Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel.
ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza in presenza, tenuta nel giorno
11/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Gualtieri, ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326;
PARTE APPELLANTE
E
, Controparte_1 in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di Salerno presso cui ope legis domicilia al Corso Vittorio Emanuele, n.58;
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. sentenza n. 828/2022 emessa dal Tribunale di
Salerno in data 11/05/2022.
CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE: a) valutata l'illegittimità del provvedimento adottato, annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui il Direttore Generale dell'
[...]
ha disposto la sospensione della ricorrente per mesi due dal servizio, con Pt_2
privazione della retribuzione;
1
c) con riserva di agire anche con separato giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente
PARTE APPELLATA: rigettare l'avverso appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
vinte le spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso di primo grado, depositato in data 19.09.2018, , Parte_1
Dirigente scolastica presso l'istituto d'istruzione superiore “E. Ferrari” di Battipaglia, esponeva che:
- con nota prot. 24568 del 21.11.2017, notificata a mezzo pec in pari data, l'
[...]
le aveva formulato una serie di contestazioni, ex art. 16 del Controparte_3
C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della dirigenza, sottoscritto il 15.07.2010 e, segnatamente:
a) la grave inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, non avendo assicurato il rispetto della legge e delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione (violazione art. 3 e 13 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62);
b) il non aver sovrinteso, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nell'istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti;
c) l'aver tollerato irregolarità in servizio, atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
d) l'aver assunto una condotta non osservante dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché dei principi di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile.
La predetta contestazione scaturiva dalla valutazione degli esiti di una indagine ispettiva riassunta nella relazione del 30.10.2017, avente ad oggetto l'approfondimento dei fatti segnalati in una nota anonima del 9.8.2017, con la quale veniva denunciato un episodio, di “molestie sessuali”, poste in essere, in data 1.6.2017, da parte di un docente (neo immesso in ruolo nell'anno scolastico 2016/2017, con assegnazione di sede presso
2 l'Istituto “Ferrari” di Battipaglia ed attualmente in servizio presso altro Istituto), in danno di due studentesse del predetto Istituto.
A fronte di tale contestazione, la Dirigente richiedeva di accedere agli atti posti a base del procedimento, avendo così contezza della predetta nota anonima, e predisponeva apposita memoria difensiva, partecipando all'audizione, mediante il procuratore all'uopo delegato. All'esito del contraddittorio, con decreto n. 20 del 14.3.2018, notificato in data 19.3.2018, il Direttore Regionale irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per mesi due, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento considerato che la memoria difensiva ritenendo “non giustificata la condotta posta in essere dalla DS .”, ai Parte_3 sensi dell'art. 55, c. IV, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 16, comma 8 lett. a) C.C.N.L.
Area V Dirigenza.
Ciò premesso, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., al fine Parte_1 di ottenere l'annullamento della predetta sanzione disciplinare conservativa sul presupposto della sua illegittimità, dovuta al mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l'attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare, all'infondatezza dei fatti contestati e alla mancanza ed illogicità della motivazione resa a fondamento della sanzione applicata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo CP_1
alle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Con sentenza n. 828/2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L, rigettava integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.
A sostegno del proprio convincimento, il Giudice di prime cure, riepilogata la normativa vigente, sottolineava che:
- le doglianze in merito alla lamentata tardività dell'avvio del procedimento disciplinare erano del tutto infondate, essendo pacifico che l'amministrazione datrice di lavoro aveva potuto avere contezza dei fatti contestati alla ricorrente e del loro possibile rilievo disciplinare solo in data 30.10.2017, allorquando si concludevano gli accertamenti ispettivi all'uopo avviati;
- era stato, altresì, rispettato l'ulteriore termine di centoventi giorni, fissato dal legislatore per la conclusione del procedimento disciplinare, in quanto lo stesso decorreva dalla data della contestazione dell'addebito, e non già dalla acquisizione della notizia di infrazione, come erroneamente sostenuto dalla Pt_1
3 - non vi era stata la violazione del diritto di difesa della ricorrente, stante l'irrilevanza della circostanza che l'amministrazione non le avesse comunicato d'aver ricevuto un esposto anonimo in cui venivano segnalati gli accadimenti da cui traevano origine l'accertamento ispettivo, trattandosi, tra l'altro, proprio dell'esposto che aveva consentito all'amministrazione di acquisire la notizia degli illeciti disciplinari poi contestati alla Dirigente scolastica;
- le risultanze dell'istruttoria processuale, ed in particolare le dichiarazioni rese dai docenti e in sede di accertamento ispettivo, consentivano di Tes_1 Tes_2 confermare gli addebiti disciplinari mossi alla Dirigente dall'amministrazione convenuta, con conseguente affermazione della sua responsabilità per le dette omissioni, in quanto gli elementi probatori acquisiti avvaloravano il fatto che la stessa avesse avuto conoscenza, sin da subito, del fatto che delle alunne avevano denunciato d'aver subito molestie da parte del docente e che, ciò nonostante, si fosse limitata a inviare la Pt_4
sua vicaria, la dott.ssa , ad effettuare dei colloqui con le persone coinvolte e Parte_5
con i docenti e , senza, poi, nemmeno informare Tes_1 Tes_2
l'amministrazione o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'accaduto;
- la sanzione di due mesi di sospensione irrogata dall'Amministrazione, a fronte di una cornice edittale tra i tre giorni e i sei mesi, appariva conforme ai criteri di proporzionalità, poiché da quanto accertato nel corso del processo il comportamento della dirigente risultava particolarmente grave, tenuto conto della coscienza e volontà delle omissioni a lei imputabili, dell'allarme che simili situazioni possono creare tra gli studenti e la collettività scolastica e del conseguente danno al prestigio dell'amministrazione che ne poteva derivare.
3.Avverso tale sentenza la parte soccombente interponeva gravame, con ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte in data 10/11/2022, dolendosi del rigetto e chiedendo, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Parte appellante deduceva, in particolare:
A) l'insussistenza del fatto contestato, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del , atteso che il giudice di prime cure fondava il proprio CP_4
convincimento sulle dichiarazioni scritte rese dai docenti e nel corso Tes_1 Tes_2
delle indagini ispettive e non convalidate attraverso la testimonianza in giudizio, non avendo il articolato alcuna prova;
CP_4
4 B) l'erronea valutazione delle audizioni ispettive dei docenti e e, Tes_1 Tes_2
in seguito, delle dichiarazioni della vicaria OF;
Parte_5
C) l'omessa valutazione della testimonianza resa da che, invece, Tes_3
aveva rilievo decisivo;
D) le incongruenze delle dichiarazioni rese dai professori e Tes_2 Tes_1
poiché:
- quest'ultimo non aveva fatto menzione che la si fosse recata da lui insieme alle Tes_2
ragazze né del fatto che le ragazze gli avessero mostrato il messaggio;
-dalla descrizione della OR emergeva che l'unico fatto raccontato al Tes_2
professore. e con lui discusso insieme alle ragazze, era stato il messaggio sul Tes_1 telefono, poi cancellato, e null'altro;
-l'unico elemento effettivamente concordante delle audizioni ispettive, non valutato dal
Giudice di prime cure, era che né né né nessun altro dei docenti aveva Tes_1 Tes_2
mai fatto alcuna segnalazione alla D.S.;
E) l'insussistenza del fatto contestato alla Dirigente, considerato, inoltre, che non vi erano i presupposti per procedere ad un'azione disciplinare e/o penale, come confermato dallo stesso il quale, all'esito delle indagini ispettive, non aveva CP_4
attivato alcun procedimento disciplinare né inoltrato alcun esposto alla Procura della
Repubblica a carico del professore. NT né a carico dei docenti o della vicepreside per omessa denuncia ex art. 361 c.p..
F) l'erronea valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione disciplinare, posto che erroneamente il Giudice di primo grado basava tale statuizione sull'assunto che la dirigente avesse già subito, nel biennio precedente, l'irrogazione della sanzione conservativa della multa di 350,00 euro (sanzione massima tra quelle previste al comma
4 dell'art 8), come motivato nel provvedimento sanzionatorio, senza tener conto che la medesima sanzione conservativa era poi stata annullata;
G) l'erronea condanna al pagamento delle spese, in violazione degli artt. 91 e 417 bis cpc, in quanto veniva disposta la liquidazione delle spese sostenute in favore dell'amministrazione, costituitasi con il funzionario, senza che lo stesso avesse depositato apposita nota al fine di dimostrare di aver sostenuto eventuali "spese vive", nonché la violazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in
5 misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, diminuzione non applicata dal giudice di prime cure.
Instauratosi il contraddittorio, il si costituiva con memoria ritualmente depositata CP_4
con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva, come in atti, il disattendimento, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
La Corte ritenuto opportuno escutere come teste la OR , Testimone_4 all'epoca dei fatti dipendente dell' errari” di Battipaglia, provvedeva CP_5 all'escussione della stessa all'udienza del 13/12/2024.
All'esito dell'udienza in presenza dell'11/04/2025, la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
L'appello proposto da è infondato in ordine a tutti i motivi esposti Parte_1
e va dunque rigettato, con espresso richiamo innanzitutto della motivazione esplicitata dal primo Giudice, corretta da un punto di vista logico -giuridico e pienamente aderente alle risultanze processuali.
In punto di fatto, occorre rievocare che alla Ds in servizio presso Parte_1
l'Istituto Ferrari di Battipaglia, con nota prot. AOODRCA n. 24568 del 21.11.2017, veniva contestato dall' , ex art. 16 del C.C.N.L., relativo al Controparte_3
personale dell'Area V della dirigenza:
a) la grave inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, non avendo assicurato il rispetto della legge e delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione (violazione art. 3 e 13 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.16/04/2013, n. 62);
b) il non aver sovrinteso, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nell'istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti;
c) l'aver tollerato irregolarità in servizio, atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
d) l'aver assunto una condotta non osservante dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché dei principi di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile.
6 Tale contestazione, come sopra ricordato, scaturiva dagli accertamenti ispettivi condotti sulla scuola di Battipaglia in seguito a segnalazione anonima con cui si denunciavano episodi di molestie sessuali a danno di due diverse studentesse e, all'esito del contraddittorio instaurato con la dirigente nell'ambito del procedimento disciplinare, veniva emesso il decreto n. 20 del 14.3.2018, del Direttore Regionale, notificato in data
19.3.2018, con cui veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per mesi due, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. Ciò in quanto, la memoria difensiva “non giustificava la condotta posta in essere dalla DS , non apportando elementi probatori Parte_1 ex adverso circa l'avvenuto accertamento di detta condotta e, in ogni caso, non idonei a consentire a questo di derubricare le contestazioni formulate”, ai sensi dell'art. CP_6
55, c. IV, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 16, comma 8 lett. a) C.C.N.L. Area V Dirigenza
(sottoscritto il 15.7.2010).
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che ogni profilo attinente alla regolarità del procedimento disciplinare, alla “tempestività dell'azione disciplinare” e al “rispetto del diritto di difesa”, non è stato oggetto di specifico gravame e, pertanto, su di essi si è formato il giudicato interno.
Il devolutum della Corte attiene, quindi, alla rivalutazione del fatto contestato sotto il profilo dell'an e della proporzionalità della sanzione irrogata.
Quanto alle condotte contestate alla DS emerge che la predetta apprendeva, Pt_1
tramite alcuni docenti, la notizia di un comportamento poco consono tenuto da parte di un docente nei confronti di due allieve minorenni dell'Istituto da ella diretto. A fronte di tale notizia, la DS delegava la vicaria a verificare sommariamente le circostanze dedotte sia ascoltando le due allieve sia il professore in questione, concludendo per l'irrilevanza dell'episodio riferito. Tale episodio diventava oggetto della visita ispettiva, a seguito di Parte un esposto inviato all' .
Le Dirigenti tecniche incaricate verificavano se la DS, a fronte della notizia di presunti comportamenti non consoni assunti da parte del docente, si fosse attivata nel modo corretto nell'esclusivo interesse delle minori.
Nel caso di specie, le violazioni contestate alla dirigente possono ritenersi provate sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dai professori dell'Istituto d'Istruzione
Superiore “E. Ferrari” di Battipaglia (Sa) agli ispettori, compendiate nel verbale ispettivo in atti, che, contrariamente a quanto assume la difesa, consentono di ritenere provata la consapevolezza da parte della della verificazione delle “molestie Pt_1
7 sessuali” da parte del professore nei confronti delle due alunne e di escludere Pt_4
l'esistenza di modus corretto di procedere.
Irrilevante è l'invocata testimonianza resa in primo grado dal teste , adibita a Tes_3
funzioni amministrative nell'istituto scolastico diretto dalla Dirigente all'epoca Pt_1
dei fatti, la quale si è limitata a riferire che al suo ufficio “non è mai arrivato niente in merito a fatti che riguarderebbero il professore. . Nessuna comunicazione, né Pt_4
anonima né di altro tipo. Né ho mai sentito di voci o chiacchiericci sul professore.
”. Pt_4
Tali dichiarazioni non escludono la sussistenza del fatto, che, seppur con diversa connotazione e soglia di gravità (chiacchiericcio/sfioramento/tocco della mano involontario nel tentativo di sottrarre un cellulare), è stato pacificamente riferito da tutti gli altri Professore e dalle parti del giudizio, ma escludono solo una personale conoscenza dei fatti da parte della teste, peraltro, in forza all'istituto da appena un anno.
Né valgono ad escludere la conoscenza del grave episodio da parte della Preside nonchè l'omissione da parte della predetta del comportamento doveroso, sopra esplicato, la cui mancanza ha cristallizzato la responsabilità disciplinare oggetto di valutazione nella presente sede.
Le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado dalla docente -specie Parte_5
laddove ridimensionano il racconto di una delle due ragazze, vittima dell'episodio, ad
“un utilizzo del telefonino durante le lezioni con il tentativo di sottrazione da parte del professore che avrebbe portato allo sfioramento della mano”- appaiono Pt_4
illogiche, perché non spiegano allora il perché di tanto clamore, della necessità di coinvolgimento di tanti professore e di una verifica in sede, delegata dalla Preside, anche con l'audizione del professore , per un fatto così banale (sfioramento Pt_4
involontario di una mano..); sono in contrasto con le precedenti dichiarazioni rese dalla stessa OR agli ispettori, nonché con le dichiarazioni rese dagli altri professori in sede di audizione ispettiva;
denotano uno scarso senso etico da parte di chi dovrebbe, in virtù del proprio ruolo, avere a cuore e proteggere i ragazzi da determinati rischi, specie se si verificano in ambito scolastico, luogo deputato alla loro crescita personale e alla loro formazione personale.
La consapevolezza da parte della Preside dei fatti per cui è causa non risulta poi per nulla infirmata dall'escussione testimoniale resa nel presente grado di giudizio da parte della OR , all'udienza del 13.12.2024, su invito a testimoniare disposto Tes_2 da questa Corte, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri istruttori, che possono essere
8 utilizzati a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, in presenza di una "semiplena probatio" e dell'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (cfr Cass. ord. N. 33108/2022).
All'udienza indicata, la teste, infatti, si è limitata semplicemente a dichiarare di non ricordare, atteso il decorso di un lasso temporale di diversi anni, pur rimarcando che il fatto oggetto di causa aveva avuto una elevata risonanza.
La medesima OR , escussa la prima volta il 22/09/2017 dagli ispettori, Tes_2
invece, ha dichiarato dettagliatamente di aver avuto notizia da due alunne della classe
2L; che il professore , scherzando, le aveva palpeggiate mentre stavano insieme Pt_4
in classe;
che le ragazze non avevano riferito la cosa accaduta subito, ma dopo qualche giorno, per timore;
che avevano parlato prima con tutti gli altri professori;
che le avevano fatto leggere un messaggio ricevuto dal professore contenente dei complimenti;
che tali messaggi erano stati letti anche dal professore che lei aveva subito Tes_1
riferito la cosa al professore responsabile della sede, ed era andata da lui Tes_1
insieme alle ragazze;
che davanti al professore le ragazze si erano messe a Tes_1
piangere perché non volevano che si sapesse la cosa. Riferiva di sapere che la OR ne aveva parlato con la Preside, tant'è che durante lo scrutinio Parte_5
successivo, ella aveva chiesto alla Preside “cosa fosse accaduto per la faccenda delle ragazze” e la Preside le aveva detto che le ragazze non avevano voluto fare la denuncia, ma di non preoccuparsi in quanto questo docente non avrebbe mai più messo piede nella scuola e lei avrebbe provveduto a fare in modo che il docente non tornasse più nella scuola..
Tali chiare dichiarazioni denotano la conoscenza da parte della Preside dei palpeggiamenti, che già emerge dalle dichiarazioni valorizzate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, coerenti intrinsecamente e tra loro convergenti.
Contrariamente a quanto assume parte appellante, proprio le dichiarazioni rese agli ispettori dai professore. e chiariscono la conoscenza dei fatti da parte Tes_2 Tes_1
della dirigente.
Significative sono anche le dichiarazioni della OR la quale ha riferito Tes_5
che era stata destinataria, da parte di una delle due ragazze, delle confidenze relative al palpeggiamento, nonchè le stesse dichiarazioni rese dal professore (che veniva Pt_4
altresì sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, condannato in primo grado e assolto in secondo grado). In proposito, l'assoluzione in secondo grado è stata disposta dalla Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado
9 (che ne aveva statuito la condanna), proprio per il venir meno della convergenza delle dichiarazioni rese dai medesimi professori che, in prima battuta, avevano contribuito a far emergere il fatto.
Nell'ambito del presente procedimento, regolato da diversi criteri valutativi, invece, sono anche le dichiarazioni dello stesso professore (autore delle condotte Pt_4
contestate) che consentono di ritenere conclamata la circolazione della notizia dei
“palpeggiamenti” in ambito scolastico e la consapevolezza degli stessi da parte della docente e della Preside. Parte_5
Le sue dichiarazioni rese agli ispettori sono particolarmente preziose perché chiariscono che il passaggio di informazioni e il coordinamento tra i vari professori (nei rispettivi ruoli rivestiti di: vicario per la professore;
Preside, per la dott.ssa Parte_5 Pt_1
responsabile di sede staccata in cui erano avvenuti gli episodi per il professore coordinatrice della classe 2 L, per la docente ) avveniva sul fatto dei Tes_1 Tes_2
palpeggiamenti alle ragazze, ridimensionato poi a solletico, sfioramento involontario, ecc.
Il professore ha dichiarato, infatti, che la docente gli aveva riferito Pt_4 Parte_5
che “qualcuno lo aveva accusato di aver palpeggiato le due ragazze e che egli aveva spiegato di non essere stato solo in classe, ma insieme ad altro professore che aveva cercato di togliere il cellulare a una delle due ragazze e probabilmente e in tale dinamica, le ragazze avevano potuto avere l'impressione di un contatto fuori luogo;
che la OR era rimasta talmente convinta delle sue spiegazioni, tanto Parte_5
che lo aveva rassicurato anche che avrebbe riferito il tutto alla dirigente”.
Dunque, la Preside sapeva del palpeggiamento e sarebbe stata poi edotta della spiegazione offerta dal professore , per il tramite della docente vicaria . Pt_4 Parte_5
La medesima Preside avrebbe rassicurato la OR nei giorni successivi, Tes_2
in occasione dello scrutinio, circa il fatto che la questione era stata risolta e che il professore non avrebbe più messo piede nella scuola. Pt_4
Appare evidente che il clamore e “lo spiegamento di professori”, sceso in campo per informare e chiarire, si erano innescati in ordine ad una notizia di una certa consistenza e gravità, trattandosi del palpeggiamento di due ragazze da parte del professore . Pt_4
Le acquisizioni probatorie e, in particolare, le convergenti dichiarazioni rese da fonti qualificate, quali i professori venuti a contatto con le ragazze, destabilizzano il tentativo di ridimensionamento della vicenda -da palpeggiamento a solletico/sottrazione di cellulare con contatto involontario della mano/ mero chiacchiericcio.
10 Il professore rappresentante di sede distaccata, ha dichiarato che appena Tes_1
ricevuta la segnalazione dalla OR , coordinatrice della classe delle due Tes_2
ragazze, circa le molestie poste in essere dal professore , si era recato in Pt_4
Presidenza per mettere al corrente la dirigente scolastica e non trovandola si era rivolto alla OR;
che la predetta, dopo qualche giorno, era venuta in sede e Parte_5
aveva parlato anche con la OR , che confermava quanto già riferito, e Tes_2
con una delle due ragazze, che confermava i palpeggiamenti e le paroline fuori posto;
che aveva saputo che il professore era stato convocato dalla Vicepreside Pt_4
per un colloquio in Presidenza. Parte_5
La OR ha confermato le circostanze dei palpeggiamenti e ha riferito di Tes_2
aver parlato con la Preside dell'argomento anche qualche giorno dopo, chiedendole come avesse risolto la vicenda;
che aveva ricevuto la rassicurazione che il docente non avrebbe mai più messo piede nella scuola e che lei (la Preside) avrebbe provveduto a fare in modo che il docente non fosse tornato più nella scuola.
Tali dichiarazioni sono coerenti intrinsecamente e pienamente convergenti tra loro.
Rebus sic stantibus, stante la conoscenza dei fatti da parte della Preside, deve confermarsi la sussistenza e la gravità della condotta omissiva a lei ascritta, sopra specificata, e la legittimità della sanzione disciplinare inflitta, che, tenuto conto anche della recidiva dalla stessa riportata (per l'irrogazione, nel biennio precedente, della sanzione conservativa della multa di 350,00 euro che, contrariamente da quanto affermato dall'appellante, è stata confermata da questa Corte con sentenza n. 331/2023, nota alle parti) appare certamente proporzionata. Ciò per le motivazioni già esposte dal primo Giudice e che, per dovere di sinteticità, vengono qui richiamate e, in particolare, tenuto conto della rilevanza dei doveri violati, dell'obiettiva gravità della condotta, del ruolo di responsabilità rivestito, dell'elevato grado di diligenza richiesto e della sussistenza di violazioni di norme attinenti alle attribuzioni specifiche del ruolo dirigenziale.
Non si presta ad essere emendata poi la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali, sulla cui riforma la parte nemmeno ha insistito nelle conclusioni, posto che:
-va riconosciuta anche la fase istruttoria, come chiarito dalla S.C. di Cassazione, secondo cui la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo
11 svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II,
27.3.2023, n. 8561); peraltro, anche nel giudizio d'appello è dovuto all'avvocato il compenso la fase istruttoria e fase conclusiva, ancorché nel corso del gravame non abbia avuto luogo alcuna attività istruttoria propriamente detta (C.C. sentenza n.
30219 del 31 ottobre 2023);
-applicando i parametri medi fissati dal d.m. 55 del 2014 e tenuto conto della tipologia di controversia (in materia di lavoro), del valore della causa (indeterminabile scaglione
26.000 – 52.000) e dell'attività svolta, ed applicando la riduzione del 20% l'importo calcolato di euro 4800,00 risulta addirittura inferiore a quanto liquidato.
Per tutto quanto detto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 828/2022 emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro
[...]
in data 11/05/2022, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 4.996,00 oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 11/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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