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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Unico - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TAUT150000171_2025 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. a r.l.s. Ricorrente_1 assistito, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, agisce avverso il provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del d.
p.r. n. 633/72 e contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11, comma 7 quater del d. lgs n.
471/1997.
A fondamento della pretesa annota in fatto l'Ente erariale di aver espletato attività istruttoria all'esito della quale ha disposto la chiusura d'ufficio della partita Iva e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettualo operazioni intracomunitarie irrogando le sanzioni conseguenti.
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Siccome intimata dal ricorrente, si costituisce in giudizio l'Ufficio, per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta.
La Corte visti gli atti e sentito il relatore all'esito della discussione odierna osserva.
L'esame degli atti e dei documenti versati nella piattaforma telematica consentono di valutare e ritenere che ricorrono le condizioni per decidere il merito della controversia ovviamente nel rispetto dell'ordine di ruolo generale per evitare un uso strumentale delle istanze cautelari finalizzato ad ottenere un'anticipazione della trattazione del merito delle controversie rispetto a cause col numero di ruolo anteriore.
Appare evidente che una rapida trattazione della causa soddisfi le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente e si possa ragionevolmente escludere che durante il tempo necessario per definire la controversia si possa verificare un danno grave irreparabile per la parte che avanzato l'istanza cautelare che, allo stato, è possibile considerare assorbita.
Nel corso dell'udienza la parte ricorrente ha chiesto con istanza di voler rinunciare all'istanza di sospensione confermando la detta richiesta all'odierna udienza cautelare;
conseguentemente appare possibile, come richiesto, di poter definire il giudizio con sentenza semplificata ex art. 47-ter del d. lgs
546/1992 senza provvedere alla fissazione di una ulteriore udienza di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere come richiesto da entrambi le parti.
Infatti, all'esito dell'attività istruttoria, l'Ufficio ha precisato di aver annullato in autotutela il provvedimento n. TAUT150000171 ed ha disposto la riattivazione della partita IVA in data 23/12/2025.
In ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere, ha chiesto e la richiesta deve essere accolta nei sensi indicati l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Unico - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TAUT150000171_2025 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. a r.l.s. Ricorrente_1 assistito, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, agisce avverso il provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del d.
p.r. n. 633/72 e contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11, comma 7 quater del d. lgs n.
471/1997.
A fondamento della pretesa annota in fatto l'Ente erariale di aver espletato attività istruttoria all'esito della quale ha disposto la chiusura d'ufficio della partita Iva e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettualo operazioni intracomunitarie irrogando le sanzioni conseguenti.
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Siccome intimata dal ricorrente, si costituisce in giudizio l'Ufficio, per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta.
La Corte visti gli atti e sentito il relatore all'esito della discussione odierna osserva.
L'esame degli atti e dei documenti versati nella piattaforma telematica consentono di valutare e ritenere che ricorrono le condizioni per decidere il merito della controversia ovviamente nel rispetto dell'ordine di ruolo generale per evitare un uso strumentale delle istanze cautelari finalizzato ad ottenere un'anticipazione della trattazione del merito delle controversie rispetto a cause col numero di ruolo anteriore.
Appare evidente che una rapida trattazione della causa soddisfi le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente e si possa ragionevolmente escludere che durante il tempo necessario per definire la controversia si possa verificare un danno grave irreparabile per la parte che avanzato l'istanza cautelare che, allo stato, è possibile considerare assorbita.
Nel corso dell'udienza la parte ricorrente ha chiesto con istanza di voler rinunciare all'istanza di sospensione confermando la detta richiesta all'odierna udienza cautelare;
conseguentemente appare possibile, come richiesto, di poter definire il giudizio con sentenza semplificata ex art. 47-ter del d. lgs
546/1992 senza provvedere alla fissazione di una ulteriore udienza di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere come richiesto da entrambi le parti.
Infatti, all'esito dell'attività istruttoria, l'Ufficio ha precisato di aver annullato in autotutela il provvedimento n. TAUT150000171 ed ha disposto la riattivazione della partita IVA in data 23/12/2025.
In ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere, ha chiesto e la richiesta deve essere accolta nei sensi indicati l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore