Articolo 429 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 428Articolo 430
Versione
9 ottobre 2010
Art. 429. Modalita' di pagamento 1. L'indennita' di requisizione e' pagata alla persona nei cui confronti la requisizione e' stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilita' verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto. 2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate. 3. Le prestazioni personali che durano piu' di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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