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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 541/2022 promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. LUIGI CERCHIONE, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
Paola IA, giusta procura generale alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione verbale accertamento n. 2016006888/S07 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 conv in
Legge 77/2020 e art. 429 c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto, in via preliminare, l'annullamento del verbale unico di notificazione e accertamento n. 2016006888/S07 del 2.5.2017, per violazione degli artt. 79 e 80, D.Lgs. 276/2003 nonché per intervenuta prescrizione dell'obbligazione solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, e nel merito, l'accertamento della infondatezza delle pretese creditorie – è infondata e va rigettata.
3. Occorre premettere che il verbale di accertamento ispettivo oggetto di odierno giudizio è stato emesso nei confronti della quale committente ed obbligato in solido ex art Parte_1
29 D.Lgs 276/2003 della per i contributi non versati da Parte_2 quest'ultima a titolo di trasferte, congedo per motivi familiari e assegni nucleo familiari in relazione a 4 lavoratori ( , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
) per l'importo complessivo di €11.759,39. Persona_4
Occorre ancora premettere che la è stata destinataria del verbale di Parte_2 accertamento n. 2016006888/DDL -dal quale poi è scaturita l'obbligazione solidale per cui oggi è causa- avverso il quale la cooperativa ha presentato ricorso in opposizione definito da questo Tribunale con sentenza n 1280/22 del 29.11.2022 che, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il predetto verbale di accertamento, nella sola parte in cui sono state disconosciute alla le agevolazioni contributive di cui alla legge Controparte_2
223/91 ed alla legge n. 190/2014 nonché nella parte relativa al recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e e rigettato per il resto la domanda Persona_1 Persona_3 attorea.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Avverso i capi sfavorevoli di tale statuizione l' ha proposto ricorso in appello, mentre la CP_1 ha proposto appello incidentale in relazione al recupero dei Controparte_2 contributi per gli assegni nucleo familiare indebitamente erogati e per le trasferte.
Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 3746/2024 (in atti) con cui la Corte di appello di
Roma ha accolto il ricorso dell' riformando parzialmente la sentenza di primo grado e CP_1 rigettando l'appello incidentale della . Pt_2
4. Tanto premesso, in ordine di priorità logica giuridica, occorre affrontare l'eccezione sollevata dalla parte opponente di decadenza ex art. 29, comma 2 dlgs 276/2003 rispetto alla cessazione del contratto di appalto con la società . Pt_2
Poiché tale eccezione è stata dedotta in ricorso con riferimento non al termine biennale bensì
a quello quinquennale, all'udienza del 9.5.2024, la difesa della società opponente ha espressamente precisato di non aver sollevato alcuna eccezione di prescrizione quinquennale.
Sgombrato così il campo dalle suddette incertezze, l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalla è infondata. Pt_1
4.1 Sul punto appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla Cassazione - a cui si intende in questa sede dare continuità - secondo cui "il termine di due anni previsto dal
Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione" (tra le molte Cfr Cass. n.
18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019, Cass n. 2869/2020 e n. 37985/2021;
Cass. n. 38151/2022 e n. 7236/2023)
La Suprema Corte ha infatti considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, in virtù del consolidato principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi;
ciò in quanto l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' , e' distinta ed CP_1 autonoma rispetto a quella retributiva, essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente
(cd. "minimale contributivo") (in termini v. Cass. cit)
In definitiva deve essere dichiara la non operatività della invocata decadenza nell'ipotesi in esame.
Corre poi l'obbligo di evidenziare che contrariamente a quanto dedotto dalla società opponente, risulta documentalmente acclarato che il verbale di accertamento n.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2016006888/S07 è stato correttamente notificato alla società stessa in data 8.5.2017 (cfr doc. CP_ all.to alla memoria
5. Quanto alle ulteriori doglianze sollevate in ricorso, esse risultano assorbite dalla pronuncia della Corte di Appello n. 3746/2024 – cui questo Giudice ritiene di aderire – avendo il
Collegio, da un lato, ritenuto che oggetto dell'accertamento ispettivo nei confronti della non fosse la contestazione della validità del contratto di appalto con la (onde Pt_2 Pt_1
l'odierna eccezione di violazione degli artt. 79 e 80 del dlgs 276/2003 appare recessiva) e, dall'altro, avendo confermato l'omissione contributiva da parte di per i titoli inerenti Pt_2 trasferte ed assegni per il nucleo familiare per i dipendenti innanzi indicati.
Ne discende che l'obbligazione solidale in capo alla committente ai sensi dell'art. 29 Pt_1 dlgs 276/2003 per i titoli di cui al verbale di accertamento n. 2016006888/S07 del 2.5.2017 risulta sussistente e la correlativa obbligazione contributiva dovuta.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato dovendosi confermare gli addebiti contenuti nel verbale di accertamento oggetto di opposizione.
7. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore
€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusione della fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente .
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la società opponente alla refusione in favore dell' delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi €3.727,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 541/2022 promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. LUIGI CERCHIONE, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
Paola IA, giusta procura generale alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione verbale accertamento n. 2016006888/S07 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 conv in
Legge 77/2020 e art. 429 c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto, in via preliminare, l'annullamento del verbale unico di notificazione e accertamento n. 2016006888/S07 del 2.5.2017, per violazione degli artt. 79 e 80, D.Lgs. 276/2003 nonché per intervenuta prescrizione dell'obbligazione solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, e nel merito, l'accertamento della infondatezza delle pretese creditorie – è infondata e va rigettata.
3. Occorre premettere che il verbale di accertamento ispettivo oggetto di odierno giudizio è stato emesso nei confronti della quale committente ed obbligato in solido ex art Parte_1
29 D.Lgs 276/2003 della per i contributi non versati da Parte_2 quest'ultima a titolo di trasferte, congedo per motivi familiari e assegni nucleo familiari in relazione a 4 lavoratori ( , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
) per l'importo complessivo di €11.759,39. Persona_4
Occorre ancora premettere che la è stata destinataria del verbale di Parte_2 accertamento n. 2016006888/DDL -dal quale poi è scaturita l'obbligazione solidale per cui oggi è causa- avverso il quale la cooperativa ha presentato ricorso in opposizione definito da questo Tribunale con sentenza n 1280/22 del 29.11.2022 che, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il predetto verbale di accertamento, nella sola parte in cui sono state disconosciute alla le agevolazioni contributive di cui alla legge Controparte_2
223/91 ed alla legge n. 190/2014 nonché nella parte relativa al recupero dei congedi straordinari dei sig.ri e e rigettato per il resto la domanda Persona_1 Persona_3 attorea.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Avverso i capi sfavorevoli di tale statuizione l' ha proposto ricorso in appello, mentre la CP_1 ha proposto appello incidentale in relazione al recupero dei Controparte_2 contributi per gli assegni nucleo familiare indebitamente erogati e per le trasferte.
Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 3746/2024 (in atti) con cui la Corte di appello di
Roma ha accolto il ricorso dell' riformando parzialmente la sentenza di primo grado e CP_1 rigettando l'appello incidentale della . Pt_2
4. Tanto premesso, in ordine di priorità logica giuridica, occorre affrontare l'eccezione sollevata dalla parte opponente di decadenza ex art. 29, comma 2 dlgs 276/2003 rispetto alla cessazione del contratto di appalto con la società . Pt_2
Poiché tale eccezione è stata dedotta in ricorso con riferimento non al termine biennale bensì
a quello quinquennale, all'udienza del 9.5.2024, la difesa della società opponente ha espressamente precisato di non aver sollevato alcuna eccezione di prescrizione quinquennale.
Sgombrato così il campo dalle suddette incertezze, l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalla è infondata. Pt_1
4.1 Sul punto appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla Cassazione - a cui si intende in questa sede dare continuità - secondo cui "il termine di due anni previsto dal
Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione" (tra le molte Cfr Cass. n.
18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019, Cass n. 2869/2020 e n. 37985/2021;
Cass. n. 38151/2022 e n. 7236/2023)
La Suprema Corte ha infatti considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, in virtù del consolidato principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi;
ciò in quanto l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' , e' distinta ed CP_1 autonoma rispetto a quella retributiva, essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente
(cd. "minimale contributivo") (in termini v. Cass. cit)
In definitiva deve essere dichiara la non operatività della invocata decadenza nell'ipotesi in esame.
Corre poi l'obbligo di evidenziare che contrariamente a quanto dedotto dalla società opponente, risulta documentalmente acclarato che il verbale di accertamento n.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2016006888/S07 è stato correttamente notificato alla società stessa in data 8.5.2017 (cfr doc. CP_ all.to alla memoria
5. Quanto alle ulteriori doglianze sollevate in ricorso, esse risultano assorbite dalla pronuncia della Corte di Appello n. 3746/2024 – cui questo Giudice ritiene di aderire – avendo il
Collegio, da un lato, ritenuto che oggetto dell'accertamento ispettivo nei confronti della non fosse la contestazione della validità del contratto di appalto con la (onde Pt_2 Pt_1
l'odierna eccezione di violazione degli artt. 79 e 80 del dlgs 276/2003 appare recessiva) e, dall'altro, avendo confermato l'omissione contributiva da parte di per i titoli inerenti Pt_2 trasferte ed assegni per il nucleo familiare per i dipendenti innanzi indicati.
Ne discende che l'obbligazione solidale in capo alla committente ai sensi dell'art. 29 Pt_1 dlgs 276/2003 per i titoli di cui al verbale di accertamento n. 2016006888/S07 del 2.5.2017 risulta sussistente e la correlativa obbligazione contributiva dovuta.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato dovendosi confermare gli addebiti contenuti nel verbale di accertamento oggetto di opposizione.
7. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore
€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusione della fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente .
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la società opponente alla refusione in favore dell' delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi €3.727,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro