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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10968 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11091/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta, depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g 11091/2025
TRA
La (C.F ), con sede in Napoli alla Via Santa Lucia Parte_1 P.IVA_1
n. 15, in persona del suo Amministratore unico dr. (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 15 presso C.F._1
l'avv. Aniello De Ruberto (C.F. , che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti e che a tal fine dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 0817611678, ovvero a mezzo pec all'indirizzo che indica anche quale domicilio digitale ex art. 116 Email_1 sexies D.L. 179/12 conv. in L. 221/12.
OPPONENTE
E p.iva in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_2 amministratore unico e legale rappresentante, c.f. Controparte_2
, con sede in Nola(Na) alla via XX Settembre n.187, C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Risi C.F.: , pec: C.F._4
e dall'Avv. Massimo Scala c.f. Email_2
, pec: con i quali elegge domicilio presso C.F._5 Email_3 il loro studio sito in Nola (Na), alla via Anfiteatro Laterizio n. 15.
OPPOSTA CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24-11-2025 la parte opposta si richiamava ai propri scritti difensivi. pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La società ha proposto, in data 06.05.2025, opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1671/2025, pronunciato dal Tribunale di Napoli a favore di e notificato in data 31.03.2025, con il quale era stato ingiunto il Controparte_3 pagamento di € 17.368,81, a titolo di saldo dei lavori di montaggio eseguiti ad opera dell'opposta a favore della resistente. Le prestazioni per le quali si era obbligata la consistevano nella Controparte_3 posa in opera di caldaie, climatizzatori, impianti ibridi e sostituzione di valvole termostatiche presso alcuni condomini, ove parte opponente aveva stipulato dei contratti d'appalto. La corretta esecuzione dei lavori effettuati dalla società subappaltatrice è stata contestata dall'opponente, in quanto, a suo dire, la non avrebbe realizzato le Controparte_3 opere ad essa affidate secondo le regole dell'arte, provocando il malcontento dei committenti. Questi ultimi avrebbero segnalato numerosi difetti e malfunzionamenti delle caldaie e dei climatizzatori installati, spingendo l'appaltatrice a ritenere non dovuta la cifra oggetto del giudizio in atto. In particolare, l'inesatto adempimento ad opera della sarebbe a Controparte_1 fondamento della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo, ex art 1668 c.c., derivante dal contratto di subappalto, oltrechè a fondamento della domanda di risarcimento del danno;
danno rappresentato dai costi sostenuti dalla società appaltatrice per riparare i difetti di montaggio imputati alla controparte. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.07.2025, la CP_3 ha contestato le doglianze avanzate dalla resistente, evidenziandone la
[...] genericità , la mancanza di supporto probatorio e la tardività. A detta della società subappaltatrice, l'opponente non avrebbe specificato in quali condomini, quali vizi e, segnatamente, in quale data si sarebbero verificati i numerosi eventi dannosi;
quest'ultimo rilievo giustificherebbe, secondo la Controparte_3 la decadenza dall'azione di regresso prevista dall'art 1670 c.c. La replica di parte opponente, contenuta nelle memorie ex art 171 ter cpc, consiste nell'affermare di aver adempiuto all'onere di comunicazione della denunzia dei vizi di cui all'art 1670 c.c , mediante l'inoltro di alcune pec ad opera della nei Parte_3 confronti di parte opposta. Inoltre, l'intimata contesta ogni produzione documentale allegata dalla controparte, nella specie i certificati di conformità degli impianti, volta a comprovare l'assenza di malfunzionamenti nei manufatti installati. In merito all'adempimento dell'onere di comunicazione dei vizi ex art 1670 c.c, previsto in capo alla società appaltatrice, l'opponente ha dedotto la tardività dell'eccezione di decadenza dall'azione di regresso ex art.1670 cc, sollevata dalla subappaltatrice.
pagina 2 di 5 In particolare, a detta dell'ingiunta, l'eccezione in parola sarebbe stata sollevata dall'opposta solo con la memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c, mentre alcuna traccia di contestazione al riguardo vi sarebbe nella comparsa di costituzione e risposta. Al contrario, parte opposta ha ribadito la tempestività della eccezione di decadenza ex art.1670 cc, da essa sollevata, e la mancata conformità delle comunicazioni pec allegate dalla controparte a quanto prescritto dall'art 1670 c.c. Con ordinanza del 21.10.2025, il Tribunale ha rinviato la causa per discussione ex art.281 sexies cpc, respingendo le istanze istruttorie formulate da parte opponente. Tanto premesso, si osserva quanto segue. L'opposizione proposta appare infondata e, pertanto, va rigettata. Giova ricordare che l'art.1670 cc prevede che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. L'art 1670 c.c. presuppone che sia stato stipulato un contratto di subappalto, con il quale l'appaltatore affida l'esecuzione dell'opera commissionata (o di parte della stessa) ad un altro soggetto. Pertanto, l'onere di comunicazione della denunzia previsto dalla norma in esame fa riferimento alla circostanza che il committente abbia evidenziato all'appaltatore la presenza di difformità e vizi nell'opera eseguita.
Considerato che
il contratto di subappalto non dà luogo ad un rapporto tra committente e subappaltatore, la ratio dell'art 1670 c.c è consentire all'appaltatore di far ricadere eventuali vizi rilevati dal committente in capo al subappaltatore. Nel caso di specie, la ritiene che l'onere di cui all'art 1670 cc sia stato Parte_1 assolto mediante le comunicazioni pec inoltrate dalle Direzioni Lavori alla
[...]
(all. alla memoria del 05.09.2025). CP_3
Ebbene, la documentazione allegata non può essere ritenuta sufficiente per dimostrare l'adempimento dell'onere di denunzia di cui all'art 1670 c.c. In primo luogo, le pec sono state inoltrate in data 01.08.2024, ma non è dato evincere dagli atti prodotti in giudizio quale sia il termine a partire dal quale andavano calcolati i sessanta giorni per la comunicazione della denuncia, posto che l'art.1670 cc stabilisce che l'appaltatore deve, a pena di decadenza, comunicare ai subappaltatori la denuncia entro 60 giorni dal ricevimento. Sulla base degli atti di causa non è dato desumere in quale momento l'appaltatore abbia ricevuto la denuncia dei vizi dai committenti. Anzi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si afferma che alcuni malfunzionamenti e difformità si sarebbero verificati, approssimativamente, nel mese di Luglio 2023, salvo un episodio occorso nel mese di Luglio 2024. In ogni caso, il quadro fattuale offerto da parte opponente non consente in alcun modo d'individuare il dies a quo per il calcolo del termine di cui all'art 1670 c.c. Inoltre, le stesse comunicazione pec versate in atti non sono idonee a integrare formale comunicazione della denunzia dei vizi per l'azione di regresso dell'appaltatore nei confronti della controparte, in quanto provenienti dalla Direzione dei lavori.
pagina 3 di 5 Sotto tale profilo, secondo orientamento della Cassazione, “ le contestazioni mosse dal direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera non sono idonee a integrare la valida denuncia dei vizi che deve provenire dal committente stesso” ( Cass s, sez II, ord 7193 del 18.03.2025). La Direzione dei lavori è un organo tecnico e autonomo tanto dal committente quanto dall'appaltatore e non può ritenersi, pertanto, un rappresentante dei soggetti del rapporto negoziale. La circostanza secondo la quale l'organo incaricato della verifica di conformità tecnica dell'opera abbia comunicato al subappaltatore irregolarità nell'esecuzione della prestazione non esonera l'appaltatore dall'onere di cui all'art 1670 c.c. D'altronde , le denunce d'irregolarità eseguite dal direttore dei lavori costituiscono pur sempre adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico allo stesso attribuito. La corretta esecuzione delle proprie mansioni non può estendere automaticamente i propri effetti sul rapporto negoziale tra appaltatore e subappaltatore. Al contrario, la comunicazione effettuata dall'appaltatore è funzionale alla realizzazione di un proprio interesse economicamente rilevante, quale il regresso per eventuali costi sostenuti a fronte delle difformità rilevate dal committente. Non a caso, si ritiene da parte della giurisprudenza di legittimità che “I vizi e le difformità dell'opera che il committente abbia contestato all'appaltatore devono essere denunciati tempestivamente da quest'ultimo al subappaltatore che abbia eseguito quella particolare attività. Prima della formale denuncia del committente, l'appaltatore non ha alcun interesse ad agire in via di regresso contro il subappaltatore” ( Cass, sez II, ord. del 08.10.2018, n.24717). Va, inoltre, respinta l'eccezione di parte opponente, secondo cui la ricorrente avrebbe eccepito tardivamente (ossia solo con la memoria ex art.171 ter n.2 cpc) la decadenza dall'azione di regresso ex art.1670 cc. Ed infatti, già nella comparsa di risposta tempestivamente depositata la opposta aveva eccepito che: “Non è stata allegata alla proposta opposizione con spiegata domanda riconvenzionale: alcuna denuncia di vizi conforme agli artt. 1667 e 1668 c.c.;” (v.pag.3 della comparsa di risposta) e, nel paragrafo 3 intitolato “Lavorazioni completate-Mancanza di contestazioni”, aveva affermato che “Le prestazioni sono state regolarmente eseguite, completate, e mai contestate dalla committente né durante l'esecuzione né successivamente” (pag.3 della comparsa). Alle dette asserzioni di parte opposta può, dunque, agevolmente essere riconosciuto il significato di una negazione dell'assolvimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione, al subappaltatore, della denuncia dei vizi di cui all'art.1670 cc, avendo la espressamente eccepito che l'opponente non ha allegato Controparte_3 nessuna denuncia di vizi delle opere e che mai la committente aveva denunciato i vizi. In sostanza, con la comparsa di risposta l'opposta ha negato che una denuncia dei vizi vi sia stata da parte del committente, che non aveva svolto nessuna contestazione in ordine alle lavorazioni eseguite, ed ha inoltre eccepito che l'opponente non aveva pagina 4 di 5 prodotto nessuna denuncia di vizi, proveniente dal committente (presupposto indispensabile per poter adempiere all'onere di cui all'art.1670 cc). Solo una volta che l'ingiunta ha prodotto le pec dei direttori dei lavori allegate alla memoria ex art.171 ter n.2 cpc, la ricorrente è stata posta nella condizione di poter contestare l'idoneità delle dette pec ad integrare la prova della condizione richiesta dall'art.1670 cc. Per tutte le argomentazioni svolte, essendo la decaduta dall'azione Parte_1 di regresso verso il subappaltatore, l'opposizione va rigettata, unitamente alle domande spiegate, in via riconvenzionale, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. La liquidazione delle spese di giudizio segue i parametri previsti dal DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022 ed è effettuata secondo quanto segue, con distrazione a favore dei procuratori antistatari: le fasi di studio e introduzione sono liquidate in conformità ai valori medi;
le fasi istruttoria e decisionale sono liquidate secondo i valori minimi, vista la trattazione documentale della causa e l'assenza di scritti conclusivi complessi;
Il valore della controversia è compreso nella fascia da euro 5200,01 a euro 26.000,00.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di primo grado, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1671/2025, emesso dal Tribunale di Napoli il 28.03.2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1
delle spese del presente procedimento di opposizione, Controparte_4 che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, in data 25-11-2025
Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta, depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g 11091/2025
TRA
La (C.F ), con sede in Napoli alla Via Santa Lucia Parte_1 P.IVA_1
n. 15, in persona del suo Amministratore unico dr. (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 15 presso C.F._1
l'avv. Aniello De Ruberto (C.F. , che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti e che a tal fine dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 0817611678, ovvero a mezzo pec all'indirizzo che indica anche quale domicilio digitale ex art. 116 Email_1 sexies D.L. 179/12 conv. in L. 221/12.
OPPONENTE
E p.iva in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_2 amministratore unico e legale rappresentante, c.f. Controparte_2
, con sede in Nola(Na) alla via XX Settembre n.187, C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Risi C.F.: , pec: C.F._4
e dall'Avv. Massimo Scala c.f. Email_2
, pec: con i quali elegge domicilio presso C.F._5 Email_3 il loro studio sito in Nola (Na), alla via Anfiteatro Laterizio n. 15.
OPPOSTA CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24-11-2025 la parte opposta si richiamava ai propri scritti difensivi. pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La società ha proposto, in data 06.05.2025, opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1671/2025, pronunciato dal Tribunale di Napoli a favore di e notificato in data 31.03.2025, con il quale era stato ingiunto il Controparte_3 pagamento di € 17.368,81, a titolo di saldo dei lavori di montaggio eseguiti ad opera dell'opposta a favore della resistente. Le prestazioni per le quali si era obbligata la consistevano nella Controparte_3 posa in opera di caldaie, climatizzatori, impianti ibridi e sostituzione di valvole termostatiche presso alcuni condomini, ove parte opponente aveva stipulato dei contratti d'appalto. La corretta esecuzione dei lavori effettuati dalla società subappaltatrice è stata contestata dall'opponente, in quanto, a suo dire, la non avrebbe realizzato le Controparte_3 opere ad essa affidate secondo le regole dell'arte, provocando il malcontento dei committenti. Questi ultimi avrebbero segnalato numerosi difetti e malfunzionamenti delle caldaie e dei climatizzatori installati, spingendo l'appaltatrice a ritenere non dovuta la cifra oggetto del giudizio in atto. In particolare, l'inesatto adempimento ad opera della sarebbe a Controparte_1 fondamento della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo, ex art 1668 c.c., derivante dal contratto di subappalto, oltrechè a fondamento della domanda di risarcimento del danno;
danno rappresentato dai costi sostenuti dalla società appaltatrice per riparare i difetti di montaggio imputati alla controparte. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.07.2025, la CP_3 ha contestato le doglianze avanzate dalla resistente, evidenziandone la
[...] genericità , la mancanza di supporto probatorio e la tardività. A detta della società subappaltatrice, l'opponente non avrebbe specificato in quali condomini, quali vizi e, segnatamente, in quale data si sarebbero verificati i numerosi eventi dannosi;
quest'ultimo rilievo giustificherebbe, secondo la Controparte_3 la decadenza dall'azione di regresso prevista dall'art 1670 c.c. La replica di parte opponente, contenuta nelle memorie ex art 171 ter cpc, consiste nell'affermare di aver adempiuto all'onere di comunicazione della denunzia dei vizi di cui all'art 1670 c.c , mediante l'inoltro di alcune pec ad opera della nei Parte_3 confronti di parte opposta. Inoltre, l'intimata contesta ogni produzione documentale allegata dalla controparte, nella specie i certificati di conformità degli impianti, volta a comprovare l'assenza di malfunzionamenti nei manufatti installati. In merito all'adempimento dell'onere di comunicazione dei vizi ex art 1670 c.c, previsto in capo alla società appaltatrice, l'opponente ha dedotto la tardività dell'eccezione di decadenza dall'azione di regresso ex art.1670 cc, sollevata dalla subappaltatrice.
pagina 2 di 5 In particolare, a detta dell'ingiunta, l'eccezione in parola sarebbe stata sollevata dall'opposta solo con la memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c, mentre alcuna traccia di contestazione al riguardo vi sarebbe nella comparsa di costituzione e risposta. Al contrario, parte opposta ha ribadito la tempestività della eccezione di decadenza ex art.1670 cc, da essa sollevata, e la mancata conformità delle comunicazioni pec allegate dalla controparte a quanto prescritto dall'art 1670 c.c. Con ordinanza del 21.10.2025, il Tribunale ha rinviato la causa per discussione ex art.281 sexies cpc, respingendo le istanze istruttorie formulate da parte opponente. Tanto premesso, si osserva quanto segue. L'opposizione proposta appare infondata e, pertanto, va rigettata. Giova ricordare che l'art.1670 cc prevede che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. L'art 1670 c.c. presuppone che sia stato stipulato un contratto di subappalto, con il quale l'appaltatore affida l'esecuzione dell'opera commissionata (o di parte della stessa) ad un altro soggetto. Pertanto, l'onere di comunicazione della denunzia previsto dalla norma in esame fa riferimento alla circostanza che il committente abbia evidenziato all'appaltatore la presenza di difformità e vizi nell'opera eseguita.
Considerato che
il contratto di subappalto non dà luogo ad un rapporto tra committente e subappaltatore, la ratio dell'art 1670 c.c è consentire all'appaltatore di far ricadere eventuali vizi rilevati dal committente in capo al subappaltatore. Nel caso di specie, la ritiene che l'onere di cui all'art 1670 cc sia stato Parte_1 assolto mediante le comunicazioni pec inoltrate dalle Direzioni Lavori alla
[...]
(all. alla memoria del 05.09.2025). CP_3
Ebbene, la documentazione allegata non può essere ritenuta sufficiente per dimostrare l'adempimento dell'onere di denunzia di cui all'art 1670 c.c. In primo luogo, le pec sono state inoltrate in data 01.08.2024, ma non è dato evincere dagli atti prodotti in giudizio quale sia il termine a partire dal quale andavano calcolati i sessanta giorni per la comunicazione della denuncia, posto che l'art.1670 cc stabilisce che l'appaltatore deve, a pena di decadenza, comunicare ai subappaltatori la denuncia entro 60 giorni dal ricevimento. Sulla base degli atti di causa non è dato desumere in quale momento l'appaltatore abbia ricevuto la denuncia dei vizi dai committenti. Anzi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si afferma che alcuni malfunzionamenti e difformità si sarebbero verificati, approssimativamente, nel mese di Luglio 2023, salvo un episodio occorso nel mese di Luglio 2024. In ogni caso, il quadro fattuale offerto da parte opponente non consente in alcun modo d'individuare il dies a quo per il calcolo del termine di cui all'art 1670 c.c. Inoltre, le stesse comunicazione pec versate in atti non sono idonee a integrare formale comunicazione della denunzia dei vizi per l'azione di regresso dell'appaltatore nei confronti della controparte, in quanto provenienti dalla Direzione dei lavori.
pagina 3 di 5 Sotto tale profilo, secondo orientamento della Cassazione, “ le contestazioni mosse dal direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera non sono idonee a integrare la valida denuncia dei vizi che deve provenire dal committente stesso” ( Cass s, sez II, ord 7193 del 18.03.2025). La Direzione dei lavori è un organo tecnico e autonomo tanto dal committente quanto dall'appaltatore e non può ritenersi, pertanto, un rappresentante dei soggetti del rapporto negoziale. La circostanza secondo la quale l'organo incaricato della verifica di conformità tecnica dell'opera abbia comunicato al subappaltatore irregolarità nell'esecuzione della prestazione non esonera l'appaltatore dall'onere di cui all'art 1670 c.c. D'altronde , le denunce d'irregolarità eseguite dal direttore dei lavori costituiscono pur sempre adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico allo stesso attribuito. La corretta esecuzione delle proprie mansioni non può estendere automaticamente i propri effetti sul rapporto negoziale tra appaltatore e subappaltatore. Al contrario, la comunicazione effettuata dall'appaltatore è funzionale alla realizzazione di un proprio interesse economicamente rilevante, quale il regresso per eventuali costi sostenuti a fronte delle difformità rilevate dal committente. Non a caso, si ritiene da parte della giurisprudenza di legittimità che “I vizi e le difformità dell'opera che il committente abbia contestato all'appaltatore devono essere denunciati tempestivamente da quest'ultimo al subappaltatore che abbia eseguito quella particolare attività. Prima della formale denuncia del committente, l'appaltatore non ha alcun interesse ad agire in via di regresso contro il subappaltatore” ( Cass, sez II, ord. del 08.10.2018, n.24717). Va, inoltre, respinta l'eccezione di parte opponente, secondo cui la ricorrente avrebbe eccepito tardivamente (ossia solo con la memoria ex art.171 ter n.2 cpc) la decadenza dall'azione di regresso ex art.1670 cc. Ed infatti, già nella comparsa di risposta tempestivamente depositata la opposta aveva eccepito che: “Non è stata allegata alla proposta opposizione con spiegata domanda riconvenzionale: alcuna denuncia di vizi conforme agli artt. 1667 e 1668 c.c.;” (v.pag.3 della comparsa di risposta) e, nel paragrafo 3 intitolato “Lavorazioni completate-Mancanza di contestazioni”, aveva affermato che “Le prestazioni sono state regolarmente eseguite, completate, e mai contestate dalla committente né durante l'esecuzione né successivamente” (pag.3 della comparsa). Alle dette asserzioni di parte opposta può, dunque, agevolmente essere riconosciuto il significato di una negazione dell'assolvimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione, al subappaltatore, della denuncia dei vizi di cui all'art.1670 cc, avendo la espressamente eccepito che l'opponente non ha allegato Controparte_3 nessuna denuncia di vizi delle opere e che mai la committente aveva denunciato i vizi. In sostanza, con la comparsa di risposta l'opposta ha negato che una denuncia dei vizi vi sia stata da parte del committente, che non aveva svolto nessuna contestazione in ordine alle lavorazioni eseguite, ed ha inoltre eccepito che l'opponente non aveva pagina 4 di 5 prodotto nessuna denuncia di vizi, proveniente dal committente (presupposto indispensabile per poter adempiere all'onere di cui all'art.1670 cc). Solo una volta che l'ingiunta ha prodotto le pec dei direttori dei lavori allegate alla memoria ex art.171 ter n.2 cpc, la ricorrente è stata posta nella condizione di poter contestare l'idoneità delle dette pec ad integrare la prova della condizione richiesta dall'art.1670 cc. Per tutte le argomentazioni svolte, essendo la decaduta dall'azione Parte_1 di regresso verso il subappaltatore, l'opposizione va rigettata, unitamente alle domande spiegate, in via riconvenzionale, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. La liquidazione delle spese di giudizio segue i parametri previsti dal DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022 ed è effettuata secondo quanto segue, con distrazione a favore dei procuratori antistatari: le fasi di studio e introduzione sono liquidate in conformità ai valori medi;
le fasi istruttoria e decisionale sono liquidate secondo i valori minimi, vista la trattazione documentale della causa e l'assenza di scritti conclusivi complessi;
Il valore della controversia è compreso nella fascia da euro 5200,01 a euro 26.000,00.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di primo grado, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1671/2025, emesso dal Tribunale di Napoli il 28.03.2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1
delle spese del presente procedimento di opposizione, Controparte_4 che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, in data 25-11-2025
Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
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