Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/04/2025 N. 12582/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to GIANOLLA GIACOMO ed Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.10.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società
[...]
e la chiedendo al Giudice: CP_1 CP_2
In via principale:
1/4 Dott. Riccardo Atanasio
[...]
della somma di euro 19.333,55 (di cui 18.094,82 per differenze dirette ed Controparte_3
euro 1.238,73 per TFR del periodo nel caso di intervenuta la risoluzione del rapporto) per i titoli di cui in premessa e che al pagamento della medesima somma, o comunque a quanto di giustizia, e che è tenuta a favore del ricorrente anche in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per solidarietà ex art. 29 c. 2 bis d.lgs. 276/03, o in caso di insussistenza del contratto di appalto o di somministrazione illecita, direttamente a titolo retributivo quale datrice di lavoro per la somma di euro 16.823,49 per differenze retributive e ove dovuto 1.061,14 per TFR, e per i predetti motivi condannarsi al Controparte_3
pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 19.333,55 (di cui 18.094,82 per differenze dirette ed euro 1.238,73 per TFR del periodo nel caso di intervenuta la risoluzione del rapporto) e in solido al pagamento a favore del ricorrente della somma Controparte_2
di euro 16.823,49 per differenze retributive oltre ad euro 1.061,14 per TFR nel caso di intervenuta la risoluzione del rapporto o comunque quanto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione.
Sul licenziamento: accertata la nullità del licenziamento ex art. 2 l. 604/66 , condannarsi la LG Infrastrutture ex art. 2 dl.gs. 23/2015 alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento allo stesso delle retribuzioni nel frattempo maturate, nel minimo di 5.
In va subordinata, nel caso risultasse invece il licenziamento comunicato in forma scritta, accertarsene l'illegittimità conseguentemente condannarsi condannata Controparte_4
al pagamento a favore del ricorrente di una indennità compresa tra le 3 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Condannarsi al pagamento al ricorrente dell'indennità di preavviso pari a Controparte_3
euro 824,80
In subordine:
In caso di insussistenza del contratto di appalto o di somministrazione illecita, costituirsi ex art. 29 c.
3bis d.lgs. 276/03 il rapporto di lavoro alle dipendenze di condannarsi la stessa alla Controparte_2 ricostruzione dell'effettività de rapporto e accertarsi e dichiararsi che va creditrice Controparte_2 nei confronti del ricorrente della somma di euro 16.823,49 oltre alle retribuzioni dovute dalla messa a disposizione alla effettiva ricostruzione del rapporto e condannarla al pagamento a favore del ricorrente delle suddette somme, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Si è costituita la quale, nel corso del giudizio, ha conciliato la lite col CP_2
ricorrente; ed il giudizio relativo si è estinto.
E' rimasta contumace . Controparte_3
Il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle prove e il Giudice l'ha invitato alla discussione;
quindi il procuratore ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda avente ad oggetto l'accertamento del licenziamento orale è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente quanto dedotto attraverso: il contratto di assunzione 30.11.23; la lettera di conversione del contratto in Contratto a tempo indeterminato;
i cedolini paga;
la lettera del 18.9.2024; Controparte_3
la comunicazione Unilav licenziamento in data 20.9.2024; la lettera di impugnazione del licenziamento.
La società avrebbe dovuto provare la comunicazione del licenziamento al ricorrente;
ed invece ha provveduto solo a effettuare la comunicazione UNILAV.
Sicchè si deve ritenere il licenziamento – in quanto orale – del tutto inefficace con le conseguenze di cui all'art. 2 della legge 21/2015
Il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura 1.910,66 lordi (€
1.763,69 x 13 : 12) da corrispondere dal giorno del licenziamento orale fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il datore di lavoro va condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Quanto alle differenze retributive per lo straordinario lavorato gravava sul ricorrente l'onere di provare l'orario di lavoro;
in mancanza, la domanda deve essere respinta.
In quanto soccombente, la società resistente va condannata a rimborsare all'Avv.to
GIACOMO GIANOLLA, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
3/4 Dott. Riccardo Atanasio dichiara l'inefficacia del licenziamento orale in data 26.9.2024; condanna la società Controparte_1
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
[...] Parte_1
ed a pagare in suo favore una indennità risarcitoria mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura di €
1.910,66 lordi da corrispondere dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Condanna Controparte_1
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
[...]
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Rigetta la domanda di differenze retributive.
Condanna la società resistente Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to GIANOLLA GIACOMO, che le ha
[...] anticipate, le spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio