TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3250/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3250/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 06/06/2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per oggi comparso personalmente, l'avv. Parte_1
PAGLIERANI STEFANO
Per 'avv. AV IO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Scortichini.
L'avv. Paglierani discute la causa riportandosi alle note conclusive, ribadisce che la sentenza della Cass. n. 15130/2024 si riferisce ai piani di ammortamento dei mutui a tasso fisso, in quanto la stessa Cassazione ha ribadito di non essere stata chiamata a pronunciarsi sui piani di ammortamento relativi a mutui con tasso variabile, ribadisce la contestazione dei doc. n.
4,5, 6 e 7 di controparte, in quanto in violazione dell'art. 118 TUB non avendo l'istituto di credito dato alcuna prova dell'avvenuta consegna di tali documenti. Con riferimento al contratto di conto corrente affidato n. 10779 contesta le risultanze della CTU nella parte in cui il consulente afferma che la documentazione sarebbe stata consegnata a parte attrice e che non vi sarebbero stati differenze nel tasso di interesse, per cui ha ritenuto che il tasso rientrasse nei contratti così come convenuti. Si richiama a solo titolo esemplificato all'estratto pagina 1 di 9 scalare del 31.12.2009 (doc. n. 10 di parte attrice), estratto scalere del 30.6.2011 (doc. 11) estratto scalere 31.12.2017 (doc. 12), estratto scalare del 30.6.2018 (doc. 13), precisando che la variazione continua del tasso di interesse si è ripetuta per tutto il rapporto con violazione del
118 tub.
L'avv. Scortichini discute come segue: rileva l'inammissibilità delle note conclusive in replica del 3.3.2025, atteso che erano stati concessi unicamente i termini di cui all'art. 281 quinquies secondo comma c.p.c., chiede, pertanto, che il giudice ne dichiari l'inammissibilità disponendone l'espunzione dal fascicolo, si riporta alle note conclusive e alla CTU, rileva che la giurisprudenza sia di merito che di cassazione (sent, trib. Ancona del 22.4.2025 R.G.
3233/2023, ord. Cass. 7382/2025) ha ritenuto l'applicabilità anche ai mutui a tasso variabile, da ultimo rileva la tardività delle odierne allegazioni sugli estratti scalari.
L'avv. Paglierani precisa che già in precedenza erano stati contestati gli estratti scalari contenente la variazione in peius del tasso di interesse ed oggi in sede di discussione sono stati richiamati.
Il giudice trattiene la causa in decisione.
All'esito della discussione, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.20.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3250/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAGLIERANI STEFANO, elettivamente domiciliato in Rimini via Melozzo da Forlì n. 8 presso il difensore avv. PAGLIERANI STEFANO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AV Controparte_1 P.IVA_2
IO elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 156 ANCONA presso il difensore avv. AV IO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona chiedendo di Controparte_2
accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo sottoscritto in data 8.2.2017 a rogito notaio
, nel contratto di finanziamento n. 004/01240434 del 24.4.2018 e nel Persona_1
contratto di prestito n. 004/01699741 del 9.6.2020 non è convenuta la modalità di calcolo degli interessi e conseguentemente dichiararne la nullità parziale ex art. 1346, 1418 II comma c.c.,
dichiarando dovuti i soli interessi ex art. 117 TUB in regime semplice, accertare l'applicazione di interessi composti nei predetti contratti, nonché l'assenza di qualsiasi convenzione tra le parti in merito alla modalità di calcolo degli interessi sul capitale, dichiarare dovuti i soli interessi semplici al tasso di cui all'art. 117 TUB. Accertare e dichiarare che nel contratto di conto corrente affidato n. 10779, la convenuta ha applicato commissioni ed oneri nulli per indeterminatezza, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole relative alla commissione disponibilità fondi, alla commissione di gestione fido e alla commissione di istruttoria veloce. Accertare e dichiarare che la convenuta ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in modo peggiorativo in violazione dell'art. 118 tub. Per l'effetto,
condannare la banca convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto di avere stipulato con l'allora
[...]
, poi divenuta e da ultimo , un Controparte_3 CP_4 Controparte_2
contratto di mutuo ipotecario, un contratto di finanziamento, un contratto di prestito e un contratto di conto corrente, ha affermato di avere conferito incarico ad un esperto di consulenza bancaria, il quale, nell'analisi dei predetti rapporti, aveva riscontrato anomalie, in particolare, ha rilevato l'indeterminatezza dei contratti di mutuo per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, se composto o semplice nel piano di ammortamento alla francese e, del regime finanziario, ha evidenziato l'illegittima applicazione nel rapporto di conto corrente di oneri come la commissione disponibilità fondi, pagina 4 di 9 la commissione di gestione fido e la commissione di istruttoria veloce, ha riscontrato,
dall'analisi degli estratti scalari relativi al conto corrente numerose variazioni in peius delle condizioni contrattuali senza adeguata comunicazioni ai sensi di legge, in palese violazione dell'art. 118 Tub.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato le Controparte_5
domande attoree, chiedendone il rigetto, in particolare ha dedotto che il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 8.2.2017, il finanziamento chirografario e il contratto di prestito indicano il tasso di interesse, il taeg, il metodo di ammortamento alla francese , l'importo della rata, dettagliata rappresentazione delle modalità e dei parametri di variazione del tasso e del conseguente calcolo delle rate, ha specificato che ogni contratto era munito di allegato piano di ammortamento, ha sostenuto che il piano di ammortamento alla francese può
esprimere la rata costante unicamente in regine finanziario dell'interesse composto, quanto al rapporto di conto corrente, ha eccepito in primo luogo l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito con riferimento agli addebiti e ai pagamenti intervenuti in epoca antecedente al 15.6.2013, ha affermato la corretta pattuizione dello ius variandi ex art. 16 del contratto di conto corrente, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento delle rate insolute del mutuo ipotecario pari ad €. 22.368,94.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnico contabile, all'esito è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c.
Discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità ai fini del decidere della memoria di replica depositata da parte attrice, in quanto irrituale, posto che erano stati concessi unicamente i termini di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Parte attrice ha dedotto la nullità parziale del contratto di mutuo, del finanziamento chirografario e del prestito con ammortamento alla francese per l'applicazione di costi occulti e una forma mascherata di anatocismo che conseguirebbe all'utilizzo del regime composto,
pagina 5 di 9 con applicazione di un tasso effettivo differente, e maggiore, di quello pattuito, nonché per la omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi e la mancanza di un accordo espresso in merito al regime di capitalizzazione.
Come è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è da poco intervenuta a proposito dei c.d.
piani di ammortamento alla francese in regime composto di capitalizzazione degli interessi con la pronuncia del 29.5.2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità
parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno, così, escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso,
con piano di ammortamento c.d. alla francese per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. e 1418 c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117 tub.
Con ordinanza n. 7382 del 19.3.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di
Cassazione ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle sezioni unite n. 15130/2024
per i mutui a tasso fisso si applicano anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
La Corte ha, in particolare, chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, b)se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale Tan ed effettivo Taeg, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di pagina 6 di 9 interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacchè il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici,
del contratto”.
La Corte ha, altresì, chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può,
infatti, rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve escludersi anche qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza, laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo e dalla CTU
contabile, emerge come tutti i contratti contengano, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono, infatti, esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia di rata, il loro numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso di interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
pagina 7 di 9 Non esiste, inoltre, alcun contrasto tra la previsione del tasso variabile ed il riferimento ad un piano di ammortamento in cui è stato indicato un numero ben determinato di rate aventi un preciso importo, essendo chiaramente indicato nel contratto di mutuo che tale importo è
quello “iniziale”, ovvero quello determinabile al momento della stipula, prima che si manifestino eventuali variazioni dell'indice Euribor.
Quanto al rapporto di conto corrente, si osserva che, come correttamente dedotto da parte convenuta, è intervenuta la prescrizione decennale relativamente alla richiesta di ripetizione di indebito con riferimento agli addebiti e ai pagamenti intervenuti in epoca anteriore al
15.6.2013 (data della istanza di mediazione), peraltro la circostanza non stata contestata dalla ditta attorea.
Ciò posto, parte attrice ha dedotto l'illegittimo esercizio delle ius variandi da parte dell'istituto di credito.
E' noto come lo ius variandi, declinato in ambito creditizio, consista nella pratica invalsa tra le banche di apportare delle modifiche ai contratti di durata stipulati con terzi soggetti,
modifiche che solitamente danno origine per questi ultimi a conseguenze peggiorative.
Più precisamente, tale pratica permette alle banche di modificare unilateralmente le condizioni previamente stabilite nei suddetti contratti, a condizione che il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria (art. 117 n. 5 Tub) e che le variazioni vengano comunicate a tale soggetto nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (art. 118 Tub).
Ebbene le contestazioni mosse da parte attrice sono infondate per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia che, qualora in n rapporto bancario il cliente si limiti ad una generica contestazione delle modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente senza indicare, neppure approssimativamente l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, l'articolata contestazione non assume rilevanza al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalla produzione della relazione tecnica di parte in allegato all'atto di citazione, essa non rileva sul piano probatorio essendo una mera allegazione difensiva.
pagina 8 di 9 In secondo luogo, prendendo in considerazione i periodi specificamente individuati da parte attrice e non prescritti, ovvero estratto scalare del 30.2017 e del 30.6.2018, si osserva che trattasi di variazioni minimali del tasso applicato legate alle variazioni desumibili dall'indice
Euribor, sicchè non rilevano ai fini dello ius variandi.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha chiesto il pagamento della somma di €. 22.368,94 a titolo di rate scadute del mutuo ipotecario.
La domanda è fondata, non risultando avanzata alcuna contestazione da parte attrice, sicchè
ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può ritenersi senz'altro provata.
Tenuto conto della natura della decisione, della intervenuta sentenza n. 15130/2024 delle sezioni unite in corso di causa, della sussistenza di contrasti giurisprudenziali, si ritiene ricorrere gravi motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico delle parti in quote uguali.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in primo grado iscritto al n. 3250/2023 RG Trib.
ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ditta Parte_1
al pagamento in favore di della somma di €. 22.368,94 oltre
[...] Controparte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in quote uguali.
Ancona, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3250/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 06/06/2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per oggi comparso personalmente, l'avv. Parte_1
PAGLIERANI STEFANO
Per 'avv. AV IO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Scortichini.
L'avv. Paglierani discute la causa riportandosi alle note conclusive, ribadisce che la sentenza della Cass. n. 15130/2024 si riferisce ai piani di ammortamento dei mutui a tasso fisso, in quanto la stessa Cassazione ha ribadito di non essere stata chiamata a pronunciarsi sui piani di ammortamento relativi a mutui con tasso variabile, ribadisce la contestazione dei doc. n.
4,5, 6 e 7 di controparte, in quanto in violazione dell'art. 118 TUB non avendo l'istituto di credito dato alcuna prova dell'avvenuta consegna di tali documenti. Con riferimento al contratto di conto corrente affidato n. 10779 contesta le risultanze della CTU nella parte in cui il consulente afferma che la documentazione sarebbe stata consegnata a parte attrice e che non vi sarebbero stati differenze nel tasso di interesse, per cui ha ritenuto che il tasso rientrasse nei contratti così come convenuti. Si richiama a solo titolo esemplificato all'estratto pagina 1 di 9 scalare del 31.12.2009 (doc. n. 10 di parte attrice), estratto scalere del 30.6.2011 (doc. 11) estratto scalere 31.12.2017 (doc. 12), estratto scalare del 30.6.2018 (doc. 13), precisando che la variazione continua del tasso di interesse si è ripetuta per tutto il rapporto con violazione del
118 tub.
L'avv. Scortichini discute come segue: rileva l'inammissibilità delle note conclusive in replica del 3.3.2025, atteso che erano stati concessi unicamente i termini di cui all'art. 281 quinquies secondo comma c.p.c., chiede, pertanto, che il giudice ne dichiari l'inammissibilità disponendone l'espunzione dal fascicolo, si riporta alle note conclusive e alla CTU, rileva che la giurisprudenza sia di merito che di cassazione (sent, trib. Ancona del 22.4.2025 R.G.
3233/2023, ord. Cass. 7382/2025) ha ritenuto l'applicabilità anche ai mutui a tasso variabile, da ultimo rileva la tardività delle odierne allegazioni sugli estratti scalari.
L'avv. Paglierani precisa che già in precedenza erano stati contestati gli estratti scalari contenente la variazione in peius del tasso di interesse ed oggi in sede di discussione sono stati richiamati.
Il giudice trattiene la causa in decisione.
All'esito della discussione, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.20.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3250/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAGLIERANI STEFANO, elettivamente domiciliato in Rimini via Melozzo da Forlì n. 8 presso il difensore avv. PAGLIERANI STEFANO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AV Controparte_1 P.IVA_2
IO elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 156 ANCONA presso il difensore avv. AV IO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona chiedendo di Controparte_2
accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo sottoscritto in data 8.2.2017 a rogito notaio
, nel contratto di finanziamento n. 004/01240434 del 24.4.2018 e nel Persona_1
contratto di prestito n. 004/01699741 del 9.6.2020 non è convenuta la modalità di calcolo degli interessi e conseguentemente dichiararne la nullità parziale ex art. 1346, 1418 II comma c.c.,
dichiarando dovuti i soli interessi ex art. 117 TUB in regime semplice, accertare l'applicazione di interessi composti nei predetti contratti, nonché l'assenza di qualsiasi convenzione tra le parti in merito alla modalità di calcolo degli interessi sul capitale, dichiarare dovuti i soli interessi semplici al tasso di cui all'art. 117 TUB. Accertare e dichiarare che nel contratto di conto corrente affidato n. 10779, la convenuta ha applicato commissioni ed oneri nulli per indeterminatezza, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole relative alla commissione disponibilità fondi, alla commissione di gestione fido e alla commissione di istruttoria veloce. Accertare e dichiarare che la convenuta ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in modo peggiorativo in violazione dell'art. 118 tub. Per l'effetto,
condannare la banca convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto di avere stipulato con l'allora
[...]
, poi divenuta e da ultimo , un Controparte_3 CP_4 Controparte_2
contratto di mutuo ipotecario, un contratto di finanziamento, un contratto di prestito e un contratto di conto corrente, ha affermato di avere conferito incarico ad un esperto di consulenza bancaria, il quale, nell'analisi dei predetti rapporti, aveva riscontrato anomalie, in particolare, ha rilevato l'indeterminatezza dei contratti di mutuo per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, se composto o semplice nel piano di ammortamento alla francese e, del regime finanziario, ha evidenziato l'illegittima applicazione nel rapporto di conto corrente di oneri come la commissione disponibilità fondi, pagina 4 di 9 la commissione di gestione fido e la commissione di istruttoria veloce, ha riscontrato,
dall'analisi degli estratti scalari relativi al conto corrente numerose variazioni in peius delle condizioni contrattuali senza adeguata comunicazioni ai sensi di legge, in palese violazione dell'art. 118 Tub.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato le Controparte_5
domande attoree, chiedendone il rigetto, in particolare ha dedotto che il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 8.2.2017, il finanziamento chirografario e il contratto di prestito indicano il tasso di interesse, il taeg, il metodo di ammortamento alla francese , l'importo della rata, dettagliata rappresentazione delle modalità e dei parametri di variazione del tasso e del conseguente calcolo delle rate, ha specificato che ogni contratto era munito di allegato piano di ammortamento, ha sostenuto che il piano di ammortamento alla francese può
esprimere la rata costante unicamente in regine finanziario dell'interesse composto, quanto al rapporto di conto corrente, ha eccepito in primo luogo l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito con riferimento agli addebiti e ai pagamenti intervenuti in epoca antecedente al 15.6.2013, ha affermato la corretta pattuizione dello ius variandi ex art. 16 del contratto di conto corrente, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento delle rate insolute del mutuo ipotecario pari ad €. 22.368,94.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnico contabile, all'esito è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c.
Discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità ai fini del decidere della memoria di replica depositata da parte attrice, in quanto irrituale, posto che erano stati concessi unicamente i termini di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Parte attrice ha dedotto la nullità parziale del contratto di mutuo, del finanziamento chirografario e del prestito con ammortamento alla francese per l'applicazione di costi occulti e una forma mascherata di anatocismo che conseguirebbe all'utilizzo del regime composto,
pagina 5 di 9 con applicazione di un tasso effettivo differente, e maggiore, di quello pattuito, nonché per la omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi e la mancanza di un accordo espresso in merito al regime di capitalizzazione.
Come è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è da poco intervenuta a proposito dei c.d.
piani di ammortamento alla francese in regime composto di capitalizzazione degli interessi con la pronuncia del 29.5.2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità
parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno, così, escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso,
con piano di ammortamento c.d. alla francese per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. e 1418 c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117 tub.
Con ordinanza n. 7382 del 19.3.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di
Cassazione ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle sezioni unite n. 15130/2024
per i mutui a tasso fisso si applicano anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
La Corte ha, in particolare, chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, b)se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale Tan ed effettivo Taeg, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di pagina 6 di 9 interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacchè il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici,
del contratto”.
La Corte ha, altresì, chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può,
infatti, rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve escludersi anche qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza, laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo e dalla CTU
contabile, emerge come tutti i contratti contengano, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono, infatti, esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia di rata, il loro numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso di interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
pagina 7 di 9 Non esiste, inoltre, alcun contrasto tra la previsione del tasso variabile ed il riferimento ad un piano di ammortamento in cui è stato indicato un numero ben determinato di rate aventi un preciso importo, essendo chiaramente indicato nel contratto di mutuo che tale importo è
quello “iniziale”, ovvero quello determinabile al momento della stipula, prima che si manifestino eventuali variazioni dell'indice Euribor.
Quanto al rapporto di conto corrente, si osserva che, come correttamente dedotto da parte convenuta, è intervenuta la prescrizione decennale relativamente alla richiesta di ripetizione di indebito con riferimento agli addebiti e ai pagamenti intervenuti in epoca anteriore al
15.6.2013 (data della istanza di mediazione), peraltro la circostanza non stata contestata dalla ditta attorea.
Ciò posto, parte attrice ha dedotto l'illegittimo esercizio delle ius variandi da parte dell'istituto di credito.
E' noto come lo ius variandi, declinato in ambito creditizio, consista nella pratica invalsa tra le banche di apportare delle modifiche ai contratti di durata stipulati con terzi soggetti,
modifiche che solitamente danno origine per questi ultimi a conseguenze peggiorative.
Più precisamente, tale pratica permette alle banche di modificare unilateralmente le condizioni previamente stabilite nei suddetti contratti, a condizione che il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria (art. 117 n. 5 Tub) e che le variazioni vengano comunicate a tale soggetto nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (art. 118 Tub).
Ebbene le contestazioni mosse da parte attrice sono infondate per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia che, qualora in n rapporto bancario il cliente si limiti ad una generica contestazione delle modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente senza indicare, neppure approssimativamente l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, l'articolata contestazione non assume rilevanza al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalla produzione della relazione tecnica di parte in allegato all'atto di citazione, essa non rileva sul piano probatorio essendo una mera allegazione difensiva.
pagina 8 di 9 In secondo luogo, prendendo in considerazione i periodi specificamente individuati da parte attrice e non prescritti, ovvero estratto scalare del 30.2017 e del 30.6.2018, si osserva che trattasi di variazioni minimali del tasso applicato legate alle variazioni desumibili dall'indice
Euribor, sicchè non rilevano ai fini dello ius variandi.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha chiesto il pagamento della somma di €. 22.368,94 a titolo di rate scadute del mutuo ipotecario.
La domanda è fondata, non risultando avanzata alcuna contestazione da parte attrice, sicchè
ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può ritenersi senz'altro provata.
Tenuto conto della natura della decisione, della intervenuta sentenza n. 15130/2024 delle sezioni unite in corso di causa, della sussistenza di contrasti giurisprudenziali, si ritiene ricorrere gravi motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico delle parti in quote uguali.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in primo grado iscritto al n. 3250/2023 RG Trib.
ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ditta Parte_1
al pagamento in favore di della somma di €. 22.368,94 oltre
[...] Controparte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in quote uguali.
Ancona, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
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