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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA in persona di: dott. Antonio Masone Presidente dott. Gaetano Negro Giudice dott.ssa Laura Gigante Giudice rel. dott.ssa Simonetta Dario Esperto dott.ssa Anna Tocci Esperto all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5119/2024, avente ad oggetto: azione di rilascio fondo agricolo e condanna al pagamento dei canoni insoluti, vertente
TRA
rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Piero Frattarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A
RICORRENTE
E
residente come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
e n.q. eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa d intervento,
[...] dall'avv. Piero Frattarelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A
TERZI INTERVENTORI
CONCLUSIONI
-1- Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 22.10.2025 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. depositato in data 17.12.2024, le ricorrenti ed , quali comproprietarie del fondo sito Persona_1 Parte_1 in Sperlonga, censito al catasto del Comune di Cisterna di Sperlonga al Foglio 1, part. 11, e Foglio 1, part. 12, chiedevano il rilascio da parte dell'affittuario
, il quale era nel godimento in virtù di contratto di affitto del Controparte_1
15.10.2018, stipulato con l'assistenza delle , Parte_2 registrato in data 29.10.2018.
A tal fine deducevano aver stipulato contratto di affitto di fondo rustico con scadenza in deroga pattuita in data 30.9.2021, senza necessità di ulteriore disdetta, che l'affittuario alla data di scadenza non restituiva il fondo, né aveva provveduto a versare il canone pattuito, maturando una morosità pari ad euro 8.400,00, che i fondi oggetto del contratto erano in stato di abbandono ed incolti. Chiedevano, pertanto, condannarsi il al rilascio del fondo, nonché al pagamento del CP_1 canone pattuito e non corrisposto nella misura di euro 8.400,00, oltre euro 2.500,00 determinati in via equitativa per l'abbandono del fondo.
Non si costituiva in giudizio , ritualmente citato e non Controparte_1 comparso.
Con comparsa di intervento del 2.10.2025 si costituivano in giudizio CP_2
e , n.q. eredi di deceduta in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 5.2.2025.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, prodotta documentazione, all'udienza del 22.10.2025, svoltasi la discussione orale della causa, il Tribunale ha deciso la stessa come da dispositivo letto in pubblica udienza e deposito contestuale della relativa motivazione.
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di
, ritualmente citato e non comparso, resa all'udienza del Controparte_1
28.5.2024.
Nel merito la domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
-2- Parte ricorrente ha prodotto in atti contratto di affitto di fondo rustico, regolarmente registrato, con scadenza pattuita al 30.9.2021.
Orbene il contratto era stato stipulato con l'assistenza delle organizzazioni di categoria e, pertanto, deve ritenersi legittimamente pattuita la deroga alla durata ordinaria quindicinale ex lege.
Part ricorrente ha altresì dedotto l'inadempimento dell'affittuario, il quale non ha provveduto a corrispondere il canone pattuito, né ha coltivato il fondo, lasciandolo in stato di abbandono.
Sul punto va osservato che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”.
(cfr. Cassazione n°20288.2011; nel medesimo senso Cassazione n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conformi ex plurimis Cassazione n°3373.2010 e Cassazione,
Sezioni Unite n°13533.2001).
Ciò posto, i ricorrenti hanno esaurito gli oneri di prova che gli incombevano, versando in atti il titolo contrattuale, mentre il debitore convenuto non ha eccepito fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a paralizzare la pretesa della controparte.
Ed invero la contumacia, pur non significando ammissione implicita dei fatti allegati da parte ricorrente, essendo un atteggiamento considerato dal legislatore
“neutro”, non può comunque comportare un aggravio probatorio della parte ricorrente che dovrà limitarsi a fornire la prova di quanto nella sua disponibilità.
-3- Pertanto, avendo parte ricorrente provato quanto nella sua disponibilità e non avendo il resistente rilasciato l'immobile alla scadenza né in alcun modo validamente contestato il mancato tempestivo pagamento dei canoni, oltre ad averlo reiterato nel tempo nel corso del rapporto, va accolta la domanda di rilascio.
Accertata la scadenza del contratto alla data del 30.92021, va dichiarato cessato il contratto di affitto di fondo rustico per cui è causa, relativo al fondo sito in Sperlonga, censito al catasto del Comune di Cisterna di Sperlonga al Foglio 1, part. 11, e Foglio 1, part. 12, con condanna di alla restituzione Controparte_1 del fondo entro il termine del 10.l1.2025.
L'affittuario va condannato al pagamento integrale dei canoni nella misura di euro 8.400,00, come quantificati dai ricorrenti alla data della presentazione del ricorso sino al 31.8.2024, nonché gli ulteriori canoni sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
(Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza del 14 dicembre 2016, n. 25599).
Va altresì accolta la domanda di risarcimento per il deterioramento del fondo in stato di abbandono.
Ed invero secondo il principio sancito dall'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio, è compito della parte che agisce in giudizio dare prova dei fatti costitutivi del diritto che intente far valere.
La giurisprudenza è costante nel ritenere possibile, in materia di risarcimento del danno, per il giudice avvalersi della prova presuntiva, ed anche come unico mezzo di prova, il danneggiato dovrà comunque “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass., sez. un., n. 26972/2008).
Parte ricorrente ha versato in atti documentazione fotografica da cui emerge lo stato di abbandono in cui versa il fondo, pertanto può riconoscersi il risarcimento nella misura di euro 2.500,00, all'attualità, determinata in via equitativa, in ragione della estensione del fondo e del tempo da cui si protrae lo stato di abbandono. È, infatti, consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire una plausibile di quantificazione. (Cass. 2228/2012).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui
-4- al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e
26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Sezione Specializzata Agraria –, definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessato alla scadenza del 30.9.2021 il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra e e Parte_1 Persona_1
, registrato in data 29.10.2018; Controparte_1
b) condanna il resistente alla restituzione, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, nel termine del 10.11.2025, dei seguenti beni: fondo sito in
Sperlonga, censito al catasto del Comune di Cisterna di Sperlonga al Foglio
1, part. 11, e Foglio 1, part. 12, meglio indentificati in atti;
c) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, in Controparte_1 solido tra loro, della somma di euro 8.400,00 per canoni insoluti fino al
31.8.2024 nonché gli ulteriori canoni sino alla data dell'effettivo rilascio ed euro 2.500,00 per risarcimento del danno, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
d) condanna alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre esborsi di legge, nonché rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Così deciso in Latina il 22.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Laura Gigante
Il Presidente
Dott. Antonio Masone
-5-