TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3786/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Ciuffardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via G.Oberdan, 24, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
06/11/1979,rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Ciuffardi ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Pisa, Via G.Oberdan, 24, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 20.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 20.12.2024 - deducendo che:
- in data 22.12.1996 e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Pisa, in regime di comunione dei beni;
- dall'unione tra i ricorrenti nasceva, in data 05/06/1997 la figlia
- la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere tale da rendere impossibile il proseguimento della convivenza e del vincolo di coniugio e, pertanto, la IG.ra in data 09.04.2014, depositava presso il Tribunale di Pisa ricorso per CP_1 richiedere la separazione;
- con sentenza n. 430/2017, pubblicata in data 11/04/2017, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- dalla data di separazione fino ad oggi, la convivenza non è più ripresa, essendo perdurata la mancanza di comunione morale e spirituale tra i coniugi;
- alla data odierna sono trascorsi oltre sei mesi ai sensi della legge n. 6 maggio 2015, n. 55, senza che vi sia mai stata coabitazione, né alcuna riconciliazione e che, pertanto, è volontà di entrambi richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la sentenza di separazione poneva a carico della IG.ra l'obbligo di contribuire, nella CP_1
Per_ misura del 20% alle spese straordinarie della figlia nonché, poneva a carico del IG. Pt_1 un assegno di mantenimento a favore della pari ad €100,00 mensili;
CP_1
- gli stessi si reputano reciprocamente ed ampiamente soddisfatti per il passato, dichiarandosi reciprocamente che nulla devono avere l'uno dall'altra;
- i coniugi considerata la raggiunta maggiore età della figlia, nonché il tempo trascorso, dichiarano altresì, di niente avere a che pretendere, l'una dall'altra, dichiarandosi economicamente indipendenti e, pertanto, la sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di CP_1 mantenimento, mentre il IG. rinuncia alla refusione delle spese che dovesse sostenere, Pt_1
o abbia sostenuto per la figlia;
- il IG. ad oggi, non ha un'occupazione stabile, tanto che il reddito annuo è inferiore al Pt_1
limite imposto dalla legge per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di €100,00 mensili, previsto a carico CP_1
del IG. così come il IG. dichiara di rinunciare al rimborso del 20% delle spese straordinarie Pt_1 Pt_1
Per_ relative alla figlia e poste a carico della IG.ra CP_1
2) i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, anche relativo al periodo di separazione e di non avere più niente a che pretendere l'uno dall'altra, per ogni eventuale credito scaduto e non pagato;
I coniugi hanno richiesto altresì di essere dispensati dal comparire innanzi al Tribunale, ribadendo la loro volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo la sostituzione dell'udienza con udienza da svolgersi secondo le modalità scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3786/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.12.1996 tra nel Comune di Pisa e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Pisa nell'anno 1996 al n. 285, parte II Serie A, dell'anno 1996;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite: 1. la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di €100,00 mensili, CP_1
previsto a carico del IG. così come il IG. dichiara di rinunciare al rimborso Pt_1 Pt_1
Per_ del 20% delle spese straordinarie relative alla figlia e poste a carico della IG.ra
CP_1
2. i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, anche relativo al periodo di separazione e di non avere più niente a che pretendere l'uno dall'altra, per ogni eventuale credito scaduto e non pagato;
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 03.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3786/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Ciuffardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via G.Oberdan, 24, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
06/11/1979,rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Ciuffardi ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Pisa, Via G.Oberdan, 24, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 20.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 20.12.2024 - deducendo che:
- in data 22.12.1996 e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Pisa, in regime di comunione dei beni;
- dall'unione tra i ricorrenti nasceva, in data 05/06/1997 la figlia
- la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere tale da rendere impossibile il proseguimento della convivenza e del vincolo di coniugio e, pertanto, la IG.ra in data 09.04.2014, depositava presso il Tribunale di Pisa ricorso per CP_1 richiedere la separazione;
- con sentenza n. 430/2017, pubblicata in data 11/04/2017, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- dalla data di separazione fino ad oggi, la convivenza non è più ripresa, essendo perdurata la mancanza di comunione morale e spirituale tra i coniugi;
- alla data odierna sono trascorsi oltre sei mesi ai sensi della legge n. 6 maggio 2015, n. 55, senza che vi sia mai stata coabitazione, né alcuna riconciliazione e che, pertanto, è volontà di entrambi richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la sentenza di separazione poneva a carico della IG.ra l'obbligo di contribuire, nella CP_1
Per_ misura del 20% alle spese straordinarie della figlia nonché, poneva a carico del IG. Pt_1 un assegno di mantenimento a favore della pari ad €100,00 mensili;
CP_1
- gli stessi si reputano reciprocamente ed ampiamente soddisfatti per il passato, dichiarandosi reciprocamente che nulla devono avere l'uno dall'altra;
- i coniugi considerata la raggiunta maggiore età della figlia, nonché il tempo trascorso, dichiarano altresì, di niente avere a che pretendere, l'una dall'altra, dichiarandosi economicamente indipendenti e, pertanto, la sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di CP_1 mantenimento, mentre il IG. rinuncia alla refusione delle spese che dovesse sostenere, Pt_1
o abbia sostenuto per la figlia;
- il IG. ad oggi, non ha un'occupazione stabile, tanto che il reddito annuo è inferiore al Pt_1
limite imposto dalla legge per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di €100,00 mensili, previsto a carico CP_1
del IG. così come il IG. dichiara di rinunciare al rimborso del 20% delle spese straordinarie Pt_1 Pt_1
Per_ relative alla figlia e poste a carico della IG.ra CP_1
2) i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, anche relativo al periodo di separazione e di non avere più niente a che pretendere l'uno dall'altra, per ogni eventuale credito scaduto e non pagato;
I coniugi hanno richiesto altresì di essere dispensati dal comparire innanzi al Tribunale, ribadendo la loro volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo la sostituzione dell'udienza con udienza da svolgersi secondo le modalità scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3786/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.12.1996 tra nel Comune di Pisa e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Pisa nell'anno 1996 al n. 285, parte II Serie A, dell'anno 1996;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite: 1. la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di €100,00 mensili, CP_1
previsto a carico del IG. così come il IG. dichiara di rinunciare al rimborso Pt_1 Pt_1
Per_ del 20% delle spese straordinarie relative alla figlia e poste a carico della IG.ra
CP_1
2. i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, anche relativo al periodo di separazione e di non avere più niente a che pretendere l'uno dall'altra, per ogni eventuale credito scaduto e non pagato;
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 03.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi