Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.AC.12561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Giudice -Dott.ssa Valeria Rosetti
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12561 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa, giusta Parte 1
procura in calce al ricorso, dall'avv. PELLEGRINO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n.228
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. C.F. 2 rappresentato e difeso, CP 1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. DE MARTINO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Consalvo 99-H Parco San Luigi Is.G
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte 1 premesso di aver intessuto dal 2020 una Con ricorso depositato in data 05.06.2024 relazione sentimentale con dalla quale era nato un figlio, Per 1 il 10.12.2023, CP 1
rappresentava di aver convissuto con il resistente per un solo mese successivamente alla nascita del figlio atteso che il CP 1 decideva poi di trasferirsi presso la sua famiglia di origine e, da febbraio 2024, di interrompere definitivamente la relazione. La ricorrente nel dichiarare di vivere con la madre in un immobile preso in locazione, di svolgere saltuariamente attività di parrucchiera a domicilio e di percepire l'assegno unico, formulava richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti di carattere economico in quanto l'importo mensilmente versatole dal CP 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ( euro
300,00) non risultava adeguato a fronteggiare le esigenze di vita del minore.
Ciò premesso chiedeva:
In via preliminare e cautelare, in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: disporre l'assegno di mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 700,00 mensili (al netto dell'Assegno Unico), da riconoscersi ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 1 c.p.c. a far data dalla domanda giudiziale, oltre 50% di spese straordinarie, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2) In via principale: stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la
-
responsabilità genitoriale sul piccolo Persona 2 (di mesi 6), assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio di Napoli al Vico Ferze al
Lavinaio n. 25; stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio giorni di lunedì, mercoledì, sabato e/o domenica, salvo diverso accordo, dalle 14.00 alle 16.00; mentre i nonni paterni potranno esercitare il diritto di visita sempre presso la residenza del minore, o il lunedì dalle 14.00 alle
16.00 o il sabato dalle 14.00 alle 16.00; - stabilire che per il periodo estivo il minore starà con la madre con diritto del padre di esercitare il diritto di visita nel mese di luglio o agosto al minore in 4 giorni concordati con la ricorrente e presso l'eventuale dimora estiva del piccolo;
- regolare secondo quanto ritenuto più idoneo dal giudicante le vacanze natalizie comprendenti il 31 dicembre e il 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
stabilire che per il
-
mantenimento ordinario del figlio in ragione delle circostanze menzionate, il sig. CP_1 corrisponda all'altro genitore l'importo mensile di euro 700,00 (settecento/00), al netto dell'Assegno
Unico, da riconoscersi ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 1 c.p.c. a far data dalla domanda giudiziale, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- stabilire che entrambi i genitori partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) con rimando per quanto altro non previsto al Protocollo del Tribunale di Napoli;
- stabilita ed immutata la residenza del minore in Napoli al Vico Ferze al Lavinaio n. 25
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto, previo rigetto della richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti avanzata dalla ricorrente finalizzata esclusivamente ad ottenere un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ma contestava le condizioni formulate dalla ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Persona 2 in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con residenza 1)Affidare il figlio minore, '
privilegiata presso l'abitazione dove già risiede con la madre, sig.ra Parte 1 in Napoli al Vico
Ferze al Lavinaio n. 25, con esercizio del proprio ruolo genitoriale, congiuntamente, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
,2) il sig. CP 1 avrà diritto di far visita al minore, Persona 2 almeno tre volte a settimana, ovvero negli orari e giorni che le parti concorderanno. In particolare, il sig. CP 1 compatibilmente all'età del piccolo Persona 2 ed alle sue esigenze, potrà anche prelevare lo stesso dall'abitazione dove risiede con la madre, e trascorrere altrove le ore al medesimo spettanti, senza intrattenersi presso la predetta residenza in Napoli al Vico Forze al Lavinaio n. 25.
3) Inoltre, il sig. CP 1 con il compimento del secondo anno d'età del minore, potrà tenerlo con sé anche nel fine settimana ogni quindici giorni, con il pernottamento presso la propria residenza, dove attrezzerà una apposita cameretta, prelevando il figlio, Persona 2 alle ore 10.00 del sabato fino
,
alle ore 17.00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente alle esigenze del minore, tra cui quelle scolastiche, nonché alle esigenze lavorative del padre, con possibilità, nella ipotesi di impedimento, di recuperare il fine settimana perso, laddove non fosse possibile per motivi di salute e lavorativi.
4) I nonni paterni potranno incontrare il minore nei luoghi, nei giorni e nelle ore che concorderanno con la sig.ra Parte 1 con una frequenza settimanale di almeno due volte e per non meno di due ore per '
ciascun incontro. Inoltre, i nonni potranno portare in giro con sé il piccolo Persona 2 nei giorni e nelle ore convenuti e che, in mancanza d'accordo, sarà lo stesso Tribunale ad indicare, compatibilmente sia alle loro esigenze lavorative, sia alle esigenze primarie del minore stesso.
5) Il piccolo, Persona 2 fino al compimento dei 2 anni, compatibilmente alle esigenze del medesimo, trascorrerà le festività, sempre pernottando presso l'abitazione materna, (dal compimento del secondo anno di età, invece, con pernottamento presso la residenza paterna), nei modi che appresso si indicano: a) per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno durante i quali il padre provvederà a prelevarlo dall'abitazione materna non prima delle ore 9.30 e riaccompagnarlo non oltre le ore 21.30; b) durante il periodo Natalizio, ad anni alterni, ossia nei giorni 24-25-26-31 dicembre, e 1° e 6 gennaio il minore starà con il padre che potrà prelevarlo dall'abitazione materna non prima dalle ore 10.00 e riaccompagnarlo non oltre le ore 22.00; c)durante il periodo Pasquale, allo stesso modo, il minore starà con il padre che potrà prelevarla dall'abitazione materna, ad anni alterni, nei Giorni di Pasqua o il Lunedi in Albis, non prima dalle ore 10.00 e lo riaccompagnerà non oltre le ore 21.00; d)il minore trascorrerà la festività del papà con il sig. CP_1
[...] e la festività della mamma con la sig.ra Parte 1 nonché i reciproci compleanni ed onomastici, anche degli ascendenti e collaterali di ciascun genitore, con il sig. CP 1 o con la sig.ra Parte 1 e)il compleanno e l'onomastico del minore sarà trascorso, ove possibile, congiuntamente dai genitori con la figlia. Diversamente, si applicherà il criterio dell'alternanza (il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre e viceversa).
6)Il sig. CP_1 corrisponderà la somma mensile di Euro 300,00 (Euro mille/00), anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo Per 2
[...] Parimenti la sig.ra Parte 1 sarà tenuta a contribuire al mantenimento del figlio, proporzionalmente al proprio reddito e, comunque, laddove essa risultasse impossibilitata in tal senso, onerare i nonni materni a contribuire al mantenimento del piccolo Per 1 proporzionalmente ai loro redditi ed in maniera non inferiore a quella che sarà posta a carico del sig. CP 1 . Diversamente le spese straordinarie necessarie per il minore, che andranno sempre concordate preventivamente, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo previsto dal
Tribunale di Napoli. In ultimo, riconoscere il diritto di entrambi i genitori alla suddivisione dell'assegno unico, nella misura del 50% ciascuno.
7) Onerare entrambi i genitori di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località laddove interessino anche il minore;
8) Onerare entrambi i genitori della comunicazione di eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
9) Onerare il genitore collocatario del minore, laddove non agevoli / impedisca la frequentazione tra padre e figlio, nonchè tra nonni e minore, del pagamento di un importo di Euro 300,00 a titolo di penale, ovvero nella diversa misura che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà determinare anche secondo sua equità e giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., con ogni pronuncia conseguenziale.
10) Condannare la sig.ra Parte 1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
All'udienza del 3.12.2024 le parti, comparse personalmente, si accordavano in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre concordati tenendo conto della tenera età del bambino e dell'attività lavorativa del CP_1 presso l'azienda di famiglia aperta tutti i giorni, anche la domenica, e chiedevano accogliersi i seguenti patti:
il padre potrà esercitare il suo diritto di visita al figlio minore nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, e segnatamente nei giorni di lunedì e domenica presso l'abitazione del CP_1 in Via Porta San
Gennaro n. 32 mentre il mercoledì ed il venerdì presso l'indirizzo del minore in Vico Ferze al Lavinaio n.
25, salvo diverso accordo tra le parti e salvo assenza della Pt 1 che autorizzerebbe in tal caso il CP_1 a prelevare il minore. Gli orari saranno: lunedì dalle 10.00 - 18.00; mercoledì 18.00 - 20.00; venerdì 18.00
- 20.00; domenica 16.30 - 19.00, salvo diverso accordo.
- regime visita festività:
Le festività saranno divise per l'anno 2024 lasciando il minore al padre con orario 10.00 - 18.00 nei giorni: 25/12/24, 01/01/25 e 06/01/25 e nelle altre festività starà con la madre, il tutto con alternanza annuale, salvo diverso accordo.
La Pasqua 2025 il minore starà con la madre ed a Pasquetta col padre con orario 10.00 - 18.00, alternandosi negli anni successivi, salvo diverso accordo.
Il 25/4/25 il minore starà con la madre, il 01/5/25 col padre, il 02/6/25 con la madre. I compleanni del minore verranno divisi in due fasce: 10.00 - 15.00 e 15.00 - 20.00 alternandosi di anno in anno. Il
10/12/2024 inizierà il padre con la fascia 10.00 - 15.00.
Le festa della mamma e del papà verranno trascorse dal minore con il festeggiante e se cade in giorno in cui l'altro genitore aveva diritto di visita, questi potrà recuperarlo il primo giorno utile successivo, salvo diverso accordo delle parti.
- regime visita vacanze: Il minore trascorrerà le vacanze estive dal 1 agosto al 15 agosto col padre e dal
16 al 31 agosto con la madre, alternandosi di anno in anno (salvo diverso accordo) per la prossima estate senza pernottamento dalle ore 09.00 alle ore 17.00. A decorrere dal terzo anno di età di Per 1 lo stesso resterà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e a settimane alterne dal sabato alla domenica con pernottamento, festività come disciplinate sopra, salvo diverso accordo, e 15 giorni nel periodo estivo con pernottamento da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il Giudice, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti, riservava la decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio osserva che i patti intervenuti tra le parti non sono contrari a norme imperative e rispondono all'interesse del minore e pertanto ben potranno essere recepiti e posti a fondamento della presente decisione.
Quanto al contributo nel mantenimento del minore da porre a carico del padre, profilo in ordine al quale le parti non hanno raggiunto un accordo, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del
06/08/2020) "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” .
Ancora la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “In tema di determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (cfr. Cass.
N. 975/2021). Infine va considerato che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)" (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Facendo applicazione di tali principi, in ordine ai redditi del resistente occorre considerare che il medesimo vive presso i genitori, lavora presso l'azienda di famiglia e dalla dichiarazione dei redditi 2022 risulta un reddito complessivo di € 12.875,00, mentre dalla dichiarazione dei redditi 2023 di € 9.964,00.
Tenuto conto di tali elementi, della tenera età di Per 1 delle esigenze anche abitative del medesimo e dei tempi di permanenza presso il padre si ritiene congruo porre a carico del medesimo un assegno mensile di Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza da gennaio 2026.
Passando infine alle spese di giudizio, avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede sul ricorso promosso da Parte 1 contro
CP 1 1- affida Persona 2 (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2- disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre come da accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 3.12.2024, in parte motiva riportati;
3- pone a carico di CP 1 l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese a Pt 1
[...] l'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento di Per 1 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026;
4- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino