dedurre genericamente l'eccessività dei consumi fatturati, senza fornire alcuna dettagliata indicazione (concretamente verificabile)
sull'eventuale, diversa entità degli stessi consumi.
E, al riguardo, va osservato che, qualora la somministrazione venga effettuata (come nel caso di specie) tramite registrazione del consumo con l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e richiederne la verifica (richiesta, questa, non formulata dalla ), e dimostrare l'entità dei CP_4
consumi effettuati nel periodo (con riferimento al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi dell'energia somministrata).
Pertanto, in assenza di una specifica deduzione, da parte dell'utente, di malfunzionamento del contatore, le fatture in questione (peraltro supportate dagli altri documenti sopra menzionati), benché di formazione unilaterale, possono ben costituire un valido elemento di prova dell'entità delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio sono pacifiche fra le parti (cfr. Cass. n. 13651/2006; nello stesso senso, Cass.
n. 15832/2011 e Cass. n. 6502/1998).
Per quanto attiene, poi, all'efficacia probatoria dell'istanza di rateizzazione del debito,
secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (formatosi nel contenzioso tributario, ma operante anche nei rapporti obbligatori di natura privatistica), il giudice di merito ha fatto “corretta applicazione del principio secondo
cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento
relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto
interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di
utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”
(Cass. Ord. n. 27504 del 23 ottobre 2024).
In definitiva, l'istanza di rateizzazione integra un riconoscimento di debito idoneo a costituire (oltre che un fatto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.) un elemento (quanto meno, indiziario) di prova (concorrente e concordante, nel caso di specie, con le sopra esposte risultanze processuali) dell'esistenza e dell'entità del credito pecuniario oggetto di causa.
E invero, la parte appellata ha proposto, nel corso del rapporto contrattuale, istanza di ammissione alla rateizzazione degli importi fatturati (v. l'allegato 4 prodotto da
[...]
. Controparte_3 In particolare, la ha chiesto “la rateizzazione delle restanti bollettini di n. 12 CP_4
di cui 2 pagati con ritardo scusandomi con l'amministrazione in quanto non ho potuto mantenere la puntualità per motivi economici. Mi impegno a mantenere il pagamento con le rate mandate da voi puntualmente”, ottenendo due piani di rientro, il primo in data 28 maggio 2018, e il secondo in data 27 agosto 2018.
A tale richiesta di rateizzazione non può non attribuirsi il valore di un riconoscimento del debito dell'utente (odierna appellata) verso la società somministrante, tanto più
che la ha successivamente dato attuazione, pur se con pagamenti parziali, ai CP_4
disposti piani di rientro, chiedendo altresì, in data 20 dicembre 2018, l'applicazione degli interessi di mora, e nulla contestando, se non in epoca successiva, relativamente alla congruità degli importi fatturati.
In accoglimento dei primi due motivi di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza,
va quindi rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_4
ingiuntivo n. 3498/2021 del 7 settembre 2021 del Tribunale di AT.
Anche in accoglimento (quanto al primo grado) del terzo motivo di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata . CP_4
Le stesse spese vanno liquidate come in dispositivo, per il primo grado nella misura già stabilita dall'impugnata sentenza e, per il presente grado di appello, secondo i parametri (di poco inferiori ai medi) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) della controversia e alla svolta attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 814/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2332/2024 del 14 maggio 2024 del Tribunale di AT (resa nel procedimento n.
13389/2021 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo CP_4
n. 3498/2021 del 7 settembre 2021 del Tribunale di AT, che conferma;
b) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante CP_4 [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1
liquida: 1) quanto al primo grado, in euro 2.700,00 per compensi di avvocato,
oltre IVA, c.p.a. e spese generali;
2) quanto al presente grado di appello, in euro
382,50 per esborsi e in complessivi euro 3.777,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.080,00 per fase di studio, euro 877,00 per fase introduttiva ed euro
1.820,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, IVA e c.p.a. Così deciso in AT il 4 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AT, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 814/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
decreto ingiuntivo,
Tra
(già , con sede legale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a IL (p. IVA e c.f. ) in persona del legale rappresentante pro - P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Arìa.
- Appellante -
Contro , nata a [...] il [...] (c.f. , titolare CP_4 C.F._1
dell'omonima impresa individuale con sede a AT (P. IVA ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cannavò.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2332/2024, pubblicata il 14 maggio 2024 (e resa nel procedimento iscritto al N.R.G. 13389/2021), il Tribunale di AT (adito in sede di opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3498/2021 del 7 CP_4
settembre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 11.982,40, oltre agli interessi e alle spese del CP_3
procedimento, sulla base di fatture per consumi di energia elettrica rimaste insolute e relative all'utenza contraddistinta dal Codice POD IT001E95391122) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 3498/2021, al N.R.G. 10641/2021, emesso dal Tribunale di AT in data 7
settembre 2021; b) condannava parte opposta, in persona del legale rappresentate pro - tempore,
a pagare a parte opponente le spese di lite, che liquidava nella complessiva somma di euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, (già Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, chiedendo, in via CP_3
principale, il rigetto dell'opposizione proposta da avverso il decreto CP_4
ingiuntivo opposto n. 3498/2021 e, per l'effetto, la conferma dello stesso;
in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva la condanna dell'odierna appellata a pagare, in favore di essa appellante, la somma di euro
11.982,40, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, e alle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne CP_4
chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va rilevato che, stante la mancata impugnazione, nel presente giudizio di appello, dei capi della sentenza di primo grado relativi al rigetto sia dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di conciliazione stragiudiziale, sia dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito, gli stessi capi sono coperti dall'intervenuto giudicato interno.
Nel merito, con il primo e il secondo motivo di appello ha Controparte_1
dedotto l'erronea valutazione circa l'inidoneità delle fatture emesse dall'odierna appellante e delle proposte di rateizzazione formulate dalla debitrice a costituire prova del credito azionato, nonché l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, circa l'irrilevanza delle certificazioni dei consumi prodotte, le prove fornite da essa società e il corretto riparto dell'onere probatorio tra le parti.
Nello specifico, parte appellante rileva che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che “le fatture costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, non
costituiscono prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli
ordinari mezzi di prova dall'opposto, credito che, nel caso in esame, non è stato
dimostrato dalla società odierna opposta posto che la missiva dell'odierno opponente,
contenente la proposta di rateizzazione benché accolta da controparte, non può, a
parere di questo giudicante, essere interpretata quale riconoscimento di debito
potendo essere molteplici e diverse dal riconoscimento di debito, le motivazioni che
spingono una parte a proporre un bonario componimento”.
Deduce, inoltre, l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, circa la necessità che dovesse dimostrare il regolare funzionamento del Controparte_1 contatore, a fronte di una generica e superficiale contestazione formulata dalla debitrice solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Rileva altresì che ha errato il giudice di prime cure nell'affermare che “parte opposta
non ha dato prova del regolare funzionamento del contatore”.
Entrambi i predetti motivi di gravame, che per ragioni di natura logico - giuridica vanno congiuntamente esaminati, sono fondati.
E invero, la società somministrante ha dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio sotteso alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, sebbene la Corte aderisca al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito e, pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può
costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite”, nel caso di specie le fatture possono assurgere a valido elemento di prova, giacché la CP_1
ha prodotto, a corredo di esse, anche altri documenti, quali: le certificazioni dei
[...]
consumi rilasciati dal Distributore e relative ai quantitativi di gas e di energia elettrica somministrati all'utenza intestata a (POD. IT001E953391122), insieme CP_4
con le rilevazioni mensili e con il certificato di titolarità del POD, nonché la certificazione e lo storico delle letture dei consumi di gas naturale sul PDR n.
03100000025886 per ogni mese di durata del rapporto di somministrazione.
Va inoltre rilevato che la parte appellata, nel corso del giudizio di primo grado, non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle relative prestazioni, limitandosi a dedurre genericamente l'eccessività dei consumi fatturati, senza fornire alcuna dettagliata indicazione (concretamente verificabile)
sull'eventuale, diversa entità degli stessi consumi.
E, al riguardo, va osservato che, qualora la somministrazione venga effettuata (come nel caso di specie) tramite registrazione del consumo con l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e richiederne la verifica (richiesta, questa, non formulata dalla ), e dimostrare l'entità dei CP_4
consumi effettuati nel periodo (con riferimento al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi dell'energia somministrata).
Pertanto, in assenza di una specifica deduzione, da parte dell'utente, di malfunzionamento del contatore, le fatture in questione (peraltro supportate dagli altri documenti sopra menzionati), benché di formazione unilaterale, possono ben costituire un valido elemento di prova dell'entità delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio sono pacifiche fra le parti (cfr. Cass. n. 13651/2006; nello stesso senso, Cass.
n. 15832/2011 e Cass. n. 6502/1998).
Per quanto attiene, poi, all'efficacia probatoria dell'istanza di rateizzazione del debito,
secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (formatosi nel contenzioso tributario, ma operante anche nei rapporti obbligatori di natura privatistica), il giudice di merito ha fatto “corretta applicazione del principio secondo
cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento
relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto
interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di
utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”
(Cass. Ord. n. 27504 del 23 ottobre 2024).
In definitiva, l'istanza di rateizzazione integra un riconoscimento di debito idoneo a costituire (oltre che un fatto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.) un elemento (quanto meno, indiziario) di prova (concorrente e concordante, nel caso di specie, con le sopra esposte risultanze processuali) dell'esistenza e dell'entità del credito pecuniario oggetto di causa.
E invero, la parte appellata ha proposto, nel corso del rapporto contrattuale, istanza di ammissione alla rateizzazione degli importi fatturati (v. l'allegato 4 prodotto da
[...]
. Controparte_3 In particolare, la ha chiesto “la rateizzazione delle restanti bollettini di n. 12 CP_4
di cui 2 pagati con ritardo scusandomi con l'amministrazione in quanto non ho potuto mantenere la puntualità per motivi economici. Mi impegno a mantenere il pagamento con le rate mandate da voi puntualmente”, ottenendo due piani di rientro, il primo in data 28 maggio 2018, e il secondo in data 27 agosto 2018.
A tale richiesta di rateizzazione non può non attribuirsi il valore di un riconoscimento del debito dell'utente (odierna appellata) verso la società somministrante, tanto più
che la ha successivamente dato attuazione, pur se con pagamenti parziali, ai CP_4
disposti piani di rientro, chiedendo altresì, in data 20 dicembre 2018, l'applicazione degli interessi di mora, e nulla contestando, se non in epoca successiva, relativamente alla congruità degli importi fatturati.
In accoglimento dei primi due motivi di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza,
va quindi rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_4
ingiuntivo n. 3498/2021 del 7 settembre 2021 del Tribunale di AT.
Anche in accoglimento (quanto al primo grado) del terzo motivo di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata . CP_4
Le stesse spese vanno liquidate come in dispositivo, per il primo grado nella misura già stabilita dall'impugnata sentenza e, per il presente grado di appello, secondo i parametri (di poco inferiori ai medi) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) della controversia e alla svolta attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 814/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2332/2024 del 14 maggio 2024 del Tribunale di AT (resa nel procedimento n.
13389/2021 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo CP_4
n. 3498/2021 del 7 settembre 2021 del Tribunale di AT, che conferma;
b) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante CP_4 [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1
liquida: 1) quanto al primo grado, in euro 2.700,00 per compensi di avvocato,
oltre IVA, c.p.a. e spese generali;
2) quanto al presente grado di appello, in euro
382,50 per esborsi e in complessivi euro 3.777,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.080,00 per fase di studio, euro 877,00 per fase introduttiva ed euro
1.820,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, IVA e c.p.a. Così deciso in AT il 4 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro