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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, AT
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 501/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Publiservizi Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5092/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha agito in riassunzione per l'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta n. 1394\22, confermata in grado di appello da Questa Corte, con la sentenza n. 3876\23, contenente condanna alle spese delle parti soccombenti, e passata in giudicato.
La Corte di Caserta, originariamente adita, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, con sentenza n. 5092\24; da qui il giudizio in riassunzione.
Non si è costituito il concessionario Publiservizi s.r.l., nonchè il Comune di Caserta.
Questa Corte ha trattato il giudizio alla udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza è fondata;
come detto nella specie si tratta dell'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia di I grado di Caserta n. 1394\22, confermata da CG NA 3876\23, contenente condanna dell'appellante Publiservizi s.r.l.alla otte alle spese e passata in giudicato.
L'ottemperanza concerne l'importo residuo non pagato dagli originari resistenti (Comune di Caserta,
Publiservizi), scaturente dalla sentenza di appello sopra richiamata, per euro 382,42, oltre spese di ottemperanza.
Va altresì nominato, come da dispositivo, il commissario ad acta
P.Q.M.
Dichiara l'obbligo di Publiservizi alla ottemperanza della sentenza n. 3876\23 di questa Corte di giustizia.
Nomina commissario ad acta Nominativo_1, cui liquida il compenso di euro 350,00 con termine per il deposito della relazione a 120 gg.
Condanna la Publiservizi s.r.l. al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessive euro 290,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, AT
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 501/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Publiservizi Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5092/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha agito in riassunzione per l'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta n. 1394\22, confermata in grado di appello da Questa Corte, con la sentenza n. 3876\23, contenente condanna alle spese delle parti soccombenti, e passata in giudicato.
La Corte di Caserta, originariamente adita, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, con sentenza n. 5092\24; da qui il giudizio in riassunzione.
Non si è costituito il concessionario Publiservizi s.r.l., nonchè il Comune di Caserta.
Questa Corte ha trattato il giudizio alla udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza è fondata;
come detto nella specie si tratta dell'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia di I grado di Caserta n. 1394\22, confermata da CG NA 3876\23, contenente condanna dell'appellante Publiservizi s.r.l.alla otte alle spese e passata in giudicato.
L'ottemperanza concerne l'importo residuo non pagato dagli originari resistenti (Comune di Caserta,
Publiservizi), scaturente dalla sentenza di appello sopra richiamata, per euro 382,42, oltre spese di ottemperanza.
Va altresì nominato, come da dispositivo, il commissario ad acta
P.Q.M.
Dichiara l'obbligo di Publiservizi alla ottemperanza della sentenza n. 3876\23 di questa Corte di giustizia.
Nomina commissario ad acta Nominativo_1, cui liquida il compenso di euro 350,00 con termine per il deposito della relazione a 120 gg.
Condanna la Publiservizi s.r.l. al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessive euro 290,00 oltre accessori.