Sentenza breve 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 13/03/2023, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00331/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2023, proposto da
TE RE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del VE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La TE RE Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del decreto n. 03 del 10.01.2023, comunicato in data 10.01.2023, con cui il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione VE, in riferimento al servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale, nonché servizi ausiliari vari a favore della Regione VE per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2024, affidato a favore del R.T.I. tra TE RE s.r.l. e TE RE soc. coop., confermava la ripartizione delle attività all'interno del RTI già approvata con proprio precedente provvedimento e prendeva atto della dichiarazione di revoca del mandato conferito a favore della mandataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016;
- del decreto n. 296 del 30.12.2022, comunicato in data 10.01.2023, con cui il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione VE, in relazione alla procedura di cui sopra, modificava gli importi associati ai beneficiari degli impegni di spesa assunti a favore del R.T.I. per l'esercizio 2022;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresa la nota prot. n. 14163 del 10.01.2023, comunicata in pari data, ed ivi compresi, quanto meno con riferimento ai profili di nullità di cui al primo motivo, il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione VE n. 301 del 05.11.2021 con la connessa nota prot. n. 488421 del 25.10.2021, pubblicato in data 25.02.2022, nonché il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione VE n. 338 del 09.12.2021, pubblicato in data 24.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del VE e di La TE RE Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 302 del 14 agosto 2018, la Regione del VE ha aggiudicato il “ Servizio di portierato/reception e presidio presso l’autofficina regionale, nonché servizi ausiliari vari […]” al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da TE RE s.r.l., capogruppo mandataria e odierna ricorrente, e da La TE RE Società Cooperativa, mandante.
Tale affidamento è tuttora in essere.
2. La ricorrente censura in questa sede la decisione della Regione di provvedere al pagamento del corrispettivo a favore della sola cooperativa, decisione motivata dalla circostanza secondo cui sarebbe solo quest’ultima a eseguire la totalità delle prestazioni oggetto dell’appalto. La cooperativa, con nota del 22 ottobre 2021, avrebbe infatti comunicato che, a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sarebbe stata prevista una diversa ripartizione delle attività all’interno del raggruppamento, e che, in quest’ottica, “ tutti i servizi delle sedi regionali, in percentuale del 100%, vengono svolti da La TE RE società cooperativa ”. Tale ultima circostanza viene ora contestata dalla ricorrente, che assume di non avere cessato di svolgere le proprie mansioni amministrative, gestionali e finanziarie, le quali, nel contesto dell’appalto, offrirebbero il necessario supporto allo svolgimento del servizio. In tal modo, la società parteciperebbe in misura non irrilevante all’esecuzione dell’appalto; l’esecuzione non potrebbe quindi essere interamente imputata alla cooperativa, la quale, dunque, non avrebbe neppure titolo per poter reclamare (e ricevere) la totalità dei corrispettivi.
3. Si è costituita in giudizio la Regione, che ha resistito nel merito ed eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sostenendo che la causa debba essere devoluta al Tribunale Ordinario. L’oggetto del contendere riguarderebbe infatti l’individuazione dell’impresa, tra le due che hanno costituito il raggruppamento aggiudicatario, cui spetta ricevere il pagamento del corrispettivo per il servizio reso in esecuzione dell’appalto. Si tratterebbe dunque di una questione attinente all’esecuzione del contratto e non alla procedura di aggiudicazione, rispetto alla quale l’Amministrazione non sarebbe titolare di alcun potere autoritativo, operando, in tale sede, nel solo alveo dell’adempimento privatistico ed entro il perimetro della disposizione (art. 1188 cod. civ.) in base alla quale “ il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore ”.
Si è inoltre costituita in giudizio la cooperativa, la quale ha dedotto nel merito ed eccepito anch’essa la carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
4. Chiamata poi alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata discussa dalle parti. Il difensore della ricorrente ha in questa sede eccepito la tardività del deposito della memoria e dei documenti da parte della controinteressata, avvenuto l’ultimo giorno utile (4 marzo 2023) oltre l’orario limite (ore 12.00) stabilito dall’art. 4, comma 2, disp. att. cod. proc. amm., a garanzia dei termini a difesa (e da considerarsi quindi eseguito il giorno successivo). La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Alla luce della manifesta fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (eventualità di cui le parti sono state rese edotte nel corso della camera di consiglio, come attestato nel relativo verbale). Può così prescindersi dall’esame della contestazione, esposta in udienza dalla ricorrente, avente ad oggetto la lamentata tardività della memoria e della produzione documentale della controinteressata, tenuto conto del carattere logicamente prioritario ed assorbente della questione di giurisdizione, in questo caso tempestivamente sollevata dalla difesa della Regione e peraltro suscettibile di rilievo d’ufficio da parte del giudice.
6. In proposito, deve essere premesso che – come più volte chiarito dalla giurisprudenza -, nel settore dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, “ mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario ”. Ne consegue che la controversia che attiene all’adempimento delle obbligazioni delle parti - indissolubilmente legate dal sinallagma contrattuale - rimangono sottoposte alla disciplina privatistica, indipendentemente dall’interposizione di decisioni amministrative dirette a stabilire le modalità dell’adempimento, “ continuando a collocarsi nella fase esecutiva del contratto, quindi al di fuori dal raggio di applicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., non venendo in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali ” (Cassazione civile sez. un., 13 marzo 2020, n. 7219).
7. Ora, a prescindere dalla loro qualificazione formale, i provvedimenti dell’Amministrazione riguardano esclusivamente la modalità di esecuzione dell’appalto, ossia l’individuazione dei soggetti che effettivamente eseguono le prestazioni dovute e la legittimazione a ricevere il pagamento. A ben vedere, la contestazione non coglie dunque l’esercizio di poteri tipicamente amministrativi, ma la decisione, conseguente all’aver constatato che sono impiegati nel servizio i soli addetti alla cooperativa, di liquidare l’intero corrispettivo a favore di quest’ultima: la contestazione, in altri termini, attiene alla sola correttezza dell’adempimento e all’inidoneità del pagamento eseguito nei confronti della cooperativa a liberare pienamente l’Amministrazione dall’obbligazione assunta.
Ne consegue che petitum e causa petendi risultano polarizzati attorno alla contestazione di aspetti strettamente patrimoniali - connessi alla correttezza dell’adempimento e all’attitudine di questo di liberare l’Amministrazione dall’obbligazione assunta – che per la loro afferenza alle fasi esecutive del contratto, risultano geneticamente estranee al perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n.5651 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 settembre 2022, n. 5648).
L’intera controversia resta pertanto devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale dovrà essere integralmente rimessa nelle forme e nei termini di rito.
8. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Infine, tenuto conto della particolarità della questione esaminata, devono ritenersi sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nell'autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO