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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43424/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE- TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA
IMPRESA “B”
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43424/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 P.IVA_1
DE VIVO, difensore revocato in data 12.2.2025, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Angri (SA), Traversa De Vivo n. 12
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Paola PASTORE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fratus in Milano, Via B. Cellini n. 1,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa respinta, così provvedere:
1) In via preliminare ed assorbente dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito preteso da controparte, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 13725/2019 del 27/06/2019;
2) Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte, in via subordinata, nel caso in cui codesto On.le Giudice, ritenesse dovute le somme, dichiarare dovute la minor somma accertata e quantificata dalla dott.ssa CTP della società opponente in euro 22.612,311 Persona_1
3) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 14 PER LA PARTE OPPOSTA:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti in atti:
a)nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione della in quanto Parte_1 non provata ed infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
13725 del 27/06/2019 n.r.g. 26884/2019 del Tribunale di Milano, ovvero in subordine, sulla base delle risultanze della TU, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a l'importo di € 673.877,51 di cui: Controparte_1
− € 5.002,00 per sanzione ex art. 13, co, 6, del Regolamento (oggi art. 14, co. 6);
− € 253.659,91 per la fattura VA7 del 29/08/2018 (senza IVA);
− € 340.340,66 + IVA e così € 415.215,60, per la fattura VA 8 del 29/08/2018, oltre interessi ai sensi dell'art. 13 dei Regolamenti 021 e 2023, già art. 12 dei Regolamenti CP_1
previgenti, sulle fatture VA7 del 29/08/2018 e VA 8 del 29/08/2018, dalle scadenze al soddisfo;
b) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le prospettazioni delle parti e lo svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso il 27.6.2019 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto di pagare al (di seguito la somma di € 696.697,71, a Controparte_1 CP_1
titolo di contributi ambientali (di seguito denominati c.a.c.) asseritamente dovuti in relazione alla CP_1
gestione di materiali di imballaggio, oltre a interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, l'avvenuta Parte_1
prescrizione quinquennale del credito preteso ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e, ad ogni modo, quella decennale in relazione al contributo richiesto per le cessioni di banda stagnata relative all'anno 2008, nonché l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare la pretesa creditoria ingiunta.
Nel merito, contestava la sussistenza della pretesa creditoria, per avere la stessa opponente già integralmente pagato le fatture, in cui era inserito il contributo ambientale ai propri fornitori. CP_1
L'opponente chiariva infatti che, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 152/2006 e dal Regolamento il pagamento del c.a.c. a favore del viene effettuato dal soggetto CP_1 CP_1
pagina 2 di 14 produttore/fornitore all'atto della c.d. “prima cessione”, ovvero al momento del trasferimento del materiale di imballaggio (nello specifico trattasi di banda stagnata) dal produttore/fornitore all'autoproduttore/utilizzatore, con diritto del primo ad ottenerne la ripetizione nei confronti del secondo.
in qualità di soggetto riconducibile alla categoria di Parte_1
autoproduttore/utilizzatore - e, quindi, non direttamente obbligato nei confronti del al CP_1
pagamento del contributo -, eccepiva di avere informato, tramite l'invio del modello 6.4., i fornitori che le sue materie prime erano destinate ad un autoproduttore e di aver già integralmente pagato il contributo ambientale ai propri fornitori al momento del saldo delle fatture emesse da questi ultimi.
Infine, contestava il quantum della pretesa creditoria ingiunta. In particolare, deduceva il rischio di duplicazione nel versamento del medesimo contributo, giacché le aveva ingiunto in sede CP_1
monitoria il pagamento del contributo già versato dalla sua fornitrice che poi agendo in Parte_2
via di regresso nei suoi confronti aveva ottenuto dal Tribunale di Alessandria l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3/2018, verso cui era stata proposta opposizione dall'odierna opponente. Tale decreto era stato richiesto da per recuperare il contributo dovuto dall'autoproduttore in occasione Parte_2
della prima cessione di imballaggi, contributo che la fornitrice allegava di aver corrisposto al CP_1
seguito di procedura monitoria azionata, a sua volta, nei suoi confronti dal . CP_1
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso dal Tribunale di Milano e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l'intero importo di € 696.697,71 ovvero per la minor somma di € 5.002,00, ingiunta a titolo di sanzione e non contestata da parte attrice, e, in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il contestava, innanzitutto, l'eccezione di prescrizione, non avendo l'obbligazione di CP_1
pagamento del c.a.c. natura periodica, bensì unitaria, ed essendo, quindi, soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. anziché di quello breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; ad ogni modo, sosteneva che il decorso del termine di prescrizione fosse rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. sino al momento in cui, in data 5.12.2017, a avviato la verifica ex art. 11 co. 2, CP_1
del regolamento, così acquisendo conoscenza del debito. In secondo luogo, l'opposta contestava la circostanza che avesse pagato il contributo ambientale ai propri fornitori, Parte_1
a cagione del fatto che la stessa, non rendendo edotti questi ultimi della sua qualifica di soggetto pagina 3 di 14 autoproduttore/utilizzatore, tramite l'invio dell'apposito modulo 6.4 per il periodo 2007-2012, aveva impedito che venisse inserito il c.a.c. in fattura, beneficiando pertanto di una totale e indebita esenzione dallo stesso (cfr. nello specifico pagine da 13 a19 comparsa). Da tale omissione nell'invio del modulo
6.4. era conseguito un erroneo calcolo dell'importo contributivo dovuto al dal momento che CP_1
parte attrice, nel compilare il modulo 6.5 - utilizzato non solo per indicare la quota di materiale previsto per l'esportazione (“plafond”) al fine di ottenere l'esenzione contributiva, ma anche per determinare il saldo finale dovuto a titolo contributivo al consorzio - non aveva inserito nell'apposita riga B gli acquisti esenti dal c.a.c., ottenendo in tal modo, per il periodo 2008-2013, un importo finale a credito nei confronti di somma che era stata inizialmente oggetto di emissione di note di credito. CP_1
Tuttavia, a seguito di un controllo effettuato ai sensi dall'art. 11 Regolamento il CP_1 CP_1
verificava la sussistenza di detti errori. In assenza di contestazione da parte dell'opponente, il CP_1
emetteva, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, le fatture – alla base del decreto ingiuntivo opposto – per recuperare il contributo ambientale, gli interessi e le sanzioni dovute.
Con riferimento alla posizione di parte opposta contestava la circostanza, dedotta Parte_2 dall'opponente, che il credito azionato a titolo di c.a.c. nei confronti di quest'ultima comprendesse anche la somma richiesta all'odierna opponente.
3. All'esito dell'udienza del 13.10.2021, con ordinanza dell'8.12.2020, il Giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 529.268,50, pari alla differenza tra il credito totale di euro 696.697,71 e l'importo di 167.429,21, somma oggetto del diverso procedimento monitorio azionato da nei confronti dell'odierna opponente per il recupero Parte_2 dell'importo contributivo di cui sopra e concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 20.3.2021, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, come richiesto da parte opposta.
All'udienza del 15.11.2022, assunto l'interrogatorio formale e stante la mancata confessione giudiziale del legale rappresentante della società attrice, il Giudice ammetteva TU tecnico-contabile, volta a verificare la correttezza dei crediti esposti nelle fatture azionate in sede monitoria e a quantificare l'eventuale contributo c.a.c. dovuto dall'opponente1. All'udienza del 15.3.2023 il Giudice sottoponeva al TU nominato, dott.ssa , 4 quesiti e Persona_2
all'udienza dell'11.10.2023, su richiesta di parte opposta, disponeva l'integrazione del quarto quesito anche con riferimento alla posizione del fornitore Parte_2
Con provvedimento del 14.02.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disattendeva l'istanza di parte opponente di convocazione a chiarimenti del TU (atteso che la sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Alessandria era già stata emessa al momento di conferimento dell'incarico) e rigettava l'istanza di ammissione della prova per testi, richiesta da parte opposta, in quanto superflua alla luce delle risultanze peritali.
All'udienza del 28.5.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 19.9.2024 il Tribunale in composizione collegiale rimetteva la causa avanti al
Tribunale in composizione monocratica ex art. 281 septies c.p.c.
Fatte nuovamente precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., nuovamente richiesti dalla sola parte opponente.
***
4. Funzionamento del CP_1
Al fine di poter meglio comprendere i motivi di opposizione dedotti, si ritiene opportuno specificare il funzionamento del prelievo del contributo ambientale, inteso come forma di finanziamento a mezzo del quale il ripartisce fra produttori e utilizzatori gli oneri della raccolta differenziata, Controparte_1
del riciclaggio e del recupero di materiale di imballaggio.
In particolare, il prelievo del c.a.c. avviene nel momento della c.d. “prima cessione”, ovvero all'atto del trasferimento del materiale dal produttore/fornitore ad un autoproduttore/utilizzatore. Ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. c) Statuto infatti, è previsto che “le somme dovute dai produttori e utilizzatori di CP_1 imballaggi, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale ovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della CP_1
CP_
3. In caso negativo, calcoli il TU il c.a.c. dovuto a ggiungendo tutti suddetti quantitativi - o quelli diversamente calcolati dal TU, tenuto anche conto dei risultati di cui al precedente quesito - acquistati in esenzione all'apposito rigo (B Acquisti esenti con plafond anno precedente) dei predetti CP_ modelli annuali 6.5, seguendo le modalità di compilazione per essi stabilite dal regolamento e dalla guida CP
4. Per il periodo 2007/2013 verifichi i quantitativi di acquisto eseguiti dall'attrice dai fornitori Sidermec, Stell Company, Sele. e -attraverso CP_3 le fatture di acquisto ed i relativi mastrini di pagamento, nonché le dichiarazioni IVA- accertando l'avvenuto invio dei mod.
6.4 e 6.5 per tutti i CP_ quantitativi di merce acquistata e l'eventuale c.a.c. eventualmente dovuto a .
pagina 5 di 14 cessione, dal soggetto che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore”.
Allorquando una società acquista materie prime o semilavorati per produrre imballaggi destinati a contenere merci da essa stessa prodotte viene definita autoproduttore.
Per permettere il corretto adempimento dell'obbligo contributivo, il soggetto autoproduttore/utilizzatore è tenuto a informare il d il proprio fornitore, mediante l'invio di CP_1
apposito modulo (Mod. 6.4), affinché quest'ultimo possa inserire in fattura l'importo del c.a.c. in aggiunta alla somma dovuta per la fornitura. Siccome i soggetti tenuti al versamento del c.a.c. sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, il produttore/fornitore deve non solo applicare il contributo in fattura sugli imballaggi forniti agli autoproduttori/utilizzatori, ma a sua volta dichiarare e versare il contributo ambientale al riscuotendolo dal soggetto in favore del CP_1
quale effettua la prima cessione.
Per l'utilizzatore che intenda esportare gli imballaggi sono previste specifiche esenzioni dal versamento del c.a.c. In particolare, ha la facoltà di chiedere mediante una procedura ex ante - che si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione sulla base delle risultanze dell'anno precedente (“plafond”) - l'esenzione dal pagamento del c.a.c., attraverso l'invio al ai propri fornitori di un apposito modulo (Mod. 6.5). CP_1
Attraverso il modulo 6.5. l'utilizzatore non solo comunica il plafond di esenzione, ma determina anche il saldo a debito o a credito nei confronti del er ciascun materiale o tipologia di imballaggio, CP_1
dato dalla differenza tra le esportazioni effettuate nell'anno precedente e gli acquisti dell'anno in corso dai propri fornitori esenti dal c.a.c.
Pertanto, ove l'autoproduttore sia anche esportatore abituale e si avvalga della procedura di esenzione ex ante, qual è il caso di questi può chiedere al suo fornitore/produttore Parte_1 di applicare l'esenzione al momento dell'acquisto mediante invio del modulo 6.5., con il quale, come si
è detto, comunica la percentuale di esenzione dal contributo. Nell'anno successivo l'autoproduttore dovrà conguagliare le quantità acquistate in esenzione rispetto a quelle effettivamente esportate nell'anno precedente, indicandole nella riga B del modulo 6.5.
Nel caso in cui gli acquisti esenti siano di importo superiore rispetto alle esportazioni esenti, il consorziato matura un debito nei confronti di (e questo matura un credito nei confronti CP_1 dell'utilizzatore per l'importo in differenza). Al contrario, nel caso in cui gli acquisti esenti siano di importo inferiore rispetto alle esportazioni esenti, il consorziato matura un credito nei confronti di pagina 6 di 14 CP_4
5. Tanto premesso in ordine alle modalità di funzionamento del agli obblighi dei consorziati, CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo merita parziale accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Si procede pertanto ad esaminare le doglianze sollevate dalla debitrice ingiunta.
6. Sull'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per inesistenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.
Innanzitutto, va disattesa l'eccepita illegittimità nell'emissione del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.
In proposito, giova osservare che, per giurisprudenza costante, i documenti di provenienza unilaterale del creditore, quali sono le fatture commerciali, costituiscono idonea prova scritta in fase monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento, con la precisazione che nel giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. fra le molte Cass. n. 5915/2011 ed altresì Cass. n. 19944/2023).
Pertanto, deve ritenersi che il avesse prodotto in sede monitoria, a fondamento della propria CP_1 pretesa creditoria, una documentazione idonea e sufficiente ai sensi dell'art. 634 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo.
7. Sull'eccezione di prescrizione del credito
Parte opponente ha, altresì, eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
In proposito, ritiene il Tribunale che il credito vantato da non sia estinto, dovendosi fare CP_1 riferimento all'ordinario termine prescrizionale decennale e non a quello quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c. in quanto i contributi ambientali richiesti dal non possono essere considerate prestazioni CP_1
periodiche, dal momento che sono dovuti sulla base della dichiarazione resa dal soggetto consorziato solamente allorquando si realizzano i presupposti applicativi, che solo accidentalmente possono verificarsi per più periodi temporali consecutivi3. Pertanto, va affermato che il diritto al pagamento del c.a.c. si prescrive nell'ordinario termine decennale.
Deve inoltre ritenersi che al momento del deposito del ricorso monitorio non fosse maturata la prescrizione neanche per l'annata 2008, atteso che risulta fornita la prova dell'esistenza di un atto interruttivo costituito dalla comunicazione inviata a mezzo pec da lla società attrice in data CP_1
5.12.2017, con cui viene manifestata la volontà di procedere alla verifica ex art. 11 c. 2 del
Regolamento e specificato che la stessa è valevole quale atto interruttivo di quanto dovuto CP_1 all'esito del controllo (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa nella parte in cui si legge che “la verifica, ad ogni effetto di legge, Regolamento e Statuto consortili si ritiene avviata dalla data di formale ricevimento della presente comunicazione, da intendersi quale atto interruttivo dei termini di prescrizione di quanto eventualmente dovuto (…)” ).
Tale missiva è idonea ai fini dell'interruzione della prescrizione, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità4, l'atto interruttivo non è soggetto a rigore di forme, tranne quella scritta, e non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti la sua volontà in ordine al soddisfacimento del proprio diritto che, nel caso di specie, è stata manifestata in data 5.12.2017 e si è cristallizzata nel suo ammontare all'esito della verifica, i cui risultati sono stati condivisi con la società consorziata.
Ne discende che deve ritenersi che alcuna prescrizione sia maturata con riferimento alle cessioni effettuate da sino al 5.12.2007. Parte_1
Le operazioni effettuate nel corso dell'anno 2007 non hanno invece costituito oggetto di accertamento da parte del così come peraltro risulta dalle indagini peritali effettuate dal TU che si limitano CP_1
a considerare l'importo dovuto a titolo di contributo esclusivamente con riferimento al periodo temporale intercorrente dal 2008 al 20135.
8. L'esistenza della pretesa creditoria ingiunta
8.1. Superate le eccezioni sollevate in via preliminare dall'opponente, a fronte della contestazione della società debitrice circa l'esistenza del credito, il , quale creditore-attore in senso sostanziale, ha CP_1
fornito piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non limitandosi a richiamare il materiale probatorio utilizzato nella fase monitoria, bensì versando in atti la documentazione esaminata dalla società di revisione in sede di verifica ex art. 11 del Regolamento sulla base del quale è stato CP_1
determinato il c.a.c. rettificato da versarsi, che ha portato all'emissione delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Il ha, difatti, allegato il titolo che costituisce la fonte del diritto ad ottenere il pagamento del CP_1
c.a.c., costituito dall'adesione di al e la sua qualità di autoproduttore, e Parte_1 CP_1 dedotto l'inadempimento alle obbligazioni discendenti dalla qualità di soggetto consorziato, che è vincolato al rispetto delle normative di settore applicabili (d.lgs. 152/2006, Regolamento e Statuto
CP_1
A sostegno dell'allegato inadempimento, ha richiamato l'esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 11 c. 2 Regolamento da cui era emersa una posizione debitoria di CP_1 Parte_1
a titolo di c.a.c. per l'importo di euro 696.697,71, importo oggetto del ricorso monitorio, e ha
[...]
prodotto tutta la documentazione esaminata dalla società di revisione in sede di ispezione.
In particolare, ha dedotto che, attraverso la verifica effettuata da sia emerso il mancato inoltro, CP_1
per alcune annualità, da parte del consorziato del modulo 6.4 ai propri fornitori, che ha impedito a questi ultimi di inserire l'importo relativo al c.a.c. in fattura, secondo la procedura sopra descritta, e ha consentito ad di procedere ad acquisti esenti dal contributo. Con la Parte_1
conseguenza che tali acquisti esenti non venivano indicati nel modulo 6.5 e, pertanto, il saldo complessivo del c.a.c. dovuto al dato dalla differenza tra esportazioni e acquisti esenti così CP_1
come precisato, veniva calcolato in maniera errata.
A fronte di tale allegazione, parte opponente, nelle sue memorie difensive, non ha contestato la sua qualità di autoproduttore, bensì la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo di essere stata sempre adempiente rispetto ai propri obblighi dichiarativi e contributivi e allegando i modelli 6.4 e 6.5 inviati ai propri fornitori e al documenti allegati alla nota autorizzata del 29.10.2020). La stessa ha CP_1
inoltre contestato la regolarità della verifica ex art. 11 c. 2 Regolamento erché condotta a CP_1 campione, in assenza di contraddittorio e da una società – – incaricata dalla stessa creditrice. CP_5
8.2. In primo luogo, ritiene il Tribunale che non risulta fornita la prova documentale da parte dell'opponente di aver inviato a tutti i fornitori da cui ha acquistato banda stagnata il modulo 6.4. per attestare la qualità di autoproduttore in relazione agli anni oggetto di indagine (cfr. allegati alla memoria del 29.10.2020 e alla seconda memoria istruttoria).
Nello specifico, i moduli versati in atti riguardano solo tre fornitori ( , Sele.comm. e dei Pt_2 CP_3
cinque che hanno ceduto banda stagnata senza applicazione del c.a.c. ( , Sele. Pt_2 CP_2 CP_3
pagina 9 di 14 Sidermec e Stell Company) e non risulta per tutti la prova della ricezione.
Depone a favore della mancata ricezione dei moduli la circostanza che le fatture di vendita siano state emesse da tutti i cinque fornitori senza applicazione del c.a.c., così come emerge dalle fatture versate in atti, già esaminate in sede di verifica e poi oggetto di esame peritale.
In merito alla contestata regolarità della verifica ex art. 11 c. 2 Regolamento il Tribunale CP_1
rileva altresì che la procedura espletata dalla appare conforme alle prescrizioni dettate dalla CP_5
normativa di settore e non ha costituito oggetto di contestazione in sede stragiudiziale da parte della società consorziata.
Anche sotto il profilo della contestata terzietà della società di revisione, il consorzio, con pec del
5.12.2017, avvisava l'opponente dell'inizio imminente dei controlli e della possibilità di sostituire la società di revisione già indicata con un'altra, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 c. 2
Regolamento (secondo cui “l'impresa può chiedere che il controllo sia eseguito, su incarico del da una delle società esterne indicate nella comunicazione preventiva di cui al presente comma CP_1
che si impegna a non divulgare a terzi i dati acquisiti (…)”).
L'opponente, non facendo pervenire una risposta, confermava tacitamente la scelta del CP_1
ricaduta sulla società esterna di revisione e si limitava ad asserire, solo nel presente giudizio, CP_5
la posizione di non imparzialità della stessa, senza fornire prova alcuna di tale circostanza.
Anche con riguardo alla modalità di espletamento dei controlli, il ha rispettato le procedure CP_1
previste, visionando presso l'impresa consorziata i documenti indicati nell'elenco del verbale di verifica e rispettando il contraddittorio con la stessa;
in particolare, dopo aver ricevuto il verbale di verifica, quest'ultima non presentava deduzioni entro i trenta giorni previsti, sicché il agiva CP_1
per il recupero delle somme dovute, così come previsto dall'art. 11 co. 4 Regolamento (il quale prevede che “il consorziato può contestare al a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il CP_1
risultato dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, presentando a riguardo documenti e scritti difensivi. In mancanza di contestazione o dopo aver comunicato al consorziato i motivi per i quali la contestazione è considerata infondata, il ompie quanto necessario per dar seguito ai risultati dell'attività di controllo e a CP_1
recuperare il contributo ambientale, gli interessi, le sanzioni e le altre somme eventualmente dovute, emettendo i relativi titoli di addebito”).
8.3. Tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte opponente in merito alla contestata valenza probatoria dell'esito dell'accertamento ispettivo e all'an della pretesa creditoria, tenuto conto del pagina 10 di 14 deposito in giudizio delle fatture e dei modelli 6.4. e 6.5. relativi agli anni di verifica - seppur come detto parziali e senza prova della ricezione - e della mancata confessione in sede di interrogatorio formale reso dal legale rappresentante di il Giudice disponeva una TU per Parte_1
accertare se l'opponente avesse assolto all'obbligo di versamento del c.a.c. e, in caso negativo, l'esatto importo dovuto dalla consorziata, anche in considerazione del paventato rischio di duplicazione del pagamento a titolo di c.a.c. a seguito dell'emissione sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Alessandria, con cui è stata condannata a pagare la somma di euro 167.429,21 nei Parte_1
confronti della fornitrice sulla base delle fatture 113/2015, 114/2015, 115/2015 e Parte_2
116/2015 di cui si è sopra riferito.
8.4. All'esito delle indagini peritali risultava accertata la sussistenza della pretesa creditoria, seppur per un importo di poco più esiguo, nonché la correttezza degli esiti della verifica effettuata da i CP_1 sensi dell'art 11 del regolamento, esiti la cui valenza probatoria era stata contestata dalla parte opponente.
E, in effetti, con riferimento ai quesiti formulati emergeva che:
- la quantità di banda stagnata assoggettata al c.a.c. e la quantità in esenzione dal c.a.c. per gli anni 2011, 2012 e 2013 ripotata nelle fatture 114/2015, 115/2015 e 116/2015 emesse da Pt_2
- oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore nei confronti di
[...] Parte_1
-, sono quelle indicate nella tabella a pagina 9 della relazione;
[...]
- nell'apposita riga B dei Moduli 6.5, presentati al dalla consorziata, gli acquisti CP_1
effettuati dal fornitore esenti da c.a.c. relativi agli anni 2011 e 2012 non erano stati Parte_2
indicati, ma venivano indicati solo parzialmente quelli relativi all'anno 2013 (pagina 11 della relazione);
- il c.a.c. dovuto al eniva quindi ricalcolato inserendo nell'apposita riga B gli acquisti CP_1
esenti come risultanti dalle fatture emesse da e non inseriti dalla consorziata nel Parte_2
modulo 6.5., per un totale di euro 154.865,10 (pagine da 11 a 14 della relazione);
- i moduli 6.4 e 6.5 erano stati inviati ai fornitori e al olo per alcuni anni (pagine 22 e 23 CP_1
della relazione) e il c.a.c. dovuto e non pagato dalla consorziata per gli anni 2008-2013 in relazione ai quantitativi di merce acquistata dai fornitori Sidermec S.p.A., Stell Company S.r.l.,
Sele. e ammontava ad un totale di euro 258.632,52 (pagine 25 e 26 CP_6 CP_7
della relazione);
- il c.a.c. dovuto e non pagato dalla consorziata per gli anni 2008-2010 in relazione ai quantitativi di merce acquistata dal fornitore ammontava ad un totale di euro 180.502,97 Parte_2
pagina 11 di 14 (pagina 8 della relazione integrativa consulenza tecnica d'ufficio).
8.5. Dalle risultanze della TU così espletata, che il Tribunale ritiene di fare proprie in quanto immuni da vizi logico-giuridici e congruamente motivate, risulta confermato che la consorziata opponente ha adempiuto solo parzialmente ai propri obblighi dichiarativi e, così facendo, si sia resa inadempiente rispetto all'obbligazione contributiva per una somma complessiva pari ad euro 594.000,57 (pagina 11 della relazione integrativa).
8.6. Vanno invece disattese le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente in relazione alle conclusioni cui è giunto il TU con riferimento al quarto quesito, nella parte in cui ritiene che, non essendo possibile rilevare documentalmente che la cessione delle quantità indicate nella tabella a pagina 23 sia avvenuta in esenzione dal contributo non possa procedersi alla CP_1
rettifica del rigo B del modulo 6.5. (all. 15 alla relazione del TU). Il consulente di parte opponente ha rilevato che sarebbe stato erroneamente calcolato il complessivo c.a.c. dovuto da
[...]
in quanto il TU, in sede di rettifica del contenuto della riga B dei modelli 6.5, Parte_1
avrebbe computato delle quantità di acquisti di banda stagnata come esenti nonostante nelle fatture di acquisto non fosse riportata l'indicazione della percentuale di materiale esente dal c.a.c.
Al riguardo, il Tribunale osserva che il TU, pur rimettendo ogni determinazione sul punto al Giudice, ha evidenziato di aver conteggiato l'importo indicato in tali fatture alla stregua di un acquisto esente da contributo perché, anche in mancanza della specifica indicazione della percentuale esente, le fatture si riferivano a cessioni di merce in totale esenzione IVA ai sensi dell'art. 8 lett. c) DPR 633/1972, ossia cessioni di merce da destinare a clienti dichiaratisi esportatori abituali (qual è Parte_1
. Dal momento che il contributo c.a.c. è soggetto ad IVA – concludeva quindi il TU – se le
[...]
fatture fossero state emesse per acquisti assoggettati a contributo, ciò avrebbe comportato l'addebito della relativa imposta. A supporto della propria conclusione il TU raffrontava due fatture emesse dallo stesso fornitore dando evidenza della diversità di contenuto delle stesse, a seconda che il fornitore addebitasse o meno il c.a.c. e quindi l'IVA (pagine 23-25 della relazione peritale).
Il Tribunale ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal TU sulle osservazioni svolte dal consulente di parte opponente e che siano state correttamente considerate quali quantità esenti quelle indicate nelle fatture di acquisto esenti IVA, anche tenuto conto della comparazione con le altre fatture in cui invece il c.a.c. era assoggettato ad IVA.
Sotto detto profilo, la parte opponente si è limitata a sollevare la questione senza dimostrare né di aver inviato tutti i moduli, come già si è detto, né che ci fosse coincidenza con quanto negli stessi indicati e nelle fatture emesse dai suoi fornitori e, quindi, in definitiva non dimostrando di aver correttamente pagina 12 di 14 adempiuto al versamento del c.a.c.
8.7. Le risultanze della consulenza consentono altresì di escludere l'assenza di sovrapposizione tra l'importo di euro 154.865,10 (accertato dal TU in risposta al quesito n. 3), dovuto dalla consorziata al n relazione agli acquisti esenti dal contributo per effetto del plafond dichiarato nei moduli CP_1
6.5., relativi alle cessioni effettuate dal fornitore negli anni 2011-2013, e l'importo di Parte_2
euro 167.429,21 (oggetto del decreto ingiuntivo emesso in favore di ed accertato dalla Parte_2
sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Alessandria) dovuto dalla consorziata al proprio fornitore in relazione agli acquisti assoggettati a contributo relativi agli stessi anni in quanto Parte_2 effettuati dall'opponente nella sua qualità di autoproduttore.
Le fatture alla base dei rispettivi accertamenti – 114/2015, 115/2015 e 116/2015 emesse da Pt_2
in data 16.4.2015 in relazione al periodo sopra indicato – sono state infatti utilizzate per
[...]
conteggiare il c.a.c. dovuto da sotto due differenti profili. Il consorzio Parte_1
aveva titolo per riscuotere il contributo nei confronti della consorziata sulla base del saldo CP_1
finale dovuto dalla differenza tra esportazioni e acquisti esenti, secondo la procedura meglio indicata supra; il fornitore aveva invece diritto di ripetere da il Parte_2 Parte_1
contributo ambientale che aveva versato al per la percentuale di materiale assoggettato al CP_1
c.a.c. Sicché, in relazione alle quantità di banda stagnata indicate nelle fatture in oggetto, per la parte assoggettata a c.a.c. la consorziata ha maturato un debito nei confronti della fornitrice Parte_2
mentre per la parte esente da c.a.c., rettificato il rigo B del modulo 6.5. sulla base del corretto rilevamento degli acquisti esenti e non, la consorziata ha maturato un debito nei confronti del CP_1
che ha costituito oggetto di ingiunzione di pagamento).
[...]
In definitiva non vi è nessuna duplicazione degli importi, che, del resto, presentano un ammontare differente.
8.9. Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene provato e fondato il credito di vantato nei CP_1
confronti di limitatamente alla minor somma accertata dal TU. Parte_1
9. Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso dal Tribunale di Milano e condannata parte opponente al pagamento a favore del della minor somma accertata Controparte_1
dal TU, pari ad euro 594.000,57, somma a cui deve essere aggiunto l'importo relativo all'IVA e alla sanzione, che non ha mai costituito oggetto di contestazione, per un totale pari ad euro 673.877,51, oltre interessi ai sensi dell'art. 13 dei Regolamenti 2021 e 2023 sulle fatture VA7 del CP_1
29/08/2018 e VA 8 del 29/08/2018, dalle scadenze all'effettivo soddisfo (cfr. calcolo contenuto a pagina 19 della comparsa conclusionale di CP_1 pagina 13 di 14 10. Le spese del giudizio sono regolate dal principio della soccombenza e, posto che il decreto ingiuntivo è stato revocato per un importo di poco inferiore rispetto alla somma ingiunta, vanno poste a carico della parte opponente come liquidate in dispositivo per le quattro fasi, in base ai valori medi del
D.M. 55/2014 riferiti allo scaglione di riferimento (da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00).
10.1. Le spese della TU, liquidate come da separato decreto del 25.2.2024, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente, con diritto della parte vittoriosa a recuperare dalla controparte quanto eventualmente già anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna parte attrice opponente al pagamento di euro 673.877,51, oltre interessi ai sensi dell'art. 13 dei Regolamenti 021 e 2023 sulle fatture VA7 del 29/08/2018 e VA 8 del 29/08/2018, dalle CP_1
scadenze delle singole fatture al soddisfo;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta che si liquidano in euro 29.193,00, per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
- pone definitivamente le spese di TU a carico della parte attrice opponente, con diritto della parte vittoriosa a recuperare dalla controparte quanto eventualmente già anticipato a tale titolo.
Milano, 21.2.2025
Il Giudice
Silvia Vaghi
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito formulato al TU era il seguente: “Dica il TU e ciò esaminando tutti gli atti e documenti presenti nel fascicolo dell'ufficio:
1. le quantità di banda stagnata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, riportate rispettivamente sulle fatture 114/2015, 115/2015 e 116/2015 - CP_ emesse da in data 16/04/2015, nei confronti dell'attrice distinguendo, per ciascun anno, tra quantità “assoggettate a e quantità in Parte_2
“esenzione Conai” per plafond;
CP_ 2. se nei moduli 6.5 presentati a da per gli anni dal 2011 al 2013 rispetto agli acquisti da , siano presenti Parte_1 Pt_2 all'apposita riga (B Acquisti esenti con plafond anno precedente) tutti quantitativi di banda stagnata acquistati senza applicazione del Contributo CP_ Ambientali Conai Acciaio, dal fornitore indicati nella tabella inserita nella comparsa Pt_2 pagina 4 di 14 2 Per calcolare, per ciascun anno, il contributo dovuto dall'utilizzatore/autoproduttore (in termini di debito o di minor credito), occorre effettuare i seguenti passaggi:
- inserire nella riga “B” i quantitativi di acquisti esenti relativi al fornitore;
- calcolare il saldo esenzioni anno precedente pari alla differenza tra le vendite estere dell'anno precedente e gli acquisti esenti anno precedente;
- applicare il contributo ambientale Conai (€/kg) al saldo delle quantità in esenzione. 3 La questione della natura dell'obbligazione di pagamento del c.a.c. è già stata vagliata e risolta dalla giurisprudenza di questo Tribunale nel senso dell'esclusione dalla natura periodica: cfr., tra le altre, sent. Trib. Milano n. 6372/2017 e sent. Trib. Milano n. 3012/2021. pagina 7 di 14 4 Ord. Cass. Civ. Sez. II n.15140/2021, che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune raccomandate inviate al debitore recanti la dicitura “viva preghiera di comunicare in che data avranno inizio i lavori”. 5 Il c.t.u. ha infatti dichiarato di non poter procedere al calcolo dell'eventuale contributo per l'anno 2007 per CP_1 mancanza di informazioni (cfr. p. 26 relazione e p. 5 relazione integrativa). pagina 8 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE- TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA
IMPRESA “B”
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43424/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 P.IVA_1
DE VIVO, difensore revocato in data 12.2.2025, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Angri (SA), Traversa De Vivo n. 12
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Paola PASTORE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fratus in Milano, Via B. Cellini n. 1,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa respinta, così provvedere:
1) In via preliminare ed assorbente dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito preteso da controparte, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 13725/2019 del 27/06/2019;
2) Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte, in via subordinata, nel caso in cui codesto On.le Giudice, ritenesse dovute le somme, dichiarare dovute la minor somma accertata e quantificata dalla dott.ssa CTP della società opponente in euro 22.612,311 Persona_1
3) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 14 PER LA PARTE OPPOSTA:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti in atti:
a)nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione della in quanto Parte_1 non provata ed infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
13725 del 27/06/2019 n.r.g. 26884/2019 del Tribunale di Milano, ovvero in subordine, sulla base delle risultanze della TU, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a l'importo di € 673.877,51 di cui: Controparte_1
− € 5.002,00 per sanzione ex art. 13, co, 6, del Regolamento (oggi art. 14, co. 6);
− € 253.659,91 per la fattura VA7 del 29/08/2018 (senza IVA);
− € 340.340,66 + IVA e così € 415.215,60, per la fattura VA 8 del 29/08/2018, oltre interessi ai sensi dell'art. 13 dei Regolamenti 021 e 2023, già art. 12 dei Regolamenti CP_1
previgenti, sulle fatture VA7 del 29/08/2018 e VA 8 del 29/08/2018, dalle scadenze al soddisfo;
b) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le prospettazioni delle parti e lo svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso il 27.6.2019 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto di pagare al (di seguito la somma di € 696.697,71, a Controparte_1 CP_1
titolo di contributi ambientali (di seguito denominati c.a.c.) asseritamente dovuti in relazione alla CP_1
gestione di materiali di imballaggio, oltre a interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, l'avvenuta Parte_1
prescrizione quinquennale del credito preteso ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e, ad ogni modo, quella decennale in relazione al contributo richiesto per le cessioni di banda stagnata relative all'anno 2008, nonché l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare la pretesa creditoria ingiunta.
Nel merito, contestava la sussistenza della pretesa creditoria, per avere la stessa opponente già integralmente pagato le fatture, in cui era inserito il contributo ambientale ai propri fornitori. CP_1
L'opponente chiariva infatti che, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 152/2006 e dal Regolamento il pagamento del c.a.c. a favore del viene effettuato dal soggetto CP_1 CP_1
pagina 2 di 14 produttore/fornitore all'atto della c.d. “prima cessione”, ovvero al momento del trasferimento del materiale di imballaggio (nello specifico trattasi di banda stagnata) dal produttore/fornitore all'autoproduttore/utilizzatore, con diritto del primo ad ottenerne la ripetizione nei confronti del secondo.
in qualità di soggetto riconducibile alla categoria di Parte_1
autoproduttore/utilizzatore - e, quindi, non direttamente obbligato nei confronti del al CP_1
pagamento del contributo -, eccepiva di avere informato, tramite l'invio del modello 6.4., i fornitori che le sue materie prime erano destinate ad un autoproduttore e di aver già integralmente pagato il contributo ambientale ai propri fornitori al momento del saldo delle fatture emesse da questi ultimi.
Infine, contestava il quantum della pretesa creditoria ingiunta. In particolare, deduceva il rischio di duplicazione nel versamento del medesimo contributo, giacché le aveva ingiunto in sede CP_1
monitoria il pagamento del contributo già versato dalla sua fornitrice che poi agendo in Parte_2
via di regresso nei suoi confronti aveva ottenuto dal Tribunale di Alessandria l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3/2018, verso cui era stata proposta opposizione dall'odierna opponente. Tale decreto era stato richiesto da per recuperare il contributo dovuto dall'autoproduttore in occasione Parte_2
della prima cessione di imballaggi, contributo che la fornitrice allegava di aver corrisposto al CP_1
seguito di procedura monitoria azionata, a sua volta, nei suoi confronti dal . CP_1
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso dal Tribunale di Milano e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l'intero importo di € 696.697,71 ovvero per la minor somma di € 5.002,00, ingiunta a titolo di sanzione e non contestata da parte attrice, e, in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il contestava, innanzitutto, l'eccezione di prescrizione, non avendo l'obbligazione di CP_1
pagamento del c.a.c. natura periodica, bensì unitaria, ed essendo, quindi, soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. anziché di quello breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; ad ogni modo, sosteneva che il decorso del termine di prescrizione fosse rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. sino al momento in cui, in data 5.12.2017, a avviato la verifica ex art. 11 co. 2, CP_1
del regolamento, così acquisendo conoscenza del debito. In secondo luogo, l'opposta contestava la circostanza che avesse pagato il contributo ambientale ai propri fornitori, Parte_1
a cagione del fatto che la stessa, non rendendo edotti questi ultimi della sua qualifica di soggetto pagina 3 di 14 autoproduttore/utilizzatore, tramite l'invio dell'apposito modulo 6.4 per il periodo 2007-2012, aveva impedito che venisse inserito il c.a.c. in fattura, beneficiando pertanto di una totale e indebita esenzione dallo stesso (cfr. nello specifico pagine da 13 a19 comparsa). Da tale omissione nell'invio del modulo
6.4. era conseguito un erroneo calcolo dell'importo contributivo dovuto al dal momento che CP_1
parte attrice, nel compilare il modulo 6.5 - utilizzato non solo per indicare la quota di materiale previsto per l'esportazione (“plafond”) al fine di ottenere l'esenzione contributiva, ma anche per determinare il saldo finale dovuto a titolo contributivo al consorzio - non aveva inserito nell'apposita riga B gli acquisti esenti dal c.a.c., ottenendo in tal modo, per il periodo 2008-2013, un importo finale a credito nei confronti di somma che era stata inizialmente oggetto di emissione di note di credito. CP_1
Tuttavia, a seguito di un controllo effettuato ai sensi dall'art. 11 Regolamento il CP_1 CP_1
verificava la sussistenza di detti errori. In assenza di contestazione da parte dell'opponente, il CP_1
emetteva, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, le fatture – alla base del decreto ingiuntivo opposto – per recuperare il contributo ambientale, gli interessi e le sanzioni dovute.
Con riferimento alla posizione di parte opposta contestava la circostanza, dedotta Parte_2 dall'opponente, che il credito azionato a titolo di c.a.c. nei confronti di quest'ultima comprendesse anche la somma richiesta all'odierna opponente.
3. All'esito dell'udienza del 13.10.2021, con ordinanza dell'8.12.2020, il Giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 529.268,50, pari alla differenza tra il credito totale di euro 696.697,71 e l'importo di 167.429,21, somma oggetto del diverso procedimento monitorio azionato da nei confronti dell'odierna opponente per il recupero Parte_2 dell'importo contributivo di cui sopra e concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 20.3.2021, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, come richiesto da parte opposta.
All'udienza del 15.11.2022, assunto l'interrogatorio formale e stante la mancata confessione giudiziale del legale rappresentante della società attrice, il Giudice ammetteva TU tecnico-contabile, volta a verificare la correttezza dei crediti esposti nelle fatture azionate in sede monitoria e a quantificare l'eventuale contributo c.a.c. dovuto dall'opponente1. All'udienza del 15.3.2023 il Giudice sottoponeva al TU nominato, dott.ssa , 4 quesiti e Persona_2
all'udienza dell'11.10.2023, su richiesta di parte opposta, disponeva l'integrazione del quarto quesito anche con riferimento alla posizione del fornitore Parte_2
Con provvedimento del 14.02.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disattendeva l'istanza di parte opponente di convocazione a chiarimenti del TU (atteso che la sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Alessandria era già stata emessa al momento di conferimento dell'incarico) e rigettava l'istanza di ammissione della prova per testi, richiesta da parte opposta, in quanto superflua alla luce delle risultanze peritali.
All'udienza del 28.5.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 19.9.2024 il Tribunale in composizione collegiale rimetteva la causa avanti al
Tribunale in composizione monocratica ex art. 281 septies c.p.c.
Fatte nuovamente precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., nuovamente richiesti dalla sola parte opponente.
***
4. Funzionamento del CP_1
Al fine di poter meglio comprendere i motivi di opposizione dedotti, si ritiene opportuno specificare il funzionamento del prelievo del contributo ambientale, inteso come forma di finanziamento a mezzo del quale il ripartisce fra produttori e utilizzatori gli oneri della raccolta differenziata, Controparte_1
del riciclaggio e del recupero di materiale di imballaggio.
In particolare, il prelievo del c.a.c. avviene nel momento della c.d. “prima cessione”, ovvero all'atto del trasferimento del materiale dal produttore/fornitore ad un autoproduttore/utilizzatore. Ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. c) Statuto infatti, è previsto che “le somme dovute dai produttori e utilizzatori di CP_1 imballaggi, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale ovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della CP_1
CP_
3. In caso negativo, calcoli il TU il c.a.c. dovuto a ggiungendo tutti suddetti quantitativi - o quelli diversamente calcolati dal TU, tenuto anche conto dei risultati di cui al precedente quesito - acquistati in esenzione all'apposito rigo (B Acquisti esenti con plafond anno precedente) dei predetti CP_ modelli annuali 6.5, seguendo le modalità di compilazione per essi stabilite dal regolamento e dalla guida CP
4. Per il periodo 2007/2013 verifichi i quantitativi di acquisto eseguiti dall'attrice dai fornitori Sidermec, Stell Company, Sele. e -attraverso CP_3 le fatture di acquisto ed i relativi mastrini di pagamento, nonché le dichiarazioni IVA- accertando l'avvenuto invio dei mod.
6.4 e 6.5 per tutti i CP_ quantitativi di merce acquistata e l'eventuale c.a.c. eventualmente dovuto a .
pagina 5 di 14 cessione, dal soggetto che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore”.
Allorquando una società acquista materie prime o semilavorati per produrre imballaggi destinati a contenere merci da essa stessa prodotte viene definita autoproduttore.
Per permettere il corretto adempimento dell'obbligo contributivo, il soggetto autoproduttore/utilizzatore è tenuto a informare il d il proprio fornitore, mediante l'invio di CP_1
apposito modulo (Mod. 6.4), affinché quest'ultimo possa inserire in fattura l'importo del c.a.c. in aggiunta alla somma dovuta per la fornitura. Siccome i soggetti tenuti al versamento del c.a.c. sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, il produttore/fornitore deve non solo applicare il contributo in fattura sugli imballaggi forniti agli autoproduttori/utilizzatori, ma a sua volta dichiarare e versare il contributo ambientale al riscuotendolo dal soggetto in favore del CP_1
quale effettua la prima cessione.
Per l'utilizzatore che intenda esportare gli imballaggi sono previste specifiche esenzioni dal versamento del c.a.c. In particolare, ha la facoltà di chiedere mediante una procedura ex ante - che si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione sulla base delle risultanze dell'anno precedente (“plafond”) - l'esenzione dal pagamento del c.a.c., attraverso l'invio al ai propri fornitori di un apposito modulo (Mod. 6.5). CP_1
Attraverso il modulo 6.5. l'utilizzatore non solo comunica il plafond di esenzione, ma determina anche il saldo a debito o a credito nei confronti del er ciascun materiale o tipologia di imballaggio, CP_1
dato dalla differenza tra le esportazioni effettuate nell'anno precedente e gli acquisti dell'anno in corso dai propri fornitori esenti dal c.a.c.
Pertanto, ove l'autoproduttore sia anche esportatore abituale e si avvalga della procedura di esenzione ex ante, qual è il caso di questi può chiedere al suo fornitore/produttore Parte_1 di applicare l'esenzione al momento dell'acquisto mediante invio del modulo 6.5., con il quale, come si
è detto, comunica la percentuale di esenzione dal contributo. Nell'anno successivo l'autoproduttore dovrà conguagliare le quantità acquistate in esenzione rispetto a quelle effettivamente esportate nell'anno precedente, indicandole nella riga B del modulo 6.5.
Nel caso in cui gli acquisti esenti siano di importo superiore rispetto alle esportazioni esenti, il consorziato matura un debito nei confronti di (e questo matura un credito nei confronti CP_1 dell'utilizzatore per l'importo in differenza). Al contrario, nel caso in cui gli acquisti esenti siano di importo inferiore rispetto alle esportazioni esenti, il consorziato matura un credito nei confronti di pagina 6 di 14 CP_4
5. Tanto premesso in ordine alle modalità di funzionamento del agli obblighi dei consorziati, CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo merita parziale accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Si procede pertanto ad esaminare le doglianze sollevate dalla debitrice ingiunta.
6. Sull'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per inesistenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.
Innanzitutto, va disattesa l'eccepita illegittimità nell'emissione del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.
In proposito, giova osservare che, per giurisprudenza costante, i documenti di provenienza unilaterale del creditore, quali sono le fatture commerciali, costituiscono idonea prova scritta in fase monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento, con la precisazione che nel giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. fra le molte Cass. n. 5915/2011 ed altresì Cass. n. 19944/2023).
Pertanto, deve ritenersi che il avesse prodotto in sede monitoria, a fondamento della propria CP_1 pretesa creditoria, una documentazione idonea e sufficiente ai sensi dell'art. 634 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo.
7. Sull'eccezione di prescrizione del credito
Parte opponente ha, altresì, eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
In proposito, ritiene il Tribunale che il credito vantato da non sia estinto, dovendosi fare CP_1 riferimento all'ordinario termine prescrizionale decennale e non a quello quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c. in quanto i contributi ambientali richiesti dal non possono essere considerate prestazioni CP_1
periodiche, dal momento che sono dovuti sulla base della dichiarazione resa dal soggetto consorziato solamente allorquando si realizzano i presupposti applicativi, che solo accidentalmente possono verificarsi per più periodi temporali consecutivi3. Pertanto, va affermato che il diritto al pagamento del c.a.c. si prescrive nell'ordinario termine decennale.
Deve inoltre ritenersi che al momento del deposito del ricorso monitorio non fosse maturata la prescrizione neanche per l'annata 2008, atteso che risulta fornita la prova dell'esistenza di un atto interruttivo costituito dalla comunicazione inviata a mezzo pec da lla società attrice in data CP_1
5.12.2017, con cui viene manifestata la volontà di procedere alla verifica ex art. 11 c. 2 del
Regolamento e specificato che la stessa è valevole quale atto interruttivo di quanto dovuto CP_1 all'esito del controllo (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa nella parte in cui si legge che “la verifica, ad ogni effetto di legge, Regolamento e Statuto consortili si ritiene avviata dalla data di formale ricevimento della presente comunicazione, da intendersi quale atto interruttivo dei termini di prescrizione di quanto eventualmente dovuto (…)” ).
Tale missiva è idonea ai fini dell'interruzione della prescrizione, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità4, l'atto interruttivo non è soggetto a rigore di forme, tranne quella scritta, e non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti la sua volontà in ordine al soddisfacimento del proprio diritto che, nel caso di specie, è stata manifestata in data 5.12.2017 e si è cristallizzata nel suo ammontare all'esito della verifica, i cui risultati sono stati condivisi con la società consorziata.
Ne discende che deve ritenersi che alcuna prescrizione sia maturata con riferimento alle cessioni effettuate da sino al 5.12.2007. Parte_1
Le operazioni effettuate nel corso dell'anno 2007 non hanno invece costituito oggetto di accertamento da parte del così come peraltro risulta dalle indagini peritali effettuate dal TU che si limitano CP_1
a considerare l'importo dovuto a titolo di contributo esclusivamente con riferimento al periodo temporale intercorrente dal 2008 al 20135.
8. L'esistenza della pretesa creditoria ingiunta
8.1. Superate le eccezioni sollevate in via preliminare dall'opponente, a fronte della contestazione della società debitrice circa l'esistenza del credito, il , quale creditore-attore in senso sostanziale, ha CP_1
fornito piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non limitandosi a richiamare il materiale probatorio utilizzato nella fase monitoria, bensì versando in atti la documentazione esaminata dalla società di revisione in sede di verifica ex art. 11 del Regolamento sulla base del quale è stato CP_1
determinato il c.a.c. rettificato da versarsi, che ha portato all'emissione delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Il ha, difatti, allegato il titolo che costituisce la fonte del diritto ad ottenere il pagamento del CP_1
c.a.c., costituito dall'adesione di al e la sua qualità di autoproduttore, e Parte_1 CP_1 dedotto l'inadempimento alle obbligazioni discendenti dalla qualità di soggetto consorziato, che è vincolato al rispetto delle normative di settore applicabili (d.lgs. 152/2006, Regolamento e Statuto
CP_1
A sostegno dell'allegato inadempimento, ha richiamato l'esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 11 c. 2 Regolamento da cui era emersa una posizione debitoria di CP_1 Parte_1
a titolo di c.a.c. per l'importo di euro 696.697,71, importo oggetto del ricorso monitorio, e ha
[...]
prodotto tutta la documentazione esaminata dalla società di revisione in sede di ispezione.
In particolare, ha dedotto che, attraverso la verifica effettuata da sia emerso il mancato inoltro, CP_1
per alcune annualità, da parte del consorziato del modulo 6.4 ai propri fornitori, che ha impedito a questi ultimi di inserire l'importo relativo al c.a.c. in fattura, secondo la procedura sopra descritta, e ha consentito ad di procedere ad acquisti esenti dal contributo. Con la Parte_1
conseguenza che tali acquisti esenti non venivano indicati nel modulo 6.5 e, pertanto, il saldo complessivo del c.a.c. dovuto al dato dalla differenza tra esportazioni e acquisti esenti così CP_1
come precisato, veniva calcolato in maniera errata.
A fronte di tale allegazione, parte opponente, nelle sue memorie difensive, non ha contestato la sua qualità di autoproduttore, bensì la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo di essere stata sempre adempiente rispetto ai propri obblighi dichiarativi e contributivi e allegando i modelli 6.4 e 6.5 inviati ai propri fornitori e al documenti allegati alla nota autorizzata del 29.10.2020). La stessa ha CP_1
inoltre contestato la regolarità della verifica ex art. 11 c. 2 Regolamento erché condotta a CP_1 campione, in assenza di contraddittorio e da una società – – incaricata dalla stessa creditrice. CP_5
8.2. In primo luogo, ritiene il Tribunale che non risulta fornita la prova documentale da parte dell'opponente di aver inviato a tutti i fornitori da cui ha acquistato banda stagnata il modulo 6.4. per attestare la qualità di autoproduttore in relazione agli anni oggetto di indagine (cfr. allegati alla memoria del 29.10.2020 e alla seconda memoria istruttoria).
Nello specifico, i moduli versati in atti riguardano solo tre fornitori ( , Sele.comm. e dei Pt_2 CP_3
cinque che hanno ceduto banda stagnata senza applicazione del c.a.c. ( , Sele. Pt_2 CP_2 CP_3
pagina 9 di 14 Sidermec e Stell Company) e non risulta per tutti la prova della ricezione.
Depone a favore della mancata ricezione dei moduli la circostanza che le fatture di vendita siano state emesse da tutti i cinque fornitori senza applicazione del c.a.c., così come emerge dalle fatture versate in atti, già esaminate in sede di verifica e poi oggetto di esame peritale.
In merito alla contestata regolarità della verifica ex art. 11 c. 2 Regolamento il Tribunale CP_1
rileva altresì che la procedura espletata dalla appare conforme alle prescrizioni dettate dalla CP_5
normativa di settore e non ha costituito oggetto di contestazione in sede stragiudiziale da parte della società consorziata.
Anche sotto il profilo della contestata terzietà della società di revisione, il consorzio, con pec del
5.12.2017, avvisava l'opponente dell'inizio imminente dei controlli e della possibilità di sostituire la società di revisione già indicata con un'altra, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 c. 2
Regolamento (secondo cui “l'impresa può chiedere che il controllo sia eseguito, su incarico del da una delle società esterne indicate nella comunicazione preventiva di cui al presente comma CP_1
che si impegna a non divulgare a terzi i dati acquisiti (…)”).
L'opponente, non facendo pervenire una risposta, confermava tacitamente la scelta del CP_1
ricaduta sulla società esterna di revisione e si limitava ad asserire, solo nel presente giudizio, CP_5
la posizione di non imparzialità della stessa, senza fornire prova alcuna di tale circostanza.
Anche con riguardo alla modalità di espletamento dei controlli, il ha rispettato le procedure CP_1
previste, visionando presso l'impresa consorziata i documenti indicati nell'elenco del verbale di verifica e rispettando il contraddittorio con la stessa;
in particolare, dopo aver ricevuto il verbale di verifica, quest'ultima non presentava deduzioni entro i trenta giorni previsti, sicché il agiva CP_1
per il recupero delle somme dovute, così come previsto dall'art. 11 co. 4 Regolamento (il quale prevede che “il consorziato può contestare al a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il CP_1
risultato dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, presentando a riguardo documenti e scritti difensivi. In mancanza di contestazione o dopo aver comunicato al consorziato i motivi per i quali la contestazione è considerata infondata, il ompie quanto necessario per dar seguito ai risultati dell'attività di controllo e a CP_1
recuperare il contributo ambientale, gli interessi, le sanzioni e le altre somme eventualmente dovute, emettendo i relativi titoli di addebito”).
8.3. Tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte opponente in merito alla contestata valenza probatoria dell'esito dell'accertamento ispettivo e all'an della pretesa creditoria, tenuto conto del pagina 10 di 14 deposito in giudizio delle fatture e dei modelli 6.4. e 6.5. relativi agli anni di verifica - seppur come detto parziali e senza prova della ricezione - e della mancata confessione in sede di interrogatorio formale reso dal legale rappresentante di il Giudice disponeva una TU per Parte_1
accertare se l'opponente avesse assolto all'obbligo di versamento del c.a.c. e, in caso negativo, l'esatto importo dovuto dalla consorziata, anche in considerazione del paventato rischio di duplicazione del pagamento a titolo di c.a.c. a seguito dell'emissione sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Alessandria, con cui è stata condannata a pagare la somma di euro 167.429,21 nei Parte_1
confronti della fornitrice sulla base delle fatture 113/2015, 114/2015, 115/2015 e Parte_2
116/2015 di cui si è sopra riferito.
8.4. All'esito delle indagini peritali risultava accertata la sussistenza della pretesa creditoria, seppur per un importo di poco più esiguo, nonché la correttezza degli esiti della verifica effettuata da i CP_1 sensi dell'art 11 del regolamento, esiti la cui valenza probatoria era stata contestata dalla parte opponente.
E, in effetti, con riferimento ai quesiti formulati emergeva che:
- la quantità di banda stagnata assoggettata al c.a.c. e la quantità in esenzione dal c.a.c. per gli anni 2011, 2012 e 2013 ripotata nelle fatture 114/2015, 115/2015 e 116/2015 emesse da Pt_2
- oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore nei confronti di
[...] Parte_1
-, sono quelle indicate nella tabella a pagina 9 della relazione;
[...]
- nell'apposita riga B dei Moduli 6.5, presentati al dalla consorziata, gli acquisti CP_1
effettuati dal fornitore esenti da c.a.c. relativi agli anni 2011 e 2012 non erano stati Parte_2
indicati, ma venivano indicati solo parzialmente quelli relativi all'anno 2013 (pagina 11 della relazione);
- il c.a.c. dovuto al eniva quindi ricalcolato inserendo nell'apposita riga B gli acquisti CP_1
esenti come risultanti dalle fatture emesse da e non inseriti dalla consorziata nel Parte_2
modulo 6.5., per un totale di euro 154.865,10 (pagine da 11 a 14 della relazione);
- i moduli 6.4 e 6.5 erano stati inviati ai fornitori e al olo per alcuni anni (pagine 22 e 23 CP_1
della relazione) e il c.a.c. dovuto e non pagato dalla consorziata per gli anni 2008-2013 in relazione ai quantitativi di merce acquistata dai fornitori Sidermec S.p.A., Stell Company S.r.l.,
Sele. e ammontava ad un totale di euro 258.632,52 (pagine 25 e 26 CP_6 CP_7
della relazione);
- il c.a.c. dovuto e non pagato dalla consorziata per gli anni 2008-2010 in relazione ai quantitativi di merce acquistata dal fornitore ammontava ad un totale di euro 180.502,97 Parte_2
pagina 11 di 14 (pagina 8 della relazione integrativa consulenza tecnica d'ufficio).
8.5. Dalle risultanze della TU così espletata, che il Tribunale ritiene di fare proprie in quanto immuni da vizi logico-giuridici e congruamente motivate, risulta confermato che la consorziata opponente ha adempiuto solo parzialmente ai propri obblighi dichiarativi e, così facendo, si sia resa inadempiente rispetto all'obbligazione contributiva per una somma complessiva pari ad euro 594.000,57 (pagina 11 della relazione integrativa).
8.6. Vanno invece disattese le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente in relazione alle conclusioni cui è giunto il TU con riferimento al quarto quesito, nella parte in cui ritiene che, non essendo possibile rilevare documentalmente che la cessione delle quantità indicate nella tabella a pagina 23 sia avvenuta in esenzione dal contributo non possa procedersi alla CP_1
rettifica del rigo B del modulo 6.5. (all. 15 alla relazione del TU). Il consulente di parte opponente ha rilevato che sarebbe stato erroneamente calcolato il complessivo c.a.c. dovuto da
[...]
in quanto il TU, in sede di rettifica del contenuto della riga B dei modelli 6.5, Parte_1
avrebbe computato delle quantità di acquisti di banda stagnata come esenti nonostante nelle fatture di acquisto non fosse riportata l'indicazione della percentuale di materiale esente dal c.a.c.
Al riguardo, il Tribunale osserva che il TU, pur rimettendo ogni determinazione sul punto al Giudice, ha evidenziato di aver conteggiato l'importo indicato in tali fatture alla stregua di un acquisto esente da contributo perché, anche in mancanza della specifica indicazione della percentuale esente, le fatture si riferivano a cessioni di merce in totale esenzione IVA ai sensi dell'art. 8 lett. c) DPR 633/1972, ossia cessioni di merce da destinare a clienti dichiaratisi esportatori abituali (qual è Parte_1
. Dal momento che il contributo c.a.c. è soggetto ad IVA – concludeva quindi il TU – se le
[...]
fatture fossero state emesse per acquisti assoggettati a contributo, ciò avrebbe comportato l'addebito della relativa imposta. A supporto della propria conclusione il TU raffrontava due fatture emesse dallo stesso fornitore dando evidenza della diversità di contenuto delle stesse, a seconda che il fornitore addebitasse o meno il c.a.c. e quindi l'IVA (pagine 23-25 della relazione peritale).
Il Tribunale ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal TU sulle osservazioni svolte dal consulente di parte opponente e che siano state correttamente considerate quali quantità esenti quelle indicate nelle fatture di acquisto esenti IVA, anche tenuto conto della comparazione con le altre fatture in cui invece il c.a.c. era assoggettato ad IVA.
Sotto detto profilo, la parte opponente si è limitata a sollevare la questione senza dimostrare né di aver inviato tutti i moduli, come già si è detto, né che ci fosse coincidenza con quanto negli stessi indicati e nelle fatture emesse dai suoi fornitori e, quindi, in definitiva non dimostrando di aver correttamente pagina 12 di 14 adempiuto al versamento del c.a.c.
8.7. Le risultanze della consulenza consentono altresì di escludere l'assenza di sovrapposizione tra l'importo di euro 154.865,10 (accertato dal TU in risposta al quesito n. 3), dovuto dalla consorziata al n relazione agli acquisti esenti dal contributo per effetto del plafond dichiarato nei moduli CP_1
6.5., relativi alle cessioni effettuate dal fornitore negli anni 2011-2013, e l'importo di Parte_2
euro 167.429,21 (oggetto del decreto ingiuntivo emesso in favore di ed accertato dalla Parte_2
sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Alessandria) dovuto dalla consorziata al proprio fornitore in relazione agli acquisti assoggettati a contributo relativi agli stessi anni in quanto Parte_2 effettuati dall'opponente nella sua qualità di autoproduttore.
Le fatture alla base dei rispettivi accertamenti – 114/2015, 115/2015 e 116/2015 emesse da Pt_2
in data 16.4.2015 in relazione al periodo sopra indicato – sono state infatti utilizzate per
[...]
conteggiare il c.a.c. dovuto da sotto due differenti profili. Il consorzio Parte_1
aveva titolo per riscuotere il contributo nei confronti della consorziata sulla base del saldo CP_1
finale dovuto dalla differenza tra esportazioni e acquisti esenti, secondo la procedura meglio indicata supra; il fornitore aveva invece diritto di ripetere da il Parte_2 Parte_1
contributo ambientale che aveva versato al per la percentuale di materiale assoggettato al CP_1
c.a.c. Sicché, in relazione alle quantità di banda stagnata indicate nelle fatture in oggetto, per la parte assoggettata a c.a.c. la consorziata ha maturato un debito nei confronti della fornitrice Parte_2
mentre per la parte esente da c.a.c., rettificato il rigo B del modulo 6.5. sulla base del corretto rilevamento degli acquisti esenti e non, la consorziata ha maturato un debito nei confronti del CP_1
che ha costituito oggetto di ingiunzione di pagamento).
[...]
In definitiva non vi è nessuna duplicazione degli importi, che, del resto, presentano un ammontare differente.
8.9. Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene provato e fondato il credito di vantato nei CP_1
confronti di limitatamente alla minor somma accertata dal TU. Parte_1
9. Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso dal Tribunale di Milano e condannata parte opponente al pagamento a favore del della minor somma accertata Controparte_1
dal TU, pari ad euro 594.000,57, somma a cui deve essere aggiunto l'importo relativo all'IVA e alla sanzione, che non ha mai costituito oggetto di contestazione, per un totale pari ad euro 673.877,51, oltre interessi ai sensi dell'art. 13 dei Regolamenti 2021 e 2023 sulle fatture VA7 del CP_1
29/08/2018 e VA 8 del 29/08/2018, dalle scadenze all'effettivo soddisfo (cfr. calcolo contenuto a pagina 19 della comparsa conclusionale di CP_1 pagina 13 di 14 10. Le spese del giudizio sono regolate dal principio della soccombenza e, posto che il decreto ingiuntivo è stato revocato per un importo di poco inferiore rispetto alla somma ingiunta, vanno poste a carico della parte opponente come liquidate in dispositivo per le quattro fasi, in base ai valori medi del
D.M. 55/2014 riferiti allo scaglione di riferimento (da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00).
10.1. Le spese della TU, liquidate come da separato decreto del 25.2.2024, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente, con diritto della parte vittoriosa a recuperare dalla controparte quanto eventualmente già anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 13725/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna parte attrice opponente al pagamento di euro 673.877,51, oltre interessi ai sensi dell'art. 13 dei Regolamenti 021 e 2023 sulle fatture VA7 del 29/08/2018 e VA 8 del 29/08/2018, dalle CP_1
scadenze delle singole fatture al soddisfo;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta che si liquidano in euro 29.193,00, per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
- pone definitivamente le spese di TU a carico della parte attrice opponente, con diritto della parte vittoriosa a recuperare dalla controparte quanto eventualmente già anticipato a tale titolo.
Milano, 21.2.2025
Il Giudice
Silvia Vaghi
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito formulato al TU era il seguente: “Dica il TU e ciò esaminando tutti gli atti e documenti presenti nel fascicolo dell'ufficio:
1. le quantità di banda stagnata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, riportate rispettivamente sulle fatture 114/2015, 115/2015 e 116/2015 - CP_ emesse da in data 16/04/2015, nei confronti dell'attrice distinguendo, per ciascun anno, tra quantità “assoggettate a e quantità in Parte_2
“esenzione Conai” per plafond;
CP_ 2. se nei moduli 6.5 presentati a da per gli anni dal 2011 al 2013 rispetto agli acquisti da , siano presenti Parte_1 Pt_2 all'apposita riga (B Acquisti esenti con plafond anno precedente) tutti quantitativi di banda stagnata acquistati senza applicazione del Contributo CP_ Ambientali Conai Acciaio, dal fornitore indicati nella tabella inserita nella comparsa Pt_2 pagina 4 di 14 2 Per calcolare, per ciascun anno, il contributo dovuto dall'utilizzatore/autoproduttore (in termini di debito o di minor credito), occorre effettuare i seguenti passaggi:
- inserire nella riga “B” i quantitativi di acquisti esenti relativi al fornitore;
- calcolare il saldo esenzioni anno precedente pari alla differenza tra le vendite estere dell'anno precedente e gli acquisti esenti anno precedente;
- applicare il contributo ambientale Conai (€/kg) al saldo delle quantità in esenzione. 3 La questione della natura dell'obbligazione di pagamento del c.a.c. è già stata vagliata e risolta dalla giurisprudenza di questo Tribunale nel senso dell'esclusione dalla natura periodica: cfr., tra le altre, sent. Trib. Milano n. 6372/2017 e sent. Trib. Milano n. 3012/2021. pagina 7 di 14 4 Ord. Cass. Civ. Sez. II n.15140/2021, che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune raccomandate inviate al debitore recanti la dicitura “viva preghiera di comunicare in che data avranno inizio i lavori”. 5 Il c.t.u. ha infatti dichiarato di non poter procedere al calcolo dell'eventuale contributo per l'anno 2007 per CP_1 mancanza di informazioni (cfr. p. 26 relazione e p. 5 relazione integrativa). pagina 8 di 14