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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. RI IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 801/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...] Corso America n. 72, Parte_1
C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo C.F._1 del giudizio dall'Avv. Simona Sanvitale, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Annamaria Zarrelli, entrambe del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153), parte attrice contro
, C.F. , in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dal dott. CP_3 dipendente dello stesso , e domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del CP_1 lavoro di cui all'art. 12, D. Lgs. 165/01, sito in Cagliari, Via Giudice Guglielmo n. 44-46, presso l'
[...]
Controparte_4
Parte convenuta resistente
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 esponendo di essere stata insegnante precaria della scuola e di avere prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, senza ricevere il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente
(in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, contestando, in particolare, l'insufficienza del servizio svolto dalla parte attrice negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023.
2. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, può essere accolta per i seguenti motivi.
3. Ai fini della decisione, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Non si tratta dell'unica norma che si occupa del tema della formazione degli insegnanti.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede inoltre che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione
pagina 2 di 12 didattico-pedagogica” (comma 1); “l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 dello stesso C.C.N.L. stabilisce poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, occorre rilevare che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati “abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste pagina 3 di 12 dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è previsto che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_7 categoria”.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della
Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.
4. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione dal beneficio della Carta Docente a danno del pagina 4 di 12 personale docente reclutato con contratti di supplenza a termine si porrebbe in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-
450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
6. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n. 29961/2023, affermando che:
- anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore pagina 5 di 12 svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L.
n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui pagina 6 di 12 mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta [...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta
l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione a disposizione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico pagina 7 di 12 decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
7. La Suprema Corte non si è espressa sulla questione della spettanza o meno della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n.
124/1999. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che non esista una soluzione tranchant, in termini di assoluta affermazione o negazione del diritto, in grado di adattarsi uniformemente al variegato panorama di casi che in concreto possono celarsi dietro questa tipologia di contratti a termine.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n.
526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e quindi della selezione delle supplenze temporanee che legittimano la pretesa di accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenuto conto del fatto che, come visto, l'obiettivo che il legislatore si è posto con l'istituzione della Carta Docente è quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, rendesse evidenza della piena comparabilità dell'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
Con la nuova pronuncia la Corte, richiamando la già affermata incompatibilità fra l'esclusione in via di principio del diritto alla Carta Docenti per i docenti a tempo determinato e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha innanzitutto chiarito che, sebbene la discriminazione sia venuta meno per alcune categorie di lavoratori (ovvero per i destinatari di supplenze annuali destinatari della normativa riparatoria di cui all'art 15 del D.L 69/2023 che ha esteso loro la Carta Docenti), ciò non esclude la stessa persista per gli altri lavoratori a tempo determinato non contemplati dal suddetto intervento normativo, ad eccezione dei casi in cui “(…) tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto pagina 8 di 12 nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
In particolare, la Corte di Giustizia ha negato:
- la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, non emergendo che si tratti di prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro;
- che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha affermato che una tale previsione basata su di un criterio oggettivo, generale ed astratto, quale la durata stessa dell'impiego, sarebbe illegittima, ed equivarrebbe ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo Stato
Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono pagina 9 di 12 l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
8. Nel caso di specie, sono state documentate le seguenti supplenze (cfr. i contratti di lavoro prodotti a corredo del ricorso introduttivo e lo stato matricolare prodotto a corredo della comparsa del
): CP_1
- Per l'anno scolastico 2020/2021, 25 ore settimanali dal 5.10.2020 al 9.10.2020 presso la Scuola
d'Infanzia “I.C. via Stoccolma” di Cagliari, 25 ore settimanali dal 12.10.2020 al 12.11.2020, dal
13.11.2020 al 30.11.2020, dal 1.12.2020 al 22.10.2020 e dal 7.1.2021 al 17.1.2021 presso la Scuola
d'Infanzia “Is Mirrionis (Cagliari)” di Cagliari, 12 ore settimanali dal 18.1.2021 al 30.6.2021 presso la
Scuola d'Infanzia “I.C. Pirri 1 - Pirri 2” di Cagliari;
- Per l'anno scolastico 2021/2022, 10 ore settimanali dal 13.9.2022 al 30.6.2023 presso la Scuola
d'Infanzia “Assemini 1 Circolo” di Assemini.
Nel caso di specie parte ricorrente, ha ricevuto per l'anno scolastico 2020/2021 più incarichi di supplenza temporanea per una durata totale di 254 giorni, svolgendo effettivamente un incarico di docenza di durata equiparabile a quella prevista per i docenti di ruolo.
Inoltre, in riferimento all'anno scolastico 2020/2021 i suddetti incarichi prevedevano un orario settimanale completo, perlomeno per il periodo dal 5.10.2020 al 17.1.2021, mentre successivamente, per il periodo dal 18.1.2021 al 30.6.2021, parte attrice era stata impegnata per 12 ore settimanali di insegnamento.
Anche per il successivo anno scolastico (2022/2023), la ricorrente ha impartito 10 ore settimanali di supplenza. Pertanto, nelle predette annualità l'orario lavorativo era perfettamente equiparabile quanto meno a quello dei contratti a tempo indeterminato part-time, per i quali il bonus carta docente viene assegnato di diritto.
Occorre osservare che, come nel caso di specie, qualora l'ammontare di ore di supplenza assegnate pagina 10 di 12 all'insegnante precario sia di ammontare inferiore all'orario completo, tale circostanza non comporta l'automatica negazione del diritto richiesto;
infatti, il criterio delle ore di insegnamento assegnate, come quello della durata del contratto, non possono essere valutati singolarmente per escludere il riconoscimento del diritto di parte attrice, ma devono essere valutati globalmente con gli ulteriori indici in possesso, idonei a dimostrare che i compiti assegnati all'insegnante non fossero distinti sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
È tra l'altro un dato pacificamente acquisito che il personale docente a tempo determinato svolga la stessa attività di insegnamento del personale in ruolo poiché, indipendentemente dal numero di ore di insegnamento che è chiamato a svolgere, l'insegnante è comunque tenuto a garantire standard qualitativi non inferiori a quelli che si esigono dal personale a tempo indeterminato, come nel caso di specie.
Pertanto, poiché parte attrice risultava ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze e non è stato né allegato, né dimostrato, che sia uscita da tale sistema, deve dichiararsi il diritto in capo all'attrice di ottenere la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati e il convenuto CP_1 deve essere condannato a riconoscere a parte attrice la somma di euro 500,00 per ciascuna delle annualità sopra indicate, affinché la stessa parte attrice possa fruire delle iniziative formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13 luglio 2015, n. 107.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è, inoltre, dovuto (con pronunciamento che può essere anche reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 1999, n.
8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
***
Occorre osservare che l'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata, considerato che la sentenza n. 617/2023 pronunciata da questo Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice dott. Giorgio
Murru, risulta inconferente con l'oggetto del presente contenzioso.
Nel caso richiamato, la questione sotto esame è di rilievo esclusivamente ai fini della ricostruzione di carriera, e pertanto non possono essere tenuti in considerazione, per il riconoscimento o meno del diritto al bonus carta docente, i principi emersi in suddetto giudizio.
*** pagina 11 di 12 In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto deve CP_1 essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della causa.
Considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni e nello svolgimento delle argomentazioni difensive conclusionali (attività difensive, appunto, rientranti tra quelle oggetto della fase decisionale).
Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori minimi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto della serialità ed estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a riconoscere in Controparte_1 favore di parte attrice, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2022-2023, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- condanna il alla rifusione in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle spese processuali delle altre fasi, che liquida in euro 300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. e iva, se dovuta per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 6.11.2025
Il giudice
RI IU
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. RI IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 801/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...] Corso America n. 72, Parte_1
C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo C.F._1 del giudizio dall'Avv. Simona Sanvitale, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Annamaria Zarrelli, entrambe del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153), parte attrice contro
, C.F. , in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dal dott. CP_3 dipendente dello stesso , e domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del CP_1 lavoro di cui all'art. 12, D. Lgs. 165/01, sito in Cagliari, Via Giudice Guglielmo n. 44-46, presso l'
[...]
Controparte_4
Parte convenuta resistente
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 esponendo di essere stata insegnante precaria della scuola e di avere prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, senza ricevere il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente
(in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, contestando, in particolare, l'insufficienza del servizio svolto dalla parte attrice negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023.
2. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, può essere accolta per i seguenti motivi.
3. Ai fini della decisione, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Non si tratta dell'unica norma che si occupa del tema della formazione degli insegnanti.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede inoltre che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione
pagina 2 di 12 didattico-pedagogica” (comma 1); “l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 dello stesso C.C.N.L. stabilisce poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, occorre rilevare che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati “abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste pagina 3 di 12 dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è previsto che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_7 categoria”.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della
Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.
4. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione dal beneficio della Carta Docente a danno del pagina 4 di 12 personale docente reclutato con contratti di supplenza a termine si porrebbe in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-
450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
6. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n. 29961/2023, affermando che:
- anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore pagina 5 di 12 svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L.
n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui pagina 6 di 12 mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta [...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta
l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione a disposizione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico pagina 7 di 12 decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
7. La Suprema Corte non si è espressa sulla questione della spettanza o meno della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n.
124/1999. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che non esista una soluzione tranchant, in termini di assoluta affermazione o negazione del diritto, in grado di adattarsi uniformemente al variegato panorama di casi che in concreto possono celarsi dietro questa tipologia di contratti a termine.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n.
526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e quindi della selezione delle supplenze temporanee che legittimano la pretesa di accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenuto conto del fatto che, come visto, l'obiettivo che il legislatore si è posto con l'istituzione della Carta Docente è quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, rendesse evidenza della piena comparabilità dell'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza.
Con la nuova pronuncia la Corte, richiamando la già affermata incompatibilità fra l'esclusione in via di principio del diritto alla Carta Docenti per i docenti a tempo determinato e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha innanzitutto chiarito che, sebbene la discriminazione sia venuta meno per alcune categorie di lavoratori (ovvero per i destinatari di supplenze annuali destinatari della normativa riparatoria di cui all'art 15 del D.L 69/2023 che ha esteso loro la Carta Docenti), ciò non esclude la stessa persista per gli altri lavoratori a tempo determinato non contemplati dal suddetto intervento normativo, ad eccezione dei casi in cui “(…) tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto pagina 8 di 12 nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
In particolare, la Corte di Giustizia ha negato:
- la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, non emergendo che si tratti di prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro;
- che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di incarichi a tempo parziale o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha affermato che una tale previsione basata su di un criterio oggettivo, generale ed astratto, quale la durata stessa dell'impiego, sarebbe illegittima, ed equivarrebbe ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo Stato
Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono pagina 9 di 12 l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
8. Nel caso di specie, sono state documentate le seguenti supplenze (cfr. i contratti di lavoro prodotti a corredo del ricorso introduttivo e lo stato matricolare prodotto a corredo della comparsa del
): CP_1
- Per l'anno scolastico 2020/2021, 25 ore settimanali dal 5.10.2020 al 9.10.2020 presso la Scuola
d'Infanzia “I.C. via Stoccolma” di Cagliari, 25 ore settimanali dal 12.10.2020 al 12.11.2020, dal
13.11.2020 al 30.11.2020, dal 1.12.2020 al 22.10.2020 e dal 7.1.2021 al 17.1.2021 presso la Scuola
d'Infanzia “Is Mirrionis (Cagliari)” di Cagliari, 12 ore settimanali dal 18.1.2021 al 30.6.2021 presso la
Scuola d'Infanzia “I.C. Pirri 1 - Pirri 2” di Cagliari;
- Per l'anno scolastico 2021/2022, 10 ore settimanali dal 13.9.2022 al 30.6.2023 presso la Scuola
d'Infanzia “Assemini 1 Circolo” di Assemini.
Nel caso di specie parte ricorrente, ha ricevuto per l'anno scolastico 2020/2021 più incarichi di supplenza temporanea per una durata totale di 254 giorni, svolgendo effettivamente un incarico di docenza di durata equiparabile a quella prevista per i docenti di ruolo.
Inoltre, in riferimento all'anno scolastico 2020/2021 i suddetti incarichi prevedevano un orario settimanale completo, perlomeno per il periodo dal 5.10.2020 al 17.1.2021, mentre successivamente, per il periodo dal 18.1.2021 al 30.6.2021, parte attrice era stata impegnata per 12 ore settimanali di insegnamento.
Anche per il successivo anno scolastico (2022/2023), la ricorrente ha impartito 10 ore settimanali di supplenza. Pertanto, nelle predette annualità l'orario lavorativo era perfettamente equiparabile quanto meno a quello dei contratti a tempo indeterminato part-time, per i quali il bonus carta docente viene assegnato di diritto.
Occorre osservare che, come nel caso di specie, qualora l'ammontare di ore di supplenza assegnate pagina 10 di 12 all'insegnante precario sia di ammontare inferiore all'orario completo, tale circostanza non comporta l'automatica negazione del diritto richiesto;
infatti, il criterio delle ore di insegnamento assegnate, come quello della durata del contratto, non possono essere valutati singolarmente per escludere il riconoscimento del diritto di parte attrice, ma devono essere valutati globalmente con gli ulteriori indici in possesso, idonei a dimostrare che i compiti assegnati all'insegnante non fossero distinti sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
È tra l'altro un dato pacificamente acquisito che il personale docente a tempo determinato svolga la stessa attività di insegnamento del personale in ruolo poiché, indipendentemente dal numero di ore di insegnamento che è chiamato a svolgere, l'insegnante è comunque tenuto a garantire standard qualitativi non inferiori a quelli che si esigono dal personale a tempo indeterminato, come nel caso di specie.
Pertanto, poiché parte attrice risultava ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze e non è stato né allegato, né dimostrato, che sia uscita da tale sistema, deve dichiararsi il diritto in capo all'attrice di ottenere la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati e il convenuto CP_1 deve essere condannato a riconoscere a parte attrice la somma di euro 500,00 per ciascuna delle annualità sopra indicate, affinché la stessa parte attrice possa fruire delle iniziative formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13 luglio 2015, n. 107.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è, inoltre, dovuto (con pronunciamento che può essere anche reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 1999, n.
8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
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Occorre osservare che l'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata, considerato che la sentenza n. 617/2023 pronunciata da questo Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice dott. Giorgio
Murru, risulta inconferente con l'oggetto del presente contenzioso.
Nel caso richiamato, la questione sotto esame è di rilievo esclusivamente ai fini della ricostruzione di carriera, e pertanto non possono essere tenuti in considerazione, per il riconoscimento o meno del diritto al bonus carta docente, i principi emersi in suddetto giudizio.
*** pagina 11 di 12 In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto deve CP_1 essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della causa.
Considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni e nello svolgimento delle argomentazioni difensive conclusionali (attività difensive, appunto, rientranti tra quelle oggetto della fase decisionale).
Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori minimi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto della serialità ed estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a riconoscere in Controparte_1 favore di parte attrice, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2022-2023, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- condanna il alla rifusione in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle spese processuali delle altre fasi, che liquida in euro 300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. e iva, se dovuta per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 6.11.2025
Il giudice
RI IU
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