Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1178/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Sossio Pellecchia Presidente dott. Teresa Cianciulli Giudice dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1178/2017, avente ad oggetto “querela di falso” e vertente tra
(C.F. ), , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. LAURO GIOVANNI
- attore - e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 quale procuratore speciale ed erede della sig.ra , col CP_2 ministero/assistenza dell'avv. VOLINO EDOARDO
- convenuto - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
- interventore necessario - CONCLUSIONI All'udienza del 20/02/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva querela di falso per far […] accertare e
[...] dichiarare l'alterazione e la falsità dell'atto pubblico per notar Persona_1 del 29.07.09. rep. n. 156407, racc. n. 22620. reg.to in Avellino il
[...]
03.08.2009 al n. 5314 relativamente alle aggiunte a penna delle parole
“agosto 2009” e “Agosto 2009” di cui alle pagine 3 (rigo 14) e 5 (rigo 3) in quanto apposte da soggetto diverso dal notaio rogante come invece dichiarato nel corpo dell'atto che andrà dichiarato falso anche nella parte
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finale in cui si dichiara che lo stesso è stato redatto in parte di pugno dal notaio rogante, ed in parte con sistema elettronico da persona di sua fiducia
[…], convenendo in giudizio il , Controparte_1 quale procuratore speciale ed erede della sig.ra CP_2
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che con il suddetto atto pubblico i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 avevano costituito, ciascuno e disgiuntamente, in favore della sig.ra una rendita vitalizia di euro 412,50 mensili da CP_2 corrispondersi in rate mensili con decorrenza dal mese di agosto 2009, ma che tuttavia tale termine iniziale, scritto a penna a pagine 3 e 5 dell'atto, era stato apposto successivamente alla sottoscrizione dell'atto senza autorizzazione e da persona differente dal pubblico ufficiale rogante, nonché non corrispondente alla reale volontà delle parti. Si costituiva in giudizio, , il Controparte_1 quale, contestando in fatto e in diritto la pretesa attorea, eccepiva l'inammissibilità della querela di falso proposta, trattandosi, per come prospettato, di riempimento contra pacta e non absque pactis, nonché l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree, essendo l'atto stato redatto secondo i dettami della legge notariale ovvero connotato da un mero errore materiale. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, all'esito di alcuni rinvii dovuti anche al mutamento dell'Istruttore, veniva assegnata a sentenza all'udienza del 20/02/2025, previo invio degli atti al Pubblico Ministero. II. Diritto Sul merito
Insuscettibile di accoglimento, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la querela di falso, così come proposta.
Preliminarmente giova rilevare come, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cass. n. 4571/1983 e Cass. n. 6050/1998) (v. da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019).
Altrettanto preliminarmente preme ricordare come, secondo parimenti consolidata giurisprudenza, La querela di falso non è necessaria - né ammissibile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020) - nell'ipotesi in cui l'errore denunziato è meramente materiale, ossia consiste in una mera svista, che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto, e tale da non
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esigere una specifica indagine di fatto (vedi Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1982 n. 6375).
Orbene, facendo applicazione dei menzionati principi, non può che giungersi a dichiarare la querela proposta, in parte infondata e in parte inammissibile.
Priva di adeguati riscontri probatori, da fornirsi da parte del querelante, onerato di dare la prova univoca della falsità del documento impugnato per pervenire all'accoglimento della relativa domanda (v. da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019), è difatti risultata la prospettazione secondo cui la decorrenza a partire dal mese di agosto 2009 della rendita costituita a mezzo dell'atto pubblico per cui è causa, riportata con scrittura a mano alle pagine 3 e 5 del medesimo atto, fosse stata apposta successivamente alla sottoscrizione del predetto atto senza alcuna autorizzazione, e che mai le parti avevano concordato coincidere con la generica indicazione “agosto 2009” (v. testualmente atto di citazione).
Univoche in senso opposto sono difatti risultate le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni:
. sia dal notaio rogante (v. verbale di s.i. rese a norma dell'art. 351 c.p.p. da : […] Su richiesta delle parti in data 29.07.2009 Persona_1 mi sono recato in Mugnano del Cardinale (AV) presso l'abitazione del sig.
per ricevere un atto di costituzione di rendite Controparte_1 vitalizie mediante alienazione di beni da parte della SI , CP_2 nata a [...] il [...], ammalata ed alletata. L'atto veniva stipulato senza alcun intoppo frapposto delle parti. La SI
era perfettamente capace e parlava bene ed ha anche sottoscritto CP_2
l'atto. Tale atto è stato scritto su di un canovaccio da me predisposto allo studio e riempito per le parti mancanti a penna da parte del mio impiegato
In quella sede è stata anche inserita a mano, al 14° rigo Parte_3 della terza facciata e al 3° rigo della quinta facciata, la data di decorrenza delle rendite dal mese di "agosto 2009" che è stata concordata dalle parti.
Detto canovaccio riempito in ogni sua parte e sottoscritto dalle parti in causa nonchè dai testimoni e da me notaio, costituisce l'unico esemplare originale
[…]), che ha spiegato altresì la rinvenuta divergenza tra l'originale e le matrici prodotte in copia di cui in atti (v. ancora dichiarazioni citate: […] Successivamente, secondo la prassi, è stata predisposta presso lo studio una matrice nella quale tutte le parti scritte a mano e le postille sono state inserite nel testo. Dalla matrice sono state poi fatte tutte le copie per eseguire gli adempimenti previsti presso i vari uffici. Da tale matrice vengono anche tratte le copie da rilasciare alle parti. Nella matrice, per mera omissione da parte di qualche mio impiegato, l'area in cui è stata inserita la
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data di decorrenza della rendita non è stata riportata (cosa che invece era stata fatta nell'originale con la medesima grafia di tutte le altre parti scritte a mano ovvero la grafia dell'impiegato […]); Parte_3
. che dal collaboratore direttamente involto nella relativa redazione: (v. verbale di s.i. rese a norma dell'art. 351 c.p.p. da : […] In Parte_3 data 29.07.2009 mi sono recato unitamente al notaio in Persona_1
Mugnano del Cardinale (AV) presso l'abitazione del sig. Controparte_1
per la stipula di un atto di costituzione di rendite vitalizie mediante
[...] alienazione di beni da parte della SI , nata a [...] CP_2 del Cardinale (AV) il 08.02.1921, ammalata ed allettata. Preliminarmente è stata predisposta presso lo studio una bozza del contratto sulla base delle indicazioni fornite dai coniugi e . Al Parte_1 Parte_2 momento della stipula dell'atto originale presso l'abitazione del sig.
ho provveduto personalmente, su indicazione del notaio, a CP_1 compilare a penna tutte le parti mancanti della bozza e ad apportarvi, sempre a penna, le postille. In particolare confermo di aver anche inserito a penna, di mio pugno, al 14 rigo della terza facciata e al 3° rigo della quinta facciata, la data di decorrenza delle rendite dal mese di "agosto 2009", come concordato espressamente fra le parti […]), concorde anche nella spiegazione successiva (v. ancora dichiarazioni citate: […] Per mero errore, allorquando è stata predisposta presso lo studio la matrice nella quale sono state inserite in maniera dattilografica le parti scritte a mano e le postille, non è stata trascritta la data di decorrenza della rendita. Purtroppo, in considerazione di tale errore, sono state rilasciate alle parti copie conformi dell'atto prive della data di decorrenza della rendita […]);
. a sua volta confermata anche dall'ulteriore collaboratore occupatosi degli ulteriori adempimenti descritti (v. verbale di s.i. rese a norma dell'art. 351 c.p.p. da […] Il giorno 04.08.2009 mi sono recato Parte_4 presso l'Agenzia del Territorio di Avellino per procedere alla trascrizione dell'atto di costituzione di rendite vitalizie mediante alienazione di beni da parte della SI , nata a [...] il CP_2
08.02.1921, redatto in data 29.07.2009 dal notaio In particolare, Per_1 ha consegnato all'impiegato una copia conforme dell'atto, estratta dalla matrice. Al momento di eseguire la trascrizione, l'impiegato mi fece rilevare che nella copia mancava la data di decorrenza del pagamento della rendita.
Pertanto, mi sono recato immediatamente presso lo studio notarile rappresentando al notaio l'accaduto e nella circostanza, non ricordo se il predetto o l'impiegato , ha apposto a penna di suo pugno la Parte_3 data mancante. Ricordo che sulla copia fu apposta la stessa data riportata sull'originale dell'atto. In effetti, siccome mancava qualche giorno alla
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chiusura dello studio per ferie, non fu stampata una nuova copia conforme della matrice con sopra riportata la data in maniera dattilografica, ma per guadagnare tempo fu utilizzata la copia precedente riportando su di essa a penna la data mancante. Pertanto, ho successivamente provveduto a consegnare tale copia all'agenzia del territorio. Se ben ricordo ho anche provveduto unitamente al collega all'invio telematico Parte_3 all'agenzia delle Entrate del medesimo atto e della nota di trascrizione all'agenzia del territorio. Nella circostanza è stato inviato l'atto privo dell'indicazione della data di decorrenza della rendita […]).
A fronte di tali, precise e combacianti, dichiarazioni, invero, parte attrice si è limitata ad articolare una prova orale tutta incentrata sull'avvenuto svolgimento di trattative, e successivi accordi, tra le parti circa una diversa decorrenza (dal mese di agosto 2012) della menzionata rendita, ma con riferimento a non meglio precisate condizioni di tempo e luogo (di certo, non coincidenti con quelli di redazione e sottoscrizione dell'atto in presenza del notaio e delle altre parti), interpellando altresì soggetti (v. id est: e ) dichiaratamente non presenti in quella sede (v. Controparte_3 CP_4 testualmente capitoli di prova all'uopo articolati: 1) vero che il Sig.
e la Sig.ra , nel corso delle trattative Parte_1 CP_2 prodromiche alla compravendita, s'incontrarono nel maggio 2009 presso l'abitazione di quest'ultima, e pattuirono che la rendita vitalizia sarebbe stata corrisposta solo allorquando l'immobile sarebbe stato ristrutturato ed avrebbe cominciato a produrre reddito;
b) vero che, tenuto conto dei tempi burocratici per ottenere le autorizzazioni, per effettuare gli interventi necessari, per collocare sul mercato gli immobili, il sig. e la Sig.ra Parte_1
pattuirono che la prestazione sarebbe dovuta iniziare a decorrere CP_2 dal mese di agosto 2012).
A ben guardare, quindi, l'apposizione successivamente alla sottoscrizione del predetto atto senza alcuna autorizzazione della dicitura a mano agosto 2009 alle pagine 3 e 5 dell'atto notarile impugnato, risulta circostanza meramente allegata dal querelante, che - non avendo in alcun modo negato e/o contestato: né la presenza al momento dell'atto del notaio, in uno al citato collaboratore;
né l'avvenuta lettura dell'atto medesimo (così come compilato) in presenza di tutte le parti ad opera del notaio;
né tantomeno di aver sottoscritto, insieme con tutte le altre parti, parimenti sottoscriventi, l'atto medesimo in quell'occasione, al pari dei testimoni - si sarebbe (alquanto singolarmente e senza fornire idonee spiegazioni sul punto) dichiaratamente determinato a firmare, unitamente a tutte le altre parti, un atto “in bianco” circa la decorrenza della rendita (da porsi a suo carico), previa lettura (parimenti senza indicazione della
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decorrenza della rendita) ad opera del notaio rogante, in presenza anche dei testimoni all'uopo convocati (attesa la mancata impugnazione in parte qua dell'atto medesimo e delle attestazioni sul punto ivi contenute).
Né, alla stregua di quanto sin qui ricostruito e delle riportate – ed univoche – dichiarazioni rese in proposito dai soggetti involti, potrebbe ritenersi sufficiente a suffragare la prospettazione attorea la mancanza della indicazione della citata decorrenza nelle copie (delle matrici) acquisite presso lo studio notarile (v. copie di cui in atti), parimenti non impugnate in questa sede, ma meramente prodotte a sostegno della querela proposta (v. atto di citazione).
Del pari, rilievo autenticamente dirimente non potrebbe attribuirsi ala CTP grafologica di cui in atti, attestante una “probabile eterografia” delle aggiunte postume “agosto 2009” (v. parere grafologico di cui alla produzione attorea): non soltanto perché frutto di accertamenti condotti su una copia e non sull'originale del documento, sul presupposto della natura postuma – qui rimasta indimostrata – delle richiamate aggiunte;
ma anche perché, per consolidata giurisprudenza, La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto (Sez. 3, Sentenza n. 5687 del 18/04/2001).
In ogni caso, non ci si può esimere dal rilevare come, per condivisa giurisprudenza, la rendita vitalizia veda quale elemento essenziale la predeterminazione del (relativo) termine finale e non iniziale (Sez. 1, Sentenza n. 186 del 10/01/1966), atteso che l'indicazione di un termine per l'adempimento non è un elemento strutturale necessario dell'obbligazione, come si evince dagli artt. 1183, 1331, 1817 c.c. conseguentemente, l'atto ricevuto da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, non perde la sua qualità di titolo esecutivo relativamente alla obbligazione di somma di denaro in esso contenuta qualora le parti non abbiano fissato un termine per l'adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 27/11/1979).
Se dunque, alla luce di quanto detto, deve ritenersi l'avvenuta apposizione, contestualmente alla stipula e in presenza del notaio e delle parti, a mano del collaboratore , della dicitura agosto Parte_3
2009, nell'atto costitutivo della rendita per cui è causa, quale espressione della volontà in quella sede manifestata dai contraenti, tale circostanza non può tuttavia condurre all'accoglimento dell'ulteriore componente della querela proposta, finalizzata a conseguire la declaratoria di falsità dell'atto
[…] anche nella parte finale in cui si dichiara che lo stesso è stato redatto in
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parte di pugno dal notaio rogante, ed in parte con sistema elettronico da persona di sua fiducia […] (v. ancora conclusioni di cui all'atto di citazione).
Giova difatti rilevare come tale accadimento (id est: compilazione a mano del collaboratore della parte attinente alla decorrenza della rendita, su dettatura del notaio, quale estrinsecazione dell'accordo delle parti, a loro volta tutte sottoscriventi - compreso il querelante - l'atto, all'esito della lettura del relativo testo, in presenza anche dei testimoni), pur se contrastante con quanto nello stesso riportato (id est: scritto parte da me e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia), appaia più che altro consistere in una mera svista, non incidente (in virtù di quanto sin qui riferito e ricostruito) sul contenuto sostanziale del documento, e non a caso racchiusa in una clausola di stile, di semplice chiusura dell'atto medesimo, per converso non contestato nella sua (avvenuta) lettura, redazione e sottoscrizione in presenza anche dei testimoni ivi indicati.
Rispetto a tali incongruenze, come evidenziato in apertura, tuttavia, la querela di falso non può che considerarsi inammissibile (v. - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020; nonché Sentenza sez. I, 25 novembre 1982 n. 6375), trattandosi di mero errore materiale, non avente rilievo sostanziale.
Alla luce di quanto sin qui affermato, quindi, deve dichiararsi in parte infondata ed in parte inammissibile la querela di falso, così come proposta, con il contestuale assorbimento, stante la rilevante evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque rilevabile o sollevata in corso di causa. Sulle spese
Quanto alle spese, le ragioni della decisione, il comune comportamento processuale delle parti, unitamente alla peculiarità e delicatezza della vicenda trattata, connotata da provvedimenti giurisdizionali non sempre univoci, quantomeno in parte motiva, sul punto (v. ordinanze e sentenze del Tribunale di Avellino di cui in atti), impongono una compensazione integrale delle stesse tra le parti.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da
in ordine all'atto pubblico per notar Parte_1 del 29.07.09. rep. n. 156407, racc. n. 22620. reg.to Persona_1 in Avellino il 03.08.2009 al n. 5314, nei confronti di
[...]
, quale procuratore speciale ed erede della sig.ra Controparte_1
disattesa o comunque assorbita, ogni contraria eccezione, CP_2 deduzione, istanza così provvede:
7 Tribunale di Avellino n. 1178/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiara in parte infondata e in parte inammissibile la querela di falso, così come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 24/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Pasquariello dott. Sossio Pellecchia
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