Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2026, proposto dalla sig.ra RI ZI RA e dal sig. PP RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Futani, non costituito in giudizio;
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
Avverso e per l'annullamento previa sospensione:
- dell’ordinanza n. 40 del 07.11.2025 emessa dal Comune di Futani, avente ad oggetto “ordinanza di messa in ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380”
- Nonché della ordinanza n. 32 del 04.12.2025 emessa dall'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi;
-nonché di ogni altro atto ad esso connesso, antecedente e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra RA ha realizzato tra il 2018 e il 2019 un piccolo fabbricato di piccole dimensioni…insistente nel Comune di Futani, alla Via Antonio RI, 68, (f.llo n. 18, p.lle 451 e 452).
2. Certa la suestesa circostanza assume la ricorrente che in realtà l’attività edilizia, certamente realizzata in assenza di titolo, si sarebbe risolta in una demo-ricostruzione di un risalente edificio agricolo, attualmente utilizzato come deposito attrezzi.
3. Fatto sta che a seguito di una segnalazione l’immobile è stato oggetto di un sopralluogo da parte del Comune e della locale tenenza dei Carabinieri, i quali hanno esattamente rilevato l’antescritto abuso.
4. Si sono a questo punto dipanati due procedimenti repressivi: uno comunale, culminato nell’ordinanza n. 40/2025 e uno dell’Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano concluso con la Ordinanza di rimessione in pristino n. 32/2025.
5. Nell’immediatezza, in data 12.12.2025, entro il termine dell’art. 31 comma 3 TUED la sig.ra RA ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, corredata da istanza di autorizzazione paesaggistica.
6. Nel contempo ha proposto il ricorso odierno corredato da istanza cautelare e affidato ai seguenti motivi così rubricati : “.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3, 31 E 44 DPR 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL PIANO PREDISPOSTO DAL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI- DIFETTO MOTIVAZIONE- DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 11 L. 394/1991; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL PIANO PREDISPOSTO DAL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI- DIFETTO MOTIVAZIONE- DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
7. In estrema sintesi parte ricorrente ha sostenuto che il manufatto sarebbe risalente, precedente al 1967 e che tanto sarebbe dimostrato da dichiarazioni testimoniali, peraltro allegate in atti.
8. Il Comune di Futani, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio, mentre l’Ente Parco, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato si è difeso in giudizio insistendo per il rigetto.
9. All’odierna udienza, sentite le parti presenti come da verbale in atti, alle quali è stato dato altresì avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. la causa è stata posta in decisione.
10. Il ricorso è improcedibile. Risulta per tabulas che parte ricorrente abbia chiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUED, supportandolo anche con l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Questa circostanza priva la ricorrente di un interesse attuale e concreto alla definizione della controversia, posto che, a seconda dell’esito dell’istanza: ove accolta la ricorrente non avrà più interesse a coltivare il ricorso; ove respinta dovrà comunque gravare il diniego di sanatoria rispetto al quale si sposterà il suo interesse. In sostanza, seguendo il costante orientamento della Sezione, anche se la presentazione dell’istanza di sanatoria non ne determina l’inefficacia (contrariamente a quanto accade in presenza di un’istanza di condono) è l’interesse che si sposta sugli esiti successivi del procedimento.
10.1 Peraltro, per giurisprudenza consolidata, l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Pertanto, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
12. In definitiva, il ricorso è manifestamente improcedibile e può essere deciso in forma semplificata.
13. Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto della natura processuale della decisione e della definizione avvenuta già in fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO