Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2023, n. 11191
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

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Ai fini delle imposte sui redditi, in applicazione dell'art. 44, comma 2, lett. a, TUIR ed anche ai sensi del regime PEX di cui all'art. 87, commi 3 e 5, TUIR, la distinzione, adottata dal legislatore fiscale, degli strumenti finanziari tra azioni e titoli similari ed obbligazioni e titoli similari si fonda, in primo luogo, sulla remunerazione che, se derivante totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo) o dell'affare per il quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi, comporta la classificazione dello strumento finanziario come titolo azionario o similare (in caso di strumenti emessi da soggetti non residenti, inoltre, la remunerazione dev'essere totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente); in via secondaria, qualora la remunerazione del titolo non sia totalmente rappresentata dai predetti risultati economici, lo stesso può essere ricondotto a quelli similari alle obbligazioni in caso di esistenza di una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata e di assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2023, n. 11191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11191
Data del deposito : 27 aprile 2023

Testo completo