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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1513/2023 promossa da:
Jr., nato il [...] a [...], California (USA); Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], California (USA); Persona_1 Persona_2
(nome da nubile , nata il [...] a [...], Oregon (USA), che nel presente Pt_1 atto agisce anche nell'interesse dei suoi figli minori: , nato il 15 Controparte_1 dicembre 2006 a The Woodlands, Texas (USA) e , nato il [...] Controparte_2
a The Woodlands, Texas (USA); , nato l'[...] a [...], Controparte_3
Texas (USA); , nato il [...] a [...], Texas (USA); CP_4 Parte_2 [...]
III, nato il [...] a [...], Washington (USA); Parte_1 Parte_3
nata il [...] a [...], Washington (USA);
[...] Parte_4 nata il [...] a [...], Washington (USA), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.
Arturo Grasso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lungotevere dei
Mellini, n. 44 –Roma
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio AL. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 25.05.2023, i ricorrenti premettevano di essere discendenti, in linea retta, del sig. , nato ad [...] (R.C) il 19.12.1895, Persona_3 coniugato con la sig.ra ed emigrato negli Stati Uniti d'America, mai naturalizzato, Controparte_6 come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale
e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) versata in atti.
Dalle nozze tra e il 25.05.1920, è nata Persona_3 Controparte_6 Persona_4
e dal matrimonio di quest'ultima con (cittadino statunitense) è nata, nel 1939, Persona_5
Quest'ultima, dal 1956 al 1983, è stata sposata con Persona_6 Parte_1
Prima del loro divorzio, sono nati due figli: Jr. e Parte_1 Persona_1
Il primogenito, nato nel 1957, ha contratto un primo matrimonio con Persona_7 [...]
durato dal 1976 al 1984 e successivamente, nel giugno del 1984, si è risposato con Persona_8
. Persona_9
Dalle nozze tra e sono nati due figli: Persona_7 Controparte_7 Persona_10
nata nel 1977 e coniugata, dal 1995, con . Dal loro matrimonio sono nati:
[...] Persona_11
(nato il [...]); (nato il [...]); Controparte_3 Persona_12 CP_1
(nato il [...]); (nato il [...]). Il secondo figlio di
[...] Controparte_2 Pt_1
e è III, nato il [...] e sposato con dal 12.05.2011. Per_8 Parte_1 Controparte_8
Il secondo figlio di è nato nel 1968, sposato con Persona_6 Persona_1
dal 1989. Dal loro matrimonio nascevano il Controparte_9 Parte_3
15.07.2000, e il 9.11.2001. Parte_4
I ricorrenti hanno attestato documentalmente la discendenza in linea retta dalla cittadina italiana
(nata nel 1939) dalla madre , rilevando che il Consolato Persona_6 Persona_4 competente non consente la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana, sicchè - non potendo ottenere il riconoscimento del proprio status attraverso procedimento amministrativo - hanno chiesto che il loro status di cittadini italiani venga dichiarato ed accertato in questa sede giudiziale, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana, cui è stata sottratta tale cittadinanza, per effetto di disposizioni di legge abrogate e dichiarate incostituzionali dal nostro ordinamento.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2023, il , in persona del ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_5 inammissibile ed infondato.
L'udienza del 19.12.2023 è stata sostituitaex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte versate in atti in data 14.12.2023 con le quali la parte ricorrente ha contestato le osservazioni e le conclusioni avanzate dalla parte resistente insistendo in ricorso.
Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
15.10.2024.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
AL, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In particolare, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano , Persona_3 nato il [...] ad [...], che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata Per_6 il 25.05.1920, che a sua volta l'avrebbe trasmessa ai propri figli e così via.
Orbene, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano delle insuperabili discrepanze in merito alle generalità dell'avo italiano, che non consentono di ritenere provata la discendenza degli odierni ricorrenti dal comune capostipite . Persona_3
In particolare, dall'atto di nascita del predetto (doc. 1) emerge che egli sia nato a [...] il [...] da e mentre dall'atto di matrimonio Persona_13 Persona_14 prodotto sub allegato 2 (celebrato in Brasile) emerge che tale (di anni ventisei), nato a Persona_15
JO AL (rectius Reggio AL) il 24.09.1901, figlio di e Persona_16 [...] ha contratto matrimonio con . CP_10 Persona_17
Nei successivi atti di morte del e di nascita della figlia restano invariati i nomi e Per_13 CP_10 cognomi dell'avo e dei suoi genitori, salvo una piccola correzione con riferimento al cognome della madre, che viene indicato come CP_11
Ciò posto, pur dovendosi riconoscere che tutti i nomi di battesimo italiani sono sostanzialmente stati Per_ tradotti in lingua portoghese ( corrisponde a a e a Per_18 Per_16 Per_13 CP_10
e quindi corrispondono ai rispettivi nomi di battesimo dell'avo e dei suoi genitori, tuttavia Per_14 non vi è certezza che sia effettivamente , essendo troppi gli elementi Persona_15 Persona_19 di discordanza: non corrispondono né il luogo di nascita né la data di nascita dell'avo né il cognome della madre dell'avo.
Dunque, sebbene la diversità dei nomi di battesimo da sé sola si sarebbe potuta agevolmente superare in ragione della sostanziale traduzione degli stessi nella lingua locale, se tutti gli altri dati fossero stati corretti, diversamente essa - considerata unitamente alla divergenza di dati essenziali identificativi dell'avo (luogo e data di nascita) nonché del cognome della madre ( anziché Controparte_10
- non consente di ritenere provata la discendenza e la consequenziale trasmissione della Per_14 cittadinanza italiana nella catena genealogica che parte dal capostipite Persona_19
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_5 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio AL, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Così deciso in Reggio AL, 03.02.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1513/2023 promossa da:
Jr., nato il [...] a [...], California (USA); Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], California (USA); Persona_1 Persona_2
(nome da nubile , nata il [...] a [...], Oregon (USA), che nel presente Pt_1 atto agisce anche nell'interesse dei suoi figli minori: , nato il 15 Controparte_1 dicembre 2006 a The Woodlands, Texas (USA) e , nato il [...] Controparte_2
a The Woodlands, Texas (USA); , nato l'[...] a [...], Controparte_3
Texas (USA); , nato il [...] a [...], Texas (USA); CP_4 Parte_2 [...]
III, nato il [...] a [...], Washington (USA); Parte_1 Parte_3
nata il [...] a [...], Washington (USA);
[...] Parte_4 nata il [...] a [...], Washington (USA), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.
Arturo Grasso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lungotevere dei
Mellini, n. 44 –Roma
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio AL. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 25.05.2023, i ricorrenti premettevano di essere discendenti, in linea retta, del sig. , nato ad [...] (R.C) il 19.12.1895, Persona_3 coniugato con la sig.ra ed emigrato negli Stati Uniti d'America, mai naturalizzato, Controparte_6 come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale
e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) versata in atti.
Dalle nozze tra e il 25.05.1920, è nata Persona_3 Controparte_6 Persona_4
e dal matrimonio di quest'ultima con (cittadino statunitense) è nata, nel 1939, Persona_5
Quest'ultima, dal 1956 al 1983, è stata sposata con Persona_6 Parte_1
Prima del loro divorzio, sono nati due figli: Jr. e Parte_1 Persona_1
Il primogenito, nato nel 1957, ha contratto un primo matrimonio con Persona_7 [...]
durato dal 1976 al 1984 e successivamente, nel giugno del 1984, si è risposato con Persona_8
. Persona_9
Dalle nozze tra e sono nati due figli: Persona_7 Controparte_7 Persona_10
nata nel 1977 e coniugata, dal 1995, con . Dal loro matrimonio sono nati:
[...] Persona_11
(nato il [...]); (nato il [...]); Controparte_3 Persona_12 CP_1
(nato il [...]); (nato il [...]). Il secondo figlio di
[...] Controparte_2 Pt_1
e è III, nato il [...] e sposato con dal 12.05.2011. Per_8 Parte_1 Controparte_8
Il secondo figlio di è nato nel 1968, sposato con Persona_6 Persona_1
dal 1989. Dal loro matrimonio nascevano il Controparte_9 Parte_3
15.07.2000, e il 9.11.2001. Parte_4
I ricorrenti hanno attestato documentalmente la discendenza in linea retta dalla cittadina italiana
(nata nel 1939) dalla madre , rilevando che il Consolato Persona_6 Persona_4 competente non consente la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana, sicchè - non potendo ottenere il riconoscimento del proprio status attraverso procedimento amministrativo - hanno chiesto che il loro status di cittadini italiani venga dichiarato ed accertato in questa sede giudiziale, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana, cui è stata sottratta tale cittadinanza, per effetto di disposizioni di legge abrogate e dichiarate incostituzionali dal nostro ordinamento.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2023, il , in persona del ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_5 inammissibile ed infondato.
L'udienza del 19.12.2023 è stata sostituitaex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte versate in atti in data 14.12.2023 con le quali la parte ricorrente ha contestato le osservazioni e le conclusioni avanzate dalla parte resistente insistendo in ricorso.
Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
15.10.2024.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
AL, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In particolare, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano , Persona_3 nato il [...] ad [...], che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata Per_6 il 25.05.1920, che a sua volta l'avrebbe trasmessa ai propri figli e così via.
Orbene, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano delle insuperabili discrepanze in merito alle generalità dell'avo italiano, che non consentono di ritenere provata la discendenza degli odierni ricorrenti dal comune capostipite . Persona_3
In particolare, dall'atto di nascita del predetto (doc. 1) emerge che egli sia nato a [...] il [...] da e mentre dall'atto di matrimonio Persona_13 Persona_14 prodotto sub allegato 2 (celebrato in Brasile) emerge che tale (di anni ventisei), nato a Persona_15
JO AL (rectius Reggio AL) il 24.09.1901, figlio di e Persona_16 [...] ha contratto matrimonio con . CP_10 Persona_17
Nei successivi atti di morte del e di nascita della figlia restano invariati i nomi e Per_13 CP_10 cognomi dell'avo e dei suoi genitori, salvo una piccola correzione con riferimento al cognome della madre, che viene indicato come CP_11
Ciò posto, pur dovendosi riconoscere che tutti i nomi di battesimo italiani sono sostanzialmente stati Per_ tradotti in lingua portoghese ( corrisponde a a e a Per_18 Per_16 Per_13 CP_10
e quindi corrispondono ai rispettivi nomi di battesimo dell'avo e dei suoi genitori, tuttavia Per_14 non vi è certezza che sia effettivamente , essendo troppi gli elementi Persona_15 Persona_19 di discordanza: non corrispondono né il luogo di nascita né la data di nascita dell'avo né il cognome della madre dell'avo.
Dunque, sebbene la diversità dei nomi di battesimo da sé sola si sarebbe potuta agevolmente superare in ragione della sostanziale traduzione degli stessi nella lingua locale, se tutti gli altri dati fossero stati corretti, diversamente essa - considerata unitamente alla divergenza di dati essenziali identificativi dell'avo (luogo e data di nascita) nonché del cognome della madre ( anziché Controparte_10
- non consente di ritenere provata la discendenza e la consequenziale trasmissione della Per_14 cittadinanza italiana nella catena genealogica che parte dal capostipite Persona_19
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_5 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio AL, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Così deciso in Reggio AL, 03.02.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino