Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10698 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04800/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4800 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Bottone, Michele Latino Quartarone, Igor Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Latino Quartarone in Roma, via degli Scipioni, 268;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Del provvedimento di rigetto di domanda di concessione di cittadinanza italiana, prot.K10.-OMISSIS-, datato 02.12.2021, notificato all'interessato il 10.02.2022, con cui l'Amministrazione resistente respingeva relativa istanza di rilascio formulata dal ricorrente in data 8.07.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento di rigetto di domanda di concessione di cittadinanza italiana, prot. K10.-OMISSIS-, datato 02.12.2021, notificato all'interessato il 10.02.2022, con cui l'Amministrazione resistente respingeva relativa istanza di rilascio formulata dal ricorrente in data 8.07.2017.
Esperita l’istruttoria di rito, previa comunicazione del preavviso di possibile diniego in data 06.10.2021 (all.3), in assenza di riscontro di controparte, con provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 02.12.2021 l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato per la presenza di pregiudizi di carattere penale, desunti dal rapporto informativo della Questura di Gorizia del 20.11.2017 e dal certificato del casellario giudiziale, ove si evince la presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del g.i.p. tribunale di Genova 28/01/2014 irrevocabile il 22/04/2014 per resistenza a un pubblico ufficiale continuato art. 81, 337 c.p. (commesso il 24/5/2011 in Genova), lesione personale continuato in concorso art. 81, 110, 582 c.p. (commesso il 24/5/2011 in Genova) e getto pericoloso di cose art. 674 c.p. (commesso il 24/5/2011 in Genova).
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, per violazione di legge; violazione di legge ed eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell’art.9 comma 1, lettera f) della l.n.91 del 1992. erronea valutazione dei presupposti. manifesta irragionevolezza. violazione e falsa applicazione dell’art.7 della l. 241 del 1990; omessa motivazione e manifesta irragionevolezza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3226/2021, sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente; dal rapporto informativo della
Questura di Gorizia del 20.11.2017 e dal certificato del casellario giudiziale, infatti, si evinceva presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del g.i.p. tribunale di Genova 28/01/2014 irrevocabile il 22/04/2014 per resistenza a un pubblico ufficiale continuato art. 81, 337 c.p. (commesso il 24/5/2011 in Genova), lesione personale continuato in concorso art. 81, 110, 582 c.p. (commesso il 24/5/2011 in Genova) e getto pericoloso di cose art. 674 c.p. (commesso il 24/5/2011 in Genova).
Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato - adottato nel rispetto del contraddittorio con il richiedente - si fonda sul pregiudizio di carattere penale, lesivo di interessi fondamentali dell’ordinamento e temporalmente collocabile nel c.d. “periodo di osservazione”, il decennio antecedente la domanda, in cui si devono maturare i requisiti per l’acquisto dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, che appare idoneo a giustificare il diniego, a prescindere dagli esiti processuali, in quanto indicativo del rischio che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa.
Peraltro, quanto alla asserita inidoneità della sentenza di patteggiamento ad essere equiparata ad una condanna, è appena il caso di richiamare anche il recente parere del Consiglio di Stato, sez. I, 7 novembre 2018, n. 2678, che ha avuto modo di ribadire il costante orientamento giurisprudenziale - correttamente richiamato nel diniego impugnato - in virtù del quale “la sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell’art. 444 c. p. p. (…) è equiparata quoad effectum, per la natura della cognizione del giudice in materia, per il valore dell’accordo negoziale, per la formazione della prova, ad una pronuncia di condanna”.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, al tempo della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ometteva di indicare nella specifica domanda la presenza dei precedenti penali. Tale atteggiamento, anche ove non costituente reato (ad es. perché caratterizzato da semplice negligenza) dimostra la mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando un giudizio di inaffidabilità (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, 8 luglio 2022, n. 9354). Del resto, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, anche con riferimento al procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire, ovvero di uno scarso rispetto delle regole del contesto giuridico in cui si è inseriti, sicché tale comportamento può essere valutato, oltre che sul piano penale, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (da ultimo, il Cons. Stato, Sez. I, parere n. 653/2022 e n. 632/2022, ha chiarito che, in tali casi, “viene meno anche la valutazione discrezionale dell’Amministrazione in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace”; cfr. T.A.R. Lazio, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/2021).
Alla luce dei postulati enucleati, si mostra inconsistente anche la doglianza di parte sulla omessa valutazione della propria posizione in maniera globale, in dispregio alla stabilità della propria situazione familiare ed economica e al livello di integrazione nel tessuto sociale italiano raggiunti.
Sul punto questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività di motivi ostativi alla concessione dello status anelato eventualmente riscontrata, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022). E ciò nondimeno ha concorso alla formazione del giudizio di affidabilità espresso dall’amministrazione, come è possibile evincere anche dal provvedimento che chiarisce che il giudizio di idoneità del soggetto viene formulato “mediante una valutazione complessiva deli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa”.
In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della p.a. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.