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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070100887-2025 RITENUTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TF7070100887/2025 emesso dalla Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli, per il pagamento delle ritenute sul reddito imponibile non contabilizzato per l'anno 2020 derivante da presunta distribuzione extracontabile di utili da parte della Società_1 S.r.l., società a ristretta base partecipativa, della quale la ricorrente deteneva una quota del 50%. La ripresa traeva origine dall'avviso di accertamento n. TF7030101350/2023 emesso nei confronti della società Zio Società_1 Srl - non impugnato- scaturito dal controllo della GDF con cui si accertava un reddito di impresa induttivo derivante dalla rettifica di maggiori ricavi non dichiarati per € 220.000,00 derivanti da vendita di immobile della società.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per plurimi motivi : a) perché , pur essendo essa ricorrente socia al 50% della società Zio Società_1 S.r.l., non aveva mai partecipato alla gestione della società, né ha mai approvato bilanci, né percepito utili, dividendi o somme a qualsiasi titolo;
b) perché attualmente pendente presso il Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere un procedimento penale, originato dalla denuncia-querela della stessa ricorrente contro l'amministratore della società in riferimento alla regolarità dell'operazione immobiliare su cui si fonda la pretesa tributaria;
c) per omessa notifica dell'accertamento presupposto alla società, seppur richiamato nell'avviso al socio;
d) per insussistenza di prova della percezione effettiva di utili da parte della contribuente;
e) per difetto di motivazione;
f) in tema di sanzioni per la causa di non punibilità sulla base degli articoli 5 e 6 del d.lgs.472/97.
Chiedeva la sospensione del processo ex art 295 cpp., la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato
, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese al procuratore antistatario
Si costituiva l'ADE che controdeduceva la legittimità dell'atto e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
In primo luogo va evidenziato che costituisce massima di comune esperienza , sulla quale si fonda la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili , quella per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi , acquisizione che può essere superata dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria Ne consegue che, se non assolto detto onere probatorio da parte del socio, può ritenersi legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci ( arg ex.Sentenza n. 26473 del 10/10/2024 ).
Nel caso di specie tale onere probatorio non può ritenersi assolto con la deduzione di aver sporto denuncia querela contro l'amministratore della società, né la pendenza del procedimento penale legittima nel caso di specie la sospensione del processo de quo ex art. 295 cpp, in considerazione della circostanza della definitività dell'avviso di accertamento n. TF7030101350/2023 emesso nei confronti della società Zio Società_1 Srl – regolarmente notificato e non impugnato – costituente quest'ultimo l'antecedente logico-giuridico nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili.
Né risulta fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato , avendo la ricorrente spiegato compiutamente tutte le sue difese
Per le anzidette ragioni , che assorbono le altre eccezioni , il ricorso va disatteso .
Per la problematicità delle questioni trattate appare equo compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070100887-2025 RITENUTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TF7070100887/2025 emesso dalla Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli, per il pagamento delle ritenute sul reddito imponibile non contabilizzato per l'anno 2020 derivante da presunta distribuzione extracontabile di utili da parte della Società_1 S.r.l., società a ristretta base partecipativa, della quale la ricorrente deteneva una quota del 50%. La ripresa traeva origine dall'avviso di accertamento n. TF7030101350/2023 emesso nei confronti della società Zio Società_1 Srl - non impugnato- scaturito dal controllo della GDF con cui si accertava un reddito di impresa induttivo derivante dalla rettifica di maggiori ricavi non dichiarati per € 220.000,00 derivanti da vendita di immobile della società.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per plurimi motivi : a) perché , pur essendo essa ricorrente socia al 50% della società Zio Società_1 S.r.l., non aveva mai partecipato alla gestione della società, né ha mai approvato bilanci, né percepito utili, dividendi o somme a qualsiasi titolo;
b) perché attualmente pendente presso il Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere un procedimento penale, originato dalla denuncia-querela della stessa ricorrente contro l'amministratore della società in riferimento alla regolarità dell'operazione immobiliare su cui si fonda la pretesa tributaria;
c) per omessa notifica dell'accertamento presupposto alla società, seppur richiamato nell'avviso al socio;
d) per insussistenza di prova della percezione effettiva di utili da parte della contribuente;
e) per difetto di motivazione;
f) in tema di sanzioni per la causa di non punibilità sulla base degli articoli 5 e 6 del d.lgs.472/97.
Chiedeva la sospensione del processo ex art 295 cpp., la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato
, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese al procuratore antistatario
Si costituiva l'ADE che controdeduceva la legittimità dell'atto e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
In primo luogo va evidenziato che costituisce massima di comune esperienza , sulla quale si fonda la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili , quella per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi , acquisizione che può essere superata dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria Ne consegue che, se non assolto detto onere probatorio da parte del socio, può ritenersi legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci ( arg ex.Sentenza n. 26473 del 10/10/2024 ).
Nel caso di specie tale onere probatorio non può ritenersi assolto con la deduzione di aver sporto denuncia querela contro l'amministratore della società, né la pendenza del procedimento penale legittima nel caso di specie la sospensione del processo de quo ex art. 295 cpp, in considerazione della circostanza della definitività dell'avviso di accertamento n. TF7030101350/2023 emesso nei confronti della società Zio Società_1 Srl – regolarmente notificato e non impugnato – costituente quest'ultimo l'antecedente logico-giuridico nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili.
Né risulta fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato , avendo la ricorrente spiegato compiutamente tutte le sue difese
Per le anzidette ragioni , che assorbono le altre eccezioni , il ricorso va disatteso .
Per la problematicità delle questioni trattate appare equo compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.