Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 736/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 736/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in viale Croce n. 12 84015 Nocera Superiore ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
FORTUNATO MATTEO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA TORRETTA, 8 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. CUOMO CARLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.2.2017, il adiva il Tribunale Parte_1 per sentir ordinare alla di ripristinare l'accesso attraverso il passaggio Controparte_1
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collocato dei paletti in ferro atti a delimitare il passaggio che i condomini avevano sempre esercitato, a piedi e con autovetture (con doppio senso di marcia) per accedere al , Parte_1
in tal modo rendendo disagevole tale accesso. Si costituiva la eccependo Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per essere stato notificato il ricorso oltre i termini assegnati dal giudice;
nel merito, l'assenza di qualsivoglia diritto di passaggio in favore del condominio, la decadenza dall'azione di spoglio atteso che, già dal dicembre 2014, erano stati installati dei delimitatori di carreggiata in plastica.
Sentiti gli informatori, il g.i., con ordinanza del 22.11.2017, accoglieva il ricorso.
Fissata l'udienza per la trattazione del giudizio di merito a cognizione piena, espletata la prova testimoniale, il g.i. riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dalla di Controparte_1
estinzione del giudizio per non aver il ricorrente rispettato il termine per la notifica del ricorso assegnato dal G.I.
Essa è infondata.
Ritiene il Tribunale che si debba preliminarmente osservare che l'art. 156 c.p.c. costituisce norma centrale nella definizione del regime delle nullità per vizi formali, dove per forma si intende l'insieme di elementi richiesti per l'esistenza e l'efficacia dell'atto.
L'articolo in esame esprime tre principi generali. Quello della tassatività delle nullità
(non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge - art. 156, comma 1, c.p.c.); quello dell'inidoneità dello scopo (la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo - art. 156, comma 2, c.p.c.); quello della strumentalità delle forme (la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato art. 156, comma 3, c.p.c.).
Nel caso di specie, la costituzione della società resistente e le difese espresse nel merito hanno sanato il vizio di nullità della notifica con efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 156 co. 3 cpc.
Nel merito, l'azione possessoria è fondata.
Pagina 2 di 6 Oggetto di questo giudizio è l'accertamento della sussistenza del possesso (quale potere di fatto astrattamente corrispondente all'esercizio del diritto reale di servitù di passaggio: art. 1140 cc) allegato dalla parte ricorrente, e della sua tutelabilità con l'azione possessoria di spoglio esperita, disciplinata dagli artt. 1168 cc e 703 cpc.
Che si tratti di azione di spoglio ex art. 1168 c.c. appare inequivoco dal tenore del ricorso introduttivo, che si allinea alla risalente giurisprudenza di legittimità che precisa che
“a differenza della molestia, che, senza togliere o ridurre materialmente la 'cosa' oggetto dell'altrui possesso, si rivolge piuttosto contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio o mediante una contraria pretesa (molestia di diritto) o mediante altri fatti o atti diretti a renderlo più disagevole o scomodo, lo spoglio, invece, incide direttamente sulla cosa, sottraendola in tutto o in parte al potere del possessore, che ne viene correlativamente impedito a causa di un ostacolo duraturo o comunque non rimovibile senza l'uso della violenza. Pertanto, posto che il criterio distintivo tra spoglio e molestia non è quantitativo, ma concettuale, ne consegue che, mentre la molestia si misura per gradi ed è manutenibile o no a seconda che superi o meno la normale tollerabilità, lo spoglio, viceversa, si può distinguere in totale o parziale, secondo che cada sull'intera cosa posseduta o su parte di essa. Infatti, nell'ipotesi di spoglio parziale, la parte di cosa della quale il possessore viene privato segna i limiti entro i quali si è mantenuta l'azione materiale dello spogliatore, ma il possesso è tolto: e, per quella parte, è tolto del tutto” (Cass. n. 3101 del 24/10/1974).
La circostanza di fatto che il ricorrente lamenta integrare Parte_1
uno spoglio sanzionabile è, quale fatto storico, pacifica in causa, e corrisponde al posizionamento da parte della società convenuta di pali in ferro che ha prodotto un restringimento della strada di proprietà della convenuta medesima ed utilizzata dai condomini per accedere (con autovetture) al . Parte_1
Si tratta, in questa sede, di accertare se sussiste un possesso corrispondente alla servitù di passo carraio in capo ai condomini e se il posizionamento dei pali in ferro da parte della resistente ne abbia provocato lo spoglio (parziale).
Siccome logicamente preliminare, va anzitutto affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Essa va rigettata.
Invero, la difesa della ha eccepito che già nel dicembre 2014 era stato ridotto il CP_1 passaggio attraverso il quale veniva praticato l'accesso al condominio ricorrente tramite l'apposizione, da parte dell'impresa, di delimitatori in plastica.
Pagina 3 di 6 Parte ricorrente colloca, invece, il fatto integrante lo spoglio (ovvero l'apposizione dei paletti in ferro) tra la fine del mese di aprile e l'inizio del mese di maggio 2016.
In proposito, si osserva che, a fronte dell'eccezione di tardività della domanda, per decorso del termine annuale previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c., ricade sul ricorrente l'onere della prova sul rispetto del predetto termine (cfr., tra le altre, Cass. Civ 15784/02, n. 6055/96 e n. 3053/92) al fine di vagliare la tempestività della domanda, da ricollegarsi al momento del deposito del ricorso introduttivo che individua con certezza la reazione all'atto illecito (v., sul punto, Cass. Civ. 7617/06).
Ebbene, in base alle risultanze probatorie, lo spoglio non può che farsi risalire tra il mese di aprile e maggio dell'anno 2016, laddove il ricorso è stato depositato in data
10.2.2017, e dunque entro l'anno dalla condotta spoliativa,
Invero, il Tribunale ritiene, alla luce dell'istruttoria sommaria ed a cognizione piena, che l'atto integrante spoglio, ovvero l'atto incidente in modo apprezzabile sul godimento del possesso del ricorrente, deve intendersi verificato non allorché furono apposti i paletti in plastica amovibili, in quanto inidonei a precludere stabilmente l'esercizio del possesso, atteso che essi venivano rinvenuti rimossi e poi riallocati dalla , bensì quando nell'aprile – CP_1
maggio 2016 sono stati collocati i paletti in ferro.
Peraltro, la S.C. ha affermato che “Nel caso di spoglio o di turbativa posti in essere con più atti materiali distanziati nel tempo, il termine di un anno per l'esperimento dell'azione possessoria non può decorrere dal primo di essi se dopo ciascun atto, e senza nessuna opposizione da parte dell'agente, venga ripristinata ad opera dello spogliato la situazione precedente, venendo meno in tal caso il collegamento tra i vari atti, ciascuno dei quali va riferito ad un distinto periodo di possesso (cfr. Cass. 2003/636).
Nel merito, può rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità in materia ha affermato che:
- “in tema di servitù discontinue, come quelle di passaggio, il possesso tutelabile (nella specie, con l'Azione di reintegrazione) va considerato in relazione alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze dell'immobile a favore del quale il diritto stesso si esercita, senza venir meno in ragione del carattere solo saltuario del transito, essendo sufficiente, una volta instaurata sul bene la relazione di fatto sostenuta dal relativo "animus possidendi", che il bene stesso possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato da chiari ed univoci segni un "animus derelinquendi (Cass. n. 3716 del
16/08/1989);
Pagina 4 di 6 - “In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" può solo integrare la prova del possesso, alfine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cass. Ord. n. 2032 del 24/01/2019);
- “Nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo” (nella specie, in base al su riportato principio, la suprema Corte ha ritenuto che costituisce spoglio e non molestia del possesso della servitù di passaggio, l'infissione di alcuni paletti di cemento sulla sede stradale destinata al transito, in quanto, in conseguenza dell'applicazione dei medesimi, si era verificata una sottrazione, sia pure parziale, della superficie destinata al passaggio: Cass. n. 4835 del
28/07/1986);
- “Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli arti 1168, 1169, 1170
Cod. Civ., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso "ad usucapionem", essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di un diritto reale. Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale” (Cass. n. 6772 del
15/06/1991).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che dall'istruttoria espletata sia in fase sommaria che in fase a cognizione piena ed, in particolare, dalla prova testimoniale (escussione dei testi di parte attrice), è emersa la fondatezza del ricorso possessorio introdotto dal , ossia Parte_1 la sussistenza degli elementi costituitivi dell'azione promossa:
1) un possesso corrispondente alla servitù di passo carraio esercitato attraverso la strada larga 8 mt, di proprietà della per accedere Controparte_1
al Condominio;
Pagina 5 di 6 2) condotta di spoglio, consistita, nel caso di specie, nell'apposizione di paletti in ferro su detta strada incidendo sulla consistenza materiale della res oggetto di possesso (ovvero restringendo notevolmente il passaggio da 8 mt a 4 mt).
Ne discende, la conferma di quanto disposto dal giudice della fase sommaria, ossia la condanna di a ripristinare il passaggio Controparte_1
per accedere al mediante rimozione dei paletti in Parte_1
ferro ovvero relativo arretramento in modo da garantire uno spazio di passaggio di almeno 8 metri complessivi.
Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
a ripristinare il passaggio per accedere al Parte_1
mediante rimozione dei paletti in ferro ovvero relativo arretramento in modo da garantire uno spazio di passaggio di almeno 8 metri complessivi;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del che si liquidano in euro Parte_1
1.702,00 per compenso, oltre iva, cpa e imb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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