Art. 429. Modalita' di pagamento 1. L'indennita' di requisizione e' pagata alla persona nei cui confronti la requisizione e' stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilita' verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto. 2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate. 3. Le prestazioni personali che durano piu' di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
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9 ottobre 2010
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- interessi legali·
- spese di lite·
- condanna al pagamento·
- rivalutazione monetaria·
- art. 2055 c.c.·
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