Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 418/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 9.9.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) in persona dell'amministratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Nazionale
Pentimele presso lo studio dell'avv. Andrea Greco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore (p. Controparte_1
iva ,), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via P. Foti n. 1 presso P.IVA_2
lo studio dell'avv. Giuseppe Panuccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
Appello avverso sentenza n. 567/2018
Tribunale di Reggio Calabria pronunciata in data 7.4.2018, pubblicata in data 9.4.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.9.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2009 la Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria il Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1538/2008 dichiarato provvisoriamente esecutivo nonché al pedissequo atto di precetto con il quale era stato intimato alla società ingiunta il pagamento in favore del istante delle spese Parte_1
condominiali relative alle rate 2, 3 e 4 del 2008 pari ad € 3.726,30, oltre interessi legali nonché le spese di procedura monitoria liquidate in complessive € 582,00. A sostegno dell'opposizione parte opponente esponeva che, con delibera del 6.12.2002, il aveva approvato il regolamento di condominio con il quale Parte_1
venivano modificate le tabelle millesimali precedentemente predisposte società originaria costruttrice e frazionatrice COSEDIL S.r.l.; quest'ultima aveva impugnato detta delibera in quanto le tabelle millesimali in essa contenute non prevedevano i millesimi generali riferiti agli otto posti auto nel cortile lato monte di proprietà della opponente ed il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1031/2005, ne aveva dichiarato la nullità nella parte in cui aveva approvato il nuovo regolamento condominiale e le tabelle millesimali;
medio tempore, la Cosedil S.r.l. aveva trasferito le unità immobiliari di cui era proprietaria alla la quale a sua volta, con Controparte_2
successivo atto di compravendita, le aveva trasferite alla Controparte_1
nonostante la nullità della delibera suddetta il con la delibera Parte_1
2 6.02.2008 aveva ugualmente approvato il preventivo delle spese relativo all'anno 2008 la cui ripartizione era stata operata sulla base delle errate tabelle millesimali adottate con la delibera del 6.12.2002, parzialmente annullata dal Tribunale in parte de qua;
l'opponente precisava di avere impugnato anche la delibera del 6.02.2008, con ricorso ex art 1337 c.c., e di avere provveduto al pagamento delle somme ingiunte con riserva di ripetizione. Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della ripartizione delle spese condominiali oggetto del decreto ingiuntivo opposto in quanto operata sulla base di tabelle millesimali approvate dalla delibera assembleare del
6.12.2002, dichiarata nulla dal Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.06.09 si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_1
dell'opposizione in quanto il pagamento delle somme ingiunte da parte dell'opponente avrebbe comportato la cessazione degli effetti del provvedimento monitorio ormai non più esistente. In subordine, eccepiva l'infondatezza della opposizione in quanto, sebbene il Tribunale di Reggio Calabria avesse dichiarato con sentenza n. 1031/05 parzialmente nulla la delibera condominiale del 6.12.2002, detta statuizione era stata appellata.
Relativamente, poi, al regolamento condominiale e alle tabelle millesimali redatte dalla
Cosedil S.r.l. precisava che dette tabelle non avrebbero in alcun modo potuto vincolare i condomini, in quanto successive alla vendita delle unità immobiliari, mentre il regolamento predisposto dal costruttore avrebbe potuto vincolare i condomini solo se preesistente alla vendita. Evidenziava, altresì, che la nonostante avesse Controparte_1
denunciato l'erroneità delle tabelle millesimali, non aveva mai motivatamente chiesto al
Condominio un riesame delle stesse. Alla censura mossa dall'opponente sull'erroneità delle tabelle millesimali per non aver tenuto conto degli otto posti auto del cortile lato monte di sua proprietà, eccepiva come, in realtà, detti posti auto non fossero mai esistiti, in primo luogo per divieto del comando dei VV.FF, in secondo luogo perché trattavasi di cortile ad uso condominiale ed, infine perché, anche se tali posti auto fossero stati
3 realizzati, sarebbero stati comunque destinati ai titolari delle unità abitative. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza dell'atto impugnato;
la litispendenza e la cancellazione dal ruolo della presente opposizione;
in subordine chiedeva il rigetto dell'opposizione e in quanto infondata;
l'estromissione degli atti depositati dall'opponente in quanto inconducenti;
la condanna dell'opponente alle spese e competenze del giudizio, e ancora la condanna per la responsabilità aggravata della con la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza del 28.09.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 567/2018, pronunciata il 7.4.2018, pubblicata in data 9.4.2018, il
Tribunale adito, sull'accertato presupposto dell'annullamento della delibera condominiale del 6.12.2002 con la quale erano state approvate le tabelle millesimali che davano origine al riparto delle spese di cui al provvedimento monitorio, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il convenuto al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
Avverso la predetta statuizione il interponeva appello Parte_1
ritualmente notificato alla controparte. A mezzo del gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo atteso che la società ingiunta aveva provveduto al pagamento dell'importo dovuto prima di proporre l'opposizione di talché era venuto meno il potere del giudice di accertare la validità ed il fondamento della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, invero, non più esistente per intervenuto adempimento. Lamentava, inoltre, l'errore in cui era incorso il Tribunale nell'avere ritenuto che il provvedimento di ingiunzione traesse origine dalla delibera condominiale del 6.12.2002 mentre invece era fondato sulla ripartizione delle spese di cui al bilancio approvato con delibera condominiale del
6.2.2008 che, sebbene fosse stata impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria aveva
4 rigettato la domanda con sentenza n. 1397/2010, passata in giudicato in quanto non opposta, evidenziando, di contro, che la sentenza del medesimo Tribunale n.
1035/2005, con la quale era stato disposta la nullità della delibera del 6.12.2002, era ancora sub judice perché gravata d'appello. Rilevava, infine, che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o comunque rigettata con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 30.3.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 9.9.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dall'appellata nonostante quest'ultima avesse Controparte_1
provveduto al pagamento del credito ingiunto prima ancora di intraprendere l'iniziativa giudiziaria prestando, così, acquiescenza alla pretesa.
Il mezzo è infondato.
Per giurisprudenza costante il pagamento in ottemperanza ad un provvedimento giudiziale non ha mai valenza di acquiescenza della pretesa in assenza di esplicite dichiarazioni in tal senso ovvero univoci comportamenti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
25/10/2018, n. 27143 “L'acquiescenza a una decisione di condanna, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile
5 desumere, in maniera precisa e univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione.
Da ciò consegue che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile quando il soccombente abbia, ancorché senza riserva alcuna, provveduto all'integrale pagamento della somma dovuta in forza di una pronunzia giudiziale, pur se sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione”; in temini Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 9075 del 18/04/2014; Cass Sez. 1, Sentenza n. 13927 del 13/12/1999).
Nel caso che ci occupa non si riscontrano né atti, né comportamenti univoci implicanti una acquiescenza tacita alla pretesa da parte della società ingiunta che, di contro, proprio con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha manifestato la persistenza di interesse alla contestazione del credito azionato dalla controparte.
Peraltro, dal verbale dell'assemblea condominiale del 6.2.2008 richiamato nello stesso provvedimento monitorio, la ha fatto espressa riserva di Controparte_1
ripetizione del pagamento delle somme che le erano state richieste sulla base delle tabelle millesimali approvate dall'Assemblea nel 2002 “…senza riconoscimento alcuno e senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza”.
Con il secondo ed il terzo di gravame, da scrutinare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto fosse costituito dalla delibera del 6.12.2002 e non dalla delibera assembleare del 6.2.2008 rispetto alla quale, invero, l'impugnazione della era stata Controparte_1
dichiarata inammissibile con sentenza n. 1397/2010 del Tribunale di Reggio Calabria, divenuta definitiva in quanto non opposta nei termini di legge.
Su tale presupposto, a dire dell'appellante, nessun rilievo poteva avere nel presente giudizio la circostanza che la delibera assembleare di approvazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali del 6.12.2002 fosse stata dichiarata nulla dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1031/2005 – che, sebbene confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 100/2019, è stata oggetto di ricorso per cassazione ancora pendente dinanzi la giudice di legittimità (“iscritto al
6 numero RG. 10532/2020”) - posto che il provvedimento monitorio oggetto di opposizione ha trovato la sua origine nella delibera assembleare del 6.2.2008 con la quale il ha approvato il bilancio preventivo del 2008. Parte_1
Le censure sono fondate.
Va premesso che oggetto del giudizio è rappresentato dalla ingiunzione di pagamento della somma di € 3.726,30 “per contributi condominiali non corrisposti relativamente a II III e IV rata 2008 in base al bilancio preventivo 2008 approvato dall'assemblea condominiale in data 6 febbraio 2008” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo presente nel fascicolo monitorio acquisito al processo)
Va, altresì, premesso:
- che risulta pacifico tra le parti che il riparto delle spese di contribuzione ordinaria di cui alla presente ingiunzione è stato effettuato sulla base delle tabelle millesimali predisposte ed approvate dal con delibera assembleare del Parte_1
6.2.2008;
- che con sentenza n. 1031/2005 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la nullità della “delibera assunta in data 6.12.2002 nella parte in cui erano stati approvati il nuovo regolamento di condominio e le tabelle millesimali” (cfr. fascicolo parte attrice);
- che la suddetta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Reggio
Calabria n. 100/2019 non ancora passata in giudicato [cfr. repliche parte appellante:
“Ancora oggi il giudizio che la riguarda, conseguente alla impugnazione in sede di legittimità della pronuncia della Corte d'Appello n. 100/2019, cui fa menzione controparte, è pendente innanzi la
Suprema Corte di Cassazione (giudizio iscritto L numero RG 10532/2020) in attesa della fissazione
della udienza di discussione. Anche tale circostanza è incontestata tra le parti dell'odierno giudizio”]
- che la delibera condominiale del 6.2.2008 è stata impugnata da Controparte_1
ex art 1137 c.c. ma la domanda è stata rigettata con sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1397/2010 (cfr. sentenza fascicolo parte opposta);
7 Premesso l'anzidetto occorre accertare se la pretesa creditoria di cui al provvedimento monitorio possa ritenersi fondata per il solo fatto che risulti ancora valida ed efficace la delibera condominiale del 2008 con la quale si è approvato il bilancio preventivo del condominio del 2008 oppure se, nonostante l'approvazione del bilancio, la pretesa sia illegittima siccome basata su tabelle millesimali dichiarate nulle con provvedimento giurisdizionale.
Al riguardo, va precisato che la delibera condominiale del 2008 è stata impugnata dalla per motivi diversi dal corretto riparto delle spese Controparte_1
condominiali risultanti dal bilancio preventivo dell'anno 2008 poiché la sua validità (recte nullità) era stata contestata, per quanto di interesse, sulla base della paventata lesione del diritto di proprietà della che lamentava la consegna delle chiavi del Controparte_1
cancello posto sul cortile lato Nord del complesso condominiale su cui la ricorrente asseriva di vantare un “uso esclusivo” a discapito del stesso;
la decisione del Parte_1
Tribunale peraltro, era stata pronunciata sull'erroneo presupposto che la sentenza n.
1031/2005 del medesimo Tribunale di Reggio Calabria, dichiarativa della nullità della deliberazione dell'assemblea del condominio del 6.12.2002, non fosse dotata di efficacia provvisoriamente esecutiva tra le parti in quanto statuizione di mero accertamento seguendo un vecchio orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai non più condivisibile alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali (Cass sent n. 19938/2012;
Cass ord. n. 7741/2017) richiamati, così giudice di prime cure nella sentenza oggi avversata.
Tanto precisato, va ribadito che “…nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento dei contributi per spese, il codominio soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti” (cfr. Corte Cassazione 17/04/2024 n. 13781).
Con la predetta statuizione la Suprema Corte ha ribadito che “Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell'atto
8 collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1337 cc., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e al manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per al prestazione dei servizi nell'interesse comune” (Cass. n. 11981 del 1992).
In ispecie, risulta versato in atti il verbale di assemblea del 6.2.2008 che rappresenta il titolo idoneo a far valere il credito nei confronti dell'opponente rispetto al quale, tuttavia, non è sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo il sindacato sulla validità del deliberato assembleare.
Con sentenza n. 9839 del 14/04/2021 le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno, infatti, precisato che non vi sono ragioni sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; “anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge” e su tali premesse ha altresì statuito che “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c. nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2".
Nel caso di specie, avendo l'opponente censurato la pretesa creditoria perché frutto di un erroneo riparto delle spese condominiali originato dall'applicazione di tabelle millesimali non in vigore perché approvate con delibera dichiarata nulla dall'Autorità giudiziaria (id est delibera assembleare del 6.12.2002), non può dirsi
9 integrato un vizio di nullità della delibera del 6.2.2008 poiché detta delibera non ha stabilito criteri di ripartizione – “valevoli per il futuro” - contrari a quelli sanciti dall'art. 1123 c.c. ovvero modificato i criteri fissati dal regolamento contrattuale in precedenza adottato, ma ha solo disatteso, in concreto e per il singolo caso deliberato, i criteri di ripartizione previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti.
Invero, con il recente arresto le SS.UU. della Suprema Corte, nella parte motiva, hanno avuto modo di chiarire che “… deve escludersi che le deliberazioni che ripartiscano le spese tra
i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali siano adottate in carenza di potere da parte dell'assemblea…”, ed inoltre “...va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135 c.c. nn. 2 e 3, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro,
i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in “difetto assoluto di attribuzioni”. Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 c.c. e segg. o stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative;
pertanto, tale
Delib. deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2”.
Ciò posto, la delibera del 6.2.2008 che ha prescritto, nel caso concreto, una ripartizione diversa dal criterio convenzionalmente pattuito sulla base delle tabelle originariamente predisposte dalla originaria costruttrice del Parte_1
“Cosedil S.r.l.” è affetta da annullabilità e non da nullità in quanto il potere esercitato
[...]
dall'assemblea non mancherebbe in astratto ma si assumerebbe come scorrettamente esercitato in relazione al caso concreto deliberato.
10 Trattandosi dunque di deliberazione meramente annullabile l'opponente avrebbe dovuto esercitare l'azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137
c.c.
Non avendo esercitato l'azione di annullamento della suddetta delibera, mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposizione va rigettata (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/06/2024,
n. 16635: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”).
Non ricorrono, tuttavia, gli estremi della chiesta pronuncia di responsabilità aggravata a carico dell'appellato, formulata dall'appellante ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nel caso che ci occupa, la fattispecie dell'abuso dello strumento processuale, invero, rinvenibile solo quando la parte agisce o resiste pretestuosamente o anche in maniera palesemente inammissibile, non vantando alcun plausibile interesse, se non quello di ostacolare l'esercizio dell'altrui diritto e utilizzare in maniera distorta lo strumento processuale.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite e dell'unicità del giudizio vanno così regolamentate:
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 Controparte_1
che liquida per il giudizio di primo grado in € 1.278,00 (oltre Parte_1
spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM
147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore
11 compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (valore della controversia € 3.276,30) così di seguito specificati: € 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese in favore dell'appellante che liquida per la fase del gravame in € 1.632,00 di cui € 174,00 per spese documentate ed €
1.458,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i criteri sopra specificati;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 418/2019 Rg. A.C. proposto da in persona Parte_1
dell'amministratore p.t. contro in persona del rappresentante Controparte_1
legale p.t., così dispone;
1) Accoglie l'appello;
2) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del che liquida in € 1.278,00 (oltre accessori di legge) per Parte_1
il giudizio di primo grado ed in € 1.632,00 (oltre accessori di legge) per la fase del gravame;
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott. Natalino Sapone)
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