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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
ente di diritto pubblico, con Parte_1
sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. SERGIO SICA ( t – Email_1
) in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio C.F._1
Persona_1
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati Maria Enrica De Salvo (C.F. ) e Laura Ferrara (C.F. C.F._3
), le quali intendono ricevere le comunicazioni relative al presente C.F._4
procedimento al n. di fax 049.8210564 e/o pec: Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
1 IN PUNTO: TFR;
Fondo di garanzia;
decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in totale riforma della impugnata sentenza n. 332/24 del Tribunale di Padova Giudice del lavoro, codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia
respingere le domande tutte proposte da perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“1) Respingersi l'appello proposto dall' confermando l'impugnata sentenza;
Pt_1
2) Con rifusione di competenze di avvocato oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15% del presente grado di giudizio con
distrazione in favore del sottoscritto patrocinio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande di , Controparte_1
condannando il Fondo di garanzia dell a corrisponderle € 3.922,76 per crediti di lavoro diversi Pt_1
dal TFR, nonché € 5.720,86 a titolo di TFR. Ha altresì condannato l alla rifusione delle spese Pt_1
di lite.
1.1. La sig.ra è stata dipendente della soc. dal 4.9.2010 al CP_1 Parte_3
6.11.2014, quale operaia di livello B3 del CCNL Panificatori Artigiani. Non ricevendo il pagamento delle retribuzioni da marzo a novembre 2014 nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR,
la sig.ra agiva in via monitoria (e poi in via esecutiva) nei confronti del datore di lavoro CP_1
senza ottenere la soddisfazione del credito.
In data 21.8.2019 la lavoratrice presentava al Fondo di garanzia dell domanda di Pt_1
pagamento dei crediti di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 80/1992 e del TFR.
In data 14.2.2020 l chiedeva integrazione documentale con riferimento all'infruttuosità Pt_1
della procedura esecutiva esperita nei confronti del datore di lavoro.
In data 4.7.2022 la lavoratrice depositava due verbali di tentato pignoramento presso la residenza della socia accomandataria della società datrice di lavoro.
In data 6.9.2022 l rigettava la domanda della lavoratrice, la quale presentava ricorso Pt_1
amministrativo che veniva rigettato in data 6.6.2023.
La lavoratrice ha instaurato la presente causa con ricorso depositato in data 28.6.2023.
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, ritenendo sussistenti le
2 condizioni di legge per l'intervento del Fondo di garanzia dell . Ha rilevato che è pacifico il Pt_1
credito della lavoratrice (come esposto nel decreto ingiuntivo in atti) e che la lavoratrice ha dimostrato l'incapienza del patrimonio dell'esecutato a seguito di pignoramento “mancato”. Ha
evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall , in quanto il ricorso Pt_1
giudiziario è stato depositato nel termine di un anno dal provvedimento negativo dell'ente a seguito del deposito di documentazione integrativa. Ha disposto la condanna alle spese legali secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di un unico motivo. Pt_1
Con il motivo di appello l ha impugnato la sentenza per violazione di legge. Pt_1
L'appellante ribadisce l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970. Evidenzia che tale decadenza ha natura sostanziale e che, nel caso di specie, è trascorso il termine annuale dal
301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (21.8.2019),
essendo tale termine spirato in data 16.6.2021. Evidenzia che il termine di decadenza risulta decorso non soltanto con riferimento alla data del provvedimento di rigetto (6.9.2022) ma già in relazione alla data in cui è avvenuta l'integrazione documentale (4.7.2022).
3. Si è costituita la sig.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
La lavoratrice afferma che la sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 47 D.P.R.
639/1970. Rileva che l non ha contestato la sussistenza del diritto all'intervento del Fondo di Pt_1
garanzia per la somma richiesta. Richiama giurisprudenza di legittimità circa il dies a quo del termine di decadenza (Cass. n. 28671/2024, S.U. 12718/2009). Evidenzia che nel caso di specie il ricorso giudiziario risulta depositato entro un anno dal provvedimento negativo dell , sia con riferimento Pt_1
al rigetto del ricorso amministrativo (6.6.2023) sia con riferimento al rigetto della domanda amministrativa (6.9.2022). Osserva che, in ogni caso, il ricorso giudiziario risulta depositato nel termine annuale decorrente dalla data di integrazione documentale (4.7.2022). Ha ribadito che il termine di decadenza decorre dal momento in cui la domanda è completa della relativa documentazione, come si evince dalla circolare n. 70/2023 e dal fatto che, nel caso di specie, Pt_1
l'ente ha esaminato la domanda soltanto successivamente all'integrazione documentale per poi adottare un provvedimento di rigetto (non di decadenza).
3 4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 19.6.2025 e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. L'unica questione devoluta con l'impugnazione di cui all'appello introduttivo del presente grado di giudizio è la decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47, comma 2, D.P.R. 639/1970, il quale prevede: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”, ovverosia: “dalla data di comunicazione
della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data
di presentazione della richiesta di prestazione”.
6.1. L'individuazione del dies a quo è stata oggetto di chiarimenti da parte della Suprema
Corte, con orientamento condiviso da questa Corte: “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito di un ricorso amministrativo: in Pt_1
questo caso, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo
di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l non abbia provveduto a riguardo: Pt_1
in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato
del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la
decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c'è stato alcun
provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza Pt_1
dell'atto riettivo dell , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso): il dies a quo Pt_1
è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione,
4 cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo
pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni,
termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art.
46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6)… A
chiarimento dei principi esposti, si è osservato che "il riferimento alla scadenza dei termini prescritti
per l'esaurimento del procedimento amministrativo" contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo
ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima "assorbe proprio l'eventualità
della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione" (v. Cass. n. 9158/17; n.
15969/17; n. 23484/24).
6.2. Con riferimento al caso di specie, si rileva che la sig.ra ha presentato in data CP_1
21.8.2019 la domanda amministrativa al Fondo di garanzia dell ma soltanto in data 4.7.2022, Pt_1
con il deposito della documentazione integrativa richiesta dall , tale domanda è divenuta Pt_1
completa e dunque esaminabile dall . Pt_1
Come riconosciuto dallo stesso , infatti, “la domanda veniva posta in richiesta documenti Pt_1
in data 14/02/2020” (pag. 4 dell'appello) e veniva esaminata solo dopo l'integrazione documentale
– relativa all'infruttuosità della procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro – depositata dalla il 4.7.2022. CP_1
Lo stesso , nella circolare n. 70/2023, fissa la decorrenza del termine di liquidazione Pt_1
della prestazione “dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione”.
Nel caso di specie la “data di presentazione della domanda completa della documentazione”
è chiaramente il 4.7.2022, atteso che, in precedenza, la domanda non era pienamente esaminabile in assenza dei verbali dei due tentati pignoramenti.
A seguito di tale integrazione documentale, l ha emesso un provvedimento di rigetto il Pt_1
6.9.2022 che, come detto, è stato oggetto di ricorso amministrativo e il Comitato provinciale dell Pt_1
ha rigettato il ricorso con provvedimento del 6.6.2023.
6.3. Ebbene, in applicazione dell'orientamento della Suprema Corte sopra riportato, deve ritenersi che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi sub I e il termine di decadenza annuale per la
5 proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla data della comunicazione della decisione del
Comitato Provinciale dell (6.6.2023). Pt_1
La presenza della decisione sul ricorso amministrativo supera, invero, la necessità di calcolare i trecento giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo dalla data della domanda amministrativa, che rappresenta una ipotesi di individuazione del dies a quo della decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (sub III) alternativa rispetto a quella (sub I),
per l'appunto rappresentata dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo.
In tale prospettiva, l'azione giudiziaria proposta dalla in data 28.6.2023 è CP_1
certamente tempestiva.
Peraltro, l'azione risulta tempestiva anche se si considera la data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa (6.9.2022) oggetto di ricorso al Comitato provinciale.
6.4. Ad abundantiam, il Collegio rileva che, in ogni caso, non potendosi far decorrere il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria da data anteriore a quello in cui la domanda amministrativa è risultata completa ed esaminabile dall (4.7.2022), l'azione Pt_1
giudiziaria, promossa con ricorso depositato il 28.6.2023, risulta comunque tempestiva, in quanto proposta entro l'anno anche rispetto a tale data.
7. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
7.1. Sicché l deve essere condannato alla rifusione in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
8. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 19.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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